Articolo 14 della Legge 24 maggio 1966, n. 370
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 luglio 1966
Art. 14.
E' data facolta' all'iscritto, a far tempo dalla data di entrata in vigore, della presente legge, di regolarizzare a proprio carico, agli effetti delle prestazioni di pensione e di capitale, i periodi di richiamo, alle armi durante i quali le aziende erano tenute alla conservazione del posto ma non al versamento dei contributi al Fondo di previdenza.
Le modalita' e le condizioni per tali regolarizzazioni sono quelle indicate negli ultimi due commi del precedente articolo 13.
I periodi di richiamo alle armi durante i quali il versamento dei contributi era dovuto a norma di legge e che non e' stato invece effettuato, saranno considerati utili ai fini delle prestazioni di pensione e di capitale con le modalita' ed alle condizioni indicate al precedente comma, previa presentazione al Fondo di previdenza dei documenti dell'autorita' militare comprovanti il riconoscimento del servizio militare prestato quale richiamato.
Entrata in vigore il 1 luglio 1966