TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16305/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), in proprio e quale ex titolare del Parte_1 C.F._1
IF NI di RI ET (ditta cessata dal 03/03/2015), rappresentata e difesa per procura stesa su separato foglio e da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv.
Vincenzo Sica ( ), presso il cui studio ha eletto domicilio in Licata – Via C.F._2
G. De Pasquali n. 4,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(p.i. – c.f. ), in persona del Dirigente Procuratore Rag.
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
corrente in 20149 Milano MI, Via Marco Ulpio Traiano n. 18, elettivamente CP_2 domiciliata in 20129 Milano MI, Via P. Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Ruggero Barile, per delega in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI:
Per parte opponente:
" VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
pagina 1 di 10 Rejectis adversiis
a) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Agrigento per le causali di cui alla parte narrativa;
b) Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'infondatezza del D.I. opposto per mancata produzione del titolo “Polizza fideiussoria” su cui si fonda;
c) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato e conseguentemente annullare e/o revocare il D.I. opposto;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con riserva di precisare e/o modificare la domanda, conclusioni ed eccezioni, nei termini di legge”.
Per parte opposta: “Si chiede che il Tribunale Ill.mo, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale − rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso − dichiarare tenuta e condannare (Cod. Fisc.: Parte_1
), in proprio nonché quale ex titolare firmataria della IF NI di C.F._1
RI ET, a pagare alla Controparte_1 la somma capitale di € 160.351,31 ovvero la diversa somma meglio ritenuta, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo (20.3.2024) e sino al soddisfo, − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Per parte opposta:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale − rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso − dichiarare tenuta e condannare (Cod. Fisc.: ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché quale ex titolare firmataria della IF NI di RI ET, a pagare alla la somma capitale di € Controparte_1
160.351,31 ovvero la diversa somma meglio ritenuta, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs
231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo (20.3.2024) e sino al soddisfo, − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di
I.V.A. e C.P.A. Visto l'art. 9 comma V L. 23.12.1999 n. 488 e succ. modd., si dà atto che il valore il
pagina 2 di 10 presente giudizio non contiene domande che mutino il valore del presente giudizio. Con espressa riserva di ogni maggiore e diversa produzione e deduzione anche istruttoria”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.04.2024, la sig.ra RI ET ha convenuto in giudizio la Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3029/2024, R.G. n. 44372/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 29/02/2024, di cui chiedeva la revoca in quanto ritenuto infondato, non essendo l'opponente debitrice di alcuna somma.
Eccepita, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente quello di Agrigento e l'infondatezza del decreto ingiuntivo ora opposto, per mancata produzione della polizza fideiussoria su cui si fonda il decreto e per avere prodotto una polizza incompleta e priva di firme, nel merito l'opponente ha contestato che il bonifico prodotto trovi fondamento sul ruolo emesso dal MISE con conseguente incertezza della prova del credito. Inoltre, secondo la prospettazione di parte opponente il pagamento della polizza fideiussoria da parte dell'opposta, sarebbe avvenuto dopo la scadenza della fideiussione che aveva una validità di 36 mesi dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria di agevolazioni quando il credito vantato dal Mise era già prescritto in quanto l'opposta non avrebbe proposto opposizione avverso la cartella esattoriale che sarebbe stata notificata nel 2019, mentre la prima escussione risaliva al 2007 e non erano stati posti in essere atti interruttivi.
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha contestato tutte le argomentazioni svolte dall'opponente, ritenendo correttamente adito il Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 46 e
1182 c.c. e 20 c.p.c. ed incompleta l'eccezione di incompetenza sollevata, nel merito ha chiarito di avere versato gli importi garantiti la IA esponente ha versato gli importi garantiti
“dopo che il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2181/2022 emessa in data 12.3.2022, ha rigettato
l'opposizione promossa dalla al fine di ottenere l'annullamento della Controparte_1 cartella esattoriale condannando la IA a versare gli importi indicati in cartella di pagamento relativamente alla polizza fideiussoria H86.13.000001545”. Nel merito, richiamando la sentenza citata ha precisato che l'escussione della polizza era avvenuta in data 29.1.2007 e quindi prima dell'erogazione della prima quota del contributo avvenuta il 4.2.2004. Inoltre, ha affermato la validità della polizza, sottoscritta da che non contesta l'erogazione del Parte_1 pagina 3 di 10 contributo finanziato. Infine, la natura autonoma della garanzia rende inammissibili le eccezioni sollevate da parte opponente, ma comunque il credito portato dalla cartella esattoriale non era prescritto in quanto “la polizza fideiussoria per cui è lite è stata tempestivamente attivata con nota del 23.1.2007 (- prod 13) ricevuta sia dalla Controparte_1 sia dalla opponente e, successivamente, è stata inoltrata comunicazione del 16.1.2017 per
[...] interrompere la prescrizione (- prod 14), trasmettendo altresì il decreto di revoca delle agevolazioni (- prod 12).“
L'opposta concludeva, quindi per il rigetto della domanda avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, stante l'indisponibilità delle parti ad addivenire a soluzioni conciliative, considerata la sua natura documentale, la causa è stata rinviata al 22.01.2025, per la rimessione in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 189 c.p.c.
