TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2024, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1394/2022, promossa da
( Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ),
[...] C.F._4 Parte_5
), ( C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
( ), rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'avvocato
[...] C.F._7
Francesco Stornello;
-ricorrenti- contro
, in persona del Direttore Generale degli affari giuridici e Controparte_1
legali, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Francesca Linares, funzionario del , giusto incarico in atti;
Controparte_1
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito;
indennità di amministrazione.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di essere o di essere stati tutti dipendenti del con la qualifica di Controparte_1
Ufficiale Giudiziario in servizio all'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti della Corte di
1 Appello di Catania, hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere, le seguenti conclusioni: “condannare il e la della Corte d'Appello di Controparte_1 CP_2
Catania, ciascuno per quanto di propria competenza, a pagare ai ricorrenti le seguenti somme:
(€ 4.421,41 + € 1.697,93 =) € 6.119,34; (€ 3.808,19 + € Parte_1 Parte_2
1.041,32 =) € 4.849,51; (€ 3.801,23 + € 185,10 =) € 3.986,33; Parte_3 Parte_4
(€ 3.797,22 + € 183,32 =) € 3.980,54; (€ 3.797,23 + € 366,64
[...] Parte_5
=) € 4.163,86; (€ 3.169,77 + € 1.742,48 =) € 4.912,25; (€ Parte_6 Parte_7
3.090,32 + € 1.698,80 =) € 4.789,13, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento delle formulate domande hanno esposto:
- di avere chiesto e ottenuto dall'Amministrazione convenuta, negli anni 1998-1999,
l'erogazione dei ratei arretrati dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del C.C.N.L.
16.5.1995, siccome integrato con il C.C.N.L. integrativo 22.10.1997, nella misura pari alla differenza tra l'indennità ex L. 14/1991, già percepita, e l'indennità di amministrazione stessa prevista dal sopra richiamato art. 34;
- che con provvedimento del 25.3.2003 il Presidente della Corte d'Appello di Catania aveva disposto il recupero degli importi erogati a titolo di indennità di amministrazione, prevedendone la restituzione in sessanta rate, sul presupposto della natura indebita dell'avvenuto pagamento;
- che, in realtà, per il periodo dal 1.1.1995 al 31.10.1997 le somme erano state loro legittimamente corrisposte a titolo di ratei arretrati dell'indennità di amministrazione in applicazione del combinato disposto degli artt. 34 CCNL 16.5.1995 e 7 CCNL integrativo
22.10.1997, spettanti anche al personale UNEP, sicché il recupero disposto dall'Amministrazione era illegittimo e, in ogni caso, era illegittima la pretesa di ripetere le somme a lordo delle ritenute fiscali atteso che gli importi erano a loro favore stati erogati nel loro ammontare netto.
Con memoria depositata il 25.11.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice
[...]
amministrativo e la prescrizione quinquennale delle somme richieste. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti a trattenere gli importi erogati a titolo di indennità di amministrazione, non potendo ritenersi applicabile al personale UNEP l'adeguamento degli importi di cui all'art. 1 della L. 525/1996 se non fino alla stipula del contratto integrativo al
CCNL avvenuta nell'ottobre 1997. Tanto premesso ha chiesto accogliersi le seguenti
2 conclusioni: “- In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione;
in via preliminare dichiarare la prescrizione del credito per le motivazioni di cui in narrativa e, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese e compensi di lite”.
All'esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
2. Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'Amministrazione resistente.
A tal fine va evidenziato che l'art. 69, comma 7, del D. lgs. n. 165/2001 statuisce che
“sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite al giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “l'art. 69, comma
7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al "momento storico" dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l'Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, ciò significando che occorre far riferimento al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile" (Cass. S.U. n. 7305/17; Cass. S.U.
579/2014; Cass. S.U. n. 26786/2008).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno esercitato un'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., la quale non trova il suo fondamento nell'originaria erogazione degli arretrati dell'indennità di amministrazione, poi restituiti, quanto piuttosto nell'atto con cui è stato disposto il recupero delle somme erogate.
