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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/10/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1210 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
nell'udienza del 14 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 2-7 d.lgs. n. 150/2011, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura congiunta all'atto di appello, dall'Avv. Marco Gatti presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Della Rovere n. 5
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, c.f. , rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via
Arsenale n. 21
- APPELLATA -
E CONTRO
in persona del legale Controparte_2
1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, c.f. , rappresentata e P.IVA_2 difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
IC PO presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Pistoia, via
OS IN n. 2
- APPELLATA -
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di Casale Monferrato
n. 49/2024 del 26.4.2024
Le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia il Tribunale Ill.mo riformare la sentenza N. 49/24 del Giudice di Pace di Casale
Monferrato disponendo quindi l'annullamento del verbale e ordinando la cancellazione del fermo.
Con il favore delle spese.”
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino,
Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata ed il provvedimento sotteso.
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.”
Per l'appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso in appello avanzato in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - conveniva avanti al Giudice di Pace di Casale Monferrato la Parte_1
, proponendo ex art. 204-bis cod. strada opposizione avverso il Controparte_1 verbale n. 838311926 con cui in data 10.4.2023 i Carabinieri della Stazione di Vignale
2 Monferrato gli avevano contestato la violazione dell'art. 214 co. 8 cod. strada, perché circolava a bordo del veicolo targato CS995XH, di proprietà di
[...]
sottoposto a fermo amministrativo emesso da Equitalia ai sensi Parte_2 dell'art. 86 del d.p.r. 602/1973 il 24.11.2014, e gli avevano irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 1.984,00.
Il eccepiva la nullità del verbale, rilevando che il veicolo sottoposto a Parte_1 fermo era strumentale all'impresa e pertanto il relativo vincolo era vietato. Produceva copia dell'iscrizione dell'automezzo nel libro dei cespiti dell'azienda e deduceva prove orali dirette a provare l'uso del mezzo per l'attività produttiva.
Il Giudice di Pace sospendeva l'efficacia esecutiva del verbale.
La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
, la quale si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_2 dal ricorrente. Eccepiva il difetto di legittimazione del , essendo il veicolo di Parte_1 proprietà di , e negava che si trattasse di un bene Parte_2 strumentale all'esercizio dell'impresa, anche perché nessuna comunicazione al riguardo era stata effettuata dall'interessato nei trenta giorni dalla notificazione del preavviso di fermo.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 49 del 26.4.2024 respingeva l'opposizione e conseguentemente confermava il verbale n. 838311926. Disponeva che il pagamento della sanzione pecuniaria fosse effettuato nei trenta giorni dalla notificazione della sentenza, nella misura indicata nel verbale e con le modalità indicate dalla . CP_1
Compensava le spese di causa.
2. - Avverso la sentenza interponeva appello il , chiedendo la riforma della Parte_1 stessa, con annullamento del verbale dei Carabinieri e ordine di cancellazione del fermo amministrativo.
L'appellante deduceva di avere provato in causa che il veicolo era un bene strumentale all'esercizio dell'impresa, essendo iscritto nel libro dei cespiti. Lamentava che il Giudice di Pace avesse ritenuto la mancata comunicazione all'agente della riscossione, al momento della notifica del preavviso di fermo amministrativo, della natura strumentale del veicolo, con conseguente decadenza dal beneficio richiesto.
Rilevava che non aveva depositato copia della Controparte_2
3 comunicazione preventiva con l'avviso che, in mancanza del pagamento della somma dovuta entro il termine di trenta giorni, sarebbe stato eseguito il fermo. Deduceva che comunque il preavviso era stato notificato a mentre la Controparte_3 società intestataria del veicolo nel libretto di circolazione e nel verbale era
[...]
. Sosteneva che l'opposizione al verbale di accertamento poteva Parte_2 essere proposta innanzi al Giudice di Pace anche per contestare i presupposti della formazione del titolo.
Entrambe le appellate si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto dell'appello.
La sosteneva la correttezza delle notificazioni effettuate nei confronti CP_1 della società giacché ancora non Controparte_3 Parte_2 esisteva al tempo della notificazione oggetto di causa. Al tempo del fermo amministrativo il mezzo era intestato a e, in ogni caso, la società Controparte_3 scissa era responsabile in solido per i debiti derivanti dalla principale. Il preavviso di fermo non era stato impugnato, così determinando l'irretrattabilità del credito, e l'eccezione di strumentalità del mezzo a uso aziendale non era stata tempestivamente proposta.
deduceva l'insussistenza di una strumentalità Controparte_2 del veicolo rispetto all'esercizio dell'impresa, in quanto né l'appellante né la società intestataria dell'automezzo risultavano svolgere attività per le quali un mezzo di trasporto costituisse un bene strumentale e si trattava di un'autovettura utilizzata per lavoro e anche per esigenze familiari. Aggiungeva che il preavviso di fermo era stato regolarmente notificato il 30.6.2014 nei confronti della società , Controparte_3 all'epoca intestataria del veicolo, dalla quale si era poi distaccata per scissione il preavviso stesso non era stato tempestivamente impugnato, Parte_2 con conseguente irretrattabilità del credito. Erano inoltre seguiti molteplici atti interruttivi della prescrizione, notificati successivamente al preavviso di fermo.
3. - Il gravame proposto dal appare fondato e, come tale, va accolto. Parte_1
Si deve al riguardo ricordare che l'art. 86 del d.p.r. 602/1973 prevede che il concessionario può disporre il fermo amministrativo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. La procedura di iscrizione del fermo è avviata dall'agente della riscossione con la notificazione al debitore o ai coobbligati iscritti nei
4 pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione. Il contribuente, nel predetto termine di trenta giorni, può fornire all'agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile, oggetto del futuro provvedimento di fermo, è strumentale alla propria attività di impresa o della professione.
La nozione di strumentalità del bene rispetto all'attività professionale o di impresa esercitata dal contribuente non è specificata dal legislatore. In via interpretativa può ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che un bene sia da considerarsi strumentale rispetto all'attività professionale o di impresa quando sussista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene stesso e l'utilizzatore nello svolgimento della sua attività lavorativa. Indipendentemente dall'uso esclusivo o promiscuo, occorre dunque verificare se il fermo amministrativo del bene mobile registrato pregiudichi o meno il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
Orbene, nel caso di specie, la teste - sentita dal Testimone_1
Giudice di Pace nell'udienza del 13.3.2024 - con riferimento all'automezzo oggetto del verbale impugnato ha dichiarato: “So che è l'unica macchina che hanno. Viene usata per caricare e scaricare le merci”. Quanto riferito dalla teste evidenzia dunque un rapporto di strumentalità tra il veicolo e l'attività di impresa.
Ciò è confermato anche dalla circostanza che l'automezzo Opel Meriva tg.
CS995XH, come indicato nel verbale di contestazione, risulta iscritto nel libro dei cespiti della società (v. copia del libro prodotta Parte_2 dall'appellante).
In una siffatta situazione deve ritenersi che l'indisponibilità dell'automezzo per effetto del fermo amministrativo era certamente idonea a creare pregiudizio all'attività dell'impresa, trattandosi dell'unico veicolo disponibile. A fronte di ciò non ha rilevanza decisiva in senso contrario l'ulteriore circostanza che il veicolo fosse usato dal
“anche per portare i genitori alle visite mediche” (v. ancora la deposizione Parte_1 della teste . In effetti il rapporto di strumentalità del bene non Testimone_1 implica necessariamente l'esclusività dell'uso dello stesso per l'attività di impresa.
Si deve dunque concludere che il fermo amministrativo presupposto dal verbale di contestazione dei Carabinieri di Vignale Monferrato non può considerarsi conforme alle
5 previsioni dell'art. 86 del d.p.r. 602/1973, con conseguente fondatezza del relativo motivo di appello proposto dal . Parte_1
4. - E' fondato anche l'altro motivo di gravame, concernente l'invalidità della notificazione del preavviso di fermo amministrativo.
Nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha così motivato in ordine alla regolarità della notificazione: “l' produceva, unitamente alla Controparte_2 costituzione, relata di notifica del preavviso di fermo amministrativo avvenuta con raccomandata n. 672112633429 recante la sottoscrizione della sig.ra Persona_1 dichiarata dal ricorrente come sua madre. I dati di spedizione della raccomandata attestano la spedizione in data 24/06/2014, che il documento notificato era quello di preavviso di fermo con numero 01080201400001429000 con consegna il 30/06/2014 a all'indirizzo Via Conte Calvi 31 in località Montemagno”. Controparte_3
Risulta dunque dagli atti che la notificazione è stata effettuata alla società
[...]
il 30.6.2014. CP_3
Peraltro dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che a quella data era già sorta, a seguito di scissione avvenuta nel dicembre 2008, la società Parte_2
la quale nel marzo 2009 variava la propria denominazione in Parte_3
(v. pagg. 11 ss. della visura camerale prodotta Parte_2 come doc. 2 in primo grado da ). Controparte_2
Ebbene dalla consultazione del P.R.A. (prodotta sempre da Controparte_2
in primo grado come doc. 3) risulta che alla data della notificazione del
[...] preavviso di fermo amministrativo il veicolo targato CS995XH era intestato a
[...]
Pertanto la notificazione stessa, essendo stata effettuata a Parte_2
- soggetto diverso dall'intestatario - deve considerarsi nulla. Controparte_3
Ne deriva che non si è prodotto l'effetto di irretrattabilità del credito per mancata opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva contenente l'avviso di fermo amministrativo, come invece sostenuto dalle appellate.
Conseguentemente il contribuente ben ha potuto dedurre e dimostrare nel presente giudizio di opposizione al verbale di contestazione l'insussistenza dei presupposti del fermo, con riferimento alla strumentalità del veicolo rispetto alla propria attività di impresa.
Il verbale di contestazione n. 838311926 deve quindi essere annullato.
6 Non può invece accogliersi l'ulteriore richiesta del di cancellazione del Parte_1 fermo amministrativo, giacché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato da lui proposto quale persona fisica e non anche quale legale rappresentante della società legittimata a richiedere la cancellazione del fermo in quanto proprietaria del veicolo.
5. - Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, dell'obiettiva controvertibilità della lite e dei motivi della decisione, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti anche nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così decide:
1) - in accoglimento dell'appello proposto da , riforma la sentenza Parte_1
n. 49/2024 del Giudice di Pace di Casale Monferrato, resa inter partes in data 26 aprile
2024, e annulla il verbale di contestazione n. 838311926 dei Carabinieri della Stazione di Vignale Monferrato in data 10 aprile 2023;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese anche del presente grado di giudizio.
Così deciso in Vercelli, il 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
nell'udienza del 14 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 2-7 d.lgs. n. 150/2011, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura congiunta all'atto di appello, dall'Avv. Marco Gatti presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Della Rovere n. 5
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, c.f. , rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via
Arsenale n. 21
- APPELLATA -
E CONTRO
in persona del legale Controparte_2
1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, c.f. , rappresentata e P.IVA_2 difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
IC PO presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Pistoia, via
OS IN n. 2
- APPELLATA -
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di Casale Monferrato
n. 49/2024 del 26.4.2024
Le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia il Tribunale Ill.mo riformare la sentenza N. 49/24 del Giudice di Pace di Casale
Monferrato disponendo quindi l'annullamento del verbale e ordinando la cancellazione del fermo.
Con il favore delle spese.”
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino,
Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata ed il provvedimento sotteso.
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.”
Per l'appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso in appello avanzato in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - conveniva avanti al Giudice di Pace di Casale Monferrato la Parte_1
, proponendo ex art. 204-bis cod. strada opposizione avverso il Controparte_1 verbale n. 838311926 con cui in data 10.4.2023 i Carabinieri della Stazione di Vignale
2 Monferrato gli avevano contestato la violazione dell'art. 214 co. 8 cod. strada, perché circolava a bordo del veicolo targato CS995XH, di proprietà di
[...]
sottoposto a fermo amministrativo emesso da Equitalia ai sensi Parte_2 dell'art. 86 del d.p.r. 602/1973 il 24.11.2014, e gli avevano irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 1.984,00.
Il eccepiva la nullità del verbale, rilevando che il veicolo sottoposto a Parte_1 fermo era strumentale all'impresa e pertanto il relativo vincolo era vietato. Produceva copia dell'iscrizione dell'automezzo nel libro dei cespiti dell'azienda e deduceva prove orali dirette a provare l'uso del mezzo per l'attività produttiva.
Il Giudice di Pace sospendeva l'efficacia esecutiva del verbale.
La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
, la quale si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_2 dal ricorrente. Eccepiva il difetto di legittimazione del , essendo il veicolo di Parte_1 proprietà di , e negava che si trattasse di un bene Parte_2 strumentale all'esercizio dell'impresa, anche perché nessuna comunicazione al riguardo era stata effettuata dall'interessato nei trenta giorni dalla notificazione del preavviso di fermo.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 49 del 26.4.2024 respingeva l'opposizione e conseguentemente confermava il verbale n. 838311926. Disponeva che il pagamento della sanzione pecuniaria fosse effettuato nei trenta giorni dalla notificazione della sentenza, nella misura indicata nel verbale e con le modalità indicate dalla . CP_1
Compensava le spese di causa.
2. - Avverso la sentenza interponeva appello il , chiedendo la riforma della Parte_1 stessa, con annullamento del verbale dei Carabinieri e ordine di cancellazione del fermo amministrativo.
L'appellante deduceva di avere provato in causa che il veicolo era un bene strumentale all'esercizio dell'impresa, essendo iscritto nel libro dei cespiti. Lamentava che il Giudice di Pace avesse ritenuto la mancata comunicazione all'agente della riscossione, al momento della notifica del preavviso di fermo amministrativo, della natura strumentale del veicolo, con conseguente decadenza dal beneficio richiesto.
Rilevava che non aveva depositato copia della Controparte_2
3 comunicazione preventiva con l'avviso che, in mancanza del pagamento della somma dovuta entro il termine di trenta giorni, sarebbe stato eseguito il fermo. Deduceva che comunque il preavviso era stato notificato a mentre la Controparte_3 società intestataria del veicolo nel libretto di circolazione e nel verbale era
[...]
. Sosteneva che l'opposizione al verbale di accertamento poteva Parte_2 essere proposta innanzi al Giudice di Pace anche per contestare i presupposti della formazione del titolo.
Entrambe le appellate si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto dell'appello.
La sosteneva la correttezza delle notificazioni effettuate nei confronti CP_1 della società giacché ancora non Controparte_3 Parte_2 esisteva al tempo della notificazione oggetto di causa. Al tempo del fermo amministrativo il mezzo era intestato a e, in ogni caso, la società Controparte_3 scissa era responsabile in solido per i debiti derivanti dalla principale. Il preavviso di fermo non era stato impugnato, così determinando l'irretrattabilità del credito, e l'eccezione di strumentalità del mezzo a uso aziendale non era stata tempestivamente proposta.
deduceva l'insussistenza di una strumentalità Controparte_2 del veicolo rispetto all'esercizio dell'impresa, in quanto né l'appellante né la società intestataria dell'automezzo risultavano svolgere attività per le quali un mezzo di trasporto costituisse un bene strumentale e si trattava di un'autovettura utilizzata per lavoro e anche per esigenze familiari. Aggiungeva che il preavviso di fermo era stato regolarmente notificato il 30.6.2014 nei confronti della società , Controparte_3 all'epoca intestataria del veicolo, dalla quale si era poi distaccata per scissione il preavviso stesso non era stato tempestivamente impugnato, Parte_2 con conseguente irretrattabilità del credito. Erano inoltre seguiti molteplici atti interruttivi della prescrizione, notificati successivamente al preavviso di fermo.
3. - Il gravame proposto dal appare fondato e, come tale, va accolto. Parte_1
Si deve al riguardo ricordare che l'art. 86 del d.p.r. 602/1973 prevede che il concessionario può disporre il fermo amministrativo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. La procedura di iscrizione del fermo è avviata dall'agente della riscossione con la notificazione al debitore o ai coobbligati iscritti nei
4 pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione. Il contribuente, nel predetto termine di trenta giorni, può fornire all'agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile, oggetto del futuro provvedimento di fermo, è strumentale alla propria attività di impresa o della professione.
La nozione di strumentalità del bene rispetto all'attività professionale o di impresa esercitata dal contribuente non è specificata dal legislatore. In via interpretativa può ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che un bene sia da considerarsi strumentale rispetto all'attività professionale o di impresa quando sussista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene stesso e l'utilizzatore nello svolgimento della sua attività lavorativa. Indipendentemente dall'uso esclusivo o promiscuo, occorre dunque verificare se il fermo amministrativo del bene mobile registrato pregiudichi o meno il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
Orbene, nel caso di specie, la teste - sentita dal Testimone_1
Giudice di Pace nell'udienza del 13.3.2024 - con riferimento all'automezzo oggetto del verbale impugnato ha dichiarato: “So che è l'unica macchina che hanno. Viene usata per caricare e scaricare le merci”. Quanto riferito dalla teste evidenzia dunque un rapporto di strumentalità tra il veicolo e l'attività di impresa.
