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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 3152/2024 R.G. vertente
TRA
), con il patrocinio dell'Avv. William Parte_1 C.F._1
Palumbo Piccionello ricorrente
E
), con il patrocinio dell'Avv. Bruno Controparte_1 C.F._2
Gattuso resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/03/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_2
condizioni della sentenza di divorzio congiunto n. 6372/2017 emessa da questo Tribunale il
30/11/2017 – 11/12/2017.
Nello specifico, con la sentenza era stato previsto l'affidamento congiunto dei figli Per_1
(11/03/2009) e (08/09/2000) con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita Per_2
da parte del padre nonché l'onere per il resistente di versare alla ricorrente un assegno di euro
650,00 al mese, di cui euro 150,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con il
1 presente ricorso, la ricorrente chiede l'assegnazione della casa coniugale nonché la rimodulazione dell'importo delle singole voci dell'assegno, ovvero l'aumento del contributo per alla misura di euro 450,00 al mese, stante le sue maggiori esigenze di vita e Per_1
scolastiche, la riduzione del contributo per ad euro 150,00, stante l'avvenuta stipula Per_2
da parte del medesimo di un contratto di lavoro a tempo determinato, e la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 100,00 al mese, stante l'intrapresa da parte della ricorrente di un contratto di lavoro come guardia giurata.
Con comparsa del 16/05/2024 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale nonché l'eliminazione dell'assegno per il figlio e dell'assegno divorzile per la ricorrente, alla luce Per_2
dell'attività lavorativa dai medesimi svolta;
ha, infine, chiesto che l'assegno per la figlia venga ridotto all'importo di euro 200,00 al mese, anche alla luce della necessità di Per_1
provvedere al mantenimento di altri due figli concepiti con l'attuale compagna e prossimi a nascere.
Il procedimento è stato istruito con l'ascolto delle parti e l'acquisizione di documentazione reddituale;
all'esito, è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente rilevato che il resistente si è costituito in giudizio in data 16/05/2024, ovvero oltre i trenta giorni antecedenti alla prima udienza del 05/06/2024.
L'art. 473bis.19 c.p.c. prevede:
“Le decadenze previste dagli articoli 473bis.14, 473bis.16 e 473bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze
o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Nella specie, la domanda riconvenzionale formulata dal resistente concernente la revoca dell'assegno divorzile è tardiva;
non lo è, invece, la domanda relativa all'assegno di mantenimento per la minore, trattandosi di diritto indisponibile, né quella relativa all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, da considerarsi invero ammissibile, avuto riguardo alla documentazione reddituale depositata dalla ricorrente in data 30/10/2024, ovvero successivamente al ricorso, ed attestante i redditi percepiti dal figlio . Per_2
2 3. Venendo al merito delle domande proposte, va premesso che, ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza divorzile, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e sopravvenuti, idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia, non potendo invero il giudice rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della sentenza, poiché coperte dal giudicato.
4. E' infondata la domanda proposta dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del resistente).
Dall'ascolto della ricorrente è emerso che la stessa, dopo la separazione dal marito (2016), lasciava la casa coniugale e si trasferiva unitamente ai due figli in un appartamento condotto in locazione;
la casa coniugale veniva concessa in locazione a terzi e con il canone riscosso veniva pagato quello dovuto per la casa in cui si era trasferita a vivere la ricorrente;
dopodiché nel 2019 quest'ultima si trasferiva a Milano per motivi di lavoro ed i figli rimanevano a
Palermo dai nonni.
Dunque, da quanto emerso dalle stesse dichiarazioni della , confermate dal NA, Pt_2
i due figli della coppia hanno definitivamente abbandonato la casa, dove avevano vissuto in costanza di matrimonio dei genitori, dal lontano 2016-2017, ovvero dalla separazione dei genitori (ed invero, con la sentenza di divorzio congiunto, prodotta in atti, nessuna assegnazione della casa coniugale era stata disposta in favore della ricorrente).
Da allora ad oggi i figli non sono più tornati a vivere in detto immobile, con la conseguenza che risulta oramai uno sradicamento definitivo e stabile dall'habitat domestico.
