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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 358/2022 R. G., concernente l'impugnazione sentenza n. 1896/21 del l Tribunale di Messina, pubblicata il 9.11.21, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione;
vertente tra
(c. f. nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1
(c. fisc. , nata a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2
(c. f. a Messina il 13/8/1992), residenti in Parte_3 CodiceFiscale_3
Messina, via Garibaldi 267/A, ed elettivamente domiciliati in Messina, via Centonze 36,
presso lo studio dell'avv. AR Carrozza che li rappresenta e difende per procura in atti,
ammessi al patrocinio a Spese dello Stato con delibere del Consiglio Ordine avvocati di
Messina n. 1075/2022,1074/2022, 1077/2022;
appellanti
Contro
( ), nato il [...] a [...], TE C.F._4
PA, residente in Messina, contr. Tono Km. 17,250, villaggio Faro Superiore), elettivamente domiciliato in Messina, via Lenzi n. 5, nello studio dell'Avv. Giuseppe Benvenga e avv.
1 Silvana Benvenga che lo rappresentano e difendono, per procura in atti;
appellato e appellante incidentale
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
7.11.2024: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con
il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani , Parte_1 Parte_2
e n.q. di eredi per rappresentazione del defunto
[...] Parte_3 ER
, convenivano in giudizio ed esponevano che, in data 18
[...] TE
settembre 2011, era deceduta , vedova di , nonché loro Persona_2 Parte_1
nonna, la quale aveva disposto, mediante testamento olografo, la nomina ad erede del figlio ed il lascito della sola quota di legittima ai figli del defunto figlio TE [...]
, specificando che la determinazione della loro porzione avrebbe dovuto ER
tenere conto delle somme già date in vita direttamente al figlio e dopo la sua morte ai nipoti .
Rilevavano, poi, che non essendo nota l'esatta entità del patrimonio della de cuius si rendeva necessario ricostruire l'esatto ammontare dell'asse ereditario. Chiedevano, quindi, previa ricostituzione dell'asse ereditario e quantificazione della porzione disponibile, la divisione del patrimonio di nonché, qualora fosse stata accertata la lesione della legittima ad Persona_2
essi spettanti quali eredi del figlio premorto della de cuius, la riduzione del lascito disposto in favore di e la sua condanna alla restituzione dei beni indebitamente TE
ricevuti, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio TE
precisando che le questioni relative alla successione del defunto marito della de cuius
[...]
, erano state definite mediante la transazione-divisione intercorsa fra tutti Parte_1
gli eredi in data 13 dicembre 1996 e dei successivi atti posti in essere in sua esecuzione.
Evidenziava che gli attori erano tenuti ad imputare alla quota di legittima quanto già ricevuto per donazione, mentre a lui era stata interamente lasciata la quota disponibile ed era stato
2 dispensato dalla collazione. Pur non opponendosi, quindi, allo scioglimento della comunione ereditaria - previa declaratoria che qualsivoglia diritto relativo all'eredità del defunto marito della de cuius ed al suo scioglimento era precluso dalla transazione divisione del 13 dicembre
1996 - chiedeva il rigetto della domanda di riduzione, con vittoria di spese e compensi. Veniva
disposta la nomina di CTU ing. che determinava l'asse ereditario ( costituto Persona_3
dal il valore del relictum di euro 1.069.488,91 – le passività + la donazione di euro 500.000
effettuata dalla de cuius ai figli di in conto di quota ereditaria spettante Persona_4
per rappresentazione) pari ad euro 1.536.506,76 e la quota di legittima e disponibile pari ad euro 512.168,92. Indi con sentenza n. 1896 del 2021 il Tribunale di Messina, ritenuto non essere gli atti prova alcuna di donazione al convenuto da parte della de cuius, né provate le donazioni relative alla vicenda SC e alla vicenda , tanto statuiva: “dichiara aperta CP_2
la successione di , deceduta in Messina il 18.9.2011; dispone lo scioglimento Persona_2
della comunione conseguente alla apertura di detta successione assegnando - agli attori
[...]