Ciò è confermato anche dalla circostanza che l'automezzo Opel Meriva tg.
CS995XH, come indicato nel verbale di contestazione, risulta iscritto nel libro dei cespiti della società (v. copia del libro prodotta Parte_2 dall'appellante).
In una siffatta situazione deve ritenersi che l'indisponibilità dell'automezzo per effetto del fermo amministrativo era certamente idonea a creare pregiudizio all'attività dell'impresa, trattandosi dell'unico veicolo disponibile. A fronte di ciò non ha rilevanza decisiva in senso contrario l'ulteriore circostanza che il veicolo fosse usato dal
“anche per portare i genitori alle visite mediche” (v. ancora la deposizione Parte_1 della teste . In effetti il rapporto di strumentalità del bene non Testimone_1 implica necessariamente l'esclusività dell'uso dello stesso per l'attività di impresa.
Si deve dunque concludere che il fermo amministrativo presupposto dal verbale di contestazione dei Carabinieri di Vignale Monferrato non può considerarsi conforme alle
5 previsioni dell'art. 86 del d.p.r. 602/1973, con conseguente fondatezza del relativo motivo di appello proposto dal . Parte_1
4. - E' fondato anche l'altro motivo di gravame, concernente l'invalidità della notificazione del preavviso di fermo amministrativo.
Nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha così motivato in ordine alla regolarità della notificazione: “l' produceva, unitamente alla Controparte_2 costituzione, relata di notifica del preavviso di fermo amministrativo avvenuta con raccomandata n. 672112633429 recante la sottoscrizione della sig.ra Persona_1 dichiarata dal ricorrente come sua madre. I dati di spedizione della raccomandata attestano la spedizione in data 24/06/2014, che il documento notificato era quello di preavviso di fermo con numero 01080201400001429000 con consegna il 30/06/2014 a all'indirizzo Via Conte Calvi 31 in località Montemagno”. Controparte_3
Risulta dunque dagli atti che la notificazione è stata effettuata alla società
[...]
il 30.6.2014. CP_3
Peraltro dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che a quella data era già sorta, a seguito di scissione avvenuta nel dicembre 2008, la società Parte_2
la quale nel marzo 2009 variava la propria denominazione in Parte_3
(v. pagg. 11 ss. della visura camerale prodotta Parte_2 come doc. 2 in primo grado da ). Controparte_2
Ebbene dalla consultazione del P.R.A. (prodotta sempre da Controparte_2
in primo grado come doc. 3) risulta che alla data della notificazione del
[...] preavviso di fermo amministrativo il veicolo targato CS995XH era intestato a
[...]
Pertanto la notificazione stessa, essendo stata effettuata a Parte_2
- soggetto diverso dall'intestatario - deve considerarsi nulla. Controparte_3
Ne deriva che non si è prodotto l'effetto di irretrattabilità del credito per mancata opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva contenente l'avviso di fermo amministrativo, come invece sostenuto dalle appellate.
Conseguentemente il contribuente ben ha potuto dedurre e dimostrare nel presente giudizio di opposizione al verbale di contestazione l'insussistenza dei presupposti del fermo, con riferimento alla strumentalità del veicolo rispetto alla propria attività di impresa.
Il verbale di contestazione n. 838311926 deve quindi essere annullato.
6 Non può invece accogliersi l'ulteriore richiesta del di cancellazione del Parte_1 fermo amministrativo, giacché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato da lui proposto quale persona fisica e non anche quale legale rappresentante della società legittimata a richiedere la cancellazione del fermo in quanto proprietaria del veicolo.
5. - Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, dell'obiettiva controvertibilità della lite e dei motivi della decisione, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti anche nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così decide:
1) - in accoglimento dell'appello proposto da , riforma la sentenza Parte_1
n. 49/2024 del Giudice di Pace di Casale Monferrato, resa inter partes in data 26 aprile
2024, e annulla il verbale di contestazione n. 838311926 dei Carabinieri della Stazione di Vignale Monferrato in data 10 aprile 2023;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese anche del presente grado di giudizio.
Così deciso in Vercelli, il 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
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