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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 06/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3196/2022
T R A
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_1
, con sede in alla via Degli Imbimbo, n.ri 10/12, rappresentata Parte_2 Pt_1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio, Marco Mariano ed
Elisa Iannaccone, elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, presso la propria sede in
, alla via Degli Imbimbo, n.ri 10/12; Pt_1
Appellante
E
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Nuovo n. 15/A, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barrasso, con il quale elegge domicilio digitale presso la pec e domicilio fisico in Napoli presso lo studio dell'avv. Email_1
Massimo Di Celmo, alla via Morgantini n. 3;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Avellino,
, premesso di essere dirigente medico di I° livello in servizio presso la Controparte_1 [...]
, aveva esposto che Parte_3 la dirigenza medica turnista effettua l'orario di lavoro settimanale, pari a 38 ore, su sei giorni lavorativi, per un ammontare di 6 ore e 20 minuti giornalieri, mentre i giorni di assenza per ferie, malattia, festività, permessi e assenze similari vengono calcolati dall' nella misura di 6 Parte_1 ore al giorno, con perdita netta di 20 minuti per ogni giornata o turno giornaliero.
Aveva denunciato l'illegittimità del comportamento dell' che creava arbitrariamente un Pt_4 indebito aumento dell'orario di lavoro, dal momento che per ogni turno giornaliero di assenza il debito orario risultava aumentato di 20 minuti, con conseguente necessità per la dipendente di recuperare 20 minuti per ognuna delle dette assenze senza ricevere alcun compenso. Aveva quindi rivendicato la spettanza della corrispondente retribuzione pari ad euro 5765,86 per il periodo dal 1.1.2013 al 28.2.2018.
Si era costituita la contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto nel merito e Pt_4 in via preliminare eccependo la prescrizione estintiva del credito.
Con sentenza n. 638/2022 pubblicata il 30.6.2022 il Tribunale adito ha dichiarato l'illegittimità del sistema di calcolo adottato dall' per determinare il debito orario assolto a seguito di Parte_3 assenze per ferie, malattia, festività, permessi e altre assenze similari della parte ricorrente nel periodo Parte 6.11.2013-28.2.2018 ed ha condannato l' nei limiti dell'eccepita prescrizione, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, di euro 4286,48, oltre interessi legali.
Parte Avverso tale statuizione, con atto depositato il 20.12.2022 la ha proposto gravame rilevando l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto che, nel caso in cui si calcolasse il debito orario giornaliero in misura diversa dalle 6 ore e 20 minuti (nella specie per i giorni di assenza o ferie, dove sarebbe calcolato in 6 ore), si determinerebbe un debito orario in danno della lavoratrice di 20 minuti al giorno che, se lavorate dalla dipendente, darebbero alla stessa il diritto di percepire emolumenti Parte ulteriori rispetto a quelli stipendiali ordinari. Ha sottolineato che la modalità adottata dall' appellante di calcolo del debito orario nei giorni di assenza non ha dato luogo a differenze retributive, avendo la ricorrente percepito la retribuzione per le 38 ore settimanali contrattualmente dovute, a prescindere dalla durata di ciascun turno lavorativo. Ha rilevato che il Giudice, pur prendendo le mosse dalla disamina dell'art. 14 del CCNL della Dirigenza Medica, aveva compiuto una erronea e incompleta valutazione della norma, facendone discendere conseguenze applicative non condivisibili.
Ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto del ricorso di primo grado e di tutte le avverse domande, nonché la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme medio tempore versate dalla in esecuzione spontanea della sentenza di prime cure. Parte_1
Si è costituita l'appellata che ha resistito invocando il rigetto dell'appello, vinte le spese.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Si controverte in questa sede del sistema di calcolo adottato dall' per determinare il Parte_3 debito orario assolto a seguito di assenze per ferie, malattia, festività, permessi e altre assenze similari Parte della ricorrente nel periodo 1.1.2013-28.2.2018 e della condanna della al pagamento delle differenze retributive conseguenziali all'accertamento dell'illegittimità del detto sistema.
Parte Il Tribunale ha ritenuto illegittima la condotta dalla rilevando che l'assenza di parificazione oraria tra le giornate lavorate (6 ore e 20 minuti ciascuna) e le giornate di assenza consentita (calcolate per 6 ore ciascuna) “ha finito per determinare un debito orario complessivo, sia esso calcolato su base settimanale, mensile o annua, più elevato del dovuto, costringendo il lavoratore ad una prestazione quantitativamente superiore a quella contrattuale allo scopo di recuperare il debito”. Ha precisato che
“non si tratta di lavoro straordinario né di lavoro supplementare, ma di lavoro ordinario che il sistema di calcolo adottato dalla ha finito per addossare in surplus al lavoratore. Controparte_2 Quest'ultimo pertanto non doveva essere autorizzato allo svolgimento della prestazione necessaria a colmare tale maggiore debito orario, ma anzi (almeno apparentemente) egli si è reputato obbligato a svolgere la prestazione per un numero di ore superiore a quello contrattuale senza che ciò fosse rilevabile ictu oculi, trattandosi di circostanza occultata dalla illegittima maggiorazione rispetto all'orario stabilito dalle parti sociali”. Ha quindi concluso che “la domanda proposta dalla ricorrente si presenta fondata anzitutto in ordine all'accertamento dell'illegittimità del conteggio in questione fino alla data indicata in ricorso (28.02.2018), nel senso che il lavoratore ha diritto alla corretta contabilizzazione oraria delle assenze” e che “Compete al lavoratore la retribuzione per le ore illegittimamente conteggiate in difetto dal datore di lavoro per ciascuna assenza, trattandosi di ore di lavoro comunque addebitate su base mensile e che, proprio in forza dell'orario flessibile assegnato al lavoratore, questi ha dovuto necessariamente recuperare, nello stesso mese o nei mesi successivi, per raggiungere l'azzeramento del debito orario, svolgendo una prestazione di lavoro rimasta priva di retribuzione”.
Sul diritto alle differenze retributive, conseguenti all'illegittimo sistema di conteggio in questione, il Giudice di prime cure ha osservato che “sia pure in assenza di dolo o di colpa grave (irrilevanti in subiecta materia, trattandosi di responsabilità contrattuale), il datore di lavoro ha operato una illecita modificazione unilaterale dell'orario di lavoro, per di più lasciando priva di retribuzione la maggior prestazione. In tema, è noto che la retribuzione deve essere commisurata alla quantità di lavoro prestato, giusta disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. A ciò si aggiunga che non rileva la fissità della retribuzione, ma la corrispondenza tra il quantum dell'impegno lavorativo ed il quantum della retribuzione, corrispondenza che senz'altro è venuta meno, nel caso di specie, a causa del sistema di conteggio orario creato dall' (e poi corretto nel 2019), che ha determinato il sistematico Pt_1 incremento del debito orario”.
Dunque, secondo la ricostruzione del Tribunale l'erroneo sistema di conteggio orario delle assenze, assunto a prassi aziendale, avrebbe creato un meccanismo tale da imporre ai dirigenti medici di espletare un orario di lavoro ordinario più esteso di quello contrattuale, meccanismo stabilizzatosi nel tempo e idoneo a configurare una modifica unilaterale dell'orario di lavoro. Quindi, le maggiori prestazioni espletate da parte ricorrente, da ritenersi assolte per 20 minuti in relazione a ciascuna giornata di assenza fino a marzo 2019, andrebbero retribuite.
Parte La ha eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il criterio in uso non aveva determinato nessun debito orario in capo alla ricorrente e che la stessa non era stata costretta a svolgere un orario di lavoro supplementare e non dovuto. Ha richiamato l'art. 14 del CCNL Dirigenza Medica e il concetto, ivi desumibile, di flessibilità dell'orario di lavoro dei dirigenti, articolato in 38 ore settimanali e finalizzato ad assicurare le attività sanitarie proprie della struttura di appartenenza, nonché il principio sancito anche dalla Cassazione che alla dirigenza medica non va riconosciuto, e quindi retribuito, alcun orario eccedente nell'espletamento della prestazione lavorativa.
Secondo l'azienda appellante, anche in ipotesi di cattivo funzionamento del sistema di rilevazione presenze (peraltro corretto a decorrere da marzo 2019), tale circostanza non avrebbe mai potuto determinare, in capo alla ricorrente, alcun credito orario né conseguentemente alcun diritto al pagamento di ore eccedenti l'orario di servizio. Ciò in quanto “il sistema di rilevazione non era e non è collegato a quello economico/retributivo, per cui indicare in 6 ore o 6 ore e venti minuti la giornata di presenza o assenza dal servizio rappresentava un dato puramente formale che mai avrebbe potuto generare decurtazioni o, viceversa, crediti a favore del dipendente”.
La tesi della Azienda è preferibile.
Il tema del contendere sta nel vedere (da un lato) se il calcolo del debito orario è stato condotto correttamente dall'Azienda, nel rapporto tra ore assolte di diritto per assenze e ore assolte per turni di lavoro, e (dall'altro) se quel criterio di calcolo, seppure erroneo, si sia in concreto tradotto in un indebito aumento della prestazione lavorativa, da retribuire in termini di differenze retributive.
Rileva anzitutto richiamare l'art. 14 del CCNL Dirigenza Medica secondo cui l'orario di lavoro dei Dirigenti è fissato in 38 ore settimanali e può essere articolato su cinque o sei giorni a settimana, rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti al giorno.
Nella fattispecie l'orario di lavoro della ricorrente è distribuito su 6 giorni settimanali (come si evince dai fogli presenza) e, pertanto, l'orario giornaliero è di 6 ore e 20 minuti;
di conseguenza ogni giornata di assenza a vario titolo (malattie, ferie ecc.) deve essere uguale al rapporto fra debito orario settimanale dovuto e giornate di lavoro settimanali e quindi dovrebbe essere anch'essa pari a 6 ore e 20 minuti. Risulta invece dai fogli di presenza (e la circostanza è pacifica tra le parti) che per tali giornate di assenza il computo sia stato effettuato nella ridotta misura di h. 6.
In considerazione di un'articolazione oraria distribuita su sei giorni settimanali, non può reputarsi Part corretto il descritto sistema di calcolo adottato dall' n maniera differenziata per i giorni di assenza.
Con riguardo poi alla sussistenza di conseguenze retributive derivanti dalla riscontrata discrasia tra la misura del debito orario assolto nelle giornate di assenza per ferie, malattia, permessi etc., e la durata media del turno giornaliero lavorato, si osserva che l'art. 14 del CCNL per la Dirigenza
Medica del 3.11.2005 stabilisce, in punto di orario di lavoro dei dirigenti, che “Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare” (comma 1) e che “L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento” (comma 2).
Ai sensi del comma 7, “La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore”.
Si rileva, in linea con precedenti decisioni di questa Corte, che la flessibilità non vale a giustificare la predeterminazione di tale durata in una qualsiasi misura diversa da quella risultante dalla divisione del debito orario contrattuale, stabilito dal CCNL su base settimanale, per il numero di giorni per il quali il medico è tenuto a rendere la prestazione. Poiché il dato risultante da tale operazione è 6 ore e Parte 20 minuti, e non 6 ore, la condotta della (come ormai riconosciuto dalla stessa appellante che ha successivamente modificato il predetto sistema di calcolo, in modo da far venir meno la criticità lamentata dal sanitario originario ricorrente) risulta non conforme alla normativa e comporta, come rilevato nella gravata sentenza, un indebito aumento della prestazione lavorativa che il medico è tenuto a rendere per assolvere al debito orario mensile, qualora effettui delle giornate di assenza: questo aumento è il risultato della sommatoria dei debiti orari settimanali di ciascun mese di riferimento. In via esemplificativa, se in una fattispecie ipotetica di un mese composto di quattro settimane, il debito orario contrattuale che il medico è tenuto ad assolvere è pari a 152 ore (38 h settimanali x4), nel caso in cui il medico fruisce di due giorni di ferie di durata figurativa di 6 ore (quindi per 12 h. totali), dovrà lavorare, per raggiungere il monte orario mensile dovuto, per 140 ore;
laddove se alle giornate di assenza si attribuisse la durata di 6 ore 20 minuti – al pari di quelle lavorate - il medico, per completare l'orario mensile, dovrebbe lavorare per 139 ore e 20 minuti. Il risultato finale è sempre il medesimo, 152 h. mensili (nel caso ipotetico esemplificato), per le quali è corrisposta la retribuzione mensile ma il medico deve lavorare di più per raggiungere tale quota, nel caso in cui si assenti legittimamente, cioè rende una prestazione – per adempiere il debito orario – di 20 minuti in più che come tali, secondo la tesi del ricorrente, devono essere retribuiti.
Osserva il collegio che, se è vero che i medesimi 20 minuti in contestazione sono stati lavorati dai medici per pervenire all'assolvimento del debito orario e che è pacifico che i suddetti dirigenti sono stati regolarmente retribuiti per ciascun mese in base all'orario contrattualmente dovuto, non può esserci spazio per la corresponsione delle reclamate differenze retributive.
Dall'esame dei fogli di presenza in atti risulta l'osservanza di orari giornalieri diversi a seconda che il Dirigente sia o meno in turno, a conferma del fatto che il contratto collettivo non radica in capo al sanitario il diritto a prestare la propria opera per 6 ore e 20 minuti al giorno: anche questa quantificazione prospettata dalla odierna appellata è il frutto di una ipotetica suddivisione dell'orario su sei giorni che in concreto non trova attuazione per la flessibilità oraria prevista. Il citato art. 14 prevede che l'articolazione dei turni può essere effettuata, per particolari servizi ospedalieri o territoriali, su tutti i giorni della settimana sempre nell'ambito dell'ordinaria programmazione del lavoro.
Non è allegato e provato che per assolvere il debito settimanale l'appellata abbia lavorato oltre il limite delle 38 h., cioè, se pur vero che fruendo di ferie ha subito un aumento del debito orario in termini di minuti ovvero di ore lavorati, esso è rimasto contenuto nelle 38 h. settimanali.
La parte appellata del resto ha precisato che “l'indebito aumento della prestazione lavorativa è determinato dalla composizione del debito orario contrattualmente dovuto… la ricorrente-appellata non ha mai sostenuto che l'orario settimanale assolto sia superiore a 38 ore, ma ha sempre evidenziato
… che in quelle 38 ore sono inseriti turni di effettivo lavoro in cui vengono recuperati i 20 minuti non calcolati per i giorni di assenza legittimi. In particolare, il calcolo adottato dall' determina un aumento dell'orario di lavoro Parte_1 ordinario in quanto il debito orario ordinario viene di fatto aumentato di 20 minuti per ogni assenza, con la conseguenza che il medico dipendente svolge sempre 38 ore ma con diversa composizione, nel senso che i venti minuti non riconosciuti per ogni giorno o turno di assenza (ferie, permessi, ecc.) vengono inseriti nei turni di effettivo lavoro. Quindi, l'istituto dello straordinario non è assolutamente configurabile nella fattispecie …”.
Pertanto, secondo la tesi dell'originaria ricorrente, l'errore dell' risiederebbe nella Parte_1 corretta individuazione della composizione del debito orario all'interno delle 38 ore settimanali.
Da tale premessa non derivano differenze retributive.
Ai Dirigenti medici viene erogata una retribuzione mensilizzata che costituisce il corrispettivo non soltanto per le giornate e le ore effettivamente lavorate, ma anche per quelle legittimamente non destinate all'espletamento della prestazione. E anche se la giornata di assenza è calcolata convenzionalmente per 6 h., non si dubita che la stessa sia fruita per intero dal dipendente che quindi sicuramente non subisce una perdita di riposo: il contratto collettivo del 1996 che disciplina tutt'ora il regime delle ferie, festività, permessi come dedotto dalla stessa parte appellata, attribuisce ai Dirigenti giorni e non ore di congedo.
La retribuzione in questione, peraltro, per espressa previsione dell'art. 24 del D. L.vo 165/2001, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Dirigente, inducendo ad escludere la fondatezza di una pretesa di compenso fondata sulla parametrazione oraria della retribuzione.
Né risulta invero che, in ipotesi di lunga assenza e quindi di significativo aumento – secondo la tesi Parte della parte ricorrente – del debito orario, la abbia imposto “recuperi” al dipendente allo scopo di colmare le differenze conseguenti al calcolo delle assenze per sole 6 h.
Il problema dunque è solo quello dell'illegittimità del calcolo (meramente convenzionale) dei giorni di ferie nella misura di h. 6 che, ove pure avesse determinato la necessità di lavorare 20 minuti in più rispetto all'ipotesi di una settimana senza assenze, non ha comportato alcuna prestazione in eccedenza rispetto all'orario, settimanale e mensile, per il quale è stato pacificamente erogato il trattamento retributivo.
La tesi di una differenza retributiva risulta ad avviso del collegio infondata.
Va da ultimo osservato che la S.C. con la recente pronuncia n. 26964 del 17.10.2024 ha affrontato la questione in esame relativa al sistema di contabilizzazione oraria delle assenze del dirigente medico, aderendo alla impostazione sopra descritta che esclude il diritto a differenze retributive.
L'appello va quindi accolto e deve essere respinta la domanda proposta in primo grado dalla
. CP_1
Appare opportuna la compensazione delle spese del doppio grado, posta la peculiarità della questione, nonché l'oscillazione giurisprudenziale (che ha richiesto l'intervento della S.C.) e il comportamento Parte dell' appellante che dal marzo 2019 ha modificato il sistema di calcolo, accogliendo le doglianze dei dirigenti medici.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di CP_1
[...]
-condanna alla restituzione delle somme medio tempore versate dalla Controparte_1 Parte_3
in esecuzione spontanea della sentenza di prime cure;
[...]
