Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Fulvia De Luca Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 14.02.2023, rimessa al
Collegio con verbale del 03.12.2024 e discussa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 promossa da
(C.F.: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
SAMMARRUCO ELDA e DAL MASO CRISTINA, presso il cui studio, sito in Milano, Via Donati n.
12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ) nato a [...] l'[...] e residente Controparte_1 C.F._2 in RO, Via Delle Genziane n. 4;
-Resistente contumace-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 02.03.2023.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte depositate in data 05.11.2024):
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO di annotare sui registri anagrafici l'emananda sentenza;
pagina 1 di 12
a vivere con la Sig.ra ; Parte_1
3) Confermare l'onere a carico del Sig. di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo CP_1 perequativo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto che gli verrà indicato dalla stessa, oltre al 50% delle spese extra di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Milano e che si intende qui integralmente trascritto;
4) Confermare che l'assegno universale per il figlio minore continui ad essere percepito in toto dalla ricorrente.
5) Disporre che il diritto di visita paterno, considerate le evidenti criticità nella ripresa dei rapporti padre-figlio, tenuto conto dell'età del ragazzo vengano lasciate alla volontà e disponibilità di , previo assenso da parte dei Servizi in ordine alle modalità; Per_1
IN OGNI CASO
6) Con rifusione delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorate del
15% ex art. 2 DM 55/2014, nonché con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 per aver redatto gli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv. Cristina dal Maso e Abg. Elda
Sammarruco, procuratori antistatari, giusto il disposto di cui all'art. 93 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in RO (MI) il 17.12.1988 (atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di RO al n. 61, parte I, Anno 1988).
Dall'unione sono nati cinque figli, di cui i primi quattro maggiorenni ed economicamente indipendenti:
nato il [...]; nata il [...]; , nato il [...]; nata il Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
02.08.2001; nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 13.02.2023 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di disporre l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e Per_1 regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio secondo tempi e modalità concordate tra loro, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del minore mediante il pagamento della somma mensile di euro 200 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre.
Nelle more del procedimento, in data 04.05.2023 il Giudice delegato, a seguito di istanza, depositata in data 21.04.2023 da parte ricorrente, per l'emissione inaudita altera parte di provvedimenti urgenti a tutela della stessa e della prole minorenne e all'esito dell'udienza per l'assunzione di sommarie informazioni da e , ha emesso il seguente decreto ex artt. 342-bis ss. Parte_2 Parte_3
c.c., 736-bis c.p.c. nell'ambito del sub procedimento R.G. n. 6317/2023-1:
“Premesso
pagina 2 di 12 - che dalla lettura del ricorso urgente ex art. 342 bis c.c. depositato in data 21 aprile 2023 ed assegnato il 24 aprile 2023, dalla denuncia presentata in data 11 aprile 2023 (doc. 5), dalle dichiarazioni integrative rese dalla ricorrente, e dalle coerenti ed attendibili SIT assunte all'udienza del 3 maggio 2023 da (una dei cinque figli della coppia) e da Parte_2
(vicina di casa, che ha ospitato moglie e figli dall'allontanamento dalla casa Parte_3 coniugale) è emerso che:
1. La ricorrente ha subito nel corso della lunga unione matrimoniale (matrimonio del 1988), scandita dalla nascita di 5 figli (di uno, , minorenne), violenze fisiche e verbali da parte Per_1 del marito il quale ha fatto degli insulti (troia, puttana…) e delle prevaricazioni (minacce, in ultimo ha costretto la moglie a dormire in sala obbligandola a subire le sue imposizioni) la sua modalità di relazione con la moglie;
2. La moglie ed i figli ( e ancora conviventi) si sono allontanati dalla casa Per_5 Per_1 famigliare dopo che, a novembre 2022, ai soliti insulti del padre nei confronti della madre