, , la somma di Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 12.168,92 da prelevarsi dalla maggior somma presente sul conto corrente Banca Monte dei
Paschi di Siena n° 18781.15; - al convenuto tutti i restanti beni della de cuius come individuati
nella ctu;
compensa per metà le spese fra , Parte_1 Parte_2
e e condanna essi attori alla
[...] Parte_3 TE
rifusione della restante parte in favore del convenuto che si liquida in € 10.693,50 per
compensi oltre spese generali, iva e cpa;
pone in via definitiva le spese di ctu, come liquidate
in separato decreto, a carico di per 2/3 e di TE Parte_1
, per 1/3 disponendosi che
[...] Parte_2 Parte_3
detta ultima quota (pari ad 1/3) sia anticipata dall'Erario “.
Avverso la superiore pronuncia, con atto di citazione notificato in data 10.05.2022, Parte_1
, e interponevano appello, affidandolo ai seguenti motivi: 1)
[...] Pt_3 Pt_2
inidoneità del mandato finalizzato ad accertare l'asse ereditario. Omessa pronuncia della
3 nullità di atti dispositivi integranti donazione;
2) erronea determinazione del donatum e del relictum;
3) erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Con comparsa del 09.09.2022, si costituiva in giudizio , contestando le TE
pretese avversarie e spiegando altresì appello incidentale ritenendo che il Tribunale abbia errato nel dire che la donazione della de cuius al figlio di € 360.000,00 non siano Per_1
sostenuta da animus donandi ma afferente all'esecuzione della transazione sull'eredità
paterna ed ha altresì errato a dire non provate le donazioni afferenti alle vicende SC e
, conseguentemente ha errato ad assegnare agli appellanti la somma di € 12.168,92, CP_2
anziché dirli debitori dell'appellante incidentale per la restituzione di rilevanti somme.
Chiedeva pertanto il rigetto dei motivi di appello formulati e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese e compensi. Precisate le conclusioni , all'udienza cartolare del 7.11.2024, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per questione di priorità logica viene esaminato il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti lamentano erronea determinazione del donatum e del relictum e chiedono pronunziarsi la nullità di atti dispositivi integranti donazione posti in essere dalla de cuius in favore di . TE
Sostengono gli appellanti che integrano donazioni nulle per mancanza di forma i bonifici eseguiti dalla sig.ra dal proprio deposito amministrato n. 9000/1947164 Persona_2
dell'Intesa San Paolo Private Banking e precisamente il giroconto di BTP eseguito nel marzo
2010 per € 34.000,00 in favore del conto del sig. e altri due precedenti TE
giroconto BTP per € 98.126,64 ed 394.456,00 per un totale complessivo di € 526.582,64,
“come da estratto conto depositato a corredo dell'istanza depositata nell'interesse di parte
appellante in data 27.1.2014” (pag. 15 atto di citazione in appello), erroneamente non
4 contabilizzati dal CTU nel relictum e non fatti oggetto di pronuncia da parte del Tribunale,
ritenendo che la somma di euro 696.000,00 - erogata dalla de cuius a TE
e sulla quale ha reso pronuncia il Tribunale - non contenesse la somma portata da siffatti bonifici, ma fosse diversa e ulteriore.
Il motivo di gravame è inammissibile.
Ciò in quanto con ordinanza del 25.1.2018 il Tribunale di Messina, pronunciandosi sulla nomina del ctu nonché sull'oggetto del mandato e sui documenti da esaminare, tanto ha disposto: “ritenuto che deve essere disposta ctu al fine di accertare il valore della massa
ereditaria della de cuius avendo riguardo: - al valore dei beni mobili trovati Persona_2
all'interno dell'appartamento della stessa e oggetto dell'inventario:- al saldo dei conti correnti
esistenti alla data del decesso, in base alla documentazione acquista in seguito all'ordine di
esibizione emesso con ordinanza del 26.9.2017; alle donazioni effettuate dalla Persona_2
ai condividenti così come ritualmente acquisti (a tal proposito si evidenzia che deve
tenersi conto esclusivamente delle ultime tre memorie ex art. 183 6 comma c.p.c.
depositate dalle parti a seguito del provvedimento del 28.11.2016 e non già di quelle
precedenti).
La documentazione sulla quale l'appellante fonda il gravame per sostenere la nullità della donazione indiretta non è stata esaminata dal Tribunale e non può esaminata dalla Corte
perché irritualmente e tardivamente prodotta in primo grado, solo con la memora in replica a prova contraria ex art. 183 comma 6 n. 3 del 20.4.2017 e, per come disposto con ordinanza del Tribunale, non deve tenersi conto dei documenti depositati precedentemente al provvedimento del 28.11.2016, di cui peraltro non vi è traccia alcuna nel fascicolo di parte appellante di “estratto conto depositato a corredo dell'istanza depositata nell'interesse di parte
appellante in data 27.1.2014”
Si evidenzia altresì che la parte appellante ha prestato acquiescenza all'ordinanza del
26.9.2017 , non avendone chiesto la revoca neanche in sede di precisazione delle conclusioni,
5 rese a trattazione scritta con note del 16.2.2021.
II Gli appellanti ritengono che deve considerarsi donazione l'elargizione di euro 696.000,00
disposta dalla de cuius in favore di , che pertanto deve confluire nella TE
massa ereditaria, con conseguente rinnovazioni delle operazioni di ctu.
Siffatto motivo di gravame viene trattato in uno con l'appello incidentale spiegato da
[...]
in quale sostiene che il Tribunale si è già chiaramente espresso tanto TE
per le elargizioni della de cuius in favore dello stesso, per un totale complessivo di euro
696.000,00, che per l'elargizione della de cuius in favor del figlio per euro Per_1
360.00,00 statuendo che dette elargizioni non sono sostenute da animus donandi.
Nondimeno qualora le elargizioni fossero sorrette da animus donandi deve essere inclusa nell'asse ereditario la donazione di € 360.000,00 dal Tribunale ritenuta provata e fatta dalla de cuius al figlio , erroneamente ascritta all'esecuzione della transazione sull'eredità Per_1
del marito risalente al 1996 e altresì considerare provate e, quindi, incluse nell'asse ereditario le due donazioni afferenti alla vicenda intercorsa con lo SC (cioè della residua somma di €
758.124,98 data a mutuo a SC per il completamento del programma edilizio iniziato dal figlio in viale Italia di Messina e, quindi, per il salvataggio economico suo ed il futuro Per_1
dei suoi figli, odierni appellanti ) e a quella intercorsa con il (cioè della somma di € CP_2
77.468,53, corrispondente ad Lit. 150.000.000, messa a disposizione del figlio , in Per_1
difficoltà economica fideiussione ordinata dal giudice nella causa di questi contro il CP_2
Conseguentemente considerare che agli appellanti non può essere assegnata alcuna somma a conguaglio e che, anzi, essi sono debitori dell'appellante incidentale e tenuti alla restituzione di somme di denaro.
Entrambi i motivi di gravame, tanto quello incidentale che quello principale sono infondati.
Ed invero oltre alle doglianze mosse, i censuranti non offrono elementi idonei a confutare le corrette deduzioni del Tribunale il quale ha ritenuto di discostarsi dalle valutazioni del ctu in ordine alle donazioni effettuate dalla de cuius al figlio per € 360.000,00 ed al figlio Per_1
6 per € 696.000,00. Invero, risulta dagli atti prodotti da parte convenuta, oggi appellata, CP_1
(documenti da 36 a 40 allegati alla comparsa di costituzione) che dette elargizioni non sono sostenute da animus donandi, essendo state effettuate dalla ai figli in virtù dell'accordo Per_2
transattivo dagli stessi sottoscritto in data 13.12.1996. Risulta che, con detto atto, la ed Per_2
i figli hanno transatto ogni vicenda relativa alla successione di e che, Parte_1
in adempimento di detto accordo, la aveva effettuato trasferimenti di denaro e di Per_2
immobili. La circostanza che detti trasferimenti siano stati effettuati dalla in Per_2
adempimento di detto accordo, a tutta evidenza, esclude la esistenza di intento donativo in capo alla stessa e, conseguente, di detti valori non deve tenersi conto in questa sede. Non
potendosi, invero, dette elargizioni considerarsi quale donatum, le stesse non possono concorrere a formare l'asse ereditario di . Persona_2
Ancora non possono ritenersi provate donazioni relative alla “vicenda SC” né alla “vicenda
” ed estranee al presente giudizio le erogazione in favore di terzi. CP_2
III. Passando ad esaminare il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano inidoneità del mandato finalizzato ad accertare l'asse ereditario ex art. 556 c.c. perché l'ordinanza con cui
è stato conferito il mandato al CTU lo ha limitato alla valutazione dei beni mobili contenuti nella abitazione della de cuius, mentre avrebbe dovuto comprendere anche quelli contenuti nella casa di villeggiatura estiva ( contrada Tono). Lamentano altresì erronea valutazione del relictum in quanto il ctu non avrebbe valutato le armi, non avrebbe valutato o sottostimato pellicce e candelabri e altri beni mobili che risulterebbero dell'inventario e inoltre non avrebbe conteggiato il denaro contante euro 8.302,25. Chiede pertanto il rinnovo della consulenza tecnica.
Il motivo di gravame è fondato nei limiti di cui di seguito
Quanto alle limitazioni del mandato valgono le argomentazioni rese allorchè si è motivato in merito al rigetto del secondo motivo di gravame, rilevando comunque che gli arredi della casa di via Tono sono di proprietà esclusiva di , per effetto della TE
7 successione paterna, la cui vicenda è chiusa in forza della transazione ereditaria relativa alla divisione dell'eredità del marito della de cuius.
Quanto alle armi il CTU ha accertato, che le stesse sono di proprietà esclusiva dell'appellato.
Infatti, a pag. 57 della relazione di CTU del 14.6.2020 si legge: «Premesso che dalla
documentazione ritualmente acquisita non risulta in atti alcun documento comprovante che le
armi siano delle donazioni fatte dalla sig.ra al figlio , già Persona_2 TE
durante le fasi di sopralluogo (come riscontrabile dai verbali allegati) la scrivente ha più volte
fatto presente che nel verbale dell'inventario dell'11 dicembre 2011 (pag. 11 inventario) era
riportato che “…le parti di armi e i proiettili, a seguito di accertamenti effettuati presso il
Commissariato Messina Nord, nella persona dell'Ass.te Capo Pirrone vengono Per_5
riconsegnate al dr. , legittimo proprietario affinché provveda alla loro diligente CP_1
custodia in quanto su parere di detto Commissariato non è necessaria alcuna autorizzazione
allo spostamento all'interno dello stesso stabile..”. Ed ancora, nel verbale del 04 gennaio 2012
(pag. 17 inventario) è riportato che “…Il Cancelliere riconsegna il revolver…di cui al verbale
precedente giusti accertamenti effettuati presso il Commissariato Messina Nord e successiva
autorizzazione del Giudice del 04/01/2012…”; come pure a pag. 41 dell'inventario si legge
2…Dette armi vengono consegnate al dr. , proprietario, affinché le TE
custodisca in luogo idoneo…” Stante quanto sopra la scrivente non poteva, in ottemperanza
al mandato ricevuto, procedere alla richiesta valutazione delle armi».. Quanto alla sottostima o all'omessa valutazione di pellicce e candelabri, nonché di una congerie di altri beni mobili,
il relativo motivo di gravame è generico e inammissibile per omessa specificazione di ogni singolo bene rispetto al quale la stima si asserisce errata, né vengono specificate le ragioni dell'asserito errore di stima . Inoltre il CTU, nella sua relazione, da atto che in sede di consulenza d'ufficio tra le parti, i difensori, i loro rispettivi tecnici di fiducia ed il CTU è stato
raggiunto l' accordo processuale di non procedere a stima dei beni di valore inferiore ad €
50,00 (cfr. relazione di CTU, a pag. 9 e soprattutto a pag. 55 e 59). Pertanto, se una qualsiasi
8 bene mobile non è stato stimato, ciò vuol dire che esso è di valore inferiore ad € 50,00 e,
dunque, non è stimabile e non inseribile nell'asse in adempimento del detto accordo processuale.
Quanto al denaro contante trovato nell'abitazione ed inventariato (€ 8.302,25), l'appellato dichiara di essere pronto ad inserire detto importo, effettivamente sfuggito al CTU, nella determinazione dell'asse ereditario. La Corte provvede in tal senso, conseguentemente l'asse ereditario di risulta essere pari a 1.544.809,01 e la quota di legittima è pari Persona_2
514.936,33 .
Stante il marginale accoglimento dell'appello e il rigetto dell'appello incidentale, sussisto giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 358/2022 R. G.,
concernente l'impugnazione sentenza n. 1896/21 del l Tribunale di Messina, pubblicata il
9.11.21, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma del punto n. 3) del dispositivo della sentenza appellata, ridetermina in euro 14.936,33 la differenza tra la quota di legittima e quanto già ricevuto per donazione da , AR e e condanna Parte_2 Parte_1
a corrispondere agli appellanti, a titolo di conguaglio, la somma di TE
euro 2.767,41, oltre interessi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Conferma
nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa interamene tra le parti le spese del presente grado;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante incidentale .
9 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 358/2022 R. G., concernente l'impugnazione sentenza n. 1896/21 del l Tribunale di Messina, pubblicata il 9.11.21, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione;
vertente tra
(c. f. nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1
(c. fisc. , nata a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2
(c. f. a Messina il 13/8/1992), residenti in Parte_3 CodiceFiscale_3
Messina, via Garibaldi 267/A, ed elettivamente domiciliati in Messina, via Centonze 36,
presso lo studio dell'avv. AR Carrozza che li rappresenta e difende per procura in atti,
ammessi al patrocinio a Spese dello Stato con delibere del Consiglio Ordine avvocati di
Messina n. 1075/2022,1074/2022, 1077/2022;
appellanti
Contro
( ), nato il [...] a [...], TE C.F._4
PA, residente in Messina, contr. Tono Km. 17,250, villaggio Faro Superiore), elettivamente domiciliato in Messina, via Lenzi n. 5, nello studio dell'Avv. Giuseppe Benvenga e avv.
1 Silvana Benvenga che lo rappresentano e difendono, per procura in atti;
appellato e appellante incidentale
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
7.11.2024: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con
il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i germani , Parte_1 Parte_2
e n.q. di eredi per rappresentazione del defunto
[...] Parte_3 ER
, convenivano in giudizio ed esponevano che, in data 18
[...] TE
settembre 2011, era deceduta , vedova di , nonché loro Persona_2 Parte_1
nonna, la quale aveva disposto, mediante testamento olografo, la nomina ad erede del figlio ed il lascito della sola quota di legittima ai figli del defunto figlio TE [...]
, specificando che la determinazione della loro porzione avrebbe dovuto ER
tenere conto delle somme già date in vita direttamente al figlio e dopo la sua morte ai nipoti .
Rilevavano, poi, che non essendo nota l'esatta entità del patrimonio della de cuius si rendeva necessario ricostruire l'esatto ammontare dell'asse ereditario. Chiedevano, quindi, previa ricostituzione dell'asse ereditario e quantificazione della porzione disponibile, la divisione del patrimonio di nonché, qualora fosse stata accertata la lesione della legittima ad Persona_2
essi spettanti quali eredi del figlio premorto della de cuius, la riduzione del lascito disposto in favore di e la sua condanna alla restituzione dei beni indebitamente TE
ricevuti, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio TE
precisando che le questioni relative alla successione del defunto marito della de cuius
[...]
, erano state definite mediante la transazione-divisione intercorsa fra tutti Parte_1
gli eredi in data 13 dicembre 1996 e dei successivi atti posti in essere in sua esecuzione.
Evidenziava che gli attori erano tenuti ad imputare alla quota di legittima quanto già ricevuto per donazione, mentre a lui era stata interamente lasciata la quota disponibile ed era stato
2 dispensato dalla collazione. Pur non opponendosi, quindi, allo scioglimento della comunione ereditaria - previa declaratoria che qualsivoglia diritto relativo all'eredità del defunto marito della de cuius ed al suo scioglimento era precluso dalla transazione divisione del 13 dicembre
1996 - chiedeva il rigetto della domanda di riduzione, con vittoria di spese e compensi. Veniva
disposta la nomina di CTU ing. che determinava l'asse ereditario ( costituto Persona_3
dal il valore del relictum di euro 1.069.488,91 – le passività + la donazione di euro 500.000
effettuata dalla de cuius ai figli di in conto di quota ereditaria spettante Persona_4
per rappresentazione) pari ad euro 1.536.506,76 e la quota di legittima e disponibile pari ad euro 512.168,92. Indi con sentenza n. 1896 del 2021 il Tribunale di Messina, ritenuto non essere gli atti prova alcuna di donazione al convenuto da parte della de cuius, né provate le donazioni relative alla vicenda SC e alla vicenda , tanto statuiva: “dichiara aperta CP_2
la successione di , deceduta in Messina il 18.9.2011; dispone lo scioglimento Persona_2
della comunione conseguente alla apertura di detta successione assegnando - agli attori
[...]
, , la somma di Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 12.168,92 da prelevarsi dalla maggior somma presente sul conto corrente Banca Monte dei
Paschi di Siena n° 18781.15; - al convenuto tutti i restanti beni della de cuius come individuati
nella ctu;
compensa per metà le spese fra , Parte_1 Parte_2
e e condanna essi attori alla
[...] Parte_3 TE
rifusione della restante parte in favore del convenuto che si liquida in € 10.693,50 per
compensi oltre spese generali, iva e cpa;
pone in via definitiva le spese di ctu, come liquidate
in separato decreto, a carico di per 2/3 e di TE Parte_1
, per 1/3 disponendosi che
[...] Parte_2 Parte_3
detta ultima quota (pari ad 1/3) sia anticipata dall'Erario “.
Avverso la superiore pronuncia, con atto di citazione notificato in data 10.05.2022, Parte_1
, e interponevano appello, affidandolo ai seguenti motivi: 1)
[...] Pt_3 Pt_2
inidoneità del mandato finalizzato ad accertare l'asse ereditario. Omessa pronuncia della
3 nullità di atti dispositivi integranti donazione;
2) erronea determinazione del donatum e del relictum;
3) erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Con comparsa del 09.09.2022, si costituiva in giudizio , contestando le TE
pretese avversarie e spiegando altresì appello incidentale ritenendo che il Tribunale abbia errato nel dire che la donazione della de cuius al figlio di € 360.000,00 non siano Per_1
sostenuta da animus donandi ma afferente all'esecuzione della transazione sull'eredità
paterna ed ha altresì errato a dire non provate le donazioni afferenti alle vicende SC e
, conseguentemente ha errato ad assegnare agli appellanti la somma di € 12.168,92, CP_2
anziché dirli debitori dell'appellante incidentale per la restituzione di rilevanti somme.
Chiedeva pertanto il rigetto dei motivi di appello formulati e l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese e compensi. Precisate le conclusioni , all'udienza cartolare del 7.11.2024, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per questione di priorità logica viene esaminato il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti lamentano erronea determinazione del donatum e del relictum e chiedono pronunziarsi la nullità di atti dispositivi integranti donazione posti in essere dalla de cuius in favore di . TE
Sostengono gli appellanti che integrano donazioni nulle per mancanza di forma i bonifici eseguiti dalla sig.ra dal proprio deposito amministrato n. 9000/1947164 Persona_2
dell'Intesa San Paolo Private Banking e precisamente il giroconto di BTP eseguito nel marzo
2010 per € 34.000,00 in favore del conto del sig. e altri due precedenti TE
giroconto BTP per € 98.126,64 ed 394.456,00 per un totale complessivo di € 526.582,64,
“come da estratto conto depositato a corredo dell'istanza depositata nell'interesse di parte
appellante in data 27.1.2014” (pag. 15 atto di citazione in appello), erroneamente non
4 contabilizzati dal CTU nel relictum e non fatti oggetto di pronuncia da parte del Tribunale,
ritenendo che la somma di euro 696.000,00 - erogata dalla de cuius a TE
e sulla quale ha reso pronuncia il Tribunale - non contenesse la somma portata da siffatti bonifici, ma fosse diversa e ulteriore.
Il motivo di gravame è inammissibile.
Ciò in quanto con ordinanza del 25.1.2018 il Tribunale di Messina, pronunciandosi sulla nomina del ctu nonché sull'oggetto del mandato e sui documenti da esaminare, tanto ha disposto: “ritenuto che deve essere disposta ctu al fine di accertare il valore della massa
ereditaria della de cuius avendo riguardo: - al valore dei beni mobili trovati Persona_2
all'interno dell'appartamento della stessa e oggetto dell'inventario:- al saldo dei conti correnti
esistenti alla data del decesso, in base alla documentazione acquista in seguito all'ordine di
esibizione emesso con ordinanza del 26.9.2017; alle donazioni effettuate dalla Persona_2
ai condividenti così come ritualmente acquisti (a tal proposito si evidenzia che deve
tenersi conto esclusivamente delle ultime tre memorie ex art. 183 6 comma c.p.c.
depositate dalle parti a seguito del provvedimento del 28.11.2016 e non già di quelle
precedenti).
La documentazione sulla quale l'appellante fonda il gravame per sostenere la nullità della donazione indiretta non è stata esaminata dal Tribunale e non può esaminata dalla Corte
perché irritualmente e tardivamente prodotta in primo grado, solo con la memora in replica a prova contraria ex art. 183 comma 6 n. 3 del 20.4.2017 e, per come disposto con ordinanza del Tribunale, non deve tenersi conto dei documenti depositati precedentemente al provvedimento del 28.11.2016, di cui peraltro non vi è traccia alcuna nel fascicolo di parte appellante di “estratto conto depositato a corredo dell'istanza depositata nell'interesse di parte
appellante in data 27.1.2014”
Si evidenzia altresì che la parte appellante ha prestato acquiescenza all'ordinanza del
26.9.2017 , non avendone chiesto la revoca neanche in sede di precisazione delle conclusioni,
5 rese a trattazione scritta con note del 16.2.2021.
II Gli appellanti ritengono che deve considerarsi donazione l'elargizione di euro 696.000,00
disposta dalla de cuius in favore di , che pertanto deve confluire nella TE
massa ereditaria, con conseguente rinnovazioni delle operazioni di ctu.
Siffatto motivo di gravame viene trattato in uno con l'appello incidentale spiegato da
[...]
in quale sostiene che il Tribunale si è già chiaramente espresso tanto TE
per le elargizioni della de cuius in favore dello stesso, per un totale complessivo di euro
696.000,00, che per l'elargizione della de cuius in favor del figlio per euro Per_1
360.00,00 statuendo che dette elargizioni non sono sostenute da animus donandi.
Nondimeno qualora le elargizioni fossero sorrette da animus donandi deve essere inclusa nell'asse ereditario la donazione di € 360.000,00 dal Tribunale ritenuta provata e fatta dalla de cuius al figlio , erroneamente ascritta all'esecuzione della transazione sull'eredità Per_1
del marito risalente al 1996 e altresì considerare provate e, quindi, incluse nell'asse ereditario le due donazioni afferenti alla vicenda intercorsa con lo SC (cioè della residua somma di €
758.124,98 data a mutuo a SC per il completamento del programma edilizio iniziato dal figlio in viale Italia di Messina e, quindi, per il salvataggio economico suo ed il futuro Per_1
dei suoi figli, odierni appellanti ) e a quella intercorsa con il (cioè della somma di € CP_2
77.468,53, corrispondente ad Lit. 150.000.000, messa a disposizione del figlio , in Per_1
difficoltà economica fideiussione ordinata dal giudice nella causa di questi contro il CP_2
Conseguentemente considerare che agli appellanti non può essere assegnata alcuna somma a conguaglio e che, anzi, essi sono debitori dell'appellante incidentale e tenuti alla restituzione di somme di denaro.
Entrambi i motivi di gravame, tanto quello incidentale che quello principale sono infondati.
Ed invero oltre alle doglianze mosse, i censuranti non offrono elementi idonei a confutare le corrette deduzioni del Tribunale il quale ha ritenuto di discostarsi dalle valutazioni del ctu in ordine alle donazioni effettuate dalla de cuius al figlio per € 360.000,00 ed al figlio Per_1
6 per € 696.000,00. Invero, risulta dagli atti prodotti da parte convenuta, oggi appellata, CP_1
(documenti da 36 a 40 allegati alla comparsa di costituzione) che dette elargizioni non sono sostenute da animus donandi, essendo state effettuate dalla ai figli in virtù dell'accordo Per_2
transattivo dagli stessi sottoscritto in data 13.12.1996. Risulta che, con detto atto, la ed Per_2
i figli hanno transatto ogni vicenda relativa alla successione di e che, Parte_1
in adempimento di detto accordo, la aveva effettuato trasferimenti di denaro e di Per_2
immobili. La circostanza che detti trasferimenti siano stati effettuati dalla in Per_2
adempimento di detto accordo, a tutta evidenza, esclude la esistenza di intento donativo in capo alla stessa e, conseguente, di detti valori non deve tenersi conto in questa sede. Non
potendosi, invero, dette elargizioni considerarsi quale donatum, le stesse non possono concorrere a formare l'asse ereditario di . Persona_2
Ancora non possono ritenersi provate donazioni relative alla “vicenda SC” né alla “vicenda
” ed estranee al presente giudizio le erogazione in favore di terzi. CP_2
III. Passando ad esaminare il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano inidoneità del mandato finalizzato ad accertare l'asse ereditario ex art. 556 c.c. perché l'ordinanza con cui
è stato conferito il mandato al CTU lo ha limitato alla valutazione dei beni mobili contenuti nella abitazione della de cuius, mentre avrebbe dovuto comprendere anche quelli contenuti nella casa di villeggiatura estiva ( contrada Tono). Lamentano altresì erronea valutazione del relictum in quanto il ctu non avrebbe valutato le armi, non avrebbe valutato o sottostimato pellicce e candelabri e altri beni mobili che risulterebbero dell'inventario e inoltre non avrebbe conteggiato il denaro contante euro 8.302,25. Chiede pertanto il rinnovo della consulenza tecnica.
