Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.1.2025
Causa n. 166/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente in opposizione l'avv. Alberti
e per la parte convenuta opposta l'avv. Rigon in CP_1
sostituzione dell'avv. Frigotto
nessuno compare per la parte convenuta CP_2
Il Giudice verificata la regolare e tempestiva notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza mediante PEC del 6.2.2024, come da ricevute depositate in formato digitale nel fascicolo telematico, dichiara la
contumacia della parte convenuta ( e Controparte_3 CP_4
non costituita.
[...]
I procuratori delle parti concordano sulla cessazione della materia del contendere.
L'avv. Alberti chiede la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite, esibendo precedenti del Tribunale di Verona in casi analoghi.
L'avv. Rigon chiede la compensazione delle spese di lite per i motivi esposti nella memoria difensiva di costituzione.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 16.1.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 166 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 29/01/2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto/crediti di lavoro da
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGOTTO CP_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. FRIGOTTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
(contumace)
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_3
(contumace)
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 29.01.2024 la società ha convenuto in Parte_2
giudizio proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla parte CP_1 opposta il 18.1.2024, con il quale è stato intimato il pagamento di € 18.923,12 a titolo di capitale, € 3.548,24 a titolo di rivalutazione monetaria ed € 5.079,56 a titolo di interessi.
2. Il precetto traeva origine dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia definitiva n.
402/2023 con la quale le società , e la società opponente CP_2 CP_6 [...] erano state condannate in solido al pagamento di € 13.973,94 a titolo di Parte_2
differenze per ore lavorate oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate ed oltre la quota di EDR e la quota di TFR calcolata su tale importo e sulla maggiorazione per istituti indiretti secondo gli accordi di “gradualità”.
1 3. La società opponente contestava, in primo luogo, la corretta determinazione della somma, osservando che la parte opposta aveva indicato la quota di EDR in €397,80 e di TFR in €
5.253,37, precisando che essa era stata computata “sulla base di mere operazioni aritmetiche eseguite in applicazione del C.C.N.L. TML” e “sulla scorta dei criteri utilizzati da CP_2
nei propri conteggi”. La società ricorrente osservava che, in ogni caso, la mera somma del capitale indicato nella sentenza, dell'EDR e TFR indicati nel precetto non corrispondevano all'importo totale intimato (€ 19.625,11, a fronte di € 18.923,12 indicate a titolo di capitale per differenze retributive dovute). Inoltre, nel precetto non era stato indicato il criterio di calcolo usato per la determinazione dell'importo asseritamente dovuto a titolo di TFR. Nei conteggi predisposti da e prodotti nel giudizio di appello, il TFR era indicato in € 284,72 e CP_2 non in € 5.253,37. Sull'importo di € 284,72 la parte opposta avrebbe dovuto calcolare gli istituti indiretti secondo gli accordi di gradualità; tuttavia, in assenza di conteggi, non era possibile comprendere come la parte opposta fosse giunta a richiedere la maggior somma indicata. La società ricorrente osservava che non era stato esplicitato neppure il criterio di computo della rivalutazione sul capitale delle ore lavorate (che dovrebbe corrispondere ad Euro 2.591,35 e non a 3.548,24) e così pure degli interessi legali (che sarebbero pari € 1.289,95 e non a € 5.079,56, a meno che quanto a questi ultimi fosse stato applicato il tasso di interessi moratori, difformemente da quanto deciso dalla Corte d'Appello).
4. La società ricorrente infine eccepiva l'inesigibilità del credito nei confronti della
[...]
quale obbligata in via solidale ai sensi dell'art. 29 dlg. 276/2003. Nella sentenza Parte_2
di primo grado pronunciata dal Tribunale di Verona, con statuizione non oggetto di specifica impugnazione, era stata riconosciuta in favore della Parte_3
l'opponibilità del beneficio della preventiva escussione. La società ricorrente osservava che l'opposto non aveva dimostrato di avere preventivamente escusso il patrimonio della società
quale obbligata in via principale. CP_2
5. L'opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia del titolo per la sussistenza di gravi motivi evidenziati nel ricorso e concludeva chiedendo che fosse dichiarato nullo inefficace privo di effetti l'atto di precetto posto.
6. Il Giudice fissava l'udienza di comparizione e sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo (decreto del 5.2.2024).
7. Si costituiva in giudizio l'opposto dando atto di avere notificato con PEC del 2.2.2024 la rinuncia al precetto, senza rinunciare alla pretesa creditoria e sottolineando come l'odierna opponente avesse notificato il ricorso in opposizione in data successiva, ossia il 6.2.2024.
2 Chiedeva pertanto che fosse accertata e dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere e che per l'effetto fosse pronunciata l'improcedibilità del ricorso e/o l'estinzione del presente giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
8. La società e la società nonostante la rituale e tempestiva notifica del CP_2 CP_6
ricorso in opposizione non si costituivano in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
9. All'odierna udienza di comparizione le parti chiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere. Il difensore di parte opponente chiedeva la liquidazione delle spese di lite mentre il difensore di parte opposta chiedeva la compensazione per i motivi esposti nella memoria difensiva. Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione si ritirava in camera di consiglio e pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, depositate telematicamente.
10. Per effetto della documenta e pacifica rinuncia della parte opposta al precetto notificato alla società deve essere dichiarata la cessazione della materia del Parte_2 contendere, come richiesto concordemente dalle parti all'odierna udienza di discussione.
11. La parte opponente ha chiesto che il giudice si pronunciasse sulla regolazione delle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
12. Al momento del deposito del ricorso (29.1.2024) in opposizione era fondata la domanda di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata formulata dalla parte opponente.
13. In primo luogo, la somma capitale richiesta per differenze retributive, come dedotto dall'opponente e non contestato, è stata indicata nell'importo errato, così come errati risultano i conteggi relativi al computo degli interessi e della rivalutazione.
14. In secondo luogo, non erano stati chiaramente esplicitati i criteri per il conteggio della quota di TFR derivante dal computo delle maggiorazioni per le retribuzioni differite.
15. In terzo luogo, è pacifico che il credito azionato da parte opposta era privo del requisito dell'esigibilità nei confronti dell'obbligato solidale ai sensi dell'art. Parte_2
29 dlg. n. 176/2003, per effetto della opponibilità del beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell'obbligato principale, riconosciuto pacificamente nella sentenza di primo grado, con statuizione passata in giudicato.
16. Sulla base del principio della soccombenza virtuale, pertanto, la parte opposta deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente, liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta
3 (studio, introduttiva, decisione), nonché dei motivi della decisione, anche in ragione della non contestazione in fatto ed in diritto delle deduzioni di cui al ricorso e della tipologia della decisione, valutata la complessiva condotta delle parti. Non ripetibili sono le spese nei confronti della contumace e , rimaste contumaci. CP_2 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia al precetto opposto;
2) condanna l'opposto a rifondere le spese di lite in favore di parte opponente CP_1
che liquida in 2.109,00 per compensi professionali, oltre al 15% Parte_2
dei compensi per spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre Euro 259,00 per rimborso CU.
Verona, 16.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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