Si rammenti che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che conviva con figli minori o maggiorenni e non indipendenti, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
La disciplina dall'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 “risponde all'esigenza dei figli minori di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, la quale viene a mancare quando i figli si siano oramai sradicati dal luogo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori erano ancora insieme”. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10453 del 31/03/2022).
Nella fattispecie, dunque, essendo la prole sradicata oramai da tempo (quasi dieci anni) dal luogo in cui aveva vissuto in costanza di matrimonio dei genitori, non ricorrono i presupposti per disporre un'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
5. Quanto al contributo per il mantenimento del figlio , di anni 24, va rilevato che lo Per_2
stesso svolge attività lavorativa alle dipendenze della ditta “Corona Diesel s.r.l.” ed ha
3 percepito nell'anno 2022 (da ottobre a dicembre) un reddito di € 2.759,76 e nell'anno 2023 un reddito di € 10.600,11, come risulta dalle Certificazioni Uniche depositate.
Il resistente ha, inoltre, rappresentato all'udienza che il contratto di lavoro del figlio è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato;
tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.
Pertanto, in considerazione dello svolgimento di attività lavorativa in modo stabile presso la medesima ditta dal mese di ottobre 2022 e della percezione di un reddito mensile costante, va revocato l'assegno di euro 250,00 posto a carico del NA per il mantenimento del figlio
. Per_2
6. Quanto invece alla figlia , di anni 15, va evidenziato quanto segue. Per_1
La ricorrente svolge attività lavorativa presso la società Securitalia come guardia giurata e percepisce una retribuzione di euro 1.100,00 circa al mese;
percepisce, inoltre, l'intero importo dell'Assegno Unico per la figlia minore che ammonta ad euro 190,00 al mese;
vive con i due figli in un immobile condotto in locazione (all'udienza ha indicato un canone di euro 350,00 al mese;
nel contratto depositato risulta, invece, un canone di euro 100,00 al mese).
Il resistente lavora alle dipendenze della Polizia di Stato e percepisce uno stipendio di euro
1.800,00 circa;
vive nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, insieme alla compagna, percettrice di redditi, con i quali ha generato due figli gemelli, che hanno pochi mesi;
ha dedotto di subire una trattenuta di euro 300,00 circa al mese per debiti contratti negli anni, che tuttavia non ha documentato.
Orbene, in considerazione dello svolgimento di attività lavorativa stabile da parte della ricorrente (circostanza nuova rispetto alla sentenza di divorzio), della percezione da parte della medesima dell'intero Assegno unico per la minore e del dovere incombente sul resistente di provvedere al mantenimento di altri due figli nati da qualche mese, non ricorrono i presupposti né per aumentare l'importo dell'assegno per il mantenimento della minore
(come chiesto dalla ricorrente), né per ridurlo (come chiesto dal resistente). Per_1
Resta, dunque, fermo l'importo di euro 250,00 concordato dalle parti in sede di ricorso per divorzio congiunto nel 2017, importo che va per legge rivalutato secondo gli indici Istat.
7. Quanto all'assegno divorzile in favore della ricorrente fissato in sede di sentenza di divorzio nella misura di euro 150,00, esso va ridotto alla misura di euro 100,00 sulla base di quanto chiesto espressamente dalla ricorrente (la quale, invero, ha iniziato a svolgere attività lavorativa).
4 Per quanto sopra detto, non può essere, invece, esaminata la domanda riconvenzionale del resistente di revoca dell'assegno divorzile, in quanto tardiva.
8. La reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
A parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio congiunto n. 6372/2017 emessa da questo Tribunale il 30/11/2017 – 11/12/2017;
1) Revoca l'assegno di euro 250,00 posto a carico di per il Controparte_1
mantenimento del figlio , nato a [...] in data [...]. Per_2
2) Riduce l'assegno divorzile in favore di all'importo di euro 100,00 al mese. Parte_2
3) Rigetta le domande proposte dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale e di incremento dell'assegno per il mantenimento della figlia minore . Per_1
4) Rigetta la domanda proposta dal resistente di riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia minore e dichiara inammissibile quella riconvenzionale di revoca dell'assegno divorzile.
