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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa UL SU Presidente
dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel. est.
dott. Alessio Trogu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4881/2023 avente ad oggetto l'impugnativa, ex art. 281 decies cpc., del provvedimento del Questura di Cagliari nr. 124 / 2023 – Cat. A 12 -Imm - All. 1); del 24.05.2023 notificato il 14.06.2023, di rigetto della domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
nato in [...] il [...], residente in Persona_1 C.F._1
Cagliari, via Gerolamo Fracastoro n.13 ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via San Giovanni n.
439, presso lo studio dell'Avv. Michele Satta, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
IN Controparte_1
PERSONA DEL QUESTORE P.T., con sede in Cagliari, in via Amat Luigi Cardinale, 9 in persona del Questore pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato C.F.
con sede in Cagliari Via Dante 23 / 25 P.IVA_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva
Premesso che:
- il ricorrente, in data 16 marzo 2023 ha presentato alla Questura di Cagliari istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3, D. Lgs. 25/08;
- considerato che il ricorrente, successivamente al suo ingresso in Italia, ha presentato domanda di protezione internazionale, che la Commissione Territoriale di Cagliari ha respinto per manifesta infondatezza con provvedimento emesso in data 03.11.2022; avverso a quest'ultimo, il cittadino straniero ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale di Cagliari (rg n. 7644/2022), il quale ha disposto la sospensione del provvedimento con decreto del
30.11.2022, l'istante è divenuto pertanto titolare di un permesso di soggiorno per “richiesta asilo” con scadenza al 08.07.2023;
- la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari, con provvedimento emesso in data 05.04.2023, ha espresso parere negativo per la non sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs 286/1998 in merito alle circostanze che impediscono l'espulsione;
- sulla base del parere della Commissione Territoriale, il Questore della Provincia di Cagliari ha assunto provvedimento del 24.05.2023 notificato il 14.06.2023 in lingua italiana, autorizzando altresì il ricorrente a permanere sul territorio nazionale in quanto destinatario in un permesso di soggiorno in corso di validità;
- la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente > “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, voglia
- Disporre la revoca e / o l'annullamento dell'impugnato decreto (nr. 124 / 2023 – Cat. A 12
-Imm - All. 1); - Dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs.
286 / 98 e per l'effetto, ordinare al Questore di Cagliari il rilascio del permesso di soggiorno, per “protezione speciale” (convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro) in favore del ricorrente;
Con vittoria di spese ed onorari.”
- La parte resistente non si è costituita in giudizio.
Rilevato che:
- il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Questura di Cagliari che, alla luce del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Cagliari, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs.
286/1998;
- a fondamento del ricorso ha dedotto la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto il ricorrente è residente in Italia dal 2022 e ha avviato un proficuo percorso di integrazione, prestando – fin da subito - regolare attività lavorativa come assistente alla persona, conosce la lingua italiana ed è legato sentimentalmente ad una connazionale, anch'essa residente in Italia.
- all'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e ha richiamato tutti gli scritti difensivi e la documentazione depositata;
OSSERVA
Il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto.
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. 130 del 2020.
Non si applica al caso di specie il D.L. 20 del 2023 essendo la domanda in sede amministrativa presentata prima dell'11/03/2023 (come previsto dall'art. 7 del medesimo decreto n. 20/2023).
Così stabilisce l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione applicabile al caso in esame
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Sulla natura di tale forma di protezione la Cassazione, con la sentenza n. 8400 del 2023 ha affermato quanto segue: “Il legislatore ha voluto specificare, riformando l'art. 19 del TUI, l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […] Il giudicante deve quindi valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute e a tal fine, come prevede la norma, si deve tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (Cass., sez. 1, n. 8400/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione socio lavorativa.
Egli, infatti, si trova in Italia dal 2024 e presta regolare attività lavorativa in modo continuato dal
2022 come assistente alla persona e risulta residente nel comune di Cagliari (agli atti il certificato di residenza rilasciato in data 21.02.2023). Con riferimento alla situazione lavorativa, è stata allegata la seguente documentazione: Unilav relativo ad un contratto a tempo indeterminato come assistente alla persona dal 15.10.2022 e relative buste paga per i mesi novembre e dicembre 2022, gennaio e marzo
2023; e da ottobre 2024 a settembre 2025.
Inoltre, per quanto attiene alla conoscenza della lingua e all'inserimento sociale, si rileva che nell'anno accademico 2022/2023 il ricorrente ha frequentato il corso di alfabetizzazione della lingua italiana livello a1 (agli atti il certificato di iscrizione rilasciato in data 13.02.2023); ha altresì dichiarato di essere legato sentimentale ad una connazionale, agli atti il documento di identità della compagna.
Tutto ciò considerato ritiene il Collegio che, alla luce del significativo periodo trascorso nel territorio dello Stato, dei suoi legami familiari e del buon livello di integrazione socio-lavorativa, un eventuale rimpatrio risulterebbe altamente lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
***
Nulla deve disporsi sulle spese non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133
D.P.R. 115/2002. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara nato in [...] il [...], CUI 06EYUUY Persona_1 residente in [...] ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione precedente al D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 50 del 2023, e comma 1.2 del D.
Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008; dispone
- la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura del ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno.
- Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 16/12/2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea
Il Giudice estensore
Nicole Cefis
La Presidente
UL SU