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 06/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Laura Laureti dr.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 06/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3196/2022
T R A
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_1
, con sede in alla via Degli Imbimbo, n.ri 10/12, rappresentata Parte_2 Pt_1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Mariarosaria Di Trolio, Marco Mariano ed
Elisa Iannaccone, elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, presso la propria sede in
, alla via Degli Imbimbo, n.ri 10/12; Pt_1
Appellante
E
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Nuovo n. 15/A, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barrasso, con il quale elegge domicilio digitale presso la pec e domicilio fisico in Napoli presso lo studio dell'avv. Email_1
Massimo Di Celmo, alla via Morgantini n. 3;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Avellino,
, premesso di essere dirigente medico di I° livello in servizio presso la Controparte_1 [...]
, aveva esposto che Parte_3 la dirigenza medica turnista effettua l'orario di lavoro settimanale, pari a 38 ore, su sei giorni lavorativi, per un ammontare di 6 ore e 20 minuti giornalieri, mentre i giorni di assenza per ferie, malattia, festività, permessi e assenze similari vengono calcolati dall' nella misura di 6 Parte_1 ore al giorno, con perdita netta di 20 minuti per ogni giornata o turno giornaliero.
Aveva denunciato l'illegittimità del comportamento dell' che creava arbitrariamente un Pt_4 indebito aumento dell'orario di lavoro, dal momento che per ogni turno giornaliero di assenza il debito orario risultava aumentato di 20 minuti, con conseguente necessità per la dipendente di recuperare 20 minuti per ognuna delle dette assenze senza ricevere alcun compenso. Aveva quindi rivendicato la spettanza della corrispondente retribuzione pari ad euro 5765,86 per il periodo dal 1.1.2013 al 28.2.2018.
Si era costituita la contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto nel merito e Pt_4 in via preliminare eccependo la prescrizione estintiva del credito.
Con sentenza n. 638/2022 pubblicata il 30.6.2022 il Tribunale adito ha dichiarato l'illegittimità del sistema di calcolo adottato dall' per determinare il debito orario assolto a seguito di Parte_3 assenze per ferie, malattia, festività, permessi e altre assenze similari della parte ricorrente nel periodo Parte 6.11.2013-28.2.2018 ed ha condannato l' nei limiti dell'eccepita prescrizione, al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, di euro 4286,48, oltre interessi legali.
Parte Avverso tale statuizione, con atto depositato il 20.12.2022 la ha proposto gravame rilevando l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto che, nel caso in cui si calcolasse il debito orario giornaliero in misura diversa dalle 6 ore e 20 minuti (nella specie per i giorni di assenza o ferie, dove sarebbe calcolato in 6 ore), si determinerebbe un debito orario in danno della lavoratrice di 20 minuti al giorno che, se lavorate dalla dipendente, darebbero alla stessa il diritto di percepire emolumenti Parte ulteriori rispetto a quelli stipendiali ordinari. Ha sottolineato che la modalità adottata dall' appellante di calcolo del debito orario nei giorni di assenza non ha dato luogo a differenze retributive, avendo la ricorrente percepito la retribuzione per le 38 ore settimanali contrattualmente dovute, a prescindere dalla durata di ciascun turno lavorativo. Ha rilevato che il Giudice, pur prendendo le mosse dalla disamina dell'art. 14 del CCNL della Dirigenza Medica, aveva compiuto una erronea e incompleta valutazione della norma, facendone discendere conseguenze applicative non condivisibili.
Ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto del ricorso di primo grado e di tutte le avverse domande, nonché la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme medio tempore versate dalla in esecuzione spontanea della sentenza di prime cure. Parte_1
Si è costituita l'appellata che ha resistito invocando il rigetto dell'appello, vinte le spese.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Si controverte in questa sede del sistema di calcolo adottato dall' per determinare il Parte_3 debito orario assolto a seguito di assenze per ferie, malattia, festività, permessi e altre assenze similari Parte della ricorrente nel periodo 1.1.2013-28.2.2018 e della condanna della al pagamento delle differenze retributive conseguenziali all'accertamento dell'illegittimità del detto sistema.
Parte Il Tribunale ha ritenuto illegittima la condotta dalla rilevando che l'assenza di parificazione oraria tra le giornate lavorate (6 ore e 20 minuti ciascuna) e le giornate di assenza consentita (calcolate per 6 ore ciascuna) “ha finito per determinare un debito orario complessivo, sia esso calcolato su base settimanale, mensile o annua, più elevato del dovuto, costringendo il lavoratore ad una prestazione quantitativamente superiore a quella contrattuale allo scopo di recuperare il debito”. Ha precisato che
“non si tratta di lavoro straordinario né di lavoro supplementare, ma di lavoro ordinario che il sistema di calcolo adottato dalla ha finito per addossare in surplus al lavoratore. Controparte_2 Quest'ultimo pertanto non doveva essere autorizzato allo svolgimento della prestazione necessaria a colmare tale maggiore debito orario, ma anzi (almeno apparentemente) egli si è reputato obbligato a svolgere la prestazione per un numero di ore superiore a quello contrattuale senza che ciò fosse rilevabile ictu oculi, trattandosi di circostanza occultata dalla illegittima maggiorazione rispetto all'orario stabilito dalle parti sociali”. Ha quindi concluso che “la domanda proposta dalla ricorrente si presenta fondata anzitutto in ordine all'accertamento dell'illegittimità del conteggio in questione fino alla data indicata in ricorso (28.02.2018), nel senso che il lavoratore ha diritto alla corretta contabilizzazione oraria delle assenze” e che “Compete al lavoratore la retribuzione per le ore illegittimamente conteggiate in difetto dal datore di lavoro per ciascuna assenza, trattandosi di ore di lavoro comunque addebitate su base mensile e che, proprio in forza dell'orario flessibile assegnato al lavoratore, questi ha dovuto necessariamente recuperare, nello stesso mese o nei mesi successivi, per raggiungere l'azzeramento del debito orario, svolgendo una prestazione di lavoro rimasta priva di retribuzione”.
Sul diritto alle differenze retributive, conseguenti all'illegittimo sistema di conteggio in questione, il Giudice di prime cure ha osservato che “sia pure in assenza di dolo o di colpa grave (irrilevanti in subiecta materia, trattandosi di responsabilità contrattuale), il datore di lavoro ha operato una illecita modificazione unilaterale dell'orario di lavoro, per di più lasciando priva di retribuzione la maggior prestazione. In tema, è noto che la retribuzione deve essere commisurata alla quantità di lavoro prestato, giusta disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. A ciò si aggiunga che non rileva la fissità della retribuzione, ma la corrispondenza tra il quantum dell'impegno lavorativo ed il quantum della retribuzione, corrispondenza che senz'altro è venuta meno, nel caso di specie, a causa del sistema di conteggio orario creato dall' (e poi corretto nel 2019), che ha determinato il sistematico Pt_1 incremento del debito orario”.
Dunque, secondo la ricostruzione del Tribunale l'erroneo sistema di conteggio orario delle assenze, assunto a prassi aziendale, avrebbe creato un meccanismo tale da imporre ai dirigenti medici di espletare un orario di lavoro ordinario più esteso di quello contrattuale, meccanismo stabilizzatosi nel tempo e idoneo a configurare una modifica unilaterale dell'orario di lavoro. Quindi, le maggiori prestazioni espletate da parte ricorrente, da ritenersi assolte per 20 minuti in relazione a ciascuna giornata di assenza fino a marzo 2019, andrebbero retribuite.
Parte La ha eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il criterio in uso non aveva determinato nessun debito orario in capo alla ricorrente e che la stessa non era stata costretta a svolgere un orario di lavoro supplementare e non dovuto. Ha richiamato l'art. 14 del CCNL Dirigenza Medica e il concetto, ivi desumibile, di flessibilità dell'orario di lavoro dei dirigenti, articolato in 38 ore settimanali e finalizzato ad assicurare le attività sanitarie proprie della struttura di appartenenza, nonché il principio sancito anche dalla Cassazione che alla dirigenza medica non va riconosciuto, e quindi retribuito, alcun orario eccedente nell'espletamento della prestazione lavorativa.
Secondo l'azienda appellante, anche in ipotesi di cattivo funzionamento del sistema di rilevazione presenze (peraltro corretto a decorrere da marzo 2019), tale circostanza non avrebbe mai potuto determinare, in capo alla ricorrente, alcun credito orario né conseguentemente alcun diritto al pagamento di ore eccedenti l'orario di servizio. Ciò in quanto “il sistema di rilevazione non era e non è collegato a quello economico/retributivo, per cui indicare in 6 ore o 6 ore e venti minuti la giornata di presenza o assenza dal servizio rappresentava un dato puramente formale che mai avrebbe potuto generare decurtazioni o, viceversa, crediti a favore del dipendente”.
La tesi della Azienda è preferibile.
Il tema del contendere sta nel vedere (da un lato) se il calcolo del debito orario è stato condotto correttamente dall'Azienda, nel rapporto tra ore assolte di diritto per assenze e ore assolte per turni di lavoro, e (dall'altro) se quel criterio di calcolo, seppure erroneo, si sia in concreto tradotto in un indebito aumento della prestazione lavorativa, da retribuire in termini di differenze retributive.
Rileva anzitutto richiamare l'art. 14 del CCNL Dirigenza Medica secondo cui l'orario di lavoro dei Dirigenti è fissato in 38 ore settimanali e può essere articolato su cinque o sei giorni a settimana, rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti al giorno.
Nella fattispecie l'orario di lavoro della ricorrente è distribuito su 6 giorni settimanali (come si evince dai fogli presenza) e, pertanto, l'orario giornaliero è di 6 ore e 20 minuti;
di conseguenza ogni giornata di assenza a vario titolo (malattie, ferie ecc.) deve essere uguale al rapporto fra debito orario settimanale dovuto e giornate di lavoro settimanali e quindi dovrebbe essere anch'essa pari a 6 ore e 20 minuti. Risulta invece dai fogli di presenza (e la circostanza è pacifica tra le parti) che per tali giornate di assenza il computo sia stato effettuato nella ridotta misura di h. 6.
In considerazione di un'articolazione oraria distribuita su sei giorni settimanali, non può reputarsi Part corretto il descritto sistema di calcolo adottato dall' n maniera differenziata per i giorni di assenza.
Con riguardo poi alla sussistenza di conseguenze retributive derivanti dalla riscontrata discrasia tra la misura del debito orario assolto nelle giornate di assenza per ferie, malattia, permessi etc., e la durata media del turno giornaliero lavorato, si osserva che l'art. 14 del CCNL per la Dirigenza
Medica del 3.11.2005 stabilisce, in punto di orario di lavoro dei dirigenti, che “Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare” (comma 1) e che “L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento” (comma 2).
Ai sensi del comma 7, “La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore”.
Si rileva, in linea con precedenti decisioni di questa Corte, che la flessibilità non vale a giustificare la predeterminazione di tale durata in una qualsiasi misura diversa da quella risultante dalla divisione del debito orario contrattuale, stabilito dal CCNL su base settimanale, per il numero di giorni per il quali il medico è tenuto a rendere la prestazione. Poiché il dato risultante da tale operazione è 6 ore e Parte 20 minuti, e non 6 ore, la condotta della (come ormai riconosciuto dalla stessa appellante che ha successivamente modificato il predetto sistema di calcolo, in modo da far venir meno la criticità lamentata dal sanitario originario ricorrente) risulta non conforme alla normativa e comporta, come rilevato nella gravata sentenza, un indebito aumento della prestazione lavorativa che il medico è tenuto a rendere per assolvere al debito orario mensile, qualora effettui delle giornate di assenza: questo aumento è il risultato della sommatoria dei debiti orari settimanali di ciascun mese di riferimento. In via esemplificativa, se in una fattispecie ipotetica di un mese composto di quattro settimane, il debito orario contrattuale che il medico è tenuto ad assolvere è pari a 152 ore (38 h settimanali x4), nel caso in cui il medico fruisce di due giorni di ferie di durata figurativa di 6 ore (quindi per 12 h. totali), dovrà lavorare, per raggiungere il monte orario mensile dovuto, per 140 ore;
laddove se alle giornate di assenza si attribuisse la durata di 6 ore 20 minuti – al pari di quelle lavorate - il medico, per completare l'orario mensile, dovrebbe lavorare per 139 ore e 20 minuti. Il risultato finale è sempre il medesimo, 152 h. mensili (nel caso ipotetico esemplificato), per le quali è corrisposta la retribuzione mensile ma il medico deve lavorare di più per raggiungere tale quota, nel caso in cui si assenti legittimamente, cioè rende una prestazione – per adempiere il debito orario – di 20 minuti in più che come tali, secondo la tesi del ricorrente, devono essere retribuiti.
Osserva il collegio che, se è vero che i medesimi 20 minuti in contestazione sono stati lavorati dai medici per pervenire all'assolvimento del debito orario e che è pacifico che i suddetti dirigenti sono stati regolarmente retribuiti per ciascun mese in base all'orario contrattualmente dovuto, non può esserci spazio per la corresponsione delle reclamate differenze retributive.
Dall'esame dei fogli di presenza in atti risulta l'osservanza di orari giornalieri diversi a seconda che il Dirigente sia o meno in turno, a conferma del fatto che il contratto collettivo non radica in capo al sanitario il diritto a prestare la propria opera per 6 ore e 20 minuti al giorno: anche questa quantificazione prospettata dalla odierna appellata è il frutto di una ipotetica suddivisione dell'orario su sei giorni che in concreto non trova attuazione per la flessibilità oraria prevista. Il citato art. 14 prevede che l'articolazione dei turni può essere effettuata, per particolari servizi ospedalieri o territoriali, su tutti i giorni della settimana sempre nell'ambito dell'ordinaria programmazione del lavoro.
