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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3274/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3274/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Annalisa Vanni
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso, integrate con note di trattazione scritta di data 30 settembre 2024.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Calci (PI) in data 17 giugno 2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calci, Parte I, N. 4, Anno 2017, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 1 maggio 2020. Per_1
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora presso l'Azienda Provinciale Parte_2
per i Servizi Sanitari di Trento a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, mentre la sig.ra lavora presso l'Azienda Sanitaria Pt_1
Alto Adige a tempo indeterminato al 50% con una percentuale aggiuntiva del 35% in sostituzione del titolare assente e percepisce uno stipendio mensile di circa €
1.500,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in Trento in via di Stella di
Man n. 44 int. 14, è di proprietà esclusiva del sig. il quale nel 2021 ha Parte_2
contratto un mutuo ipotecario con rate mensili di € 700,00 a cui la sig.ra ha Pt_1
sempre contribuito economicamente.
I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 506/2019 pubblicata il 31 maggio
2019 il Tribunale di Pisa ha stabilito “che la parte attrice assuma il cognome della madre, ossia Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vipiteno di Pt_1 provvedere alle annotazioni di legge”, e per tale ragione la moglie ha assunto il cognome attuale in sostituzione del cognome Pt_1 CP_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio civile celebrato in data 17 giugno 2017 in Calci (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Calci al N. 4 P.1 anno 2017);
3) assegnare la casa famigliare, sita in Trento, Via di Stella di Man, 44, int 14, alla
Sig.ra Parte_1
4) il figlio minore , in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, sarà Per_1 affidato secondo il regime dell'affido condiviso paritario o “perfetto”, ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
La responsabilità genitoriale rimane esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione del figlio concorrendo
2 in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per il medesimo. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, alla educazione ed alla salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc…) verranno prese concordemente dai genitori;
6) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che sarà possibile, Parte_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita del figlio, nonché con le esigenze lavorative dei genitori;
in ogni caso si stabilisce fin da ora che il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo fino alla mattina successiva compresi i pernotti. Qualora i giorni indicati (martedì e giovedì), per esigenze lavorative del padre dovessero variare, verrà sempre garantito al Sig. di tenere due giorni a settimana con due pernotti. Parte_2 Per_1
Quanto ai finesettimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, questo ultimo terrà 1 o 2 weekend al mese, da intendersi dal sabato fino alla Per_1
domenica prima di cena, compreso il pernotto. Per le vacanze pasquali, estive e natalizie, i genitori prenderanno accordi di volta in volta. In difetto, varranno le seguenti modalità: ad anni alterni il figlio trascorrerà la Pasqua assieme ad un genitore e la Pasquetta assieme all'altro. Stessa cosa valga per Natale e Santo
Stefano. Nel corso delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con i genitori quindici giorni da suddividere in due periodi di 8 + 7 giorni, da concordare;
7) il padre verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1
la somma di euro 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro il giorno Per_1
5 di ogni mese. Tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) i genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, previamente concordate e /o comunque necessarie per il figlio e provvederanno attraverso un rendiconto trimestrale agli eventuali conguagli delle somme che l'uno o l'altro avranno anticipato;
per spese straordinarie (extra assegno) si intendono
3 quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà
(funzionale). Conseguentemente, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti, ossia il 50%, delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il
4 preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) per accordo tra le parti, l'assegno unico, verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
10) nel quadro delle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra i coniugi, come elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono quanto segue:
a) la Sig.ra alla data di marzo 2024 ha maturato nei confronti del marito Pt_1
un credito pari ad euro 37.350,00, a titoli di contribuzione rata mutuo, spese casa compreso la mobilia e residuo d'imposta. In ordine alla somma di cui sopra il marito si impegna ad eseguire in favore della moglie un primo pagamento parziale di euro
10.000,00, entro e non oltre il 30.09.2024; quanto alla somma residua pari ad euro
27.350,00 il marito provvederai pagamento, entro e non oltre 30.09.2026;
b) il Sig. si impegna, altresì, al rimborso in favore della della Parte_2 Pt_1
somma pari ad euro 7.790,00 e relativa ad un prestito infruttifero concesso da un familiare della moglie per esigenze della famiglia, accollato per intero dalla Sig.ra
Al contempo la Sig.ra si impegna al rimborso in favore del marito Pt_1 Pt_1 della somma pari ad euro 5.000,00 e relativa all'acquisto della macchina Toyota
Auris TG FT063HB. Le parti si danno reciprocamente atto che tali rapporti di debito/credito vengono parzialmente compensati, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c.
