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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11977/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO P. Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. MANLIO ARNONE ( ) VIA GIULIO DE PETRA, 1 C.F._2
71122 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA G. DE PETRA,1 71100 FOGGIA presso il difensore avv. LIOIA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE CUTOLO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CIMAROSA, 186 80127 NAPOLI presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 7618/23 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta dal sig. verso dichiarando compensate tra le parti le spese di lite. Il G.d.P., pur avendo Pt_1 CP_1 dichiarato la procedibilità della domanda (alla luce del seppur generico tentativo di conciliazione innanzi al Corecom, generico sia in relazione al petitum che alla causa petendi), ha rigettato nel merito la domanda giudiziale ritenendola non suffragata da alcuna prova.
Con atto di citazione in appello – che riporta in modo tralatizio stralci di giurisprudenza in parte inconferente al nucleo centrale del decisum della sentenza di primo grado e alle ragioni del gravame - ha sostanzialmente censurato la sentenza di primo grado per avere il giudice travisato il regime dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio civile. A mente dell'appellante infatti, il giudice a quo avrebbe “confuso la responsabilità contrattuale con quella aquiliana […]” perché, a fronte della mera allegazione dell'inadempimento contrattuale della convenuta, graverebbe automaticamente su quest'ultima l'onere di provare di avere correttamente adempiuto, anche ai sensi della normativa di settore (con richiamo dell'art. 3 comma 4 Del. Agcom 179/03/CSP), in funzione della specificità del contratto inter partes, inoltre la domanda di accertamento negativo del credito di portato dalla CP_1 fattura contestata in giudizio, avrebbe dovuto senz'altro essere accolta dal G.d.P. anche alla luce della granitica giurisprudenza sulla natura della fattura commerciale (dettagliatamente riportata in atti) e dunque sarebbe dovuto all'attore l'indennizzo pro die da carta dei servizi pari a 500 euro o ad CP_1 altra somma ritenuta;
del pari avrebbe dovuto essere accolta la domanda di accertamento della non debenza della somma di 332,30 euro e quella di condanna al pagamento da parte della convenuta delle spese di lite dei due gradi di giudizio, in favore dei due procuratori antistatari.
Si è costituita l'appellata la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ha contestato l'inadempimento contrattuale alla medesima imputato e la sussistenza del danno richiesto dall'attrice evidenziando come, anche ai fini della domanda indennitaria, non si possa prescindere dalla prova della verificazione del danno (Cass. n. 15349/17) in ogni caso, ove mai fosse stato riconosciuto l'indennizzo contrattualmente previsto, esso non avrebbe potuto riconoscersi in misura superiore a quanto previsto dall'art.
3.3 della Carta dei Servizi, né in alcun modo il presunto danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa;
ha evidenziato che, in via di policy aziendale, parte della fattura di 311,95 euro (per consumi addebitati al cliente, cfr. doc. 4 primo grado) era stata stornata, con richiesta della sola somma residua di 100 euro). Ferma l'eccezione in via preliminare, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sui documenti prodotti e sulle allegazioni delle parti la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 12.2.2025.
In via preliminare deve esaminarsi, secondo l'ordine delle questioni dettato dall'art. 276 c.p.c., l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata: le questioni dedotte in causa dalle parti non consentono di ritenere pagina 2 di 4 l'appello prima facie così palesemente infondato da non meritarne l'esame.
Nel merito l'appello è radicalmente infondato, esso infatti si fonda su un fraintendimento del regime dell'onere probatorio nel processo civile.
Deve premettersi che altro è l'inadempimento altro è il danno.
Altro è allegazione altro è prova.
In primo grado i fatti esposti -ricavabili dall'atto di citazione innanzi al G.d.P. - sono letteralmente i seguenti: l'attore era titolare di un contratto atipico di appalto-somministrazione di servizi telefonici sull'utenza nr. 0245713612 servita da e, a far data dal 17.2.2022, aveva CP_1 riscontrato la sospensione ovvero la cessazione ex abrupto dei servizi cui la società convenuta si era obbligata nei sui confronti.
La convenuta, contestando nel merito la fondatezza della domanda, aveva
contro
-dedotto che la sospensione del servizio era stata attuata su richiesta del medesimo attore, a seguito della richiesta di migrazione presso Iliad, e che, solo in considerazione di tale richiesta, il contratto era stato disattivato, con un insoluto dell'attore di 332,30 euro per servizi regolarmente erogati e pacificamente fruiti prima della risoluzione contrattuale.
