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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5402 /2024 R.G PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. ORLANDO GENNARO
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno di invalidità civile e CP_1
non corrisposti per il periodo decorrente da Ottobre 2022, sulla base della sentenza
4179/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e notificata all' unitamente al modello CP_1
AP70 in data 10/11/2023.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
La domanda è fondata. L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto con sentenza il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione e di avere notificato tale sentenza all' ; ha dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati CP_1
nei 120 giorni successivi.
Purtuttavia, la ricorrente ha prodotto in atti solo la notifica a mezzo PEC della predetta sentenza (unitamente al modello AP70) alla sola sede territoriale dell' CP_2
CP_ Camaldoli inoltrata il 10.11.2023 ma non anche alla sede provinciale dell .
Di contro l , che in ogni caso ha ricevuto la comunicazione del ricorso in esame, CP_1 rimasta contumace, non ha provato l'esistenza di alcuna ragione che giustifichi il mancato pagamento della prestazione riconosciuta in favore della ricorrente, risultando, peraltro, trascorso il termine di legge per la verifica degli ulteriori requisiti (non sanitari) utili per accedere al beneficio in questione.
CP_ Né vi è prova che la sede , ricevuta la suddetta PEC, e in ossequio dei principi di trasparenza e correttezza che devono sempre improntare i rapporti tra la Pubblica
Amministrazione e i privati cittadini, abbia comunicato alla ricorrente quali fossero i profili di irregolarità della procedura così da consentirle di sanarli e accedere al beneficio riconosciutole in sede giudiziaria.
Quanto ai requisiti socio-economici, la ricorrente ha prodotto certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarazione reddituale da cui emerge che l'istante si trova nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo redditi personali.
CP_ L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr
445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo, tra cui quello relativo alle predette circostanze.
Parte ricorrente ha provato di aver notificato il modello ap70 unitamente alla notifica della sentenza.
CP_ La domanda va, quindi, accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile da ottobre 2022, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono per metà la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensandosi nella restante parte in ragione della mancata notifica della
CP_ sentenza anche alla sede provinciale dell' .
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di assegno di invalidità civile a far data da ottobre 2022, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento di metà delle spese processuali che liquida in euro 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa le restanti spese
Aversa, 24/1/2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5402 /2024 R.G PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. ORLANDO GENNARO
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno di invalidità civile e CP_1
non corrisposti per il periodo decorrente da Ottobre 2022, sulla base della sentenza
4179/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e notificata all' unitamente al modello CP_1
AP70 in data 10/11/2023.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
La domanda è fondata. L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto con sentenza il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione e di avere notificato tale sentenza all' ; ha dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati CP_1
nei 120 giorni successivi.
Purtuttavia, la ricorrente ha prodotto in atti solo la notifica a mezzo PEC della predetta sentenza (unitamente al modello AP70) alla sola sede territoriale dell' CP_2
CP_ Camaldoli inoltrata il 10.11.2023 ma non anche alla sede provinciale dell .
Di contro l , che in ogni caso ha ricevuto la comunicazione del ricorso in esame, CP_1 rimasta contumace, non ha provato l'esistenza di alcuna ragione che giustifichi il mancato pagamento della prestazione riconosciuta in favore della ricorrente, risultando, peraltro, trascorso il termine di legge per la verifica degli ulteriori requisiti (non sanitari) utili per accedere al beneficio in questione.
CP_ Né vi è prova che la sede , ricevuta la suddetta PEC, e in ossequio dei principi di trasparenza e correttezza che devono sempre improntare i rapporti tra la Pubblica
Amministrazione e i privati cittadini, abbia comunicato alla ricorrente quali fossero i profili di irregolarità della procedura così da consentirle di sanarli e accedere al beneficio riconosciutole in sede giudiziaria.
Quanto ai requisiti socio-economici, la ricorrente ha prodotto certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarazione reddituale da cui emerge che l'istante si trova nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo redditi personali.
CP_ L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr
445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo, tra cui quello relativo alle predette circostanze.
Parte ricorrente ha provato di aver notificato il modello ap70 unitamente alla notifica della sentenza.
CP_ La domanda va, quindi, accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile da ottobre 2022, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono per metà la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensandosi nella restante parte in ragione della mancata notifica della
CP_ sentenza anche alla sede provinciale dell' .
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di assegno di invalidità civile a far data da ottobre 2022, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento di metà delle spese processuali che liquida in euro 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa le restanti spese
Aversa, 24/1/2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo