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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 30.5.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 296/2023
promossa
da - appellante – Parte_1
Avv. Giuseppina Mortillaro
contro
- appellato - Controparte_1
Avv.ti Andrea Conte, Letizia Martini e Andrea Ranfagni
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 783/2022 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 18.11.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 18.11.2022 il Tribunale di Firenze ha accolto integralmente il ricorso con cui , dipendente di dal Controparte_1 Parte_1
22.6.1981, da ultimo inquadrato nel livello quarto parametro 144 del
CCNL distribuzione cooperativa, aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto al superiore livello terzo parametro 167 a decorrere dal gennaio
2011 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive dall'ottobre 2010, data a partire dalla quale egli sarebbe stato adibito alle mansioni proprie della qualifica rivendicata.
2. A fondamento della pretesa il lavoratore aveva dedotto di avere svolto, dalla sua adibizione al superstore di Montevarchi, nell'ottobre 2010, in misura prevalente rispetto ad altri compiti a lui assegnati, mansioni di concetto, in specie consistenti nell'esecuzione degli ordini delle merci in esaurimento e nella ricezione di quelle in arrivo e connesse attività di controllo, compiti questi che tutti, secondo la prospettazione attrice, avrebbero richiesto la comprovata esperienza e implicato l'autonomia operativa proprie della qualifica superiore rivendicata.
3. Il lavoratore aveva chiesto quindi l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel terzo livello parametro 167 dal gennaio 2011 e la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori dall'ottobre 2010, assumendo, quanto all'attualità di tutti i crediti retributivi, che, in esito all'entrata in vigore della L. 92/2012, il decorso della prescrizione in corso di rapporto non si dia se non per i crediti maturati oltre il quinquennio dall'inizio della vigenza della novella.
4. La società si era costituita, per resistere, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati maturati prima del
2.9.2016 (quindi oltre il quinquennio dal primo atto interruttivo rappresentato dalla notifica del ricorso di primo grado, risalente al
2.9.2021). Aveva inoltre resistito nel merito, argomentando variamente la corrispondenza delle mansioni assegnate al lavoratore alla qualifica a lui attribuita.
5. Ancora nel merito la società aveva inoltre dedotto di avere raggiunto, nell'ottobre 2010, un accordo in sede sindacale con , che CP_1 all'epoca era inquadrato nel livello terzo con mansioni di capo reparto e addetto al magazzino di , accordo con cui le parti avevano CP_2 convenuto il trasferimento del lavoratore al punto vendita di Montevarchi, più vicino alla sua residenza e contestualmente la sua assegnazione a mansioni di addetto ausiliario alle vendite con inquadramento al IV livello
2 e conservazione della retribuzione già in godimento a mezzo del riconoscimento di un superminimo. In ragione dell'accordo, secondo la società, anche assumendo la fondatezza in fatto della prospettazione avversaria, non avrebbe maturato alcun credito retributivo in CP_1 conseguenza del preteso svolgimento di mansioni superiori, avendo sempre conservato la retribuzione del terzo livello in cui era stato precedentemente inquadrato.
6. La società aveva concluso, quindi, in tesi per il rigetto del ricorso, in ipotesi per la limitazione della statuizione di condanna al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dopo il 2.9.2016.
7. Il Tribunale ha escusso vari testimoni, quindi, come detto, ha accolto il ricorso, assumendo che le attività svolte dal ricorrente al rifornimento e all'accettazione delle merci, in ragione delle relative modalità di svolgimento, richiedessero la professionalità propria della qualifica da lui rivendicata. Ha ritenuto accertato inoltre che quei compiti fossero stati svolti dall'attore abitualmente, così che, ai fini del giudizio di prevalenza in caso di mansioni promiscue, avrebbe dovuto applicarsi il criterio previsto dall'art. 45 CCNL, secondo cui deve intendersi prevalente la mansione “di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare”.
Secondo tale criterio quindi nella specie le mansioni di esecuzione degli ordini e di ricezione delle merci avrebbero dovuto essere considerate prevalenti, in quanto “di maggiore valore professionale” rispetto a quelle di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita (corrispondenti alla qualifica riconosciuta) e “abitualmente prestate”, tali quindi da “concorrere
a definire il profilo professionale del lavoratore” (così testualmente la decisione di primo grado).
8. Ritenuta nell'an la fondatezza della pretesa all'inquadramento superiore, il primo giudice ha poi affermato l'ammissibilità della richiesta condanna
3 generica, pur in presenza dell'accordo di demansionamento. Tale accordo, infatti, non avrebbe escluso l'esistenza di differenze retributive azionabili, dato che il superminimo che le parti avevano convenuto era stato assorbito (fatto questo che sarebbe stato pacifico) dai periodici aumenti contrattuali, fino a essere azzerato nel giugno 2019, così che, avendo interessato tali aumenti tutti i livelli retributivi, l'attore avrebbe necessariamente maturato, in conseguenza dell'inquadramento dovutogli, differenze retributive crescenti in misura proporzionale all'assorbimento del superminimo.
9. Il Tribunale ha infine respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, sul presupposto della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto solo fino all'entrata in vigore della L. 92/2012 e per essere le pretese retributive di causa tutte riferite al periodo successivo all'ottobre 2010, compreso quindi entro il quinquennio dall'entrata in vigore della novella.
Ha perciò accolto integralmente il ricorso, accertando il diritto dell'attore alla qualifica superiore dal gennaio 2011 e condannando la società al pagamento delle differenze di retribuzione dall'ottobre 2010.
10. impugna la decisione davanti a questa Corte, affidando le Pt_1 proprie ragioni a tre motivi. Con il primo assume che il Tribunale abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio di causa. La decisione impugnata avrebbe infatti dato delle acquisizioni istruttorie una lettura tale da ingiustificatamente enfatizzare il rilievo delle mansioni relative agli ordini e alla ricezione delle merci, sia quanto ai requisiti di professionalità necessari al relativo svolgimento, sia quanto alla frequenza della loro esecuzione e al tempo di lavoro che l'attore vi avrebbe dedicato. Sotto quest'ultimo profilo infatti il primo giudice non avrebbe considerato come le attività di esecuzione degli ordinativi e di ricezione delle merci fossero limitate a una modesta frazione del tempo di lavoro dell'appellato e fossero svolte alternandosi con altri colleghi, quindi in maniera sporadica,
4 mentre per il resto sarebbe stato impegnato nel materiale CP_1 rifornimento delle corsie.
11. Quanto poi alle abilità in fatto necessarie allo svolgimento delle mansioni di cui si discute, una corretta lettura delle acquisizioni istruttorie avrebbe dovuto indurre il Tribunale, secondo la tesi dell'appellante, a ritenerle pienamente corrispondenti alla professionalità propria della qualifica riconosciuta. L'esecuzione degli ordini infatti si sarebbe in effetto limitata alla segnalazione di una scopertura della prevista giacenza di magazzino e alla richiesta di ripristino, soggetta questa a precise direttive che avrebbero imposto l'acquisizione di quantità predeterminate di prodotti dalla sede centrale di . Del pari Pt_1 nell'attività di ricezione dei prodotti in entrata l'attore avrebbe svolto un controllo solo visivo della merce e avrebbe segnalato anomalie, la cui risoluzione sarebbe stata tuttavia compito del capo reparto. Così che in tutti i casi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'attività richiesta al lavoratore sarebbe stata priva di qualsiasi connotato di discrezionalità e non avrebbe richiesto alcuna “specifica conoscenza tecnica”, invece propria delle mansioni di concetto previste dalla qualifica rivendicata.
12. Con il secondo motivo la società censura la decisione di primo grado per avere ritenuto l'ammissibilità della domanda di condanna generica.
Sul punto argomenta in contrario sia l'incompatibilità di una simile pronuncia, quando la pretesa sia quantificabile, con il divieto di duplicazione dei processi, sia la particolare necessità della quantificazione nel caso di specie, in ragione del patto di demansionamento e della conseguente attribuzione a di una CP_1 retribuzione corrispondente a quella della qualifica rivendicata, per effetto del riconoscimento di un superminimo.
13. Con il terzo motivo, svolto in ipotesi, censura, con varie Pt_1 argomentazioni, la decisione di primo grado per avere escluso la
5 decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto in esito all'entrata in vigore della L. 92/2012.
14. La società ha concluso quindi per la riforma della decisione impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già svolte davanti al
Tribunale.
15. Si è costituito l'appellato per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
16. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito è utile in primo luogo dare conto delle declaratorie contrattuali di interesse. Sul punto è pacifico che l'originario ricorrente fosse inquadrato, fin dall'ottobre 2010, in esito al patto di demansionamento di cui si è detto in narrativa, nel quarto livello del CCNL Dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, parametro 144, con mansioni di “addetto ausiliario alle vendite”.
17. Ora appartengono al quarto livello del CCNL applicato al rapporto i
“lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro”, mentre rientrano nel parametro 144, al n. 2 i “lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliare alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, marcatura, segnalazione dello scoperto e di rifornimento dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci”, e al n. 4 i
“lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e movimentazione, trasporto e consegna delle merci”.
18. Il lavoratore ha chiesto invece il riconoscimento del superiore terzo livello, al quale appartengono, secondo la declaratoria i “lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed
6 adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite”. Più specificamente ha rivendicato il riconoscimento del parametro CP_1
167, che tra i vari profili professionali, al n. 3 comprende i “lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico pratica”, quali il “magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita”, nonché, al n. 13 i “lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per
l'allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa” e in via esemplificative il “ricevitore responsabile merci di ipermercato”.
19. Ciò detto, sembra alla Corte che, diversamente da quanto assume l'appellante, il Tribunale abbia dato una corretta lettura dei dati istruttori. Infatti soprattutto dalle deposizioni dei testi Tes_1
(dipendente di , dal 2009 assegnato al magazzino di Montevarchi Pt_1 con mansioni di addetto alla vendita, nel tempo presso diversi reparti del punto vendita) e dipendente della società dal 1979 al 2018, dal 2005 Tes_2 alla fine del rapporto addetto al magazzino di Montevarchi, assegnato al reparto macelleria) risulta con chiarezza come l'attività di esecuzione degli ordini fosse e sia eseguita quotidianamente dall'originario ricorrente in fasce orarie predeterminate per tipologia di prodotti, con l'ausilio di strumenti e applicativi informatici (lettore ottico merceologico e computer) ed essa non sia affatto “un'operazione automatica, da eseguirsi sulla base di criteri rigidi e predefiniti”, come argomentato anche in questo grado dalla società, ma richieda, come correttamente affermato dal Tribunale,
“la necessità di valutazione ed interpretazione dei dati forniti dagli strumenti messi a disposizione dall'azienda (cd pistola)” (entrambe le citazioni testuali sono dalla sentenza di primo grado).
7 20. Secondo le deposizioni di entrambi i testi infatti il ricorrente, giornalmente, oltre a provvedere al materiale rifornimento degli scaffali con la merce presente in magazzino, si occupa degli ordini, utilizzando un lettore ottico (appunto la pistola), che sparato sul codice a barre del prodotto, fa comparire il nome del prodotto stesso e il quantitativo dell'ordine pregresso. A quel punto è compito dell'appellato (come degli altri colleghi che svolgono le stesse mansioni) provvedere a un nuovo ordine, se la quantità di merce disponibile non è ritenuta sufficiente, “a riempire lo spazio previsto e predisposto all'interno dello scaffale” (per quest'ultima affermazione cfr. la deposizione del teste dipendente Tes_3 di dal 2005, all'epoca della sua deposizione responsabile di area, Pt_1 dal 2019 al 2021 direttore del superstore di Montevarchi). E i testi Tes_1
e hanno chiarito come la tale decisione sia presa “sulla base Tes_2 dell'esperienza personale dell'addetto che tiene conto di tutta una serie di variabili quali la stagionalità, l'esistenza di offerte o il mutamento dei gusti”
(così il teste che ha dichiarato anche che: “Nella decisione relativa Tes_1 all'effettuazione dell'ordine aggiuntivo, l'addetto tiene sempre in considerazione quello che c'è in magazzino, anche soprattutto al fine di evitare le c.d. rotture di stock, che si verificano quando la merce presente in negozio non è sufficiente rispetto alla domanda e quindi gli scaffali restano vuoti. Nell'effettuare gli ordini l'addetto tiene conto anche delle variazioni di affluenza degli acquirenti in negozio, in quanti vi sono giorni e orari più affollati (si pensi al sabato) e altri meno”; nello stesso senso la deposizione del teste secondo cui l'ordine viene fatto dall'addetto Tes_2
“sulla base di una serie di variabili quali la stagionalità, la prevedibile affluenza dei compratori nel giorno o nei giorni successivi o eventuali promozioni in corso…Nell'effettuare l'ordine l'addetto doveva tener conto dell'entità e sufficienza delle scorte presenti in magazzino”). Entrambi i testimoni hanno poi riferito con chiarezza come l'esecuzione degli ordini sia quotidiana (così “tali ordini aggiuntivi fanno parte del lavoro Tes_1
8 quotidiano e non sono eventi eccezionali” e “gli ordini venivano fatti Tes_2 dal tutti i giorni”) e avvenga senza che l'addetto sia tenuto a CP_1 confrontarsi con il capo reparto prima dell'invio dell'ordine stesso.
21. Si tratta di una ricostruzione dei fatti che smentisce la tesi difensiva dell'appellante, secondo cui gli ordini sarebbero un'attività saltuaria di che consisterebbe comunque di una serie di compiti CP_1 completamente vincolati, in quanto sarebbe “la sede centrale di
[...]
a predeterminare, sulla base di proprie indagini di mercato e a Parte_1 seguito di singole valutazioni con i direttori dei vari punti vendita, quali e quanti prodotti ciascun negozio debba o meno acquistare per tenere fornito il deposito e di conseguenza gli scaffali del punto vendita” e tali elementi di fatto sarebbero forniti in automatico dal lettore ottico nella disponibilità degli addetti.
22. Una prospettazione, quella dell'appellante, che peraltro non è effettivamente confermata neppure dai testi e Tes_3 Tes_4
(anch'egli dipendente di dal 1993, dal 2017 capo reparto generi Pt_1 vari presso il superstore di Montevarchi), certo non sospettabili di ostilità nei confronti delle ragioni dell'appellante, atteso il rapporto specificamente fiduciario in essere anche al momento della loro deposizione. Anch'essi infatti hanno detto di come il lettore fornisca una serie di dati relativi agli ordini precedenti e a quello standard, dai quali tuttavia l'addetto potrebbe discostarsi al fine di riempire lo spazio assegnato al prodotto sullo scaffale, seppure, secondo il racconto dei e (sul punto in effettivo contrasto con quello di Tes_3 Tes_4 Tes_1
e previo confronto con il capo reparto. Tes_2
23. Ora, a fronte di questi dati, sembra al collegio, come al Tribunale, che le deposizioni dei testi e iano senz'altro le più attendibili, Tes_1 Tes_2 per quanto essi abbiano avuto in passato ( e abbiano ancora ( Tes_1 Tes_2 un contenzioso con la società, relativo peraltro a una vicenda
9 completamente diversa dalla presente (in specie attinente alla remunerazione dei tempi di vestizione della divisa).
24. Non solo, infatti, i due testi sono persone certamente informate dei fatti, in quanto addetti alla medesima unità produttiva dell'appellato per un tempo rilevante, ma soprattutto la loro versione appare ex se più coerente e logicamente conseguente in rapporto alle complessive risultanze dell'istruttoria (comprese le dichiarazioni dei testi indotti dall'appellante).
25. Si tratta di un profilo che emerge con particolare evidenza ove si consideri l'affermazione del teste secondo cui “l'addetto può Tes_3 ordinare solo i quantitativi necessari per riempire lo spazio previsto e predisposto all'interno dello scaffale” (la stessa affermazione fa anche il teste secondo cui “l'addetto indica i quantitativi da ordinare Tes_4 tenendo conto esclusivamente dello spazio da riempire sullo scaffale, tranne che il capo reparto non gli dia diverse indicazioni, cioè che gli dica di tener conto di alcune particolarità quali le temperature previste o motivi di particolare affluenza del pubblico”). Ora se è così, se cioè è richiesto all'addetto, all'atto di esecuzione dell'ordine, di reintegrare i prodotti mancanti dallo scaffale, sulla base dello spazio sullo scaffale medesimo, nonché evidentemente della merce venduta, e quindi dello spazio libero sullo scaffale, non può essere, come invece assume la società, che l'ordine debba necessariamente riferirsi a un quantitativo standard di merce, dato che gli spazi da reintegrare non potranno essere sempre coincidenti con un simile standard. Sembra quindi alla Corte che la stessa deposizione del teste smentisca la prospettazione dell'appellante in ordine al Tes_3 carattere standardizzato degli ordini eseguiti dagli addetti e avvalori invece la contraria affermazione di e (che hanno detto di Tes_1 Tes_2 ordinativi dipendenti da molteplici variabili).
26. D'altra parte, assunto che i lavoratori richiesti di eseguire gli ordini
(come l'originario attore) debbano ordinare merce necessariamente in
10 quantità variabili (per essere necessariamente variabili le carenze dei prodotti), nemmeno è ragionevole ritenere che ogni ordine debba essere autorizzato dal capo reparto (come, secondo e Tes_3 Tes_4 avverrebbe in caso di ordinativi di quantità non standard, peraltro, secondo quest'ultimo, senza che il capo reparto indichi specificamente il numero dei prodotti da ordinare, così il teste: “nel momento in cui il capo reparto si avvede dell'esistenza di particolari esigenze che inducono ad aumentare gli ordini, si limita a far presente genericamente all'addetto
l'esigenza ed è l'addetto a tradurre l'indicazione del capo reparto in numero”). Infatti, indipendentemente da ogni questione in ordine alla compatibilità di una simile organizzazione con i turni di lavoro del capo reparto, in ogni caso non si comprende perché, se fosse effettivamente così, l'attività di esecuzione degli ordini non sia ex se affidata al capo reparto, dato che, identificata la quantità di merce da ordinare, la materiale esecuzione dell'ordine avviene mediante strumenti informatici e quindi senza particolare aggravio di lavoro (a maggior ragione è inverosimile la versione del teste per cui il capo reparto Tes_4 indicherebbe genericamente la necessità di un nuovo ordine in quantità non standard, lasciando all'addetto di determinare in concreto la relativa consistenza, dato che proprio nella determinazione del quantitativo di prodotto necessario consiste l'effettiva attività valutativa implicata dai compiti di cui si discute).
27. Tutti questi dati inducono allora il collegio, come già il Tribunale, a ritenere attendibile la diversa versione dei fatti fornita in giudizio da e come sopra riportata e secondo cui gli ordinativi di merce Tes_1 Tes_2 vengono fatti in quantità variabili in dipendenza di una pluralità di fattori, che l'operatore addetto è chiamato a valutare, eseguendo poi in concreto l'ordine della quantità di merce ritenuta adeguata, senza alcun controllo preventivo attribuito al capo reparto.
11 28. Ma se è così deve convenirsi con il primo giudice in ordine alla riconducibilità dei compiti richiesti agli addetti agli ordinativi alla qualifica rivendicata dall'originario attore. Quella descritta dai testi e infatti un'attività che implica l'apprezzamento di una serie Tes_1 Tes_2 di fattori (oltre alle giacenze di magazzino, i tempi normali di vendita di ciascun prodotto e l'esistenza di condizioni che incidano su tali tempi), possibile solo a lavoratori in possesso di quelle “specifiche conoscenze tecniche” (in specie relative sia alle diverse categorie di merci sia all'andamento delle vendite nell'esercizio di assegnazione), previste dal terzo livello, rivendicato dal lavoratore, come connotato essenziale della relativa professionalità (si è detto che la declaratoria del terzo livello comprende i “lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite” e più specificamente al parametro 167, n. 3 i “lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico pratica”).