Le domande svolte dall'opponente, sia in via preliminare, che nel merito sono infondate e pertanto vanno rigettate per i seguenti motivi.
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale proposta dall'opponente, secondo la quale sarebbe invece competente il Tribunale di Agrigento, sia con riferimento al luogo di residenza o domicilio dell'opponente ai sensi dell'art. 18 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., qualora si facesse riferimento alla sede legale della società o, infine, con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione la cui sottoscrizione è avvenuta in Agrigento in data 8.9.2003.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 primo comma c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita pagina 4 di 10 sotto entrambi gli indicati profili (Cass. civ., ord. 17020/2011; Cass. civ., ord. n. 21769/2016;
Cass. civ., ord. n. 16284/2019; Cass. civ., ord. n.1594/2020; Cass. civ., ord. n. 14096/2020).
Ebbene, nel caso di specie, si condividono le argomentazioni di parte opposta laddove osserva come controparte non abbia specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
Peraltro, la pretesa operatività nel caso di specie del foro delle persone fisiche è certamente errata e non può trovare applicazione. Se è vero che la polizza è stata sottoscritta dalla sig.ra
RI ET, non può perciò solo ritenersi che la stessa abbia agito come “persona fisica”.
Va, infatti, ricordato come la polizza fideiussoria in oggetto sia stata conclusa tra l'opposta ed il IF NI di RI ET, impresa individuale di cui l'opponente era appunto già titolare firmataria, come risulta dalla documentazione versata in atti (doc. 10 parte opposta), la quale in qualità di contraente della polizza ha perciò sottoscritto la medesima, come emerge dal contratto prodotto da parte opposta ( vedi doc. n. 4 fascicolo opposta) che smentisce la contestazione dell'opponente di produzione della polizza fideiussoria non sottoscritta dall'opponente.
È del resto principio assolutamente pacifico come l'impresa individuale coincida con la persona fisica titolare firmataria di essa e, perciò, non costituisca un soggetto giuridico autonomo sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale (Cass. civ., sent. n. 3052/2006; Cass. civ., Sez. III, 19/04/2010, n. 9260).
Dunque, è infondato il richiamo al foro delle persone fisiche, ex art. 18 c.p.c. operato dall'opponente e non può trovare in alcun modo applicazione.
Inoltre, come correttamente osservato dall'opposta (pag. 4 comparsa costituzione), la
IA, quale attore sostanziale, ha scelto di adire il Tribunale di Milano in quanto competente quale foro destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 1182, terzo comma, c. c. e 20 c.p.c. La ha, infatti, sede legale in Milano e Controparte_1
l'obbligazione dedotta in giudizio, in virtù della sua natura di obbligazione pecuniaria, deve essere adempiuta presso il creditore.
Correttamente, pertanto, l'opponente ha presentato ed ottenuto il decreto ingiuntivo ora opposto avanti al Tribunale di Milano.
pagina 5 di 10 Quanto all'escussione della garanzia, la società opposta ha azionato la propria pretesa creditoria sulla base della polizza fideiussoria n. H86.13.000001545 (doc. 4 parte opposta), emessa nell'interesse del debitore impresa IF NI di RI ET ed in favore del incentivi Controparte_3 Parte_2
alle imprese a garanzia degli obblighi assunti con domanda progetto n. 97405/12, finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla l. n. 488/1992 e disciplinate al
D.M. n. 527/1995.
Ebbene, come correttamente rilevato da parte opposta, la IA ha versato gli importi garantiti in seguito alla sentenza n. 2181/2022, emessa in data 12.3.2022 dal Tribunale di
Milano che ha rigettato l'opposizione promossa dalla società al Controparte_1
fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale, condannando la IA a versare gli importi indicati nella cartella di pagamento, relativamente alla polizza fideiussoria
H86.13.000001545, oggetto della presente controversia (doc. n. 15 parte opposta).