(puttana troia..) hanno fatto seguito i fatti (il marito ha strattonato per il collo la moglie e la figlia ha visto segni ed ecchimosi sul collo della madre)
3. Cessata la relazione, dopo alcuni mesi di assenza di contatti, l'11 aprile 2023 l'uomo si è presentato sotto l'abitazione in cui moglie e figli erano domiciliati ( presso in Controparte_2 via delle Genziane n, 2) ed alle 6.40 del mattino, circa, ha iniziato a minacciare di uccidere la moglie inveendo ed imprecando, generando nella , nella figlia e nella Parte_1 Per_5
-che dava ospitalità alla ed ai figli- un forte senso di paura e di precarietà. CP_2 Parte_1
Le donne hanno, quindi, contatto i Carabinieri sia nell'immediatezza, sia nel pomeriggio a seguito di nuove minacce dell'uomo;
4. A seguito di questo episodio la , che già aveva preso contatti con un centro anti Parte_1 violenza, a presentare la denuncia depositata in atti ( doc. 5)
Ritenuto
- che sussistono, almeno prima facie, i presupposti per la emissione di un provvedimento inaudita altera parte, così come richiesto dalla ricorrente, stante l'urgenza di impedire che il ponga CP_1 in essere ulteriori condotte denigratorie, violente, controllanti ed intimidatorie nei confronti della moglie;
- che, infatti,le condotte descritte, integrano un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale ed alla libertà della donna che potrebbe degenerare pericolosamente, qualora si procedesse previo contraddittorio. Appare, pertanto, doveroso, pronunciare il presente provvedimento inaudita altera parte, fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del resistente;
- che la pronuncia dei provvedimenti di contenuto economico e l'eventuale delega ai SS deve devono essere riservate all'esito, vista l'imminente fissazione, della prossima udienza;
P .Q .M.
visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc, deliberando in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato
ORDINA
pagina 3 di 12 a nato a [...] il [...] C.F.: residente in [...]C.F._2
RO (MI) Via Genziane n.4 la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie Parte_4
[...]
a di tenersi ad una distanza di almeno a 500,00 metri dalla moglie, di non Controparte_1 avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna , al suo luogo di lavoro in RO, via
Perseghetto ed al suo domicilio in via degli Ulivi n. 4
ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica,
Legione Carabinieri Lombardia, Tenenza di RO che ha raccolto la denuncia la quale provvederà
a notificare all'intimato il presente provvedimento e il ricorso ex art. 342bis e il verbale di udienza 3 maggio 2023 con facoltà di subdelega
STABILISCE in nove mesi dalla notifica del decreto la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;
RISERVA ogni ulteriore determinazione all'esito della convalida;
FISSA
l'udienza del 16 maggio ore 14.30 presso Palazzo di Giustizia di Milano, via San Barnaba 50 piano terra stanza 6 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento esonerando la ricorrente dal presenziare personalmente
ASSEGNA
a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso del verbale di udienza e del presente decreto entro l'8 maggio 2023 con l'ausilio della Forza Pubblica
ASSEGNA
a parte resistente termine sino al 15 maggio 2023 ore 12.00 per la costituzione in giudizio mediante deposito esclusivamente telematico di memoria scritta
Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc;
DICHIARA il presente decreto immediatamente efficace.”.
In data 19.05.2023, nell'ambito del sub procedimento R.G. n. 6317/2023-1, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.05.2023 (in cui è stato sentito il marito, comparso personalmente ma privo di assistenza legale), ha adottato il seguente decreto:
“richiamato in ogni sua parte il decreto ex art 342 bis e 736 bis c.p.c. c.c.del 4 maggio 2023 ritenuto pagina 4 di 12 - che le dichiarazioni rese dal resistente (comparso in udienza del 17 maggio 2023) non hanno scalfito il quadro probatorio acquisto agli atti di questo giudizio (dichiarazioni della moglie, della figlia maggiorenne e della vicina di casa rese il 3 maggio 2023) ulteriormente corroborato dal depositato in data 19 maggio 2023 dagli atti di indagine svolti nell'ambito del procedimento penale RGNR 12754/23 (verbale ricezione denuncia querela, verbale perquisizione, SIt di
[...]
