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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4785/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4355/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.08.2025 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.
29380202500031802000, notificato in data 28.06.2025, relativo al veicolo modello Fiat 500 targato Targa_1, e limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 29320210123423245000,notificata il 17.11.2022 pari ad € 1.240,47;
n. 29320200049292760000,notificata il 10.10.2022 pari ad € 1.586,87;
n. 29320210144113725000, notificata il 10.08.2023 pari ad € 897,58; n.
29320220045440809000, notificata il 27.11.2023 pari ad € 678,03; n.
29320230022499510000, notificata il 08.08.2024 pari ad € 368,10,
Eccepisce la prescrizione triennale per la tassa auto;
omessa notifica atto prodromico, omessa notifica delle cartelle impugnate,
L'anno 2025, il giorno 10 del mese di Settembre, veniva accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Si costituisce Agenzia delle entrate-Riscossione che chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
In merito alla omessa notifica delle cartelle esattoriali oggetto di impugnativa, risulta essere senza firma dell'agente postale la copia dell'avviso relativo alla cartella n. 29320200049292760000, con deposito nella casa comunale, raccomandata del 28.9.2022, . Ne consegue che la notificazione della suddetta cartella non
è regolare .
In ordine alla cartella n. 29320230022499510000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto in atti documentazione attestante la regolare notifica della suddetta cartella.
Infine la cartella n. 29320210144113725000 risulta notificata tramite deposito casa comunale in data 09.08.2023; anche le cartelle n. 29320230035983601000 e n. 29320220045440809000 sono state notificata a mezzo deposito casa comunale in data 16.11.2023.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle n. 29320200049292760000 e n.
29320230022499510000, per il resto rigetta e compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di
Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4785/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031802000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4355/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.08.2025 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.
29380202500031802000, notificato in data 28.06.2025, relativo al veicolo modello Fiat 500 targato Targa_1, e limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 29320210123423245000,notificata il 17.11.2022 pari ad € 1.240,47;
n. 29320200049292760000,notificata il 10.10.2022 pari ad € 1.586,87;
n. 29320210144113725000, notificata il 10.08.2023 pari ad € 897,58; n.
29320220045440809000, notificata il 27.11.2023 pari ad € 678,03; n.
29320230022499510000, notificata il 08.08.2024 pari ad € 368,10,
Eccepisce la prescrizione triennale per la tassa auto;
omessa notifica atto prodromico, omessa notifica delle cartelle impugnate,
L'anno 2025, il giorno 10 del mese di Settembre, veniva accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Si costituisce Agenzia delle entrate-Riscossione che chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
In merito alla omessa notifica delle cartelle esattoriali oggetto di impugnativa, risulta essere senza firma dell'agente postale la copia dell'avviso relativo alla cartella n. 29320200049292760000, con deposito nella casa comunale, raccomandata del 28.9.2022, . Ne consegue che la notificazione della suddetta cartella non
è regolare .
In ordine alla cartella n. 29320230022499510000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto in atti documentazione attestante la regolare notifica della suddetta cartella.
Infine la cartella n. 29320210144113725000 risulta notificata tramite deposito casa comunale in data 09.08.2023; anche le cartelle n. 29320230035983601000 e n. 29320220045440809000 sono state notificata a mezzo deposito casa comunale in data 16.11.2023.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle n. 29320200049292760000 e n.
29320230022499510000, per il resto rigetta e compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di
Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice