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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
2311/2025 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 22331111 //22002255 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 1166//0044//22002255 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ON RO e TI SU del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 per le parti: come da accordo raggiunto all'udienza ex art. 473bis-21 cpc che qui si intendono trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nato il figlio minore Per_1
(Bergamo – 11.8.2016), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso del figlio , con la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di € 450,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla percezione integrale dell'AU.
Non si costituiva formalmente il resistente che però si presentava personalmente all'udienza ove raggiungeva un accordo con la ricorrente.
Il Giudice delegato assumeva pertanto le condizioni concordate come provvedimenti provvisori e rimetteva immediatamente la causa avanti al Collegio per la decisione.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite , alla luce della inesistente soccombenza di alcuna della parti, dell'intervenuto accordo e della stessa contumacia del resistente.
P.Q.M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
b) dispone che il padre possa vedere e stare con il figlio, salvi diversi eventuali accordi tra le parti e tenuto conto degli impegni personali e professionali dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore , come segue : 1) almeno Per_1
un week end al mese dal sabato dalle ore 15,00 sino allo ore 21 della domenica successiva, allorquando riaccompagnerà il figlio minore presso l'abitazione Per_1
materna; 2) un giorno infrasettimanale, anche mantenendo il lunedì come sino ad ora di consuetudine, dalle ore 19,00 sino alle ore 21,00 quando verrà Per_1
riaccompagnato nell'abitazione assegnata alla madre;
3) per il 50% dei giorni di vacanza scolastica nel periodo natalizio e tre giorni durante le vacanze di Pasqua
(con alternanza delle festività religiose), 4) per dieci giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
c) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro Controparte_1
il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio,
l'importo di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
d) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno , nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività
pagina 3 di 7 ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante pagina 4 di 7 nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 5 di 7 n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea pagina 6 di 7 documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
e) Nulla sulle spese
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 7 di 7
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 22331111 //22002255 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 1166//0044//22002255 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ON RO e TI SU del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 per le parti: come da accordo raggiunto all'udienza ex art. 473bis-21 cpc che qui si intendono trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nato il figlio minore Per_1
(Bergamo – 11.8.2016), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso del figlio , con la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di € 450,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla percezione integrale dell'AU.
Non si costituiva formalmente il resistente che però si presentava personalmente all'udienza ove raggiungeva un accordo con la ricorrente.
Il Giudice delegato assumeva pertanto le condizioni concordate come provvedimenti provvisori e rimetteva immediatamente la causa avanti al Collegio per la decisione.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite , alla luce della inesistente soccombenza di alcuna della parti, dell'intervenuto accordo e della stessa contumacia del resistente.
P.Q.M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
b) dispone che il padre possa vedere e stare con il figlio, salvi diversi eventuali accordi tra le parti e tenuto conto degli impegni personali e professionali dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore , come segue : 1) almeno Per_1
un week end al mese dal sabato dalle ore 15,00 sino allo ore 21 della domenica successiva, allorquando riaccompagnerà il figlio minore presso l'abitazione Per_1
materna; 2) un giorno infrasettimanale, anche mantenendo il lunedì come sino ad ora di consuetudine, dalle ore 19,00 sino alle ore 21,00 quando verrà Per_1
riaccompagnato nell'abitazione assegnata alla madre;
3) per il 50% dei giorni di vacanza scolastica nel periodo natalizio e tre giorni durante le vacanze di Pasqua
(con alternanza delle festività religiose), 4) per dieci giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
c) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro Controparte_1
il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio,
l'importo di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
d) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno , nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività
pagina 3 di 7 ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante pagina 4 di 7 nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 5 di 7 n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea pagina 6 di 7 documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
e) Nulla sulle spese
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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