Ai fini della determinazione della giurisdizione deve dunque farsi riferimento all'atto di recupero degli importi oggetto della domanda di ripetizione di indebito, atto che risulta adottato,
3 come documentato e incontestato tra le parti, in data 25.3.2003, ossia in epoca successiva al
1998, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, osserva CP_1
in primo luogo il Tribunale che è erroneo il richiamo al decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'azione proposta dai ricorrenti, come già sopra evidenziato, deve qualificarsi in termini di azione di ripetizione di indebito, per la quale il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. A riguardo, è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.”(cfr.
Cass. n.28436/2019).
Il decorso del termine prescrizionale deve quindi essere valutato fissando il dies a quo alla data in cui è stata effettuata ogni singola erogazione indebita e considerandone la durata decennale.
Nel caso di specie, pertanto, il termine di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere dalla data dei singoli versamenti rateali.
Secondo quanto allegato dallo stesso , i ricorrenti hanno ultimato Controparte_1
i sessanta versamenti rateali rispettivamente: il 27.2.2009; Parte_1 Parte_2
il 27.7.2009, il 17.12.2012, il 12.4.2011, Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'8.8.2008, e il 13.6.2008; è poi documentato e incontestato Parte_7 Parte_6
tra le parti che la prescrizione è stata interrotta con una prima diffida ricevuta dal il CP_1
7 marzo 2014 (datata 20.02.2014) e una seconda del 6.3.2019.
Considerata la data di fine dei pagamenti come indicata dal e calcolando a CP_1
ritroso per ciascuno le sessanta rate dei versamenti, la prescrizione risulta maturata esclusivamente in relazione al primo versamento rateale della ricorrente Parte_1
atteso che la prima rata cadeva nel febbraio 2004, risultando pertanto antecedente al decennio rispetto all'invio della prima lettera di messa in mora. Quanto agli ulteriori ricorrenti e agli
4 ulteriori importi, nessuna prescrizione risulta maturata tenuto conto della data di fine dei versamenti e dell'interruzione del decorso del relativo termine ai sensi dell'art. 2943 c.c.
4. Ad eccezione che per l'estinzione parziale per prescrizione del credito vantato dalla ricorrente , reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada pertanto accolto per Pt_1
quanto di ragione.
Al riguardo può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. Tribunale di Catania sentenza n. 2101/2017 pubbl. il 09/05/2017 nel proc. RG n. 3039/2014; Tribunale di
Catania sentenze nn. 5353/2019, 5354/2019, 5355/2019).
Il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziali nonché il personale amministrativo delle magistrature speciali fruiva, in base alla L. n. 221/1988 ed alla L. 15 n.
51/1989, secondo determinate percentuali legate alle qualifiche possedute, dell'indennità stabilita per il personale di magistratura dalla L. n. 27/1981, art. 3 (periodicamente adeguata secondo determinati parametri). Ciò a differenza del personale UNEP, cui a decorrere dal 1° gennaio 1991 era stato corrisposto, a norma della L. 15 gennaio 1991, n. 14, art. 1, un compenso accessorio nella misura fissata da un decreto interministeriale d'intesa con le OO.SS.
Con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 72, comma 3, stabilì l'abrogazione delle disposizioni relative ad automatismi e a trattamenti economici accessori a favore dei dipendenti pubblici contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi di settore, affidando a questi ultimi la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalità e continuità per ciascuna amministrazione o ente.
L'art. 34 del primo CCNL del comparto Ministeri stipulato il 16 maggio 1995, relativo alla retribuzione accessoria, di conseguenza, definì nell'allegato B le “tabelle di retribuzione accessoria mensile […] aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale e amministrativa in vigore, anche ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3, facendo riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo”.
La tabella 1, all. B, del contratto collettivo, ha individuato nell'indennità di amministrazione la voce retributiva accessoria in cui si identifica il trattamento erogato con carattere di generalità e continuità, che per il è quello erogato al personale CP_1 CP_3
5 di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali.
In merito all'applicazione dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 ai dipendenti UNEP, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che nessuna disposizione del CCNL esclude i dipendenti UNEP dalla disciplina indicata, sicché con l'entrata in vigore del contratto collettivo anche il trattamento accessorio di cui alla L. n. 14 del 1991 doveva intendersi implicitamente abrogato e sostituito dalla indennità di amministrazione nell'ammontare indicato, riferito al personale diverso dagli ufficiali giudiziari e risultante dal
"riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo".