Il motivo di gravame è fondato nei limiti di cui di seguito
Quanto alle limitazioni del mandato valgono le argomentazioni rese allorchè si è motivato in merito al rigetto del secondo motivo di gravame, rilevando comunque che gli arredi della casa di via Tono sono di proprietà esclusiva di , per effetto della TE
7 successione paterna, la cui vicenda è chiusa in forza della transazione ereditaria relativa alla divisione dell'eredità del marito della de cuius.
Quanto alle armi il CTU ha accertato, che le stesse sono di proprietà esclusiva dell'appellato.
Infatti, a pag. 57 della relazione di CTU del 14.6.2020 si legge: «Premesso che dalla
documentazione ritualmente acquisita non risulta in atti alcun documento comprovante che le
armi siano delle donazioni fatte dalla sig.ra al figlio , già Persona_2 TE
durante le fasi di sopralluogo (come riscontrabile dai verbali allegati) la scrivente ha più volte
fatto presente che nel verbale dell'inventario dell'11 dicembre 2011 (pag. 11 inventario) era
riportato che “…le parti di armi e i proiettili, a seguito di accertamenti effettuati presso il
Commissariato Messina Nord, nella persona dell'Ass.te Capo Pirrone vengono Per_5
riconsegnate al dr. , legittimo proprietario affinché provveda alla loro diligente CP_1
custodia in quanto su parere di detto Commissariato non è necessaria alcuna autorizzazione
allo spostamento all'interno dello stesso stabile..”. Ed ancora, nel verbale del 04 gennaio 2012
(pag. 17 inventario) è riportato che “…Il Cancelliere riconsegna il revolver…di cui al verbale
precedente giusti accertamenti effettuati presso il Commissariato Messina Nord e successiva
autorizzazione del Giudice del 04/01/2012…”; come pure a pag. 41 dell'inventario si legge
2…Dette armi vengono consegnate al dr. , proprietario, affinché le TE
custodisca in luogo idoneo…” Stante quanto sopra la scrivente non poteva, in ottemperanza
al mandato ricevuto, procedere alla richiesta valutazione delle armi».. Quanto alla sottostima o all'omessa valutazione di pellicce e candelabri, nonché di una congerie di altri beni mobili,
il relativo motivo di gravame è generico e inammissibile per omessa specificazione di ogni singolo bene rispetto al quale la stima si asserisce errata, né vengono specificate le ragioni dell'asserito errore di stima . Inoltre il CTU, nella sua relazione, da atto che in sede di consulenza d'ufficio tra le parti, i difensori, i loro rispettivi tecnici di fiducia ed il CTU è stato
raggiunto l' accordo processuale di non procedere a stima dei beni di valore inferiore ad €
50,00 (cfr. relazione di CTU, a pag. 9 e soprattutto a pag. 55 e 59). Pertanto, se una qualsiasi
8 bene mobile non è stato stimato, ciò vuol dire che esso è di valore inferiore ad € 50,00 e,
dunque, non è stimabile e non inseribile nell'asse in adempimento del detto accordo processuale.
Quanto al denaro contante trovato nell'abitazione ed inventariato (€ 8.302,25), l'appellato dichiara di essere pronto ad inserire detto importo, effettivamente sfuggito al CTU, nella determinazione dell'asse ereditario. La Corte provvede in tal senso, conseguentemente l'asse ereditario di risulta essere pari a 1.544.809,01 e la quota di legittima è pari Persona_2
514.936,33 .
Stante il marginale accoglimento dell'appello e il rigetto dell'appello incidentale, sussisto giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 358/2022 R. G.,
concernente l'impugnazione sentenza n. 1896/21 del l Tribunale di Messina, pubblicata il
9.11.21, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma del punto n. 3) del dispositivo della sentenza appellata, ridetermina in euro 14.936,33 la differenza tra la quota di legittima e quanto già ricevuto per donazione da , AR e e condanna Parte_2 Parte_1
a corrispondere agli appellanti, a titolo di conguaglio, la somma di TE
euro 2.767,41, oltre interessi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Conferma
nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa interamene tra le parti le spese del presente grado;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante incidentale .
9 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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