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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2571/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2571/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Roberto Tallarico Parte_1
ATTORE
contro in p.l.r.p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avvocato Barbara Borriello
CONVENUTO
e in p.l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2
dell'avvocato Antonio Tundo
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il (d'ora in avanti, per Controparte_1
brevità, solo ) al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni CP_3
subiti in data 16/02/2017, alle ore 06:10 circa, presso il mercato ittico di parte convenuta, allorquando, mentre procedeva ad acquistare prodotti ittici per la sua attività commerciale, cadeva al suolo a causa della pavimentazione bagnata e resa scivolosa dalla presenza di scarti vari.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il , il quale chiedeva di essere CP_3
autorizzato a chiamare in causa la per essere Controparte_2
2 dalla stessa manlevato in caso di condanna, e, nel merito, il rigetto ella domanda esercitata nei cuoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio anche la la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_2
attorea e, in subordine, di quella esercitata dal nei suoi confronti. CP_3
Instauratosi il contradditorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c., istruita la causa mediante alcune escussioni testimoniali ed effettuata una
CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa giungeva infine all'udienza cartolare del 14/10/2025 per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Risulta innanzitutto necessario procedere alla qualificazione della domanda in esame alla luce delle allegazioni di parte attrice, qualificazione necessaria anche per l'individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova. Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che “Essendo evidente che a
fronte di un determinato evento di danno, diversa è la causa petendi dell'azione
risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del
convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art.
2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla
disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione
effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto
invocata (cd. principio del iura novit curia), sempre che la parte istante non
abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda
subordinatamente al mancato accoglimento della prima” (Tribunale Salerno,
sez. II, 11/03/2016, n.1162 su www.dejure.it).
3 Ebbene, nonostante la prospettazione attorea faccia riferimento anche all'art. 2043 c.c., va ritenuto che la norma applicabile al caso in esame sia quella contenuta nell'art. 2051 c.c., in quanto l'attore asseriva che l'evento dannoso era determinato unicamente dalla “[...] pavimentazione bagnata e resa viscida
dalla presenza di sostanze e scarti vari[...]” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
Così qualificata la domanda in esame, va rammentato che l'art. 2051 c.c.
dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia salvo che provi il caso fortuito”; secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, la norma succitata conterrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva (mentre la tesi prima prevalente ed oggi minoritaria parlava di presunzione di colpa) in quanto l'obbligo al risarcimento del danno sorgerebbe a prescindere da un'indagine in ordine al profilo soggettivo del custode in termini di condotta diligente o colposa (sul punto v.
Cass. civ. 05/12/2008, n.28811: “La responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del
carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura
oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto
eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a
tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito,
che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche
dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del
tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come
ulteriore contributo utile nella produzione del danno […]”).
4 Pertanto, in tali ipotesi all'attore spetta l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'intervento del c.d. caso fortuito,
ovvero un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato)
imprevedibile ed inevitabile che abbia interrotto il nesso causale, ossia
“l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale e, cioè un cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i
caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass.
civ. 08/05/2008, n.11227).
Inoltre, sempre in relazione alle modalità di operatività dell'art. 2051 c.c., va evidenziato come la Corte di Cassazione affermi che “In tema di danni da cose
in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura
della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della
responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti
dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo
il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti
provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo
stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito
incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo
alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua
pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e
quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
5 danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel
dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (Cass. civ. 17/01/2001, n.584).
Ancora, nell'analoga materia del danno da insidia stradale, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele,
tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno “fino a rendere possibile che il suo
contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente
proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. civ. 287/2015).
In conclusione, il soggetto danneggiato deve fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, secondo la giurisprudenza di merito più
recente, la prova in questione deve essere rigorosa, essendo il danneggiato esonerato dalla sola prova della colpa del custode (v. Tribunale Rovigo,
21/12/2022, n.1003).
Premesso quanto sopra, a fronte della condotta incauta del danneggiato eccepita dalle parti convenute, nessun principio di prova veniva offerto dall'attore a dimostrazione della circostanza di aver tenuto un comportamento adeguato allo stato dei luoghi.
Infatti, sebbene l'attore, per la sua attività lavorativa di commerciante all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, frequentasse abitualmente il mercato ittico posto all'interno del e ne conoscesse bene CP_3
conformazione, condizioni e possibile presenza, sulla pavimentazione, di
6 sostanze e scarti vari, lo stesso non provava di aver tenuto una condotta adeguata ai luoghi di causa, utilizzando le necessarie calzature antiscivolo.
Difatti, entrambi i testi di parte attrice, ed Tes_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 01/02/2022, confermavano di conoscere l'attore,
riferivano di aver assistito alla caduta ma dichiaravano anche di non ricordare il tipo di calzatura indossato dall'attore in occasione dell'evento sinistroso;
in particolare, poi, il teste dichiarava “[...] la pavimentazione Testimone_2
era bagnata, lo è sempre [...]” (cfr. verbale di udienza): dunque, in quanto assiduo frequentatore del , come gli altri operatori del settore anche il CP_3
non poteva non essere a conoscenza delle condizioni della Parte_1
pavimentazione nelle ore di mercato. Quindi, la previa conoscenza dello stato dei luoghi e la perfetta visibilità dell'acqua sulla pavimentazione e degli scarti ittici avrebbero dovuto indurre l'attore a tenere una condotta maggiormente diligente e ad indossare calzature adatte, in modo da evitare il verificarsi dell'incidente per cui è causa.
Il rilievo in questione per il suo carattere assorbente determina il rigetto dell'azione e rende superflua la disamina degli ulteriori profili oggetto di controversia tra le parti.
Le spese di lite tra l'attore ed il convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia. La conclusione del giudizio, infine,
comporta l'assorbimento della domanda di manleva del convenuto nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa e giustifica la compensazione delle spese di lite tra garante e garantito.
7 Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di CP_3
lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa interamente le spese di giudizio tra il convenuto e la chiamata in causa.
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte attrice.
Nola, 30/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2571/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Roberto Tallarico Parte_1
ATTORE
contro in p.l.r.p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avvocato Barbara Borriello
CONVENUTO
e in p.l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2
dell'avvocato Antonio Tundo
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il (d'ora in avanti, per Controparte_1
brevità, solo ) al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni CP_3
subiti in data 16/02/2017, alle ore 06:10 circa, presso il mercato ittico di parte convenuta, allorquando, mentre procedeva ad acquistare prodotti ittici per la sua attività commerciale, cadeva al suolo a causa della pavimentazione bagnata e resa scivolosa dalla presenza di scarti vari.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il , il quale chiedeva di essere CP_3
autorizzato a chiamare in causa la per essere Controparte_2
2 dalla stessa manlevato in caso di condanna, e, nel merito, il rigetto ella domanda esercitata nei cuoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio anche la la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_2
attorea e, in subordine, di quella esercitata dal nei suoi confronti. CP_3
Instauratosi il contradditorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c., istruita la causa mediante alcune escussioni testimoniali ed effettuata una
CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa giungeva infine all'udienza cartolare del 14/10/2025 per decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Risulta innanzitutto necessario procedere alla qualificazione della domanda in esame alla luce delle allegazioni di parte attrice, qualificazione necessaria anche per l'individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova. Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare che “Essendo evidente che a
fronte di un determinato evento di danno, diversa è la causa petendi dell'azione
risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del
convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art.
2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla
disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione
effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto
invocata (cd. principio del iura novit curia), sempre che la parte istante non
abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda
subordinatamente al mancato accoglimento della prima” (Tribunale Salerno,
sez. II, 11/03/2016, n.1162 su www.dejure.it).