Non assume rilievo, al riguardo, la circostanza che la suddetta normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, atteso che dalla
"Dichiarazione congiunta n. 3" del medesimo accordo, con riguardo "alle normative che risultano inapplicabili", emerge che le clausole contrattuali "hanno una funzione meramente ricognitiva, in quanto l'inapplicazione delle normative preesistenti discende automaticamente dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 1, e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l'istituto del rapporto di lavoro". A ciò si aggiunga che non appare corretto sostenere che il quadro normativo delineato
“avrebbe subito una variazione per effetto della L. 10 ottobre 1996, n. 525, art. 1 (che ha stabilito, esclusivamente per le indennità previste dalla L. n. 221 del 1988, e dalla L. n. 51 del
1989, la riattivazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1993, del meccanismo di adeguamento periodico triennale di cui alla L. n. 27 del 1981, art. 3, affidando la successiva dinamica di tali indennità alla contrattazione collettiva), con la conseguenza, che tra il 1 gennaio 1995 e il 31 ottobre 1997, quando il contratto integrativo del 1997 ha esteso contrattualmente a tutto il personale la disciplina di cui alla L. n. 525 del 1996, art. 1, solo per
i dipendenti del diversi dal personale UNEP l'importo dell'indennità Controparte_1
di amministrazione sarebbe lievitato per effetto dell'applicazione, dal 1 gennaio 1995, del meccanismo di adeguamento triennale maturato tra il 1991 e il 1993” (cfr. Cass. n.
22382/2015). E invero, l'avvenuta individuazione contrattuale dell'ammontare delle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988, e alla L. n. 51 del 1989, come parametro di determinazione della nuova indennità di amministrazione per tutto il personale dipendente del Ministero della giustizia, ha comportato che l'applicazione del meccanismo di adeguamento di tali indennità fino al 31 dicembre 1993 si sia tradotta in una nuova retroattiva determinazione dell'indennità
6 contrattuale di amministrazione, riferita, appunto, all'ammontare del trattamento accessorio più generalizzato vigente al 31 dicembre 1993, pertanto applicabile a tutti i dipendenti del
. CP_1
L'indennità di amministrazione, istituita dall'art. 34 del CCNL 16 maggio 1995 del comparto Ministeri ed individuata, per il Ministero della giustizia, in riferimento alle indennità previste dalla L. 22 giugno 1988, n. 221, e L. 15 febbraio 1989, n. 51, quindi, “costituisce, in conformità alla Tabella 1, all. B, del contratto medesimo, il trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione dell'accordo collettivo, anche i dipendenti UNEP, senza che assuma rilievo che la L. 15 gennaio 1991, n. 14 - che regolava in autonomia il trattamento accessorio per il suddetto personale - non sia compresa tra le disposizioni esplicitamente abrogate con la sottoscrizione del c.c.n.l., realizzandosi una ipotesi di abrogazione implicita in forza del contenuto del contratto collettivo stesso, nè che tale normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, assumendo tale indicazione carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo. Ne consegue che, anche nei confronti del personale
UNEP, opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell'indennità di amministrazione per effetto del meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla L. 10 ottobre 1996, n. 525, alle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988, e L. n. 51 del 1989” (Cass. n. 22382/2015 cit.).
In applicazione dei superiori principi affermati dalla Suprema Corte, condivisi da questo
Tribunale e da cui non v'è ragione di discostarsi, pertanto, è fondata la pretesa fatta valere dagli odierni ricorrenti (cfr. in senso conforme, Cass. n. 14606/2014; Cass. n. 23939/2013; Cass. n.
23523/2013; Cass. 17184/2016; Cass. n. 2968/2018).
L'indennità di amministrazione prevista dall'art. 34 CCNL 16 maggio 1995 Comparto ed individuata, per il Ministero della giustizia, in riferimento alle indennità previste CP_4
dalla L. 22 giugno 1988, n. 221, e L. 15 febbraio 1989, n. 51, costituisce, infatti, in conformità alla Tabella 1, all. B, del contratto medesimo, il trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione dell'accordo collettivo, anche i dipendenti
UNEP. Di conseguenza, anche nei confronti del personale UNEP - cui appartengono i ricorrenti
- opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell'indennità di amministrazione per effetto del
7 meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla L. 10 ottobre 1996, n. 525, alle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988, e L. n. 51 del 1989.
Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto in favore di ciascun ricorrente il diritto all'indennità di amministrazione per il periodo dal 1/01/1995 al 31/10/1997 ai sensi dell'art. 34
CCNL 16/5/1995 siccome integrato con il CCNL 22/10/1997, nella misura pari alla differenza tra l'indennità ex L. n. 14/1991 (già percepita) e l'indennità di prevista dall'art. 34 citato.
Il resistente, pertanto, va condannato a restituire gli importi versati dai CP_1
ricorrenti ratealmente a tale titolo.
5. Ciò detto, ai fini della concreta quantificazione delle suindicate somme possono essere posti a fondamento della decisione i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente (cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso), siccome non specificamente contestati da parte resistente.
Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica, atteso che “la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative”
(cfr., ex multiis, Cass. n. 8933/2009).
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. Cass. n. 4051/2011; Cass. n.
7697/2008; Cass. n. 15659/2011).
Il , pertanto, va condannato a pagare € 4.347,72 in favore di Controparte_1
(€ 4.421,41 - € 73,69, pari ad 1/60 dell'intero importo), € 3.808,19 in favore Parte_1 di , € 3.801,23 in favore di , € 3.797,22 in favore di Parte_2 Parte_3 Pt_4
, € 3.797,23 in favore di € 3.169,77 in favore di
[...] Parte_5 Parte_6
, € 3.090,32 in favore di oltre interessi e la rivalutazione nei limiti di cui
[...] Parte_7
8 all'art. 22, comma 36 della L.724/1994 venendo in considerazione un rapporto di lavoro pubblico.
6. È altresì fondata la richiesta di condanna alla restituzione degli importi riguardanti il periodo dall'1/01/1991 al 31/12/1994, indebitamente percepiti dall'Amministrazione a titolo di duplicazione d'imposta atteso che l'Amministrazione ha recuperato al lordo delle ritenute di legge, anziché al netto, le somme a suo tempo percepite dai lavoratori.
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte “nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali
e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (ex multiis Cass. n. 1464/2012;
Cass. n. 19735/2018; Cassazione n. 1963/2023).
Anche in questo caso la quantificazione delle somme può essere compiuta prendendo a riferimento i conteggi contenuti in ricorso (cfr. pag 8. del ricorso introduttivo), che non sono stati contestati dal resistente. CP_1
Il , pertanto, va condannato a pagare € 1.669,63 (1.697,93 - € Controparte_1
28,30) in favore di € 1.041,32 in favore di , € 185,10 in Parte_1 Parte_2 favore di , € 183,32 in favore di , € 366,64 in favore di Parte_3 Parte_4
€ 1.742,48 in favore di , € 1.698,80 in favore di Parte_5 Parte_6
oltre interessi e la rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36 della Parte_7
L.724/1994 venendo in considerazione un rapporto di lavoro pubblico.
7. Atteso che il mutamento giurisprudenziale è intervenuto in epoca successiva rispetto ai provvedimenti di recupero emessi dall'Amministrazione, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1394/2022 R.G. così statuisce: condanna il , in persona del Ministro pro tempore, per le causali Controparte_1 di cui in parte motiva, al pagamento di € 6.017,35 in favore di € 4.849,51 Parte_1 in favore di , € 3.986,33 in favore di , € 3.980,54 in favore Parte_2 Parte_3
9 di , € 4.163,86 in favore di € 4.912,25 in favore di Parte_4 Parte_5
, € 4.789,13 in favore di oltre interessi e la rivalutazione nei Parte_6 Parte_7
limiti di cui all'art. 22, comma 36 della L.724/1994; compensa le spese di lite.