29. Per contro i gesti professionali necessari allo svolgimento dell'attività relativa agli ordini richiedono “capacità di esecuzione pratica”, specializzazione e autonomia (di valutazione, secondo l'esperienza, dei plurimi fattori incidenti sulle quantità di merci da ordinare quotidianamente) eccedenti quelle proprie della qualifica riconosciuta a e in specie i compiti di “segnalazione dello scoperto e di CP_1 rifornimento dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci”, assegnati al personale addetto alle operazioni ausiliarie di vendita.
30. Non assume invece alcuna rilevanza, nell'accertamento in ordine all'esatto inquadramento del lavoratore, la circostanza che l'acquisizione degli ordini avvenga, per la più parte, da un magazzino interno di Pt_1
12 o da terzi, comunque sulla base di accordi negoziali già definiti. Tra i connotati propri della qualifica rivendicata infatti non vi è certo la facoltà dell'addetto di rappresentare la società o di contrattare per essa, mentre assume rilevanza, come detto, l'attitudine del lavoratore a compiere autonomamente valutazioni, per quanto non complesse e adottabili sulla base di adeguata esperienza e capacità tecnico-pratica, in relazione a una serie di variabili.
31. Già per queste ragioni ritiene la Corte, come il Tribunale, che all'originario attore siano state in effetto assegnate, fin dall'epoca da lui indicata (circostanza, quella della decorrenza, che è del tutto pacifica) mansioni promiscue, dovendosi così operare, ai fini dell'inquadramento, il giudizio di prevalenza secondo il criterio previsto dalle norme collettive applicate al rapporto e in specie dall'art. 45 CCNL, secondo cui si assume prevalente la mansione “di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare”. Nella specie è certo, sulla base delle risultanze istruttorie sopra richiamate che le mansioni relative agli ordini siano state svolte dal lavoratore per anni e quotidianamente (in ordine alla frequenza cfr. ancora specificamente le deposizioni di e sopra riportate, ma, seppure con minor Tes_1 Tes_2 chiarezza, anche e . Quest'ultima circostanza vale sia Tes_4 Tes_3
a farne ritenere l'abitualità, sia ad escluderne il carattere “accessorio e complementare”, sotto tale ultimo profilo unitamente al fatto che l'esecuzione degli ordini sia all'evidenza un'attività comunque di primaria importanza nell'organizzazione del punto vendita e quindi certamente non secondaria, né accessoria o marginale.
32. Deve pertanto condividersi la conclusione del Tribunale quanto al diritto dell'originario attore al richiesto superiore inquadramento, senza che occorra valutare la corrispondenza alla professionalità propria della
13 qualifica rivendicata anche delle attività da lui svolte al ricevimento merci.
Il primo motivo di appello deve essere quindi respinto.
33. Ma del pari è infondato il secondo motivo, con il quale la società assume l'inammissibilità della domanda generica di condanna alle differenze di retribuzione. Sul punto merita innanzi tutto rilevare come la giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cass. 17984/2022) non sia in effetti conferente, dato che, in quella decisione, la questione relativa all'ammissibilità in via generale di una richiesta di condanna generica costituisce (per espressa affermazione della Corte) un obiter dictum rispetto ai punti decisivi ai fini della definizione della controversia, un obiter che peraltro si discosta da un orientamento consolidato contrario
(e quindi nel senso dell'ammissibilità), affermato dalle Sezioni Unite fin dal 1995 (con la sentenza 12103/1995). A quest'ultimo orientamento ritiene il collegio di dover prestare adesione in mancanza di un diverso pronunciamento delle Sezioni Unite e condividendo il principio affermato da Cass. Sez. Un. 12103/1995, secondo cui “è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) dal convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quali l'iscrizione d'ipoteca giudiziale ex 2818 c.c.)”.