Non è allegato e provato che per assolvere il debito settimanale l'appellata abbia lavorato oltre il limite delle 38 h., cioè, se pur vero che fruendo di ferie ha subito un aumento del debito orario in termini di minuti ovvero di ore lavorati, esso è rimasto contenuto nelle 38 h. settimanali.
La parte appellata del resto ha precisato che “l'indebito aumento della prestazione lavorativa è determinato dalla composizione del debito orario contrattualmente dovuto… la ricorrente-appellata non ha mai sostenuto che l'orario settimanale assolto sia superiore a 38 ore, ma ha sempre evidenziato
… che in quelle 38 ore sono inseriti turni di effettivo lavoro in cui vengono recuperati i 20 minuti non calcolati per i giorni di assenza legittimi. In particolare, il calcolo adottato dall' determina un aumento dell'orario di lavoro Parte_1 ordinario in quanto il debito orario ordinario viene di fatto aumentato di 20 minuti per ogni assenza, con la conseguenza che il medico dipendente svolge sempre 38 ore ma con diversa composizione, nel senso che i venti minuti non riconosciuti per ogni giorno o turno di assenza (ferie, permessi, ecc.) vengono inseriti nei turni di effettivo lavoro. Quindi, l'istituto dello straordinario non è assolutamente configurabile nella fattispecie …”.
Pertanto, secondo la tesi dell'originaria ricorrente, l'errore dell' risiederebbe nella Parte_1 corretta individuazione della composizione del debito orario all'interno delle 38 ore settimanali.
Da tale premessa non derivano differenze retributive.
Ai Dirigenti medici viene erogata una retribuzione mensilizzata che costituisce il corrispettivo non soltanto per le giornate e le ore effettivamente lavorate, ma anche per quelle legittimamente non destinate all'espletamento della prestazione. E anche se la giornata di assenza è calcolata convenzionalmente per 6 h., non si dubita che la stessa sia fruita per intero dal dipendente che quindi sicuramente non subisce una perdita di riposo: il contratto collettivo del 1996 che disciplina tutt'ora il regime delle ferie, festività, permessi come dedotto dalla stessa parte appellata, attribuisce ai Dirigenti giorni e non ore di congedo.
La retribuzione in questione, peraltro, per espressa previsione dell'art. 24 del D. L.vo 165/2001, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Dirigente, inducendo ad escludere la fondatezza di una pretesa di compenso fondata sulla parametrazione oraria della retribuzione.
Né risulta invero che, in ipotesi di lunga assenza e quindi di significativo aumento – secondo la tesi Parte della parte ricorrente – del debito orario, la abbia imposto “recuperi” al dipendente allo scopo di colmare le differenze conseguenti al calcolo delle assenze per sole 6 h.
Il problema dunque è solo quello dell'illegittimità del calcolo (meramente convenzionale) dei giorni di ferie nella misura di h. 6 che, ove pure avesse determinato la necessità di lavorare 20 minuti in più rispetto all'ipotesi di una settimana senza assenze, non ha comportato alcuna prestazione in eccedenza rispetto all'orario, settimanale e mensile, per il quale è stato pacificamente erogato il trattamento retributivo.
La tesi di una differenza retributiva risulta ad avviso del collegio infondata.
Va da ultimo osservato che la S.C. con la recente pronuncia n. 26964 del 17.10.2024 ha affrontato la questione in esame relativa al sistema di contabilizzazione oraria delle assenze del dirigente medico, aderendo alla impostazione sopra descritta che esclude il diritto a differenze retributive.
L'appello va quindi accolto e deve essere respinta la domanda proposta in primo grado dalla
. CP_1
Appare opportuna la compensazione delle spese del doppio grado, posta la peculiarità della questione, nonché l'oscillazione giurisprudenziale (che ha richiesto l'intervento della S.C.) e il comportamento Parte dell' appellante che dal marzo 2019 ha modificato il sistema di calcolo, accogliendo le doglianze dei dirigenti medici.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di CP_1
[...]
-condanna alla restituzione delle somme medio tempore versate dalla Controparte_1 Parte_3
in esecuzione spontanea della sentenza di prime cure;
[...]
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 06/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Laura Laureti dr.ssa Maristella Agostinacchio