, di e ); Parte_2 Parte_1 Persona_6
- che in data 12 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Milano ha applicato a , Controparte_1 indagato per il reato di maltrattamenti in dato della moglie e dei figli , , e Per_3 Per_4 Per_5
(quest'ultimo minorenne) la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese -moglie Per_1
e figli- con divieto di comunicazione;
- che quanto sopra impone la conferma del decreto ex art 342 bis c.c. emesso inaudita altera parte il 4 maggio 2023; ritenuto inoltre
- che le dichiarazioni rese in udienza dal padre e la disponibilità a che l'assegno unico universale per le famiglie sia percepito per intero dalla madre portano a provvedere come da dispositivo con riferimento al mantenimento paterno per il figlio minore;
- che occorre onerare i SS del Comune di RO - che dalla documentazione trasmessa dalla
Procura della Repubblica emerge si siano attivati a tutela del minore nato il 6 Persona_7 gennaio 2023- di prender in carico il nucleo famigliare con attivazione degli interventi indicati in dispositivo con richiesta di trasmettere una relazione nell'ambito del procedimento di separazione
RG 6317/23 (udienza fissata al 10 luglio 2023);
- che il presente decreto deve essere comunicato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per notiziarla ex art 38 bis disp att c.c. della pendenza del procedimento di separazione personale pendente avanti al sottoscritto NRG 6317/23 ;
P .Q.M.
visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc, conferma il decreto del 4 maggio 2023 e pertanto
ORDINA
a nato a [...] il [...] C.F.: residente in [...]C.F._2
RO (MI) Via Genziane n.4 la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie Parte_4
[...]
a di tenersi ad una distanza di almeno a 500,00 metri dalla moglie, di non Controparte_1 avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, al suo luogo di lavoro in RO, via
Perseghetto ed al suo domicilio in via degli Ulivi n. 4
STABILISCE in nove mesi dalla notifica del decreto del 4 maggio 2023 la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;
DISPONE che i SS del Comune di Milano attivino i seguenti a tutela del nucleo famigliare:
- attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- prendere contatti con gli insegnati di scuola di;
Per_1 pagina 5 di 12 - svolgere colloqui conoscitivi con la madre e con il minore;
- svolgere colloqui conoscitivi con il padre e verificare la disponibilità ad intraprendere un percorso presso il SERD per la allegata dipendenza da sostanze stupefacenti
- nella vigenza della misura cautelare inocntri e comunicazioni tra padre e minori sono sospesi. I
SS dovranno verificare, all'esito degli accertamenti disposti se sia conforme all'interesse del minore e se vi siano i presupposti per attivare incontri in spazio neutro con modalità protetta ed osservata tra il padre e CP_3
[...] che i genitori hanno concordato che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre
Pt_5
a carico di l'obbligo di versare a l'importo di 200,00 Controparte_1 Parte_1 euro a titolo di contributo perequativo per il minore entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione di legge”.
All'udienza presidenziale del 10.07.2023 il Presidente f.f., sentita la parte ricorrente (che ha reso dichiarazioni da intendersi qui integralmente trascritte) e dato atto che per la parte resistente nessuno è comparso, ha provveduto come segue:
• dato atto che con decreto 342 bis del 19 maggio 2023 è stato dato mandato ai SS del Comune di RO di attivare i seguenti a tutela del nucleo famigliare:
- attivare un monitoraggio sul nucleo famigliare;
- prendere contatti con gli insegnati di scuola di;
Per_1
- svolgere colloqui conoscitivi con la madre e con il minore;
- svolgere colloqui conoscitivi con il padre e verificare la disponibilità ad intraprendere un percorso presso il SERD per la allegata dipendenza da sostanze stupefacenti
- nella vigenza della misura cautelare inocntri e comunicazioni tra padre e minori sono sospesi. I
SS dovranno verificare, all'esito degli accertamenti disposti se sia conforme all'interesse del minore e se vi siano i presupposti per attivare incontri in spazio neutro con modalità protetta ed osservata tra il padre e Per_1
• dato atto che ad oggi nessuna relazione è stata depositata
• ritenuto che prima di adottare ogni provvedimento è necessario acquisire la relazione di indagine già disposta
PQM
Prende quindi i seguenti provvedimenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Prima di attore ogni provvedimento sulla genitorialità è necessario acquisire una relazione di aggiornato dai SS del Comune di RO nonché relazione di presa in carico della sig.