34. In ordine poi alla fondatezza in concreto della domanda di condanna generica nella specie, in ragione del convenuto patto di demansionamento cui era collegato un superminimo riconosciuto a al fine di conservargli il trattamento retributivo CP_1 precedentemente in godimento, deve rilevarsi come la società non si confronti effettivamente con le ragioni della decisione sul punto. Se infatti
è pacifico (come risulta anche dalla deduzione dell'appellante a pag. 28 dell'atto di appello) che il superminimo sia stato assorbito dagli ordinari
14 aumenti retributivi previsti dalla contrattazione applicata al rapporto, fino ad azzerarsi dal 2019 ed è pure certo (come affermato correttamente dal Tribunale) che tali aumenti, proprio in quanto derivanti dalla generale dinamica contrattuale della categoria, abbiano riguardato tutti i profili professionali, è di una certa evidenza l'esistenza nell'an di un credito retributivo del lavoratore derivante dal dovuto inquadramento superiore, maturato progressivamente, in misura proporzionale all'assorbimento del superminimo. Che è quanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda di condanna generica. Anche il secondo motivo va quindi respinto.
35. E' infine senz'altro infondato il terzo motivo, attinente al decorso della prescrizione in corso di rapporto. Secondo la prospettazione dell'appellante infatti le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970, soprattutto in esito ai numerosi interventi della Corte Costituzionale che hanno riguardato tale disciplina, non avrebbero privato il lavoratore della protezione della legge nel caso di esercizio dei propri diritti in costanza del rapporto di lavoro. Ciò in quanto la reintegrazione sarebbe oggi un rimedio generalizzato, nell'ambito applicativo della L. 300/1970, salvo modeste eccezioni, essa sarebbe comunque assicurata in ogni caso in cui il licenziamento sia ritorsivo
(fattispecie nelle quali più rileverebbe il metus di cui hanno detto le note decisioni della Corte Costituzionale n. 63/1966, n. 143/1969 e n.
174/1972) e considerata comunque la pari efficacia che dovrebbe attribuirsi al rimedio risarcitorio pure previsto dalla L. 92/2012. In ogni caso, dato che la condizione di metus del lavoratore dovrebbe apprezzarsi in fatto, nella specie non potrebbe trascurarsi la circostanza che abbia introdotto il presente giudizio in corso di rapporto e in CP_1 precedenza abbia instaurato un altro contenzioso relativo alla remunerazione del cosiddetto tempo tuta, così che, appunto in fatto, nella specie il metus del lavoratore andrebbe escluso.
15 36. Si tratta di argomenti che non possono essere condivisi. In proposito, come già più volte rilevato da questa Corte, la scelta dell'interprete non può prescindere dal dictum delle decisioni 63/1966,
143/1969 e 174/1972 della Corte Costituzionale, considerata, non solo l'autorevolezza della fonte, ma soprattutto il fatto che si tratti (almeno quanto alle sentenze 63/1966 e 174/1972) di sentenze di accoglimento, come tali idonee ad incidere, per quanto interessa, sul contenuto precettivo delle norme codicistiche in materia di prescrizione.
37. Merita allora ribadire come la Corte Costituzionale abbia posto espressamente a fondamento della sospensione della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, non un ostacolo giuridico, ma una condizione di fatto, propria dei lavoratori, la loro “debolezza di soggetti interessati alla conservazione del rapporto” di lavoro (così la sentenza 63/1966) e il loro timore di perderlo e abbia altrettanto chiaramente ancorato, per contro, la decorrenza del termine all'esistenza di un regime di stabilità del rapporto di lavoro “dotato di quella resistenza”, “che caratterizza … il rapporto d'impiego pubblico” (sentenza 174/1972), perciò di un sistema di garanzie che “assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione” e in specie la “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare” (ancora la sentenza
174/1972).