Catania, 06/12/2024
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1394/2022, promossa da
( Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ),
[...] C.F._4 Parte_5
), ( C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
( ), rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'avvocato
[...] C.F._7
Francesco Stornello;
-ricorrenti- contro
, in persona del Direttore Generale degli affari giuridici e Controparte_1
legali, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Francesca Linares, funzionario del , giusto incarico in atti;
Controparte_1
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito;
indennità di amministrazione.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di essere o di essere stati tutti dipendenti del con la qualifica di Controparte_1
Ufficiale Giudiziario in servizio all'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti della Corte di
1 Appello di Catania, hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere, le seguenti conclusioni: “condannare il e la della Corte d'Appello di Controparte_1 CP_2
Catania, ciascuno per quanto di propria competenza, a pagare ai ricorrenti le seguenti somme:
(€ 4.421,41 + € 1.697,93 =) € 6.119,34; (€ 3.808,19 + € Parte_1 Parte_2
1.041,32 =) € 4.849,51; (€ 3.801,23 + € 185,10 =) € 3.986,33; Parte_3 Parte_4
(€ 3.797,22 + € 183,32 =) € 3.980,54; (€ 3.797,23 + € 366,64
[...] Parte_5
=) € 4.163,86; (€ 3.169,77 + € 1.742,48 =) € 4.912,25; (€ Parte_6 Parte_7
3.090,32 + € 1.698,80 =) € 4.789,13, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento delle formulate domande hanno esposto:
- di avere chiesto e ottenuto dall'Amministrazione convenuta, negli anni 1998-1999,
l'erogazione dei ratei arretrati dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 del C.C.N.L.
16.5.1995, siccome integrato con il C.C.N.L. integrativo 22.10.1997, nella misura pari alla differenza tra l'indennità ex L. 14/1991, già percepita, e l'indennità di amministrazione stessa prevista dal sopra richiamato art. 34;
- che con provvedimento del 25.3.2003 il Presidente della Corte d'Appello di Catania aveva disposto il recupero degli importi erogati a titolo di indennità di amministrazione, prevedendone la restituzione in sessanta rate, sul presupposto della natura indebita dell'avvenuto pagamento;
- che, in realtà, per il periodo dal 1.1.1995 al 31.10.1997 le somme erano state loro legittimamente corrisposte a titolo di ratei arretrati dell'indennità di amministrazione in applicazione del combinato disposto degli artt. 34 CCNL 16.5.1995 e 7 CCNL integrativo
22.10.1997, spettanti anche al personale UNEP, sicché il recupero disposto dall'Amministrazione era illegittimo e, in ogni caso, era illegittima la pretesa di ripetere le somme a lordo delle ritenute fiscali atteso che gli importi erano a loro favore stati erogati nel loro ammontare netto.
Con memoria depositata il 25.11.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice
[...]
amministrativo e la prescrizione quinquennale delle somme richieste. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa dei ricorrenti a trattenere gli importi erogati a titolo di indennità di amministrazione, non potendo ritenersi applicabile al personale UNEP l'adeguamento degli importi di cui all'art. 1 della L. 525/1996 se non fino alla stipula del contratto integrativo al
CCNL avvenuta nell'ottobre 1997. Tanto premesso ha chiesto accogliersi le seguenti
2 conclusioni: “- In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione;
in via preliminare dichiarare la prescrizione del credito per le motivazioni di cui in narrativa e, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese e compensi di lite”.
All'esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
2. Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'Amministrazione resistente.
A tal fine va evidenziato che l'art. 69, comma 7, del D. lgs. n. 165/2001 statuisce che
“sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite al giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “l'art. 69, comma
7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al "momento storico" dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l'Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, ciò significando che occorre far riferimento al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile" (Cass. S.U. n. 7305/17; Cass. S.U.
579/2014; Cass. S.U. n. 26786/2008).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno esercitato un'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., la quale non trova il suo fondamento nell'originaria erogazione degli arretrati dell'indennità di amministrazione, poi restituiti, quanto piuttosto nell'atto con cui è stato disposto il recupero delle somme erogate.
Ai fini della determinazione della giurisdizione deve dunque farsi riferimento all'atto di recupero degli importi oggetto della domanda di ripetizione di indebito, atto che risulta adottato,
3 come documentato e incontestato tra le parti, in data 25.3.2003, ossia in epoca successiva al
1998, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, osserva CP_1
in primo luogo il Tribunale che è erroneo il richiamo al decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'azione proposta dai ricorrenti, come già sopra evidenziato, deve qualificarsi in termini di azione di ripetizione di indebito, per la quale il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. A riguardo, è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.”(cfr.
Cass. n.28436/2019).
Il decorso del termine prescrizionale deve quindi essere valutato fissando il dies a quo alla data in cui è stata effettuata ogni singola erogazione indebita e considerandone la durata decennale.
Nel caso di specie, pertanto, il termine di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere dalla data dei singoli versamenti rateali.
Secondo quanto allegato dallo stesso , i ricorrenti hanno ultimato Controparte_1
i sessanta versamenti rateali rispettivamente: il 27.2.2009; Parte_1 Parte_2
il 27.7.2009, il 17.12.2012, il 12.4.2011, Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'8.8.2008, e il 13.6.2008; è poi documentato e incontestato Parte_7 Parte_6
tra le parti che la prescrizione è stata interrotta con una prima diffida ricevuta dal il CP_1
7 marzo 2014 (datata 20.02.2014) e una seconda del 6.3.2019.
Considerata la data di fine dei pagamenti come indicata dal e calcolando a CP_1
ritroso per ciascuno le sessanta rate dei versamenti, la prescrizione risulta maturata esclusivamente in relazione al primo versamento rateale della ricorrente Parte_1
atteso che la prima rata cadeva nel febbraio 2004, risultando pertanto antecedente al decennio rispetto all'invio della prima lettera di messa in mora. Quanto agli ulteriori ricorrenti e agli
4 ulteriori importi, nessuna prescrizione risulta maturata tenuto conto della data di fine dei versamenti e dell'interruzione del decorso del relativo termine ai sensi dell'art. 2943 c.c.
4. Ad eccezione che per l'estinzione parziale per prescrizione del credito vantato dalla ricorrente , reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada pertanto accolto per Pt_1
quanto di ragione.
Al riguardo può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. Tribunale di Catania sentenza n. 2101/2017 pubbl. il 09/05/2017 nel proc. RG n. 3039/2014; Tribunale di
Catania sentenze nn. 5353/2019, 5354/2019, 5355/2019).
Il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziali nonché il personale amministrativo delle magistrature speciali fruiva, in base alla L. n. 221/1988 ed alla L. 15 n.
51/1989, secondo determinate percentuali legate alle qualifiche possedute, dell'indennità stabilita per il personale di magistratura dalla L. n. 27/1981, art. 3 (periodicamente adeguata secondo determinati parametri). Ciò a differenza del personale UNEP, cui a decorrere dal 1° gennaio 1991 era stato corrisposto, a norma della L. 15 gennaio 1991, n. 14, art. 1, un compenso accessorio nella misura fissata da un decreto interministeriale d'intesa con le OO.SS.
Con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 72, comma 3, stabilì l'abrogazione delle disposizioni relative ad automatismi e a trattamenti economici accessori a favore dei dipendenti pubblici contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi di settore, affidando a questi ultimi la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalità e continuità per ciascuna amministrazione o ente.
L'art. 34 del primo CCNL del comparto Ministeri stipulato il 16 maggio 1995, relativo alla retribuzione accessoria, di conseguenza, definì nell'allegato B le “tabelle di retribuzione accessoria mensile […] aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale e amministrativa in vigore, anche ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3, facendo riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo”.
La tabella 1, all. B, del contratto collettivo, ha individuato nell'indennità di amministrazione la voce retributiva accessoria in cui si identifica il trattamento erogato con carattere di generalità e continuità, che per il è quello erogato al personale CP_1 CP_3
5 di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali.
In merito all'applicazione dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 ai dipendenti UNEP, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che nessuna disposizione del CCNL esclude i dipendenti UNEP dalla disciplina indicata, sicché con l'entrata in vigore del contratto collettivo anche il trattamento accessorio di cui alla L. n. 14 del 1991 doveva intendersi implicitamente abrogato e sostituito dalla indennità di amministrazione nell'ammontare indicato, riferito al personale diverso dagli ufficiali giudiziari e risultante dal
"riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo".
Non assume rilievo, al riguardo, la circostanza che la suddetta normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, atteso che dalla
"Dichiarazione congiunta n. 3" del medesimo accordo, con riguardo "alle normative che risultano inapplicabili", emerge che le clausole contrattuali "hanno una funzione meramente ricognitiva, in quanto l'inapplicazione delle normative preesistenti discende automaticamente dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 1, e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l'istituto del rapporto di lavoro". A ciò si aggiunga che non appare corretto sostenere che il quadro normativo delineato
“avrebbe subito una variazione per effetto della L. 10 ottobre 1996, n. 525, art. 1 (che ha stabilito, esclusivamente per le indennità previste dalla L. n. 221 del 1988, e dalla L. n. 51 del
1989, la riattivazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1993, del meccanismo di adeguamento periodico triennale di cui alla L. n. 27 del 1981, art. 3, affidando la successiva dinamica di tali indennità alla contrattazione collettiva), con la conseguenza, che tra il 1 gennaio 1995 e il 31 ottobre 1997, quando il contratto integrativo del 1997 ha esteso contrattualmente a tutto il personale la disciplina di cui alla L. n. 525 del 1996, art. 1, solo per
i dipendenti del diversi dal personale UNEP l'importo dell'indennità Controparte_1
di amministrazione sarebbe lievitato per effetto dell'applicazione, dal 1 gennaio 1995, del meccanismo di adeguamento triennale maturato tra il 1991 e il 1993” (cfr. Cass. n.
22382/2015). E invero, l'avvenuta individuazione contrattuale dell'ammontare delle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988, e alla L. n. 51 del 1989, come parametro di determinazione della nuova indennità di amministrazione per tutto il personale dipendente del Ministero della giustizia, ha comportato che l'applicazione del meccanismo di adeguamento di tali indennità fino al 31 dicembre 1993 si sia tradotta in una nuova retroattiva determinazione dell'indennità
6 contrattuale di amministrazione, riferita, appunto, all'ammontare del trattamento accessorio più generalizzato vigente al 31 dicembre 1993, pertanto applicabile a tutti i dipendenti del
. CP_1
L'indennità di amministrazione, istituita dall'art. 34 del CCNL 16 maggio 1995 del comparto Ministeri ed individuata, per il Ministero della giustizia, in riferimento alle indennità previste dalla L. 22 giugno 1988, n. 221, e L. 15 febbraio 1989, n. 51, quindi, “costituisce, in conformità alla Tabella 1, all. B, del contratto medesimo, il trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione dell'accordo collettivo, anche i dipendenti UNEP, senza che assuma rilievo che la L. 15 gennaio 1991, n. 14 - che regolava in autonomia il trattamento accessorio per il suddetto personale - non sia compresa tra le disposizioni esplicitamente abrogate con la sottoscrizione del c.c.n.l., realizzandosi una ipotesi di abrogazione implicita in forza del contenuto del contratto collettivo stesso, nè che tale normativa sia stata esplicitamente abolita con il successivo accordo integrativo del 22 ottobre 1997, assumendo tale indicazione carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo. Ne consegue che, anche nei confronti del personale
UNEP, opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell'indennità di amministrazione per effetto del meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla L. 10 ottobre 1996, n. 525, alle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988, e L. n. 51 del 1989” (Cass. n. 22382/2015 cit.).
In applicazione dei superiori principi affermati dalla Suprema Corte, condivisi da questo
Tribunale e da cui non v'è ragione di discostarsi, pertanto, è fondata la pretesa fatta valere dagli odierni ricorrenti (cfr. in senso conforme, Cass. n. 14606/2014; Cass. n. 23939/2013; Cass. n.
23523/2013; Cass. 17184/2016; Cass. n. 2968/2018).
L'indennità di amministrazione prevista dall'art. 34 CCNL 16 maggio 1995 Comparto ed individuata, per il Ministero della giustizia, in riferimento alle indennità previste CP_4
dalla L. 22 giugno 1988, n. 221, e L. 15 febbraio 1989, n. 51, costituisce, infatti, in conformità alla Tabella 1, all. B, del contratto medesimo, il trattamento accessorio erogato con carattere di generalità e continuità a favore di tutto il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali, nel cui ambito vanno compresi, in assenza di una diversa disposizione dell'accordo collettivo, anche i dipendenti
UNEP. Di conseguenza, anche nei confronti del personale UNEP - cui appartengono i ricorrenti
- opera la rideterminazione, in via retroattiva, dell'indennità di amministrazione per effetto del
7 meccanismo di adeguamento riconosciuto dalla L. 10 ottobre 1996, n. 525, alle indennità di cui alla L. n. 221 del 1988, e L. n. 51 del 1989.
Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto in favore di ciascun ricorrente il diritto all'indennità di amministrazione per il periodo dal 1/01/1995 al 31/10/1997 ai sensi dell'art. 34
CCNL 16/5/1995 siccome integrato con il CCNL 22/10/1997, nella misura pari alla differenza tra l'indennità ex L. n. 14/1991 (già percepita) e l'indennità di prevista dall'art. 34 citato.
Il resistente, pertanto, va condannato a restituire gli importi versati dai CP_1
ricorrenti ratealmente a tale titolo.
5. Ciò detto, ai fini della concreta quantificazione delle suindicate somme possono essere posti a fondamento della decisione i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente (cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso), siccome non specificamente contestati da parte resistente.
Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica, atteso che “la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative”
(cfr., ex multiis, Cass. n. 8933/2009).
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. Cass. n. 4051/2011; Cass. n.
7697/2008; Cass. n. 15659/2011).
Il , pertanto, va condannato a pagare € 4.347,72 in favore di Controparte_1
(€ 4.421,41 - € 73,69, pari ad 1/60 dell'intero importo), € 3.808,19 in favore Parte_1 di , € 3.801,23 in favore di , € 3.797,22 in favore di Parte_2 Parte_3 Pt_4
, € 3.797,23 in favore di € 3.169,77 in favore di
[...] Parte_5 Parte_6
, € 3.090,32 in favore di oltre interessi e la rivalutazione nei limiti di cui
[...] Parte_7
8 all'art. 22, comma 36 della L.724/1994 venendo in considerazione un rapporto di lavoro pubblico.
6. È altresì fondata la richiesta di condanna alla restituzione degli importi riguardanti il periodo dall'1/01/1991 al 31/12/1994, indebitamente percepiti dall'Amministrazione a titolo di duplicazione d'imposta atteso che l'Amministrazione ha recuperato al lordo delle ritenute di legge, anziché al netto, le somme a suo tempo percepite dai lavoratori.
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte “nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali
e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (ex multiis Cass. n. 1464/2012;
Cass. n. 19735/2018; Cassazione n. 1963/2023).
Anche in questo caso la quantificazione delle somme può essere compiuta prendendo a riferimento i conteggi contenuti in ricorso (cfr. pag 8. del ricorso introduttivo), che non sono stati contestati dal resistente. CP_1
Il , pertanto, va condannato a pagare € 1.669,63 (1.697,93 - € Controparte_1
28,30) in favore di € 1.041,32 in favore di , € 185,10 in Parte_1 Parte_2 favore di , € 183,32 in favore di , € 366,64 in favore di Parte_3 Parte_4
€ 1.742,48 in favore di , € 1.698,80 in favore di Parte_5 Parte_6
oltre interessi e la rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36 della Parte_7
L.724/1994 venendo in considerazione un rapporto di lavoro pubblico.
7. Atteso che il mutamento giurisprudenziale è intervenuto in epoca successiva rispetto ai provvedimenti di recupero emessi dall'Amministrazione, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1394/2022 R.G. così statuisce: condanna il , in persona del Ministro pro tempore, per le causali Controparte_1 di cui in parte motiva, al pagamento di € 6.017,35 in favore di € 4.849,51 Parte_1 in favore di , € 3.986,33 in favore di , € 3.980,54 in favore Parte_2 Parte_3
9 di , € 4.163,86 in favore di € 4.912,25 in favore di Parte_4 Parte_5
, € 4.789,13 in favore di oltre interessi e la rivalutazione nei Parte_6 Parte_7
limiti di cui all'art. 22, comma 36 della L.724/1994; compensa le spese di lite.
Catania, 06/12/2024
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
10