A seguito di tanto nulla l'attore aveva
contro
-dedotto né provato in causa, omettendo qualsiasi produzione documentale e qualsiasi richiesta, anche in via istruttoria, come rilevato dal giudice a quo.
In considerazione di quanto emerso in giudizio, anche nell'ambito della mera dialettica processuale tra le parti, con l'evidente peso del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., il G.d.P. ha rilevato la completa infondatezza della domanda per essere i fatti stati allegati in modo del tutto generico e per il difetto di prova degli asseriti disservizi subiti dall'attore, attestanti peraltro una sospensione del servizio per pochissimi giorni, evidentemente nella durata fisiologica della fase di migrazione al nuovo operatore.
La ratio seguita dal G.d.P. appare ineccepibile. Basti semplicemente notare che, persino nel presente giudizio di appello, l'esame dell'atto introduttivo rivela un palese e sconfortante difetto di allegazione dei fatti rilevanti: la natura e il tipo di inadempimento imputabile, così come la natura e l'entità del disservizio subito dall'attore. Non è dunque neanche un tema di prova, ma di stessa allegazione puntuale dei fatti e di controdeduzione puntuale e specifica alle allegazioni avverse, pena il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente pagina 3 di 4 rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
Non può revocarsi in dubbio che il regime di cui all'art. 2697 c.c. non può fare ritenere che sia sufficiente a sostenere in giudizio una domanda la mera allegazione, generica e non suffragata da alcun elemento fattuale, prima che probatorio, di un qualsiasi generico inadempimento, né che tale generica allegazione possa di per sé generare danno risarcibile, ovvero un indennizzo riconoscibile dal giudice, pena un sovvertimento assoluto dei principi che fondano il nostro ordinamento giuridico e delle ragioni della giurisdizione, ovvero del “domandare giustizia”.
Pertanto l'appello è da rigettarsi con consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
La mancata proposizione da parte dell'appellata di appello incidentale sulle spese di lite del primo grado non consente al giudice di riformare in punto qua la sentenza.
Le spese del presente grado di appello devono invece essere rifuse in favore dell'appellata, come da dispositivo, in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Visto l'art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002 condanna gli appellanti a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 500 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna l'appellante a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ex art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11977/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO P. Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. MANLIO ARNONE ( ) VIA GIULIO DE PETRA, 1 C.F._2
71122 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA G. DE PETRA,1 71100 FOGGIA presso il difensore avv. LIOIA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE CUTOLO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CIMAROSA, 186 80127 NAPOLI presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza nr. 7618/23 il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda proposta dal sig. verso dichiarando compensate tra le parti le spese di lite. Il G.d.P., pur avendo Pt_1 CP_1 dichiarato la procedibilità della domanda (alla luce del seppur generico tentativo di conciliazione innanzi al Corecom, generico sia in relazione al petitum che alla causa petendi), ha rigettato nel merito la domanda giudiziale ritenendola non suffragata da alcuna prova.
Con atto di citazione in appello – che riporta in modo tralatizio stralci di giurisprudenza in parte inconferente al nucleo centrale del decisum della sentenza di primo grado e alle ragioni del gravame - ha sostanzialmente censurato la sentenza di primo grado per avere il giudice travisato il regime dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio civile. A mente dell'appellante infatti, il giudice a quo avrebbe “confuso la responsabilità contrattuale con quella aquiliana […]” perché, a fronte della mera allegazione dell'inadempimento contrattuale della convenuta, graverebbe automaticamente su quest'ultima l'onere di provare di avere correttamente adempiuto, anche ai sensi della normativa di settore (con richiamo dell'art. 3 comma 4 Del. Agcom 179/03/CSP), in funzione della specificità del contratto inter partes, inoltre la domanda di accertamento negativo del credito di portato dalla CP_1 fattura contestata in giudizio, avrebbe dovuto senz'altro essere accolta dal G.d.P. anche alla luce della granitica giurisprudenza sulla natura della fattura commerciale (dettagliatamente riportata in atti) e dunque sarebbe dovuto all'attore l'indennizzo pro die da carta dei servizi pari a 500 euro o ad CP_1 altra somma ritenuta;
del pari avrebbe dovuto essere accolta la domanda di accertamento della non debenza della somma di 332,30 euro e quella di condanna al pagamento da parte della convenuta delle spese di lite dei due gradi di giudizio, in favore dei due procuratori antistatari.
