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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice
ha pronunciato la seguente
DECRETO
nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 204-1/ 2024,
per la apertura della liquidazione giudiziale di
(codice fiscale e partita Iva: con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Bologna, via San Giorgio n. 9 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fasano e dall'avv. Andrea
Cera, entrambi del Foro di Lecce
proposta da
(codice fiscale e partita Iva: e per essa quale procuratrice speciale Parte_2 P.IVA_2
- rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Bova del Foro Parte_3
di Cagliari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 12.11.2024, il Tribunale di Bologna, originariamente adito dalla ricorrente, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a pronunciarsi sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società , in favore dell'intestato Parte_1
Tribunale – trovandosi in Cagliari il centro il centro degli interessi principali ex artt. 27 comma 2 e
2 lett. m) CCI – ed ha quindi trasmesso gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 29 co 1 CCII.
Con decreto dell'11.12.2024 è stata quindi fissata l'udienza del 21.1.2025 per la prosecuzione del giudizio. Nelle more dell'udienza, la ricorrente ha depositato istanza di desistenza, dando atto che la resistente aveva presentato una proposta di definizione;
in data 24.1.2025, a seguito del rilievo dello scrivente, la stessa ricorrente ha integrato i poteri di rinuncia del proprio procuratore.
L'art. 43 CCII stabilisce che: “
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il
procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare
alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. (...)”.
Deve pertanto procedersi alla dichiarazione di estinzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto della rinuncia alla domanda, visto l'art. 43 CCII, dichiara l'estinzione del procedimento. Nulla deve essere disposto sulle spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 4.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE