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Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 28/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ivana Stojanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto del Questore della Provincia di MA n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dall’interessato;
- nonché di ogni altro eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- chiede annullarsi il decreto del Questore di MA -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il citato provvedimento è fondato: i) sulla sentenza di condanna della Corte di Appello di Bologna n. -OMISSIS-, con cui il sig. -OMISSIS- è stato « riconosciuto colpevole del delitto di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli per aver ingiuriato, percosso, minacciato e provocato lesioni personali (tra le quali ustioni di primo e secondo grado) alla moglie, Sig.ra -OMISSIS-; reato aggravato dall'essere stato commesso anche in presenza dei due figli dei coniugi, minori di diciotto anni e ai danni della moglie in stato di gravidanza »; ii) sui deferimenti del sig. -OMISSIS- all’A.G., tra gli anni 2009 e 2011, per il reato di cui all'art. 116, comma 13 (nella versione vigente ratione temporis ), del Codice della Strada (“guida senza patente”), nell’anno 2010 per « i reati di cui agli artt. 334, 335 e 349 del c.p. (violazione dei sigilli, violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento) », nell’anno 2021 per « i reati di cui agli artt. 480 c.p., 483, 484 e 495 c.p. (falsità ideologica commessa da P.U., falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sostituzione di persona, falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o qualità personali proprie o di altri) », nell’anno 2023 per il reato di cui all'art. 472 “ maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli ”; iii) sulla misura di prevenzione dell’Avviso orale emessa nei confronti del sig. -OMISSIS- dal Questore di MA in data -OMISSIS- con « divieto di possedere od utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti o accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentare la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di Polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, non idonei a recare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostante infiammabili o altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversione di messaggi, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 159/2011 ».
Il ricorrente espone in punto di fatto:
- di essere giunto in Italia nel 2007, con un regolare visto per lavoro subordinato, stabilendosi nella Provincia di MA, ove ha iniziato a lavorare, dapprima come collaboratore domestico e successivamente come lavoratore subordinato, ottenendo un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, da allora sempre rinnovato;
- di aver sempre percepito redditi utili al sostentamento della sua famiglia;
- di essere sposato dal 2011 con la sig.ra -OMISSIS- con la quale ha avuto tre figli;
- di essere l’unico componente del suo nucleo familiare a percepire reddito;
- di essersi reso responsabile dei reati riconosciuti con la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. -OMISSIS-, ma di non aver, da allora, commesso alcun fatto di rilievo penale, come attestato dai certificati del Casellario Giudiziale che produce agli atti.
Sostiene, poi, in punto di diritto, l’illegittimità del gravato diniego, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
I. “ Violazione di legge ed in particolare degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 D.Lgs. 286/1998 - Infondatezza del giudizio di pericolosità sociale – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per mancanza di elementi di attualità e concretezza del pericolo e per mancato ed inadeguato bilanciamento degli interessi coinvolti a causa di difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento fonda il giudizio di pericolosità sociale su presupposti errati, dal momento che, quanto al deferimento all’A.G. per il reato di guida senza patente ex art. 116, comma 13, Codice della Strada (nella versione vigente ratione temporis ) e per i reati di cui agli artt. 334, 335 e 349 cod. pen., non risulterebbe a suo carico alcun procedimento penale, oltre al fatto che comunque si tratterebbe di reati non immediatamente ostativi; quanto alla denuncia in stato di libertà per i reati di cui agli artt. 480, 483, 484 e 495 cod. pen., ammette di essere stato recentemente destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, con un procedimento ancora in fase embrionale e, peraltro, per fatti risalenti (anno 2010) e di modesta gravità, che non rientrano tra i reati ostativi; infine, che non risulterebbe alcun ulteriore deferimento all’A.G. per il reato di cui all’art. 472 cod. pen.
Sostiene che l’unico precedente penale a proprio carico è la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Bologna del 2019, per fatti commessi 8 anni prima del gravato diniego e superati dalla riappacificazione con la moglie, con cui ha ripreso a convivere dal 2019 e con la quale nel 2020 ha avuto un terzo figlio.
Produce documentazione relativa alla nascita del terzo figlio, oltre che dichiarazione rilasciata dalla moglie attestante l'avvenuta riappacificazione e la ripresa della convivenza con il marito.
Con un secondo ordine di censure, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dal momento che il Questore non avrebbe effettuato un giudizio di pericolosità sociale nei suoi confronti connotato dai necessari requisiti dell’attualità e della concretezza, ma si sarebbe limitato a valorizzare una condanna per fatti risalenti nel tempo, senza tener conto dell’intervenuto mutamento della situazione di fatto e, segnatamente, della riconciliazione con la moglie e della nascita del terzo figlio.
Sostiene, inoltre, come il provvedimento in questione non avrebbe tenuto debitamente conto della natura ed effettività dei suoi vincoli familiari, della durata del suo soggiorno e del livello di integrazione nel territorio dello stato italiano, limitandosi invero ad affermazioni apodittiche. Ne inferisce il difetto di istruttoria e di motivazione.
Con un terzo ordine di censure, il ricorrente assume che il suo titolo di soggiorno, quantunque non configurante un “permesso di soggiorno per soggiornanti U.E. di lungo periodo”, avrebbe dovuto riceverne la medesima tutela rafforzata, tenuto conto della durata del suo soggiorno in Italia.
II. “ Violazione di legge ed in particolare dell'art. 5 comma 9, D.Lgs. 286/1998 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione ”.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento di diniego sarebbe viziato per difetto di istruttoria, dal momento che il Questore di MA avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti alla Commissione Territoriale competente ai fini della concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche a tutela della « vita privata e familiare dello straniero in applicazione dell'art. 8 Cedu ».
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza-OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, così motivando « considerato che alcuni dei fatti posti a fondamento del gravato provvedimento risultano risalenti nel tempo, ragion per cui non idonei a supportare un giudizio di pericolosità sociale del richiedente corredato dal necessario requisito dell’attualità; considerato, sotto il profilo della valutazione dei legami familiari, che dopo la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, il ricorrente, in data -OMISSIS-, è divenuto padre per la terza volta », ordinando « all’Amministrazione di reiterare l’istruttoria, formulando un giudizio di pericolosità sociale che tenga in considerazione l’attuale situazione – anche familiare – del richiedente, e di depositare in giudizio (…) un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello in questa sede gravato » e rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 6 novembre 2024.
Alla camera di consiglio del 6 novembre 2024, preso atto dell’inerzia dell’Amministrazione, questo Tribunale con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS- ha ritenuto necessario « reiterare alla Questura di MA l’ordine di riesame dell’istanza del ricorrente, formulando all’esito di una nuova istruttoria una valutazione complessiva che tenga in considerazione l’attuale situazione – anche familiare – del richiedente, e di deposito in giudizio, entro e non oltre il 30 novembre 2024, di un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello in questa sede gravato, con l’avvertimento che l’inottemperanza di tale ulteriore ordine sarà valutata dal Collegio ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. », rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre, considerata la perdurante inottemperanza della Questura di MA e la necessità di valutare tale comportamento ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., questo Tribunale, con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha accolto l’istanza cautelare, così motivando: « Ritenuto, pertanto, di dover valutare le esigenze cautelari alla luce di quanto risulta agli atti del giudizio; Ritenuto, in tale ottica, sussistente il fumus boni iuris, dal momento che alcuni dei fatti posti a fondamento del gravato provvedimento risultano risalenti nel tempo, ragion per cui non idonei a supportare un giudizio di pericolosità sociale del richiedente corredato dal necessario requisito dell’attualità; Ritenuto, peraltro, che la Questura non abbia adeguatamente valutato i legami familiari del richiedente, che dopo la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, in data -OMISSIS-, è divenuto padre per la terza volta; Ritenuto, inoltre, sussistente il pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente, in termini di allontanamento dal territorio nazionale ».
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Fuori dai casi in cui vengano in rilievo reati immediatamente ostativi alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, per i quali il giudizio di pericolosità sociale è già operato a monte dal Legislatore, l’Autorità di pubblica sicurezza, nella valutazione delle istanze di concessione o rinnovo dei permessi di soggiorno, dovrà effettuare un giudizio prognostico ex ante che miri ad accertare se lo straniero rappresenti una minaccia attuale e concreta per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Tale giudizio non può fondarsi sulla mera elencazione di precedenti penali e di polizia, né su precedenti condanne anche ove passate in giudicato, soprattutto ove trattasi di fatti risalenti nel tempo e, come tali, inidonei a sorreggere da soli la prognosi di pericolosità sociale “attuale”.