e ss. e, pertanto, il Sig. in virtù di detta compensazione, deve alla Sig.ra Parte_2
la minor somma di euro 2.790,00; Pt_1
5 c) i coniugi sono cotitolari di un conto corrente presso Fineco Bank che alla data odierna riporta un saldo attivo di euro 24.127,07. Il Sig. autorizza, sin Parte_2
dalla sottoscrizione del presente ricorso, la Sig.ra a prelevare da detto conto Pt_1
la somma di euro 2.790,00 in pagamento dell'importo di cui al punto precedente, liberando definitivamente il marito da quanto indicato al punto sub 10) b). La somma che residuerà sul conto cointestato verrà ripartita, tra i coniugi, in parti uguali;
d) da aprile 2024 e così per tutto il periodo in cui la Sig.ra abiterà Parte_1
la casa coniugale di proprietà del marito, questa ultima provvederà a rifondere mensilmente al Sig. la rata del mutuo attualmente in essere e meglio Parte_2
indicato in premessa. Tali somme, per accordo tra le parti, verranno in ogni caso restituite dal marito alla Sig.ra a semplice richiesta di questa ultima, nel Pt_1 momento in cui la moglie rilascerà l'abitazione familiare;
e) la Sig.ra sempre per il periodo in cui abiterà la casa coniugale Pt_1
provvederà a pagare direttamente i consumi per riscaldamento/acqua calda e raffrescamento. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie resteranno a carico del Sig. Parte_2
f) Nell'ambito dello stesso assetto dei rapporti patrimoniali, e per quanto accordato ai punti che precedono, gli arredi e le suppellettili che la casa coniugale contiene - esclusi i beni personali di esclusiva proprietà della Sig.ra oltre che alla Pt_1 lavatrice, l'asciugatrice e la camera completa del bambino - resteranno di proprietà del Sig. Sarà tuttavia concessa alla moglie l'uso di tali beni mobili per Parte_2
il periodo di permanenza nella casa.
11) l'autovettura Toyota Auris TG FT063HB, attualmente cointestata tra i coniugi, anche in virtù di quanto pattuito al punto sub 10) b), resterà in uso ed esclusiva proprietà alla Sig.ra La Sig.ra sosterrà le eventuali spese necessarie Pt_1 Pt_1
per effettuare il passaggio di proprietà;
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno per proprio conto al loro mantenimento;
13) i coniugi dichiarano di rinunciare anticipatamente alla impugnazione della sentenza, ai fini del suo immediato passaggio in giudicato;
14) i coniugi dichiarano compensate tra loro le spese della presente procedura.”
6 Con note di trattazione scritta di data 30 settembre 2024 i coniugi hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, dichiarando di aver già dato esecuzione agli accordi presi e chiedendo che, in considerazione dei turni di lavoro variabili del padre e per permettere anche alla madre una migliore gestione ed organizzazione del tempo da trascorrere con il figlio minore, il punto n. 6 di tali condizioni venga integrato come segue:
“6) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che sarà possibile, Parte_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita del figlio, nonché con le esigenze lavorative dei genitori;
in ogni caso si stabilisce fin da ora che il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo fino alla mattina successiva compresi i pernotti. Qualora i giorni indicati (martedì e giovedì), per esigenze lavorative del padre dovessero variare, verrà sempre garantito al Sig. di tenere due giorni a settimana con due pernotti, Parte_2 Per_1
fatta eccezione per il lunedì, giorno in cui regolarmente starà con la Per_1
madre. Quanto ai finesettimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, questo ultimo terrà 1 o 2 weekend al mese, da intendersi dal sabato fino Per_1
alla domenica prima di cena, compreso il pernotto. In ogni caso, ai fini di una maggiore gestione ed organizzazione è diritto della madre individuare 1 weekend ogni due mesi. Per le vacanze pasquali, estive e natalizie, i genitori prenderanno accordi di volta in volta. In difetto, varranno le seguenti modalità: ad anni alterni il figlio trascorrerà la Pasqua assieme ad un genitore e la Pasquetta assieme all'altro. Stessa cosa valga per Natale e Santo Stefano. Nel corso delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con i genitori quindici giorni da suddividere in due periodi di 8 + 7 giorni, da concordare.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse del figlio minore, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa
7 per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3274/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Annalisa Vanni
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso, integrate con note di trattazione scritta di data 30 settembre 2024.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Calci (PI) in data 17 giugno 2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calci, Parte I, N. 4, Anno 2017, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 1 maggio 2020. Per_1
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora presso l'Azienda Provinciale Parte_2
per i Servizi Sanitari di Trento a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, mentre la sig.ra lavora presso l'Azienda Sanitaria Pt_1
Alto Adige a tempo indeterminato al 50% con una percentuale aggiuntiva del 35% in sostituzione del titolare assente e percepisce uno stipendio mensile di circa €
1.500,00.
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in Trento in via di Stella di
Man n. 44 int. 14, è di proprietà esclusiva del sig. il quale nel 2021 ha Parte_2
contratto un mutuo ipotecario con rate mensili di € 700,00 a cui la sig.ra ha Pt_1
sempre contribuito economicamente.
I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 506/2019 pubblicata il 31 maggio
2019 il Tribunale di Pisa ha stabilito “che la parte attrice assuma il cognome della madre, ossia Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vipiteno di Pt_1 provvedere alle annotazioni di legge”, e per tale ragione la moglie ha assunto il cognome attuale in sostituzione del cognome Pt_1 CP_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio civile celebrato in data 17 giugno 2017 in Calci (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Calci al N. 4 P.1 anno 2017);
3) assegnare la casa famigliare, sita in Trento, Via di Stella di Man, 44, int 14, alla
Sig.ra Parte_1
4) il figlio minore , in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, sarà Per_1 affidato secondo il regime dell'affido condiviso paritario o “perfetto”, ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
La responsabilità genitoriale rimane esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione del figlio concorrendo
2 in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per il medesimo. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, alla educazione ed alla salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc…) verranno prese concordemente dai genitori;
6) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che sarà possibile, Parte_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita del figlio, nonché con le esigenze lavorative dei genitori;
in ogni caso si stabilisce fin da ora che il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo fino alla mattina successiva compresi i pernotti. Qualora i giorni indicati (martedì e giovedì), per esigenze lavorative del padre dovessero variare, verrà sempre garantito al Sig. di tenere due giorni a settimana con due pernotti. Parte_2 Per_1
Quanto ai finesettimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, questo ultimo terrà 1 o 2 weekend al mese, da intendersi dal sabato fino alla Per_1
domenica prima di cena, compreso il pernotto. Per le vacanze pasquali, estive e natalizie, i genitori prenderanno accordi di volta in volta. In difetto, varranno le seguenti modalità: ad anni alterni il figlio trascorrerà la Pasqua assieme ad un genitore e la Pasquetta assieme all'altro. Stessa cosa valga per Natale e Santo
Stefano. Nel corso delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con i genitori quindici giorni da suddividere in due periodi di 8 + 7 giorni, da concordare;
7) il padre verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1
la somma di euro 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro il giorno Per_1
5 di ogni mese. Tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) i genitori contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, previamente concordate e /o comunque necessarie per il figlio e provvederanno attraverso un rendiconto trimestrale agli eventuali conguagli delle somme che l'uno o l'altro avranno anticipato;
per spese straordinarie (extra assegno) si intendono
3 quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà
(funzionale). Conseguentemente, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti, ossia il 50%, delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il
4 preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) per accordo tra le parti, l'assegno unico, verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Pt_1
10) nel quadro delle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra i coniugi, come elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono quanto segue:
a) la Sig.ra alla data di marzo 2024 ha maturato nei confronti del marito Pt_1
un credito pari ad euro 37.350,00, a titoli di contribuzione rata mutuo, spese casa compreso la mobilia e residuo d'imposta. In ordine alla somma di cui sopra il marito si impegna ad eseguire in favore della moglie un primo pagamento parziale di euro
10.000,00, entro e non oltre il 30.09.2024; quanto alla somma residua pari ad euro
27.350,00 il marito provvederai pagamento, entro e non oltre 30.09.2026;
b) il Sig. si impegna, altresì, al rimborso in favore della della Parte_2 Pt_1
somma pari ad euro 7.790,00 e relativa ad un prestito infruttifero concesso da un familiare della moglie per esigenze della famiglia, accollato per intero dalla Sig.ra
Al contempo la Sig.ra si impegna al rimborso in favore del marito Pt_1 Pt_1 della somma pari ad euro 5.000,00 e relativa all'acquisto della macchina Toyota
Auris TG FT063HB. Le parti si danno reciprocamente atto che tali rapporti di debito/credito vengono parzialmente compensati, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c.
