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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2745 /2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che parte ricorrente ed hanno Controparte_1
depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2745/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
06/01/1952 , elettivamente domiciliato in Taurianova, P.zza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli CP_2
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023; Persona_2
-resistente-
E
Pag. 1 di 5 (P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Via Gioacchino Da Fiore, 1, presso lo studio dell'avv. Francesco De Cesare, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da , responsabile contenzioso Calabria a ciò autorizzato per procura Controparte_4
speciale autenticata per atto del Notaio Dr. di Roma, Rep. N.180134, Racc. Persona_3
12348 del 22.06.2023;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento n. 094
2023 90032144 76/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente in ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014 - 2015, afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di estromettere la al giudizio;
di dichiarare CP_2 CP_3
l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di dichiarare il ricorso in opposizione Controparte_5
inammissibile ed improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, quindi di rigettarlo e, conseguentemente, di dichiarare gli atti in contestazione esenti da qualsivoglia vizio in quanto legittimamente emessi e notificati;
con vittoria di spese e competenze di Giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90032144 76/000, notificata in data 20 luglio 2023,limitatamente agli avvisi di addebito:
n. 394 2015 0001516058 000, presuntivamente notificato il 26.10.2015, afferente contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_2
Pag. 2 di 5 394 2016 0001040125 000, presuntivamente notificato il 13.05.2016, afferente contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2015, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 394 2016 0003555569 000, presuntivamente notificato il 21.11.2016, afferente contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2015, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_2
legittimazione passiva della la sua carenza di legittimazione passiva;
la decadenza CP_3 dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n.
46/99, l'incontestabilità della pretesa contributiva, la regolare iscrizione a ruolo, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, la decadenza dall'azione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sia per avvenuta interruzione del termine di prescrizione sia per sospensione dello stesso nel periodo covid19.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, ed ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, anche a decorrere dalla data indicata come notifica degli avvisi di addebito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
L'azione proposta va, invece qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L. n. 46/1999, con riferimento all'eccepita prescrizione dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati, sul presupposto che non sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione e gli stessi avvisi di addebito.
Innanzitutto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della in quanto i crediti CP_3
richiesti con l'intimazione di pagamento opposta non fanno parte di quelli cartolarizzati ex lege n.
448/1998.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti, si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario,
Pag. 3 di 5 nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione, quale l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_2
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
In ogni caso l' ha depositato in atti sia l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 094 2018 90078301 04/000, consegnata, come da avviso di ricevimento depositato in atti, a mani della moglie del destinatario, in data 22 maggio 2019, con allegato l'avviso di avvenuta notifica, che riporta il n. 57312992145-7 di raccomandata, con la quale risulta spedito il 14 giugno 2019, come da elenco delle raccomandate depositato in atti;
l'intimazione di pagamento n. 094 2022
90005193 19/000, notificata personalmente al destinatario il 1 settembre 2022.
Pag. 4 di 5 Tali atti costituiscono atti interruttivi della prescrizione e rendono inammissibile l'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 per decorso del termine di 40 giorni, decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2018 90078301 04/000, con la quale sono stati notificati tutti gli avvisi di addebito opposti, compreso quello n. 39420160003555569000, non notificato, in quanto alla consegna dell'avviso di addebito a persona diversa dal destinatario non è seguita la raccomandata informativa.
Occorre, dunque, verificare se è maturata la prescrizione del credito dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2018 90078301 04/000, dove sono tutti riportati.
Dalle date del 26.10.2015, 13.05.2016 e 21.11.2016, di notifica degli avvisi di addebito, a quella del
14 giugno 2019, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2018 90078301 04/000. non sono decorsi i cinque anni previsti dalla legge n. 335/1995, così come non sono decorsi da quest'ultima data a quella dell'1 settembre 2022, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2022
90005193 19/000, che riporta tutti i suddetti avvisi di addebito, né i cinque anni sono decorsi da quest'ultima data a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della parte resistente, Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
CP_3
2. rigetta il ricorso;
3. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
Palmi, 28 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che parte ricorrente ed hanno Controparte_1
depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2745/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
06/01/1952 , elettivamente domiciliato in Taurianova, P.zza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli CP_2
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023; Persona_2
-resistente-
E
Pag. 1 di 5 (P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Via Gioacchino Da Fiore, 1, presso lo studio dell'avv. Francesco De Cesare, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da , responsabile contenzioso Calabria a ciò autorizzato per procura Controparte_4
speciale autenticata per atto del Notaio Dr. di Roma, Rep. N.180134, Racc. Persona_3
12348 del 22.06.2023;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento n. 094
2023 90032144 76/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente in ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni 2014 - 2015, afferenti alla gestione lavoratore autonomo, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di estromettere la al giudizio;
di dichiarare CP_2 CP_3
l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di dichiarare il ricorso in opposizione Controparte_5
inammissibile ed improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, quindi di rigettarlo e, conseguentemente, di dichiarare gli atti in contestazione esenti da qualsivoglia vizio in quanto legittimamente emessi e notificati;
con vittoria di spese e competenze di Giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90032144 76/000, notificata in data 20 luglio 2023,limitatamente agli avvisi di addebito:
n. 394 2015 0001516058 000, presuntivamente notificato il 26.10.2015, afferente contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2014, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_2
Pag. 2 di 5 394 2016 0001040125 000, presuntivamente notificato il 13.05.2016, afferente contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2015, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_2
n. 394 2016 0003555569 000, presuntivamente notificato il 21.11.2016, afferente contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2015, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_2
legittimazione passiva della la sua carenza di legittimazione passiva;
la decadenza CP_3 dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n.
46/99, l'incontestabilità della pretesa contributiva, la regolare iscrizione a ruolo, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, la decadenza dall'azione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sia per avvenuta interruzione del termine di prescrizione sia per sospensione dello stesso nel periodo covid19.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, ed ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, anche a decorrere dalla data indicata come notifica degli avvisi di addebito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
L'azione proposta va, invece qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L. n. 46/1999, con riferimento all'eccepita prescrizione dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati, sul presupposto che non sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione e gli stessi avvisi di addebito.
Innanzitutto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della in quanto i crediti CP_3
richiesti con l'intimazione di pagamento opposta non fanno parte di quelli cartolarizzati ex lege n.
448/1998.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti, si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario,
Pag. 3 di 5 nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione, quale l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_2
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
In ogni caso l' ha depositato in atti sia l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 094 2018 90078301 04/000, consegnata, come da avviso di ricevimento depositato in atti, a mani della moglie del destinatario, in data 22 maggio 2019, con allegato l'avviso di avvenuta notifica, che riporta il n. 57312992145-7 di raccomandata, con la quale risulta spedito il 14 giugno 2019, come da elenco delle raccomandate depositato in atti;
l'intimazione di pagamento n. 094 2022
90005193 19/000, notificata personalmente al destinatario il 1 settembre 2022.
Pag. 4 di 5 Tali atti costituiscono atti interruttivi della prescrizione e rendono inammissibile l'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 per decorso del termine di 40 giorni, decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2018 90078301 04/000, con la quale sono stati notificati tutti gli avvisi di addebito opposti, compreso quello n. 39420160003555569000, non notificato, in quanto alla consegna dell'avviso di addebito a persona diversa dal destinatario non è seguita la raccomandata informativa.
Occorre, dunque, verificare se è maturata la prescrizione del credito dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2018 90078301 04/000, dove sono tutti riportati.
Dalle date del 26.10.2015, 13.05.2016 e 21.11.2016, di notifica degli avvisi di addebito, a quella del
14 giugno 2019, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2018 90078301 04/000. non sono decorsi i cinque anni previsti dalla legge n. 335/1995, così come non sono decorsi da quest'ultima data a quella dell'1 settembre 2022, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2022
90005193 19/000, che riporta tutti i suddetti avvisi di addebito, né i cinque anni sono decorsi da quest'ultima data a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della parte resistente, Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
CP_3
2. rigetta il ricorso;
3. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
Palmi, 28 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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