Il giudizio rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza consta di due passaggi correlati: in primis , l’accertamento di fatti, anche di rilevanza penale, caratterizzati dalla necessaria attualità, non potendosi assumere a sostegno di un giudizio di pericolosità sociale esclusivamente episodi e circostanze risalenti nel tempo, inidonei a disvelare se l’istante possa costituire una minaccia attuale per la civile e pacifica convivenza sociale e semmai utili ad operare come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità del soggetto; in secondo luogo, la valutazione di tali fatti secondo un giudizio prognostico ex ante in grado di valutarne il grado di incidenza sull’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, ad esito del quale andrà comunque operato un bilanciamento tra disvalore delle condotte e della personalità dello straniero, da un lato, natura ed effettività dei suoi vincoli familiari oltre che durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, dall’altro.
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il gravato rigetto è illegittimo sotto il duplice profilo della non attualità del giudizio di pericolosità sociale e della mancata comparazione con l’interesse all’unità familiare dello straniero.
Quanto al primo aspetto, il provvedimento valorizza unicamente taluni deferimenti all’Autorità giudiziaria risalenti nel tempo, oltre che la sentenza di condanna della Corte di Appello di Bologna n. -OMISSIS-, con cui il sig. -OMISSIS- è stato « riconosciuto colpevole del delitto di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli per aver ingiuriato, percosso, minacciato e provocato lesioni personali (tra le quali ustioni di primo e secondo grado) alla moglie, Sig.ra -OMISSIS-; reato aggravato dall'essere stato commesso anche in presenza dei due figli dei coniugi, minori di diciotto anni e ai danni della moglie in stato di gravidanza ». Si tratta di elementi e circostanze non riferiti ad un passato recente e, come tali, non idonei a supportare ex se il giudizio di pericolosità sociale attuale e concreta del ricorrente, occorrendo piuttosto che tali dati trovino conferma, anche solo indiretta, in successive e significative condotte rivelatrici, nella contemporaneità, della minaccia effettiva e immediata della presenza dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, poi, l’evidenza istruttoria più “grave”, ovvero la condanna per maltrattamenti, lesioni, percosse e minacce nei confronti della moglie, deve ritenersi superata dalla documentata evoluzione dei rapporti personali e familiari del ricorrente, che nel corso dell’anno 2019 ha ripreso la convivenza con la moglie, con la quale nell’anno 2020 ha avuto il terzo figlio.
Quanto alla mancata valutazione dei legami familiari, il gravato provvedimento si limita ad una formula stereotipata secondo cui « la valutazione circa la famiglia presente sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia di assoluta immunità dal rischio di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno », senza invero effettuare alcun apprezzamento circa la natura e l’effettività di tali legami, e senza, in particolare, considerare che il ricorrente è sposato, è padre di tre figli e, percependo redditi da lavoro dipendente, si occupa del sostentamento della propria famiglia.
Giova precisare che, secondo consolidata giurisprudenza, è illegittimo – per violazione dell’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 – il provvedimento con cui si nega il rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, senza tenere conto della natura ed effettività di tali vincoli familiari e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale. In simili casi, quindi, non è sufficiente opporre la pericolosità sociale desunta da condanne penali o da altri elementi in tal senso utili (denunce, informative di polizia, ecc.), ma occorre operare un concreto bilanciamento tra la situazione familiare dell’interessato e il disvalore delle condotte, anche penalmente rilevanti, tenute in passato, ovvero effettuare una comparazione tra la situazione familiare, quale indice di un possibile inserimento sociale, e gli elementi che direttamente attengono ai precedenti di rilevanza penale, senza quindi ricorrere ad automatismi espulsivi (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, MA, 26 aprile 2024 n. 96, che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 5 agosto 2020 n. 4952); in definitiva, all’esito di un’idonea istruttoria e di un compiuto apprezzamento di tutti gli aspetti che vengono a tal fine in rilievo, occorre valutare la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, oltre che la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, MA, 26 aprile 2024 n. 96, che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2019 n. 6993).
Manca, in definitiva, nel caso di specie un giudizio di pericolosità sociale “attuale” dello straniero e non risultano affatto valorizzati i legami familiari dello stesso nel territorio dello Stato italiano, nel quale, peraltro, vive e lavora regolarmente dall’anno 2007.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbite le restanti censure, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’effetto conformativo della sentenza comporta che la Questura di MA, nella riedizione del potere, dovrà valutare l’istanza di rinnovo del titolo formulando un giudizio di pericolosità sociale “attuale” che tenga in debita considerazione “concretamente” la situazione familiare del richiedente oltre che la durata della sua regolare permanenza nel territorio italiano.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.