Si è costituita l'appellata la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ha contestato l'inadempimento contrattuale alla medesima imputato e la sussistenza del danno richiesto dall'attrice evidenziando come, anche ai fini della domanda indennitaria, non si possa prescindere dalla prova della verificazione del danno (Cass. n. 15349/17) in ogni caso, ove mai fosse stato riconosciuto l'indennizzo contrattualmente previsto, esso non avrebbe potuto riconoscersi in misura superiore a quanto previsto dall'art.
3.3 della Carta dei Servizi, né in alcun modo il presunto danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa;
ha evidenziato che, in via di policy aziendale, parte della fattura di 311,95 euro (per consumi addebitati al cliente, cfr. doc. 4 primo grado) era stata stornata, con richiesta della sola somma residua di 100 euro). Ferma l'eccezione in via preliminare, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sui documenti prodotti e sulle allegazioni delle parti la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 12.2.2025.
In via preliminare deve esaminarsi, secondo l'ordine delle questioni dettato dall'art. 276 c.p.c., l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata: le questioni dedotte in causa dalle parti non consentono di ritenere pagina 2 di 4 l'appello prima facie così palesemente infondato da non meritarne l'esame.
Nel merito l'appello è radicalmente infondato, esso infatti si fonda su un fraintendimento del regime dell'onere probatorio nel processo civile.
Deve premettersi che altro è l'inadempimento altro è il danno.
Altro è allegazione altro è prova.
In primo grado i fatti esposti -ricavabili dall'atto di citazione innanzi al G.d.P. - sono letteralmente i seguenti: l'attore era titolare di un contratto atipico di appalto-somministrazione di servizi telefonici sull'utenza nr. 0245713612 servita da e, a far data dal 17.2.2022, aveva CP_1 riscontrato la sospensione ovvero la cessazione ex abrupto dei servizi cui la società convenuta si era obbligata nei sui confronti.
La convenuta, contestando nel merito la fondatezza della domanda, aveva
contro
-dedotto che la sospensione del servizio era stata attuata su richiesta del medesimo attore, a seguito della richiesta di migrazione presso Iliad, e che, solo in considerazione di tale richiesta, il contratto era stato disattivato, con un insoluto dell'attore di 332,30 euro per servizi regolarmente erogati e pacificamente fruiti prima della risoluzione contrattuale.
A seguito di tanto nulla l'attore aveva
contro
-dedotto né provato in causa, omettendo qualsiasi produzione documentale e qualsiasi richiesta, anche in via istruttoria, come rilevato dal giudice a quo.
In considerazione di quanto emerso in giudizio, anche nell'ambito della mera dialettica processuale tra le parti, con l'evidente peso del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., il G.d.P. ha rilevato la completa infondatezza della domanda per essere i fatti stati allegati in modo del tutto generico e per il difetto di prova degli asseriti disservizi subiti dall'attore, attestanti peraltro una sospensione del servizio per pochissimi giorni, evidentemente nella durata fisiologica della fase di migrazione al nuovo operatore.
La ratio seguita dal G.d.P. appare ineccepibile. Basti semplicemente notare che, persino nel presente giudizio di appello, l'esame dell'atto introduttivo rivela un palese e sconfortante difetto di allegazione dei fatti rilevanti: la natura e il tipo di inadempimento imputabile, così come la natura e l'entità del disservizio subito dall'attore. Non è dunque neanche un tema di prova, ma di stessa allegazione puntuale dei fatti e di controdeduzione puntuale e specifica alle allegazioni avverse, pena il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente pagina 3 di 4 rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
Non può revocarsi in dubbio che il regime di cui all'art. 2697 c.c. non può fare ritenere che sia sufficiente a sostenere in giudizio una domanda la mera allegazione, generica e non suffragata da alcun elemento fattuale, prima che probatorio, di un qualsiasi generico inadempimento, né che tale generica allegazione possa di per sé generare danno risarcibile, ovvero un indennizzo riconoscibile dal giudice, pena un sovvertimento assoluto dei principi che fondano il nostro ordinamento giuridico e delle ragioni della giurisdizione, ovvero del “domandare giustizia”.
Pertanto l'appello è da rigettarsi con consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
La mancata proposizione da parte dell'appellata di appello incidentale sulle spese di lite del primo grado non consente al giudice di riformare in punto qua la sentenza.
Le spese del presente grado di appello devono invece essere rifuse in favore dell'appellata, come da dispositivo, in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Visto l'art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002 condanna gli appellanti a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 500 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna l'appellante a versare l'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ex art. 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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