3 Ebbene, nonostante la prospettazione attorea faccia riferimento anche all'art. 2043 c.c., va ritenuto che la norma applicabile al caso in esame sia quella contenuta nell'art. 2051 c.c., in quanto l'attore asseriva che l'evento dannoso era determinato unicamente dalla “[...] pavimentazione bagnata e resa viscida
dalla presenza di sostanze e scarti vari[...]” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
Così qualificata la domanda in esame, va rammentato che l'art. 2051 c.c.
dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia salvo che provi il caso fortuito”; secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, la norma succitata conterrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva (mentre la tesi prima prevalente ed oggi minoritaria parlava di presunzione di colpa) in quanto l'obbligo al risarcimento del danno sorgerebbe a prescindere da un'indagine in ordine al profilo soggettivo del custode in termini di condotta diligente o colposa (sul punto v.
Cass. civ. 05/12/2008, n.28811: “La responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del
carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura
oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto
eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a
tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito,
che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche
dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del
tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come
ulteriore contributo utile nella produzione del danno […]”).
4 Pertanto, in tali ipotesi all'attore spetta l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'intervento del c.d. caso fortuito,
ovvero un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato)
imprevedibile ed inevitabile che abbia interrotto il nesso causale, ossia
“l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale e, cioè un cioè, un fattore esterno (che può
essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i
caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass.
civ. 08/05/2008, n.11227).
Inoltre, sempre in relazione alle modalità di operatività dell'art. 2051 c.c., va evidenziato come la Corte di Cassazione affermi che “In tema di danni da cose
in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura
della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della
responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti
dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo
il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti
provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo
stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito
incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo
alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua
pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e
quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
5 danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel
dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (Cass. civ. 17/01/2001, n.584).
Ancora, nell'analoga materia del danno da insidia stradale, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele,
tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno “fino a rendere possibile che il suo
contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente
proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. civ. 287/2015).
In conclusione, il soggetto danneggiato deve fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, secondo la giurisprudenza di merito più
recente, la prova in questione deve essere rigorosa, essendo il danneggiato esonerato dalla sola prova della colpa del custode (v. Tribunale Rovigo,
21/12/2022, n.1003).
Premesso quanto sopra, a fronte della condotta incauta del danneggiato eccepita dalle parti convenute, nessun principio di prova veniva offerto dall'attore a dimostrazione della circostanza di aver tenuto un comportamento adeguato allo stato dei luoghi.
Infatti, sebbene l'attore, per la sua attività lavorativa di commerciante all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, frequentasse abitualmente il mercato ittico posto all'interno del e ne conoscesse bene CP_3
conformazione, condizioni e possibile presenza, sulla pavimentazione, di
6 sostanze e scarti vari, lo stesso non provava di aver tenuto una condotta adeguata ai luoghi di causa, utilizzando le necessarie calzature antiscivolo.
Difatti, entrambi i testi di parte attrice, ed Tes_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 01/02/2022, confermavano di conoscere l'attore,
riferivano di aver assistito alla caduta ma dichiaravano anche di non ricordare il tipo di calzatura indossato dall'attore in occasione dell'evento sinistroso;
in particolare, poi, il teste dichiarava “[...] la pavimentazione Testimone_2
era bagnata, lo è sempre [...]” (cfr. verbale di udienza): dunque, in quanto assiduo frequentatore del , come gli altri operatori del settore anche il CP_3
non poteva non essere a conoscenza delle condizioni della Parte_1
pavimentazione nelle ore di mercato. Quindi, la previa conoscenza dello stato dei luoghi e la perfetta visibilità dell'acqua sulla pavimentazione e degli scarti ittici avrebbero dovuto indurre l'attore a tenere una condotta maggiormente diligente e ad indossare calzature adatte, in modo da evitare il verificarsi dell'incidente per cui è causa.
Il rilievo in questione per il suo carattere assorbente determina il rigetto dell'azione e rende superflua la disamina degli ulteriori profili oggetto di controversia tra le parti.
Le spese di lite tra l'attore ed il convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia. La conclusione del giudizio, infine,
comporta l'assorbimento della domanda di manleva del convenuto nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa e giustifica la compensazione delle spese di lite tra garante e garantito.
7 Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di CP_3
lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa interamente le spese di giudizio tra il convenuto e la chiamata in causa.
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di parte attrice.
Nola, 30/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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