Con tale sentenza, peraltro, il Giudice ha affermato che “parte attrice ha in primo luogo eccepito la tardività dell'escussione, con riferimento al predetto termine di 36 mesi. L'eccezione è però infondata già in punto di fatto. Infatti la banca concessionaria ha escusso la garanzia con raccomandata del
23/1/2007, ricevuta dall'assicurazione in data 29/1/2007 (v. doc. 1 conv.) e quindi prima del decorso del termine di 36 mesi dall'erogazione della prima quota del contributo, avvenuta il 4/2/2004. Nel documento citato si legge: “… Vi comunichiamo che è nostra intenzione provvedere all'escussione della polizza fideiussoria da Voi emessa a garanzia dell'anticipazione sulla 1^ quota di contributo, erogata all'impresa in indirizzo con valuta 04/02/2004”. Si noti che l'espressione usata non è una mera previsione di una volontà futura, come si capisce in modo inequivoco dal tenore complessivo della lettera, nella quale la banca ha chiaramente richiesto al garante di accreditare l'importo di euro
120.143,00 con valuta 5/2/2007, fornendo le necessarie coordinate bancarie. Il fatto che il provvedimento ministeriale di revoca e l'iscrizione a ruolo del credito siano intervenuti successivamente – evidenziato da parte attrice – non incide sulla validità dell'escussione. Quegli atti, infatti, attengono alla regolarità e completezza del procedimento amministrativo relativo al contributo pubblico, ma in nessun modo tolgono efficacia all'escussione comunicata dalla banca tempestivamente, né costituiscono un suo presupposto di validità.” Infine nell'affermare che “tutti i motivi di opposizione relativi all'escussione della polizza in esame sono infondati”, ha riconosciuto così la validità della polizza e dell'escussione stessa.
pagina 6 di 10 L'art. 2 della polizza prevede che l'ente garante “si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o in liquidazione”. E l'art. 7 della polizza prevede che: “il contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla società, a semplice richiesta, quanto pagato all'ente garantito, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in relazione all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.”, peraltro specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., come si evince dal contratto allegato (doc.
n. 4 parte opposta).
La stipula della polizza fideiussoria e l'avvenuto pagamento della somma di € 174.475,82 in favore del beneficiario, oltre ad essere state documentate dalla società opposta non sono state contestate da parte opponente che, quindi, ai sensi dell'art. 115 e 167 c.p.c. ha ammesso di avere stipulato la polizza fideiussoria alle condizioni ivi indicate, non avendone, peraltro disconosciuto la sottoscrizione apposta, ma lamentando la mancata allegazione integrale della copia della polizza e la mancanza della sottoscrizione, eccezioni però documentalmente smentite.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che la polizza è stata legittimamente escussa dal MISE in quanto ricorrevano tutti i presupposti e le condizioni previste dal contratto per l'incameramento. Infatti, facendo seguito alle richieste provenienti dal Ministero beneficiario, la società opposta ha provveduto ad effettuare il versamento della somma richiesta, come confermato dal bonifico prodotto (docc. nn. 6, 7 e 8 parte opposta).
Il contratto oggetto di causa non presenta le caratteristiche proprie della fideiussione, ma piuttosto del contratto autonomo di garanzia. In punto di qualificazione del contratto va ricordato che non rileva tanto il nomen iuris utilizzato dalle parti, quanto piuttosto l'effettiva volontà negoziale complessivamente desumibile dall'accordo. Milita nel senso della configurabilità della garanzia autonoma la circostanza che il garante abbia rinunziato alle eccezioni ed abbia promesso l'immediatezza del pagamento.
La previsione contrattuale del pagamento “a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni” vale a qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia che si inserisce in un fenomeno pagina 7 di 10 negoziale complesso, che dà luogo a tre distinti rapporti giuridici, nascenti da autonome pattuizioni seppur volti a dare vita ad un'operazione economica unitaria (v. Cass. S.U. n.
3947/2010). Pertanto, sottoscrivendo tale negozio, il garante si impegna ad adempiere alla propria obbligazione a semplice richiesta della controparte, la quale può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore principale al contratto a cui si riferisce la garanzia.
L'esclusione dell'operatività dell'art. 1952 c.c. è indice della volontà delle parti di svincolare del tutto il rapporto di garanzia dal rapporto principale, secondo un indirizzo interpretativo più volte condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che rinviene il tratto tipico del contratto autonomo di garanzia nel regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento
(vedi Cass. Civ. SSUU 3947/2010).
