Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Elisa Tosi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore Dott. Milton D'Ambra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 248/2024 P.U.
PROMOSSO DA
LA CARPENTERIA SRL, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Gaetano Lombardo, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
SLY MANUTENZIONI S.R.L., [03093340960], in persona del legale rappresentante p.t.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di SLY MANUTENZIONI S.R.L..
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 3.12.2024, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SLY MANUTENZIONI S.R.L.;
• fissata udienza di comparizione al 14.1.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 10.12.2024, mediante comunicazione di messaggio pec a cura della Cancelleria;
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Magnago, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali e segnatamente l'attività di installazione, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, oleodinamnica, elettrica ed elettronica di impianti industriali;
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza di rilascio e decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 1544/2024 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 65.176,05 , e risultano affidati al Concessionario della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) crediti erariali per €
358.125,47 .
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da SLY MANUTENZIONI S.R.L., mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai Bilanci acquisiti:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 1.340.941,00 già nel solo anno 2022;
2) emergono ricavi lordi di € 1.426.901,00 già nel solo anno 2022;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 1.213.473,00 in relazione all'esercizio 2022;
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente (cfr. doc. 2 e 3 dichiarazione negativa dei terzi pignorati Banca Intesa San Paolo e Banco BPM);
2) dai dati di bilancio (anno 2022) che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi in particolare: un rapporto valore – costi della produzione negativo per euro 10.618,00, che evidenzia l'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica e la necessità di ricorrere a plusvalenze straordinarie, estranee a detta gestione;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SLY MANUTENZIONI S.R.L., [03093340960]
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Tosi Elisa.
NOMINA Curatore la Dott.ssa ROSITA AQUILINA MAGNI, [[...]] con studio in Busto Garolfo via Statuto n. 25.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 06/05/2025 alle ore
10:00, innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Elena Ballarini Dott.ssa Elisa Tosi
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