Articolo 2 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1265
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1948
Art. 2.
Le somme dei fondi a disposizione - inscritte in rapporto ad autorizzazioni di spesa non ripartite, gia' disposte con singoli provvedimenti legislativi - saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte ordinaria e straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi.
I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948