38. Questa ineliminabile relazione, assunta dal Giudice delle leggi, tra regime della prescrizione e condizione di fatto di metus del lavoratore e il riferimento della Corte al modello di stabilità del rapporto propria dell'impiego pubblico impongono allora di ritenere che la prescrizione possa decorrere solo quando la reintegrazione sia e appaia essere la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel rapporto che veda quel lavoratore come parte e al momento dello svolgimento in fatto del rapporto medesimo (come era ed è appunto per i lavoratori pubblici e come era,
16 nell'ambito applicativo dell'art. 18 pre-Fornero, per i lavoratori regolarmente assunti da imprese cui l'art. 18 fosse applicabile). Solo in tal caso infatti il lavoratore non avrebbe ragione di temere per la sorte del proprio rapporto di lavoro ove intendesse far valere, nel corso di quel rapporto, i propri crediti in confronto della controparte datoriale e solo in tal caso, del resto, potrebbe prospettarsi l'esistenza di un regime di stabilità “dotato di quella resistenza, “che caratterizza … il rapporto
d'impiego pubblico”.
39. Non può allora condividersi la soluzione interpretativa, di cui dicono anche le difese di sopra riportate, che assume che sia Pt_1 invece sufficiente a consentire la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto il fatto che la reintegrazione sia comunque una delle sanzioni previste dalla legge a fronte dell'illegittimità del licenziamento intimato.
Ciò in primo luogo in quanto si tratta di una lettura evidentemente in contrasto con l'indicazione, contenuta nelle decisioni costituzionali sopra richiamate, del lavoro pubblico come parametro del grado di “resistenza”, di stabilità del rapporto, idoneo ad eliminare il metus del lavoratore. Ma anche perché è proprio l'esistenza di un'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo a determinare nel lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
40. D'altra parte neppure può darsi rilievo, ai fini che interessano, alla circostanza che la legge preveda comunque tutele indennitarie anche forti a fronte della ritenuta illegittimità del licenziamento, giacché il Giudice delle leggi ha affermato, con assoluta chiarezza nella sentenza 174/1972, che “una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”. Mentre da ultimo con la sentenza 59/2021 la Corte ha sottolineato quanto
17 reintegrazione e risarcimento del danno siano “due forme di tutela profondamente diverse”. E tali certamente sono anche, che è ciò che qui interessa, quanto all'idoneità a eliminare il timore, del lavoratore, per la conservazione del rapporto di lavoro.
41. A fortiori non pare poi condivisibile la tesi secondo cui il decorso della prescrizione dovrebbe darsi comunque, giacchè la legge assicura in ogni caso la reintegrazione in caso di licenziamento ritorsivo, cioè appunto il recesso che in ipotesi il lavoratore dovrebbe temere ove intenzionato a far valere i propri diritti in confronto del datore di lavoro.
Non condivisibile questa tesi già in quanto, essendo prevista la reintegrazione in caso di licenziamento ritorsivo quale che sia il regime di stabilità altrimenti assicurato al rapporto, assumere una tale soluzione ermeneutica significherebbe privare del tutto di significato l'affermazione della Corte Costituzionale secondo cui, a impedire la sospensione della prescrizione, è solo l'esistenza in fatto di un rapporto di lavoro
“caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”, “equivalenti” a quelle disposte per i rapporti di impiego pubblico.
42. E' poi del tutto ininfluente il fatto che alcuni lavoratori agiscano comunque in confronto del datore di lavoro in costanza di rapporto, nonostante una tale soggettiva incertezza (come certamente accadeva prima dell'entrata in vigore della L. 300/1970 nel suo testo originario), giacché il regime della prescrizione attiene alla generale disciplina del rapporto e il metus deve apprezzarsi in relazione all'ordinaria condizione dei lavoratori.
43. E la soluzione qui preferita ha trovato l'avallo della giurisprudenza di legittimità che da ultimo, con le sentenze 26246/2022 e 30957/2022, ha ribadito che “la prescrizione decorre, in corso di rapporto,
18 esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso” (così testualmente Cass. 30957/2022). Anche il terzo motivo deve essere quindi respinto e con esso integralmente l'appello.
44. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
45. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.5.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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