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 3152/2024 R.G. vertente
TRA
), con il patrocinio dell'Avv. William Parte_1 C.F._1
Palumbo Piccionello ricorrente
E
), con il patrocinio dell'Avv. Bruno Controparte_1 C.F._2
Gattuso resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/03/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_2
condizioni della sentenza di divorzio congiunto n. 6372/2017 emessa da questo Tribunale il
30/11/2017 – 11/12/2017.
Nello specifico, con la sentenza era stato previsto l'affidamento congiunto dei figli Per_1
(11/03/2009) e (08/09/2000) con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita Per_2
da parte del padre nonché l'onere per il resistente di versare alla ricorrente un assegno di euro
650,00 al mese, di cui euro 150,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con il
1 presente ricorso, la ricorrente chiede l'assegnazione della casa coniugale nonché la rimodulazione dell'importo delle singole voci dell'assegno, ovvero l'aumento del contributo per alla misura di euro 450,00 al mese, stante le sue maggiori esigenze di vita e Per_1
scolastiche, la riduzione del contributo per ad euro 150,00, stante l'avvenuta stipula Per_2
da parte del medesimo di un contratto di lavoro a tempo determinato, e la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 100,00 al mese, stante l'intrapresa da parte della ricorrente di un contratto di lavoro come guardia giurata.
Con comparsa del 16/05/2024 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale nonché l'eliminazione dell'assegno per il figlio e dell'assegno divorzile per la ricorrente, alla luce Per_2
dell'attività lavorativa dai medesimi svolta;
ha, infine, chiesto che l'assegno per la figlia venga ridotto all'importo di euro 200,00 al mese, anche alla luce della necessità di Per_1
provvedere al mantenimento di altri due figli concepiti con l'attuale compagna e prossimi a nascere.
Il procedimento è stato istruito con l'ascolto delle parti e l'acquisizione di documentazione reddituale;
all'esito, è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente rilevato che il resistente si è costituito in giudizio in data 16/05/2024, ovvero oltre i trenta giorni antecedenti alla prima udienza del 05/06/2024.
L'art. 473bis.19 c.p.c. prevede:
“Le decadenze previste dagli articoli 473bis.14, 473bis.16 e 473bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze
o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Nella specie, la domanda riconvenzionale formulata dal resistente concernente la revoca dell'assegno divorzile è tardiva;
non lo è, invece, la domanda relativa all'assegno di mantenimento per la minore, trattandosi di diritto indisponibile, né quella relativa all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, da considerarsi invero ammissibile, avuto riguardo alla documentazione reddituale depositata dalla ricorrente in data 30/10/2024, ovvero successivamente al ricorso, ed attestante i redditi percepiti dal figlio . Per_2
2 3. Venendo al merito delle domande proposte, va premesso che, ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza divorzile, occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e sopravvenuti, idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia, non potendo invero il giudice rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della sentenza, poiché coperte dal giudicato.
4. E' infondata la domanda proposta dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del resistente).
Dall'ascolto della ricorrente è emerso che la stessa, dopo la separazione dal marito (2016), lasciava la casa coniugale e si trasferiva unitamente ai due figli in un appartamento condotto in locazione;
la casa coniugale veniva concessa in locazione a terzi e con il canone riscosso veniva pagato quello dovuto per la casa in cui si era trasferita a vivere la ricorrente;
dopodiché nel 2019 quest'ultima si trasferiva a Milano per motivi di lavoro ed i figli rimanevano a
Palermo dai nonni.
Dunque, da quanto emerso dalle stesse dichiarazioni della , confermate dal NA, Pt_2
i due figli della coppia hanno definitivamente abbandonato la casa, dove avevano vissuto in costanza di matrimonio dei genitori, dal lontano 2016-2017, ovvero dalla separazione dei genitori (ed invero, con la sentenza di divorzio congiunto, prodotta in atti, nessuna assegnazione della casa coniugale era stata disposta in favore della ricorrente).
Da allora ad oggi i figli non sono più tornati a vivere in detto immobile, con la conseguenza che risulta oramai uno sradicamento definitivo e stabile dall'habitat domestico.
Si rammenti che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che conviva con figli minori o maggiorenni e non indipendenti, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
La disciplina dall'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 “risponde all'esigenza dei figli minori di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, la quale viene a mancare quando i figli si siano oramai sradicati dal luogo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori erano ancora insieme”. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10453 del 31/03/2022).
Nella fattispecie, dunque, essendo la prole sradicata oramai da tempo (quasi dieci anni) dal luogo in cui aveva vissuto in costanza di matrimonio dei genitori, non ricorrono i presupposti per disporre un'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
5. Quanto al contributo per il mantenimento del figlio , di anni 24, va rilevato che lo Per_2
stesso svolge attività lavorativa alle dipendenze della ditta “Corona Diesel s.r.l.” ed ha
3 percepito nell'anno 2022 (da ottobre a dicembre) un reddito di € 2.759,76 e nell'anno 2023 un reddito di € 10.600,11, come risulta dalle Certificazioni Uniche depositate.
Il resistente ha, inoltre, rappresentato all'udienza che il contratto di lavoro del figlio è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato;
tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.
Pertanto, in considerazione dello svolgimento di attività lavorativa in modo stabile presso la medesima ditta dal mese di ottobre 2022 e della percezione di un reddito mensile costante, va revocato l'assegno di euro 250,00 posto a carico del NA per il mantenimento del figlio
. Per_2
6. Quanto invece alla figlia , di anni 15, va evidenziato quanto segue. Per_1
La ricorrente svolge attività lavorativa presso la società Securitalia come guardia giurata e percepisce una retribuzione di euro 1.100,00 circa al mese;
percepisce, inoltre, l'intero importo dell'Assegno Unico per la figlia minore che ammonta ad euro 190,00 al mese;
vive con i due figli in un immobile condotto in locazione (all'udienza ha indicato un canone di euro 350,00 al mese;
nel contratto depositato risulta, invece, un canone di euro 100,00 al mese).
Il resistente lavora alle dipendenze della Polizia di Stato e percepisce uno stipendio di euro
1.800,00 circa;
vive nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, insieme alla compagna, percettrice di redditi, con i quali ha generato due figli gemelli, che hanno pochi mesi;
ha dedotto di subire una trattenuta di euro 300,00 circa al mese per debiti contratti negli anni, che tuttavia non ha documentato.
Orbene, in considerazione dello svolgimento di attività lavorativa stabile da parte della ricorrente (circostanza nuova rispetto alla sentenza di divorzio), della percezione da parte della medesima dell'intero Assegno unico per la minore e del dovere incombente sul resistente di provvedere al mantenimento di altri due figli nati da qualche mese, non ricorrono i presupposti né per aumentare l'importo dell'assegno per il mantenimento della minore
(come chiesto dalla ricorrente), né per ridurlo (come chiesto dal resistente). Per_1
Resta, dunque, fermo l'importo di euro 250,00 concordato dalle parti in sede di ricorso per divorzio congiunto nel 2017, importo che va per legge rivalutato secondo gli indici Istat.
7. Quanto all'assegno divorzile in favore della ricorrente fissato in sede di sentenza di divorzio nella misura di euro 150,00, esso va ridotto alla misura di euro 100,00 sulla base di quanto chiesto espressamente dalla ricorrente (la quale, invero, ha iniziato a svolgere attività lavorativa).
4 Per quanto sopra detto, non può essere, invece, esaminata la domanda riconvenzionale del resistente di revoca dell'assegno divorzile, in quanto tardiva.
8. La reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
A parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio congiunto n. 6372/2017 emessa da questo Tribunale il 30/11/2017 – 11/12/2017;
1) Revoca l'assegno di euro 250,00 posto a carico di per il Controparte_1
mantenimento del figlio , nato a [...] in data [...]. Per_2
2) Riduce l'assegno divorzile in favore di all'importo di euro 100,00 al mese. Parte_2
3) Rigetta le domande proposte dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale e di incremento dell'assegno per il mantenimento della figlia minore . Per_1
4) Rigetta la domanda proposta dal resistente di riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia minore e dichiara inammissibile quella riconvenzionale di revoca dell'assegno divorzile.
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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