L'eliminazione del vincolo di accessorietà e l'indipendenza della garanzia dal rapporto di valuta garantiscono il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, il quale può così fare affidamento sulla possibilità di rapida escussione senza il rischio di vedersi opporre in sede processuale il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Ciò premesso, la lettura del testo contrattuale induce a ravvisare la natura autonoma della garanzia, in ottemperanza ai ricordati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Da tale qualificazione discende che il garante può rifiutare l'adempimento soltanto sollevando la c.d. exceptio doli generalis seu praesentis, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta. L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (così, Cass., 12 settembre 2012 n. 15216).
Nel caso di specie, non possono farsi rientrare le contestazioni proposte dagli opponenti nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli.
In primo luogo, risulta infondata l'eccezione relativa alla incompletezza della polizza allegata in sede monitoria, in quanto priva di sottoscrizione e non conforme al modello dell'all. 14 della circolare n. 900315 del 14.07.2000. Invero, come si evince dalla polizza in atti, la stessa pagina 8 di 10 risulta sottoscritta dalla contraente, nonché perfettamente conforme a quello previsto dall'allegato 24 alla circolare n. 900315 del 14.07.2000, dimostrando così la non pertinenza del richiamo all'allegato 14 della medesima circolare.
Del pari, risulta priva di pregio l'eccezione relativa all'intervenuta scadenza della polizza fideiussoria, la quale risulta avere efficacia fino a 36 mesi a decorrere dall'erogazione dell'importo garantito, avvenuta in data avvenuta il 4/2/2004 e il beneficiario ha escusso la garanzia con raccomandata del 23/1/2007, ricevuta dall'assicurazione in data 29/1/2007 e quindi prima del decorso del termine di 36 mesi dall'erogazione della prima quota del contributo, come accertato con sentenza del Tribunale di Milano (v. doc. 15 parte opposta).
Inoltre con comunicazione a mezzo PEC in data 16.1.2017 ( doc. 14 fascicolo opposta) è stato interrotto il termine di decorrenza della prescrizione con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dall'opponente.
Ne consegue che la IA opposta correttamente ha versato gli importi garantiti a seguito della sentenza del Tribunale di Milano, n. 2181/2022 emessa in data 12.3.2022, che ha rigettato l'opposizione promossa dalla condannandola a versare Controparte_1
gli importi relativi alla polizza fideiussoria H86.13.000001545.
Pertanto, si deve ritenere che la compagnia abbia legittimamente pagato alla società beneficiaria la somma richiesta nel presente giudizio al contraente, non sussistendo alcuna condotta fraudolenta del beneficiario della polizza, né ricorrendo le altre ipotesi che integrino la exceptio doli che avrebbero dovuto indurre parte opposta ad astenersi dall'eseguire il pagamento richiesto dal beneficiario.
Ebbene, se in sede di regresso il debitore non può opporre alcuna eccezione al garante è evidente la volontà delle parti di “autonomizzare il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base”
(cfr. Cass., S.U., n. 3947/2010).
La qualificazione del contratto nei termini prospettati postula l'infondatezza delle contestazioni dell'opponente, in quanto la stessa oppone al diritto di rivalsa, vantato da parte opposta, eccezioni inerenti al debito principale che non possono essere opposte al garante autonomo, ma soltanto al contraente del rapporto principale.
pagina 9 di 10 Alla luce di quanto argomentato, vanno disattese le contestazioni della difesa opponente circa l'intervenuta scadenza della polizza, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo merita piena e integrale conferma.
Le argomentazioni sopra svolte inducono la giudicante a ritenere infondata l'opposizione svolta e per l'effetto a confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico dell'opponente così come liquidate in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M.
147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria della semplicità delle questioni trattate e della riduzione dell'attività svolta nella fase decisoria che inducono la giudicante ad applicare i parametri medi per la fase di studio e introduttiva ed i minimi per la fase istruttorie e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3029 del 29.02.2024 proposta da RI ET, in proprio e quale ex titolare del IF NI di RI ET, contro la
[...]
così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3029/2024 del
29.02.2024 emesso dal Tribunale di Milano;
b) dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
3029/2024 del 29.02.2024 emesso dal Tribunale di Milano;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore della
[...]
delle spese processuali che liquida nella somma di euro Controparte_1
9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 7 aprile 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 189 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16305/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), in proprio e quale ex titolare del Parte_1 C.F._1
IF NI di RI ET (ditta cessata dal 03/03/2015), rappresentata e difesa per procura stesa su separato foglio e da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv.
Vincenzo Sica ( ), presso il cui studio ha eletto domicilio in Licata – Via C.F._2
G. De Pasquali n. 4,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(p.i. – c.f. ), in persona del Dirigente Procuratore Rag.
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
corrente in 20149 Milano MI, Via Marco Ulpio Traiano n. 18, elettivamente CP_2 domiciliata in 20129 Milano MI, Via P. Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Ruggero Barile, per delega in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI:
Per parte opponente:
" VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
pagina 1 di 10 Rejectis adversiis
a) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Agrigento per le causali di cui alla parte narrativa;
b) Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'infondatezza del D.I. opposto per mancata produzione del titolo “Polizza fideiussoria” su cui si fonda;
c) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato e conseguentemente annullare e/o revocare il D.I. opposto;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con riserva di precisare e/o modificare la domanda, conclusioni ed eccezioni, nei termini di legge”.
Per parte opposta: “Si chiede che il Tribunale Ill.mo, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale − rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso − dichiarare tenuta e condannare (Cod. Fisc.: Parte_1
), in proprio nonché quale ex titolare firmataria della IF NI di C.F._1
RI ET, a pagare alla Controparte_1 la somma capitale di € 160.351,31 ovvero la diversa somma meglio ritenuta, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo (20.3.2024) e sino al soddisfo, − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Per parte opposta:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo, − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale − rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso − dichiarare tenuta e condannare (Cod. Fisc.: ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché quale ex titolare firmataria della IF NI di RI ET, a pagare alla la somma capitale di € Controparte_1
160.351,31 ovvero la diversa somma meglio ritenuta, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs
231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo (20.3.2024) e sino al soddisfo, − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di
I.V.A. e C.P.A. Visto l'art. 9 comma V L. 23.12.1999 n. 488 e succ. modd., si dà atto che il valore il
pagina 2 di 10 presente giudizio non contiene domande che mutino il valore del presente giudizio. Con espressa riserva di ogni maggiore e diversa produzione e deduzione anche istruttoria”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.04.2024, la sig.ra RI ET ha convenuto in giudizio la Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3029/2024, R.G. n. 44372/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 29/02/2024, di cui chiedeva la revoca in quanto ritenuto infondato, non essendo l'opponente debitrice di alcuna somma.
Eccepita, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente quello di Agrigento e l'infondatezza del decreto ingiuntivo ora opposto, per mancata produzione della polizza fideiussoria su cui si fonda il decreto e per avere prodotto una polizza incompleta e priva di firme, nel merito l'opponente ha contestato che il bonifico prodotto trovi fondamento sul ruolo emesso dal MISE con conseguente incertezza della prova del credito. Inoltre, secondo la prospettazione di parte opponente il pagamento della polizza fideiussoria da parte dell'opposta, sarebbe avvenuto dopo la scadenza della fideiussione che aveva una validità di 36 mesi dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria di agevolazioni quando il credito vantato dal Mise era già prescritto in quanto l'opposta non avrebbe proposto opposizione avverso la cartella esattoriale che sarebbe stata notificata nel 2019, mentre la prima escussione risaliva al 2007 e non erano stati posti in essere atti interruttivi.
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha contestato tutte le argomentazioni svolte dall'opponente, ritenendo correttamente adito il Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 46 e
1182 c.c. e 20 c.p.c. ed incompleta l'eccezione di incompetenza sollevata, nel merito ha chiarito di avere versato gli importi garantiti la IA esponente ha versato gli importi garantiti
“dopo che il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2181/2022 emessa in data 12.3.2022, ha rigettato
l'opposizione promossa dalla al fine di ottenere l'annullamento della Controparte_1 cartella esattoriale condannando la IA a versare gli importi indicati in cartella di pagamento relativamente alla polizza fideiussoria H86.13.000001545”. Nel merito, richiamando la sentenza citata ha precisato che l'escussione della polizza era avvenuta in data 29.1.2007 e quindi prima dell'erogazione della prima quota del contributo avvenuta il 4.2.2004. Inoltre, ha affermato la validità della polizza, sottoscritta da che non contesta l'erogazione del Parte_1 pagina 3 di 10 contributo finanziato. Infine, la natura autonoma della garanzia rende inammissibili le eccezioni sollevate da parte opponente, ma comunque il credito portato dalla cartella esattoriale non era prescritto in quanto “la polizza fideiussoria per cui è lite è stata tempestivamente attivata con nota del 23.1.2007 (- prod 13) ricevuta sia dalla Controparte_1 sia dalla opponente e, successivamente, è stata inoltrata comunicazione del 16.1.2017 per
[...] interrompere la prescrizione (- prod 14), trasmettendo altresì il decreto di revoca delle agevolazioni (- prod 12).“
L'opposta concludeva, quindi per il rigetto della domanda avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, stante l'indisponibilità delle parti ad addivenire a soluzioni conciliative, considerata la sua natura documentale, la causa è stata rinviata al 22.01.2025, per la rimessione in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 189 c.p.c.
Le domande svolte dall'opponente, sia in via preliminare, che nel merito sono infondate e pertanto vanno rigettate per i seguenti motivi.
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale proposta dall'opponente, secondo la quale sarebbe invece competente il Tribunale di Agrigento, sia con riferimento al luogo di residenza o domicilio dell'opponente ai sensi dell'art. 18 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., qualora si facesse riferimento alla sede legale della società o, infine, con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione la cui sottoscrizione è avvenuta in Agrigento in data 8.9.2003.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 primo comma c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita pagina 4 di 10 sotto entrambi gli indicati profili (Cass. civ., ord. 17020/2011; Cass. civ., ord. n. 21769/2016;
Cass. civ., ord. n. 16284/2019; Cass. civ., ord. n.1594/2020; Cass. civ., ord. n. 14096/2020).
Ebbene, nel caso di specie, si condividono le argomentazioni di parte opposta laddove osserva come controparte non abbia specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
Peraltro, la pretesa operatività nel caso di specie del foro delle persone fisiche è certamente errata e non può trovare applicazione. Se è vero che la polizza è stata sottoscritta dalla sig.ra
RI ET, non può perciò solo ritenersi che la stessa abbia agito come “persona fisica”.
Va, infatti, ricordato come la polizza fideiussoria in oggetto sia stata conclusa tra l'opposta ed il IF NI di RI ET, impresa individuale di cui l'opponente era appunto già titolare firmataria, come risulta dalla documentazione versata in atti (doc. 10 parte opposta), la quale in qualità di contraente della polizza ha perciò sottoscritto la medesima, come emerge dal contratto prodotto da parte opposta ( vedi doc. n. 4 fascicolo opposta) che smentisce la contestazione dell'opponente di produzione della polizza fideiussoria non sottoscritta dall'opponente.
È del resto principio assolutamente pacifico come l'impresa individuale coincida con la persona fisica titolare firmataria di essa e, perciò, non costituisca un soggetto giuridico autonomo sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale (Cass. civ., sent. n. 3052/2006; Cass. civ., Sez. III, 19/04/2010, n. 9260).
Dunque, è infondato il richiamo al foro delle persone fisiche, ex art. 18 c.p.c. operato dall'opponente e non può trovare in alcun modo applicazione.
Inoltre, come correttamente osservato dall'opposta (pag. 4 comparsa costituzione), la
IA, quale attore sostanziale, ha scelto di adire il Tribunale di Milano in quanto competente quale foro destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 1182, terzo comma, c. c. e 20 c.p.c. La ha, infatti, sede legale in Milano e Controparte_1
l'obbligazione dedotta in giudizio, in virtù della sua natura di obbligazione pecuniaria, deve essere adempiuta presso il creditore.
Correttamente, pertanto, l'opponente ha presentato ed ottenuto il decreto ingiuntivo ora opposto avanti al Tribunale di Milano.
pagina 5 di 10 Quanto all'escussione della garanzia, la società opposta ha azionato la propria pretesa creditoria sulla base della polizza fideiussoria n. H86.13.000001545 (doc. 4 parte opposta), emessa nell'interesse del debitore impresa IF NI di RI ET ed in favore del incentivi Controparte_3 Parte_2
alle imprese a garanzia degli obblighi assunti con domanda progetto n. 97405/12, finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla l. n. 488/1992 e disciplinate al
D.M. n. 527/1995.
Ebbene, come correttamente rilevato da parte opposta, la IA ha versato gli importi garantiti in seguito alla sentenza n. 2181/2022, emessa in data 12.3.2022 dal Tribunale di
Milano che ha rigettato l'opposizione promossa dalla società al Controparte_1
fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale, condannando la IA a versare gli importi indicati nella cartella di pagamento, relativamente alla polizza fideiussoria
H86.13.000001545, oggetto della presente controversia (doc. n. 15 parte opposta).
