Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3510 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter del
10.06.2025, promosso da
(C.F.: , nata a [...]_1 C.F._1
Calabria il 04.06.1971, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Attilio Bandiera, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Viale Laboccetta n.7 ha eletto domicilio;
E
(C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._2
il 05.04.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Salvatore Loschiavo, presso il cui studio in Reggio Calabria alla. via
Ammiraglio Curzon n.89 (Villa San Giovanni) ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 10.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12.09.2001;
-considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 06.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi
“note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
- rilevato che con ordinanza del 03.03.2025 le parti sono state onerate al deposito della sentenza di separazione con relativa attestazione di passaggio in giudicato, incombente cui hanno provveduto in data
12.05.2025, unitamente al deposito delle note sostitutive d'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 12.09.2001; b) dal matrimonio è nato il figlio (22.08.2005) maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente in quanto studente;
c) con sentenza n. 380/2024, depositata in data 18.03.2024, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito delle note sostitutive d'udienza del giudizio di separazione, per cui era stato fissato termine fino all'8.03.2024 (con sui si
è sostituita la comparizione personale delle parti) e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
08.12.2024 e che l'ordinanza del 3.03.2025 è stata comunicata nella medesima data del 03.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 10.12.2024 da e , così provvede: Parte_3 Parte_4
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12.09.2001 tra e , Parte_3 Parte_4
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 524, parte 2, Uff. 1, serie A – anno 2001, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2)Il figlio , ormai maggiorenne ma ancora studente, continuerà Persona_1
a vivere con la madre nella casa in affitto, sita a Reggio Calabria via
Ravagnese Trav. n. 20/B; Per_2
3)Il IGnor corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese Pt_4
a titolo di contributo al mantenimento le somme così suddivise:
4)€ 180 assegno di mantenimento in favore di;
Parte_3
5) il SI. rinuncia alla quota parte personale assegno unico erogato Pt_4
dall'INPS, in favore della SI.ra sino al persistere dei Parte_3
requisiti previsti dalla normativa vigente;
6) il SI. dovrà corrispondere al figlio la somma di €. Pt_4 Persona_1
470,00 a titolo di mantenimento del figlio, omnicomprensivo di tutte le spese inerenti il contratto di locazione, nonché le spese condominiali, utenze e tributi comunali. Dovranno essere volturate insieme al contratto di locazione a nome di anche le utenze intestate al SI;
Persona_1 Pt_4
7) il SI. dovrà, altresì, corrispondere €. 100,00 quale ulteriore Pt_4
integrazione a favore di , a sostegno delle eIGenze ordinarie Parte_3
del figlio ed eventualmente a quelle familiari, fino al compimento dei 21 anni del figlio;
8) le spese straordinarie, preventivamente concordate, andranno ripartite in virtù del 70% al SI. e del 30% alla SI.ra , fino a Pt_2 Parte_1
sistemazione lavorativa ritenuta soddisfacente di quest'ultima. Al verificarsi di tale ultima condizione le spese straordinarie saranno sopportate in ragione del 50% ciascuno;
9)saranno a carico della IG.ra le spese inerenti all'automobile Pt_3
Hyundai Atos targata CX846HG, intestata al SI. in uso alla Parte_4 stessa (Bollo, Assicurazione, eventuali danni, multe, riparazioni/intervento di qualsiasi natura);
10)Per quanto concerne le spese del cane indicate al 70% a carico del SI.
, per ciò che concerne alimentazione e cure mediche, Parte_4
quest'ultimo deve poterlo accudire ogni qualvolta sente la necessità e, comunque, non meno di una volta a settimana. Ogni volta che la IGnora
si deve assentare fuori sede per qualunque motivo, prima di darlo Pt_3
ai parenti, deve accertarsi della disponibilità del SI. a prendersi Pt_4
cura;
11)Per spese si intendono quelle così come indicate nel protocollo adottato dal Tribunale in intestazione e, dettagliatamente: SPESE
COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE
STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE
STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontotecniche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Sempre dietro esibizione dei documenti fiscali giustificativi.
12)Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le norme del Codice civile che regolano la materia;
13)i ricorrenti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
14)le spese e competenze legali compensate.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.06.2025
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Campagna