[...]
presso il centro Donne iIsieme con richiesta di trasmetterla entro il 10 novembre Parte_6
2023
3) Rinvia l'udienza al 29 novembre 2023 ore 12.30 che verrà celebrata ex art 127 bis c.p.c. al link già comunicato pagina 6 di 12 All'udienza del 17.01.2024, tenutasi a seguito di rinvio, il Presidente f.f., dato atto della relazione dei
SS del 20.11.2023 e sentita la parte ricorrente, ha adottato la seguente ordinanza:
“Dato atto che con decreto 342 bis del 4. 19 maggio 2023 è stato disposto a carico di Controparte_1 il divieto di avvicinamento a e che detto ordine di protezione, non reclamato, deve Parte_1 essere confermato.
Letta la relazione dei SS del comune di RO depositata il 20 novembre 2023 da cui si evince che la madre, fortemente provata dalla sua storia personale e matrimoniale (scandita dalla nascita di 5 figli e
,quantomeno nell'ultima fase, da agiti maltrattanti da parte del marito in suo danno) dalla pronuncia dell'ordine di protezione ha preso in mano la sua vita ma necessita di proseguire un percorso di supporto individuale volto ad un'emancipazione – anche psicologica- dal marito ed a rafforzare la capacità riflessiva sui bisogni e sulle istanze di cui il figlio quattordicenne , è portatore. Per_1
I SS hanno incontrato il padre che, pure disponibile al percorso di valutazione presso il SERD – ferma la negazione di dipendenza da sostanze- ha opposto il proprio rifiuto all'attivazione dello spazio neutro dimostrando la propria disponibilità ad incontrare il minore se e quando dovesse cercarlo.
è dello stesso avviso: non ha intenzione di incontrare il padre con un educatore ma non esclude Per_1 di incontrarlo liberamente.
In questo contesto, tenuto conto che è la madre ad occuparsi di ogni necessità – pratica ed economica- del figlio minore deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla madre che si è dimostrata, Per_1 ancorché con fatica, idonea al ruolo.
Tanto premesso deve essere mandato ai SS in collaborazione con le competenti ASST di
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo famigliare;
- Proseguire il percorso di supporto individuale per la madre anche al fine di rafforzare la capacità riflessiva sui bisogni del minore;
- Attivare nell'interesse di i percorsi necessari (psicologici e/o educativi) meglio funzionali Per_1 all'età ed all'esigenze del ragazzo con l'obiettivo di consolidare le competenze sociali emotive e comportamentali del minore e di restituire al minore una chiara narrazione della storia famigliare;
- Di concerto con la scuola, valutare la necessità di una valutazione NPI con riferimento alle difficoltà di apprendimento del minore
- Attivare un percorso specialistico per dipendenze presso il Sert per il padre;
- Organizzare e scandire, nell'interesse del minore nel caso in cui ne faccia richiesta incontri con il padre verificando la disponibilità di uno dei fratelli maggiori ( sembra avere una buona Per_4 relazione con il padre e con il fratello minore) ad esser presente verificando gli effetti che la ripresa della relazione ha sul minore con conseguente rimodulazione nel suo interesse.
- Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 giugno 2024
Devono infine trovare conferma le statuizioni relative al mantenimento del minore adottate nel procedimento ex art. 342 bis c.c. con previsione anche nella contribuzione nelle spese obbligatorie al
50% tra i genitori come meglio dettagliato in dispositivo
PQM
Adotta quindi i seguenti provvedimenti provvisori
1) Da atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 7 di 12 2) Conferma il provvedimento ex art. 342 bis c.p.c per la durata di nove mesi con decorrenza dal
4 maggio 2023
3) in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini Parte_7 della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c
(c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
4) Dispone che i SS del Comune di RO in collaborazione con le competenti ASST provvedano a
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo famigliare;
- Proseguire il percorso di supporto individuale per la madre anche al fine di rafforzare la capacità riflessiva sui bisogni del minore;
- Attivare nell'interesse di i percorsi necessari (psicologici e/o educativi) meglio Per_1 funzionali all'età ed all'esigenze del ragazzo con l'obiettivo di consolidare le competenze sociali emotive e comportamentali del minore e di restituire al minore una chiara narrazione della storia famigliare;
- Di concerto con la scuola, valutare la necessità di una valutazione NPI con riferimento alle difficoltà di apprendimento del minore
- Attivare un percorso specialistico per dipendenze presso il Sert per il padre;
- Organizzare e scandire, nell'interesse del minore nel caso in cui ne faccia richiesta incontri con il padre verificando la disponibilità di uno dei fratelli maggiori ( sembra avere una Per_4 buona relazione con il padre e con il fratello minore) ad esser presente verificando gli effetti che la ripresa della relazione ha sul minore con conseguente rimodulazione nel suo interesse.
- Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 giugno 2024
5) Dispone che l'AUU, anche su accordo dei genitori, sia percepito per intero dalla madre;
6) Conferma l'obbligo a carico di lo di versare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di 200,00 euro a titolo di contributo perequativo per il minore entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione maggio 2024;
7) Pone a carico del padre l'obblio di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee guida dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte(…)
In data 11.07.2024 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha rinviato il procedimento all'udienza del 23.10.2024 per l'esame della relazione di aggiornamento richiesta ai SS.
In data 03.12.2024 il Giudice delegato, dato atto del deposito della relazione richiesta ai SS e delle note conclusive con cui parte ricorrente ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. pagina 8 di 12 La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
***
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Alla luce delle relazioni depositate dai SS del Comune di RO e della complessiva situazione del nucleo familiare come emersa nel corso del giudizio, il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni prospettate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni all'interesse del minore, conferma le attuali modalità di esercizio della responsabilità genitoriale come disposte con ordinanza presidenziale.
Invero, gli operatori del SS, incaricati di monitorare l'intero nucleo familiare e di avviare numerosi percorsi a favore di e dei genitori, hanno evidenziato che “le competenze sociali, emotive e Per_1 comportamentali di appaiono ad oggi da consolidare e incrementare” (cfr. relazione depositata Per_1 in data 20.11.2023); che il supporto dei SS ha contribuito a incrementare dette competenze e ad ampliare la sua rete di relazione con i pari, mostrandosi il minore, pur con la fatica di comprendere il significato del percorso, sempre rispettoso verso adulti e pari (cfr. relazione depositata in data
23.10.2024).
Quanto alla madre, i SS hanno evidenziato che la stessa “è portatrice di un alto livello di sofferenza che compromette potenzialmente una piena capacità riflessiva su bisogni e istanze del figlio ” (cfr. Per_1 relazione depositata in data 20.11.2023); che ciò ha reso necessario l'avvio di un percorso di sostegno psicologico, tuttora attivo, in suo favore, in modo da fornirle il supporto necessario rispetto ai complicati episodi di violenza che hanno caratterizzato la storia familiare (cfr. relazione depositata in data 23.10.2024).
La madre, infatti, pur necessitando di proseguire nel percorso di supporto individuale volto ad un'emancipazione (anche psicologica) dal marito e al rafforzamento della capacità riflessiva sui bisogni e sulle istanze di cui il figlio è portatore, si occupa con costanza e impegno di ogni necessità – Per_1 pratica ed economica – del figlio minore, risultando idonea al ruolo genitoriale, porta a confermare l'affido super esclusivo di alla madre, con collocamento del minore con e presso la stessa. Per_1
Deve, inoltre, essere mantenuto – come richiesta di parte attrice- l'importante ruolo supportivo e di intervento assegnato ai SS i quali, in collaborazione con le competenti ASST dovranno provvedere a
- Proseguire il percorso di supporto individuale per la madre anche al fine di rafforzare la capacità riflessiva sui bisogni del minore;
- Attivare nell'interesse di i percorsi necessari (psicologici e/o educativi) meglio funzionali Per_1 all'età e alle esigenze del ragazzo, con l'obiettivo di consolidare le competenze sociali, emotive e comportamentali del minore e di restituire allo stesso una chiara narrazione della storia familiare;
pagina 9 di 12 - Attivare un percorso specialistico per dipendenze presso il SERT per il padre se e nel caso l'uomo si mostrasse disponibile;
- Organizzare e scandire, nell'interesse del minore, tenuto conto della sua volontà, incontri con il padre, verificando la disponibilità di uno dei fratelli maggiori ( sembra avere una buona Per_4 relazione con il padre e con il fratello minore) ad esser presente e verificando gli effetti che la ripresa della relazione ha sul minore, con conseguente rimodulazione nel suo interesse1.
Sul mantenimento della prole minorenne.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dai genitori in ordine al contributo paterno nel mantenimento del figlio minore (cfr. udienza celebratasi in data 16.05.2023 nell'ambito del sub procedimento R.G. Per_1
n. 6317/2023-1, nel corso della quale il padre, presente ma privo di assistenza legale, si è manifestato disponibile a corrispondere alla madre la somma mensile di euro 200 e la madre si è dichiarata disponibile ad accettare detta somma purché l'AUU fosse da lei interamente percepito), che non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idoneo ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equo e congruo rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa, ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme, con conferma dei provvisori già adottati con ordinanza presidenziale resa all'udienza del
17.01.2024.
Il padre dovrà quindi continuare a contribuire nel mantenimento del minore versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di euro 200 (annualmente rivalutabile secondo gli Indici
Istat), oltre a concorrere nel pagamento delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo in ragione del 50% come da linee guida trascritte in dispositivo
L'AUU, dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre, affidataria del minore
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente, che non ha quindi svolto difese, il Collegio ritiene che nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 10 di 12 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 6317/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile in RO (MI) il Controparte_1
17.12.1988 (atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di RO al n. 61, parte I, Anno 1988);
2) Conferma l'affidamento di , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso Persona_7 la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Conferma l'incarico dei SS del Comune di RO, in collaborazione con le competenti
ASST, di provvedere a:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Proseguire il percorso di supporto individuale per la madre anche al fine di rafforzare la capacità riflessiva sui bisogni del minore;
- Attivare nell'interesse di i percorsi necessari (psicologici e/o educativi) meglio Per_1 funzionali all'età e alle esigenze del ragazzo, con l'obiettivo di consolidare le competenze sociali, emotive e comportamentali del minore e di restituire allo stesso una chiara narrazione della storia familiare;
- Attivare un percorso specialistico per dipendenze presso il SERT per il padre s e nei limiti in cui ne faccia richiesta;
- Organizzare e scandire, nell'interesse del minore, nel caso in cui questi ne faccia richiesta, incontri con il padre, verificando la disponibilità di uno dei fratelli maggiori ( Per_4 sembra avere una buona relazione con il padre e con il fratello minore) ad esser presente e verificando gli effetti che la ripresa della relazione ha sul minore, con conseguente rimodulazione nel suo interesse.
4) Conferma l'obbligo a carico di di contribuire nel mantenimento del figlio Controparte_1 minore versando a , entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € Parte_1
200,00 (oltre rivalutazione di legge;
prima rivalutazione maggio 2024);
5) Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee guida dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
pagina 11 di 12 e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni). Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Dispone, che l'AUU continui ad essere percepito per intero dalla madre;
7) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di RO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai SS del Comune di RO.
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Fulvia De Luca
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Stante il fermo rifiuto del padre di incontrare il figlio in Spazio Neutro, deve essere confermata la delega ai SS di organizzare e scandire gli incontri con il padre tenuto conto della volontà di quale ha già esposto di non gradire la Per_8 presenza di un educatore e di preferire incontri liberi,- mantenendo il supporto di figure famigliari diverse dalla madre (già individuata in uno dei fratelli maggiori).
Detta impostazione dovrà essere conservata nonostante l'atteggiamento restio manifestato dal padre anche verso tale modalità (cfr. relazione depositata in data 23.10.2024), risultando l'assetto maggiormente rispondente all'interesse del minore, il quale necessita di essere accompagnato nella ricostruzione della relazione affettiva con il padre e di essere tutelato dalla difficoltà del padre (resosi peraltro indisponibile ad avviare il percorso presso il SERT), di rivestire il ruolo genitoriale.