Con tale sentenza, peraltro, il Giudice ha affermato che “parte attrice ha in primo luogo eccepito la tardività dell'escussione, con riferimento al predetto termine di 36 mesi. L'eccezione è però infondata già in punto di fatto. Infatti la banca concessionaria ha escusso la garanzia con raccomandata del
23/1/2007, ricevuta dall'assicurazione in data 29/1/2007 (v. doc. 1 conv.) e quindi prima del decorso del termine di 36 mesi dall'erogazione della prima quota del contributo, avvenuta il 4/2/2004. Nel documento citato si legge: “… Vi comunichiamo che è nostra intenzione provvedere all'escussione della polizza fideiussoria da Voi emessa a garanzia dell'anticipazione sulla 1^ quota di contributo, erogata all'impresa in indirizzo con valuta 04/02/2004”. Si noti che l'espressione usata non è una mera previsione di una volontà futura, come si capisce in modo inequivoco dal tenore complessivo della lettera, nella quale la banca ha chiaramente richiesto al garante di accreditare l'importo di euro
120.143,00 con valuta 5/2/2007, fornendo le necessarie coordinate bancarie. Il fatto che il provvedimento ministeriale di revoca e l'iscrizione a ruolo del credito siano intervenuti successivamente – evidenziato da parte attrice – non incide sulla validità dell'escussione. Quegli atti, infatti, attengono alla regolarità e completezza del procedimento amministrativo relativo al contributo pubblico, ma in nessun modo tolgono efficacia all'escussione comunicata dalla banca tempestivamente, né costituiscono un suo presupposto di validità.” Infine nell'affermare che “tutti i motivi di opposizione relativi all'escussione della polizza in esame sono infondati”, ha riconosciuto così la validità della polizza e dell'escussione stessa.
pagina 6 di 10 L'art. 2 della polizza prevede che l'ente garante “si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o in liquidazione”. E l'art. 7 della polizza prevede che: “il contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla società, a semplice richiesta, quanto pagato all'ente garantito, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in relazione all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.”, peraltro specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., come si evince dal contratto allegato (doc.
n. 4 parte opposta).
La stipula della polizza fideiussoria e l'avvenuto pagamento della somma di € 174.475,82 in favore del beneficiario, oltre ad essere state documentate dalla società opposta non sono state contestate da parte opponente che, quindi, ai sensi dell'art. 115 e 167 c.p.c. ha ammesso di avere stipulato la polizza fideiussoria alle condizioni ivi indicate, non avendone, peraltro disconosciuto la sottoscrizione apposta, ma lamentando la mancata allegazione integrale della copia della polizza e la mancanza della sottoscrizione, eccezioni però documentalmente smentite.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che la polizza è stata legittimamente escussa dal MISE in quanto ricorrevano tutti i presupposti e le condizioni previste dal contratto per l'incameramento. Infatti, facendo seguito alle richieste provenienti dal Ministero beneficiario, la società opposta ha provveduto ad effettuare il versamento della somma richiesta, come confermato dal bonifico prodotto (docc. nn. 6, 7 e 8 parte opposta).
Il contratto oggetto di causa non presenta le caratteristiche proprie della fideiussione, ma piuttosto del contratto autonomo di garanzia. In punto di qualificazione del contratto va ricordato che non rileva tanto il nomen iuris utilizzato dalle parti, quanto piuttosto l'effettiva volontà negoziale complessivamente desumibile dall'accordo. Milita nel senso della configurabilità della garanzia autonoma la circostanza che il garante abbia rinunziato alle eccezioni ed abbia promesso l'immediatezza del pagamento.
La previsione contrattuale del pagamento “a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni” vale a qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia che si inserisce in un fenomeno pagina 7 di 10 negoziale complesso, che dà luogo a tre distinti rapporti giuridici, nascenti da autonome pattuizioni seppur volti a dare vita ad un'operazione economica unitaria (v. Cass. S.U. n.
3947/2010). Pertanto, sottoscrivendo tale negozio, il garante si impegna ad adempiere alla propria obbligazione a semplice richiesta della controparte, la quale può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore principale al contratto a cui si riferisce la garanzia.
L'esclusione dell'operatività dell'art. 1952 c.c. è indice della volontà delle parti di svincolare del tutto il rapporto di garanzia dal rapporto principale, secondo un indirizzo interpretativo più volte condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che rinviene il tratto tipico del contratto autonomo di garanzia nel regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento
(vedi Cass. Civ. SSUU 3947/2010).
