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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4082/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa RA IA Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4082/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Rubino C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giannini C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 337bis e 337ter c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 11.10.2024 le parti, dopo aver premesso che dalla convivenza more uxorio è nato il figlio (Roma, 23.01.2022) e che la loro relazione è definitivamente Persona_1 cessata, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori alle seguenti condizioni:
A) “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione in Mentana (RM), Via M. S. Croce
n. 3, da cui il Sig. risulta essersi già allontanato, rilasciandolo libero Controparte_2 da oggetti personali.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
B) quanto alla regolamentazione del diritto di visita di i genitori sono addivenuti Per_1 di comune accordo a stabilire le seguenti modalità di frequentazione:
⁃ il papà potrà tenere con se il figlio , nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita Per_1 scuola, compresa la cena, con rientro per il pernotto presso l'abitazione materna entro le ore 21:00; nei periodi di chiusura della scuola, medesime giornate con orario 09:00 –
21:00, salvo diverso accordo fra i genitori;
⁃ il papà potrà tenere con se il figlio, a settimane alterne, nella giornata di sabato dalle ore 09:00 con pernotto, e rientro la domenica presso l'abitazione materna entro le ore
21:00, salvo diverso accordo fra i genitori;
⁃ il minore, come già avviene per far fronte alle esigenze lavorative delle parti, verrà quotidianamente accompagnato a scuola dal papà, salvo diverso accordo dei genitori;
⁃ per quanto concerne le festività Natalizie, trascorrerà ad anni alterni con un Per_1 genitore la vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così pure per il 31/12 ed il
01/01: a partire dal 24/12/24 con il papà e il 25/12/24 con la mamma;
31/12/24 con il papà – 01/01/2025 con la mamma, rimanendo invariato il diritto di visita di cui ai precedenti punti per gli altri giorni;
festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, il tutto, salvo diverso accordo fra i genitori;
⁃ il giorno del compleanno di verrà festeggiato insieme ad entrambi i genitori, Per_1 salvo diverso accordo;
⁃ il giorno del compleanno di ciascun genitore, questi potrà tenere con sé il figlio indipendentemente dalla turnazione di cui ai precedenti punti e salvo diverso accordo fra i genitori. Al fine di garantire il rispetto dei giorni di visita settimanale del padre, laddove il compleanno della sig.ra dovesse cadere nelle giornate di martedì o giovedì, il CP_1 sig. potrà recuperare il proprio giorno di frequentazione con il minore nella Per_1 giornata immediatamente successiva (mercoledì o venerdì), salvo diverso accordo dei genitori;
⁃ durante il periodo estivo, data la tenera età del bambino, potrà trascorrere 4 Per_1 giorni consecutivi con il papà sino al compimento del 4^ anno di età; dai 4 anni compiuti in poi, potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi con il papà, da concordarsi con la madre entro il 31/05/ di ogni anno, salvo diverse esigenze dei genitori.
C) Il Sig. dovrà corrispondere in favore della sig.ra Controparte_2 Controparte_1 per il mantenimento del figlio , la somma di € 600,00 (euro seicento/00) mensili. Per_1
Detto importo dovrà rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT; Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, attraverso versamento mediante bonifico bancario ordinario su c/c intestato alla Sig.ra CP_1 già noto al Sig. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare, con
[...] Per_1 decorrenza immediata;
D) Le spese straordinarie riguardanti il minore verranno sostenute nella misura del 70% in capo al Sig. e del 30% in capo alla Sig.ra secondo le indicazioni del Per_1 CP_1 protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli di cui le parti hanno già preso visione e compreso il contenuto;
E) Tutti i bonus sino ad oggi maturati ed a maturare a cui i genitori hanno diritto, inerenti il minore (assegno unico, bonus asilo etc...), verranno devoluti, integralmente, in favore della Sig.ra Le parti danno inoltre atto di aver già regolato ogni Controparte_1 pendenza economica connessa all'intercorsa relazione more uxorio, antecedentemente al presente accordo, non avendo pertanto null'altro da pretendere l'uno dall'altro, salvo gli obblighi assunti dal sig. in questa sede;
Per_1
F) ogni genitore si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza o domicilio, il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e a fornire, ove richieste, tempestive informazioni sul luogo in cui si trova il minore e sul suo stato di salute;
G) I genitori danno atto di aver intrapreso un percorso condiviso di coordinamento genitoriale e dichiarano di impegnarsi a proseguirlo sino a quando tale percorso porterà beneficio alla coppia genitoriale ed al minore;
H) Le parti si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio o rinnovo dei necessari documenti (passaporto e\o carta d'identità) del figlio minore ad opera delle Autorità competenti.”
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle condizioni dell'accordo sottoscritto da entrambi i genitori del minore.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze del minore, le condizioni concordate dalle parti siano congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente del minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla proposizione congiunta del ricorso, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dispone l'affidamento del minore nato a [...] il [...], Persona_1 provvedendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Si dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore allegate al ricorso.
- Compensa le spese.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
RA IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa RA IA Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa RA IA Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4082/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Rubino C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giannini C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 337bis e 337ter c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 11.10.2024 le parti, dopo aver premesso che dalla convivenza more uxorio è nato il figlio (Roma, 23.01.2022) e che la loro relazione è definitivamente Persona_1 cessata, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori alle seguenti condizioni:
A) “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione in Mentana (RM), Via M. S. Croce
n. 3, da cui il Sig. risulta essersi già allontanato, rilasciandolo libero Controparte_2 da oggetti personali.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
B) quanto alla regolamentazione del diritto di visita di i genitori sono addivenuti Per_1 di comune accordo a stabilire le seguenti modalità di frequentazione:
⁃ il papà potrà tenere con se il figlio , nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita Per_1 scuola, compresa la cena, con rientro per il pernotto presso l'abitazione materna entro le ore 21:00; nei periodi di chiusura della scuola, medesime giornate con orario 09:00 –
21:00, salvo diverso accordo fra i genitori;
⁃ il papà potrà tenere con se il figlio, a settimane alterne, nella giornata di sabato dalle ore 09:00 con pernotto, e rientro la domenica presso l'abitazione materna entro le ore
21:00, salvo diverso accordo fra i genitori;
⁃ il minore, come già avviene per far fronte alle esigenze lavorative delle parti, verrà quotidianamente accompagnato a scuola dal papà, salvo diverso accordo dei genitori;
⁃ per quanto concerne le festività Natalizie, trascorrerà ad anni alterni con un Per_1 genitore la vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, così pure per il 31/12 ed il
01/01: a partire dal 24/12/24 con il papà e il 25/12/24 con la mamma;
31/12/24 con il papà – 01/01/2025 con la mamma, rimanendo invariato il diritto di visita di cui ai precedenti punti per gli altri giorni;
festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, il tutto, salvo diverso accordo fra i genitori;
⁃ il giorno del compleanno di verrà festeggiato insieme ad entrambi i genitori, Per_1 salvo diverso accordo;
⁃ il giorno del compleanno di ciascun genitore, questi potrà tenere con sé il figlio indipendentemente dalla turnazione di cui ai precedenti punti e salvo diverso accordo fra i genitori. Al fine di garantire il rispetto dei giorni di visita settimanale del padre, laddove il compleanno della sig.ra dovesse cadere nelle giornate di martedì o giovedì, il CP_1 sig. potrà recuperare il proprio giorno di frequentazione con il minore nella Per_1 giornata immediatamente successiva (mercoledì o venerdì), salvo diverso accordo dei genitori;
⁃ durante il periodo estivo, data la tenera età del bambino, potrà trascorrere 4 Per_1 giorni consecutivi con il papà sino al compimento del 4^ anno di età; dai 4 anni compiuti in poi, potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi con il papà, da concordarsi con la madre entro il 31/05/ di ogni anno, salvo diverse esigenze dei genitori.
C) Il Sig. dovrà corrispondere in favore della sig.ra Controparte_2 Controparte_1 per il mantenimento del figlio , la somma di € 600,00 (euro seicento/00) mensili. Per_1
Detto importo dovrà rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT; Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, attraverso versamento mediante bonifico bancario ordinario su c/c intestato alla Sig.ra CP_1 già noto al Sig. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare, con
[...] Per_1 decorrenza immediata;
D) Le spese straordinarie riguardanti il minore verranno sostenute nella misura del 70% in capo al Sig. e del 30% in capo alla Sig.ra secondo le indicazioni del Per_1 CP_1 protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli di cui le parti hanno già preso visione e compreso il contenuto;
E) Tutti i bonus sino ad oggi maturati ed a maturare a cui i genitori hanno diritto, inerenti il minore (assegno unico, bonus asilo etc...), verranno devoluti, integralmente, in favore della Sig.ra Le parti danno inoltre atto di aver già regolato ogni Controparte_1 pendenza economica connessa all'intercorsa relazione more uxorio, antecedentemente al presente accordo, non avendo pertanto null'altro da pretendere l'uno dall'altro, salvo gli obblighi assunti dal sig. in questa sede;
Per_1
F) ogni genitore si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza o domicilio, il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e a fornire, ove richieste, tempestive informazioni sul luogo in cui si trova il minore e sul suo stato di salute;
G) I genitori danno atto di aver intrapreso un percorso condiviso di coordinamento genitoriale e dichiarano di impegnarsi a proseguirlo sino a quando tale percorso porterà beneficio alla coppia genitoriale ed al minore;
H) Le parti si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio o rinnovo dei necessari documenti (passaporto e\o carta d'identità) del figlio minore ad opera delle Autorità competenti.”
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle condizioni dell'accordo sottoscritto da entrambi i genitori del minore.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle esigenze del minore, le condizioni concordate dalle parti siano congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente del minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla proposizione congiunta del ricorso, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dispone l'affidamento del minore nato a [...] il [...], Persona_1 provvedendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Si dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore allegate al ricorso.
- Compensa le spese.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
RA IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa RA IA Il Presidente
Dott. Francesco Lupia