e ss. e, pertanto, il Sig. in virtù di detta compensazione, deve alla Sig.ra Parte_2
la minor somma di euro 2.790,00; Pt_1
5 c) i coniugi sono cotitolari di un conto corrente presso Fineco Bank che alla data odierna riporta un saldo attivo di euro 24.127,07. Il Sig. autorizza, sin Parte_2
dalla sottoscrizione del presente ricorso, la Sig.ra a prelevare da detto conto Pt_1
la somma di euro 2.790,00 in pagamento dell'importo di cui al punto precedente, liberando definitivamente il marito da quanto indicato al punto sub 10) b). La somma che residuerà sul conto cointestato verrà ripartita, tra i coniugi, in parti uguali;
d) da aprile 2024 e così per tutto il periodo in cui la Sig.ra abiterà Parte_1
la casa coniugale di proprietà del marito, questa ultima provvederà a rifondere mensilmente al Sig. la rata del mutuo attualmente in essere e meglio Parte_2
indicato in premessa. Tali somme, per accordo tra le parti, verranno in ogni caso restituite dal marito alla Sig.ra a semplice richiesta di questa ultima, nel Pt_1 momento in cui la moglie rilascerà l'abitazione familiare;
e) la Sig.ra sempre per il periodo in cui abiterà la casa coniugale Pt_1
provvederà a pagare direttamente i consumi per riscaldamento/acqua calda e raffrescamento. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie resteranno a carico del Sig. Parte_2
f) Nell'ambito dello stesso assetto dei rapporti patrimoniali, e per quanto accordato ai punti che precedono, gli arredi e le suppellettili che la casa coniugale contiene - esclusi i beni personali di esclusiva proprietà della Sig.ra oltre che alla Pt_1 lavatrice, l'asciugatrice e la camera completa del bambino - resteranno di proprietà del Sig. Sarà tuttavia concessa alla moglie l'uso di tali beni mobili per Parte_2
il periodo di permanenza nella casa.
11) l'autovettura Toyota Auris TG FT063HB, attualmente cointestata tra i coniugi, anche in virtù di quanto pattuito al punto sub 10) b), resterà in uso ed esclusiva proprietà alla Sig.ra La Sig.ra sosterrà le eventuali spese necessarie Pt_1 Pt_1
per effettuare il passaggio di proprietà;
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno per proprio conto al loro mantenimento;
13) i coniugi dichiarano di rinunciare anticipatamente alla impugnazione della sentenza, ai fini del suo immediato passaggio in giudicato;
14) i coniugi dichiarano compensate tra loro le spese della presente procedura.”
6 Con note di trattazione scritta di data 30 settembre 2024 i coniugi hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, dichiarando di aver già dato esecuzione agli accordi presi e chiedendo che, in considerazione dei turni di lavoro variabili del padre e per permettere anche alla madre una migliore gestione ed organizzazione del tempo da trascorrere con il figlio minore, il punto n. 6 di tali condizioni venga integrato come segue:
“6) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, il sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che sarà possibile, Parte_2
compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita del figlio, nonché con le esigenze lavorative dei genitori;
in ogni caso si stabilisce fin da ora che il padre terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo fino alla mattina successiva compresi i pernotti. Qualora i giorni indicati (martedì e giovedì), per esigenze lavorative del padre dovessero variare, verrà sempre garantito al Sig. di tenere due giorni a settimana con due pernotti, Parte_2 Per_1
fatta eccezione per il lunedì, giorno in cui regolarmente starà con la Per_1
madre. Quanto ai finesettimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, questo ultimo terrà 1 o 2 weekend al mese, da intendersi dal sabato fino Per_1
alla domenica prima di cena, compreso il pernotto. In ogni caso, ai fini di una maggiore gestione ed organizzazione è diritto della madre individuare 1 weekend ogni due mesi. Per le vacanze pasquali, estive e natalizie, i genitori prenderanno accordi di volta in volta. In difetto, varranno le seguenti modalità: ad anni alterni il figlio trascorrerà la Pasqua assieme ad un genitore e la Pasquetta assieme all'altro. Stessa cosa valga per Natale e Santo Stefano. Nel corso delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con i genitori quindici giorni da suddividere in due periodi di 8 + 7 giorni, da concordare.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse del figlio minore, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa
7 per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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