L'eliminazione del vincolo di accessorietà e l'indipendenza della garanzia dal rapporto di valuta garantiscono il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, il quale può così fare affidamento sulla possibilità di rapida escussione senza il rischio di vedersi opporre in sede processuale il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Ciò premesso, la lettura del testo contrattuale induce a ravvisare la natura autonoma della garanzia, in ottemperanza ai ricordati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Da tale qualificazione discende che il garante può rifiutare l'adempimento soltanto sollevando la c.d. exceptio doli generalis seu praesentis, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta. L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (così, Cass., 12 settembre 2012 n. 15216).
Nel caso di specie, non possono farsi rientrare le contestazioni proposte dagli opponenti nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli.
In primo luogo, risulta infondata l'eccezione relativa alla incompletezza della polizza allegata in sede monitoria, in quanto priva di sottoscrizione e non conforme al modello dell'all. 14 della circolare n. 900315 del 14.07.2000. Invero, come si evince dalla polizza in atti, la stessa pagina 8 di 10 risulta sottoscritta dalla contraente, nonché perfettamente conforme a quello previsto dall'allegato 24 alla circolare n. 900315 del 14.07.2000, dimostrando così la non pertinenza del richiamo all'allegato 14 della medesima circolare.
Del pari, risulta priva di pregio l'eccezione relativa all'intervenuta scadenza della polizza fideiussoria, la quale risulta avere efficacia fino a 36 mesi a decorrere dall'erogazione dell'importo garantito, avvenuta in data avvenuta il 4/2/2004 e il beneficiario ha escusso la garanzia con raccomandata del 23/1/2007, ricevuta dall'assicurazione in data 29/1/2007 e quindi prima del decorso del termine di 36 mesi dall'erogazione della prima quota del contributo, come accertato con sentenza del Tribunale di Milano (v. doc. 15 parte opposta).
Inoltre con comunicazione a mezzo PEC in data 16.1.2017 ( doc. 14 fascicolo opposta) è stato interrotto il termine di decorrenza della prescrizione con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dall'opponente.
Ne consegue che la IA opposta correttamente ha versato gli importi garantiti a seguito della sentenza del Tribunale di Milano, n. 2181/2022 emessa in data 12.3.2022, che ha rigettato l'opposizione promossa dalla condannandola a versare Controparte_1
gli importi relativi alla polizza fideiussoria H86.13.000001545.
Pertanto, si deve ritenere che la compagnia abbia legittimamente pagato alla società beneficiaria la somma richiesta nel presente giudizio al contraente, non sussistendo alcuna condotta fraudolenta del beneficiario della polizza, né ricorrendo le altre ipotesi che integrino la exceptio doli che avrebbero dovuto indurre parte opposta ad astenersi dall'eseguire il pagamento richiesto dal beneficiario.
Ebbene, se in sede di regresso il debitore non può opporre alcuna eccezione al garante è evidente la volontà delle parti di “autonomizzare il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base”
(cfr. Cass., S.U., n. 3947/2010).
La qualificazione del contratto nei termini prospettati postula l'infondatezza delle contestazioni dell'opponente, in quanto la stessa oppone al diritto di rivalsa, vantato da parte opposta, eccezioni inerenti al debito principale che non possono essere opposte al garante autonomo, ma soltanto al contraente del rapporto principale.
pagina 9 di 10 Alla luce di quanto argomentato, vanno disattese le contestazioni della difesa opponente circa l'intervenuta scadenza della polizza, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo merita piena e integrale conferma.
Le argomentazioni sopra svolte inducono la giudicante a ritenere infondata l'opposizione svolta e per l'effetto a confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico dell'opponente così come liquidate in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M.
147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria della semplicità delle questioni trattate e della riduzione dell'attività svolta nella fase decisoria che inducono la giudicante ad applicare i parametri medi per la fase di studio e introduttiva ed i minimi per la fase istruttorie e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3029 del 29.02.2024 proposta da RI ET, in proprio e quale ex titolare del IF NI di RI ET, contro la
[...]
così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3029/2024 del
29.02.2024 emesso dal Tribunale di Milano;
b) dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
3029/2024 del 29.02.2024 emesso dal Tribunale di Milano;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore della
[...]
delle spese processuali che liquida nella somma di euro Controparte_1
9.142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 7 aprile 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 10 di 10