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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 23.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 10655/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Andrea Solza
Domicilio eletto: Genova Piazza Corvetto 1/3 presso lo studio del difensore
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Martina Sola
Domicilio eletto: Genova Galleria Mazzini 5/7
1 Con l'intervento del IC TE .
avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc
CONCLUSIONI:
ricorrente: come da nota di precisazione depositata il 17.1.2025 resistente: come da nota di precisazione depositata il 14.1.2025
IC TE: come da intervento del 16.12.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o il padre ) allegava in Parte_1 estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere intrattenuto relazione more uxorio con e che dall'unione CP_1 Per_ sono nati i figli ( in data 5.4.2005 ) e ( in data 19.12.2009 ) Per_1
- Che, venuta meno la relazione, il Tribunale di Genova con decreto in data 7.3.2019 aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre;
stabilito che il padre tenga con sé i figli a fine settimana alternati oltre che un giorno infrasettimanale con pernotto;
posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 1400, 00 ( euro 700, 00 a figlio ) oltre al 100% delle spese straordinarie;
- Che con decreto in data 9.8.2022 il Tribunale di Genova aveva rigettato precedente richiesta di riduzione del contributo di mantenimento
- Che da tale momento, però, la situazione è venuta a modificarsi nei seguenti termini:
- A) la società di cui egli era amministratore e socio, è stata posta in CP_2 liquidazione giudiziale ed egli, che non percepisce più alcuna somma dalla società, ha maturato un serie di cospicue posizioni debitorie nei confronti di vari creditori sociali, in virtù di fideiussioni a suo tempo rilasciate a garanzia.
- B) di avere stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato con Genova City srl che gli ha messo a disposizione un alloggio e eroga uno stipendio di euro 651, 08 mensili ( il cui quinto è però stato oggetto di pignoramento da parte della resistente
).
- C) che i due figli, che oggi frequentano le scuole superiori a Genova, di fatto vivono presso di lui quattro o cinque giorni alla settimana e si recano dalla madre, che invece vive a Cogoleto, tendenzialmente in occasione dei fine settimana.
Su tali premesse chiedeva che a modifica dei precedenti provvedimenti i figli fossero collocati in via prevalente presso di lui con frequentazione della madre tutti i fine settimana;
mantenimento diretto dei figli, ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
suddivisione al 50% dell'assegno unico.
Con vittoria delle spese
2 La ( da ora anche la madre o la resistente ) si costituiva mediante comparsa con CP_1 la quale in estrema sintesi e per quanto di rilavanza:
- contestava che lo stipendio del ricorrente, in considerazione della onerosità delle mansioni da costui allegate, potesse essere quello indicato dal Pt_1
- evidenziava l'inidoneità dell'alloggio del ricorrente ad ospitare i minori
- pur riconoscendo di avere lasciato liberi i figli di rimanere presso il padre anche oltre i tempi previsti dalla regolamentazione, allegava che il centro principale dei loro interessi sarebbe comunque ancora presso Cogoleto
- allegava che quando i figli pernottano presso il padre egli praticamente non se ne occuperebbe
- allegava di avere trovato un lavoro presso un bar di Cogoleto per il periodo estivo
Su tali premesse chiedeva il rigetto delle domande e l'attribuzione a sé dell'assegno unico in misura integrale.
Con vittoria delle spese
Con le memorie ex art. 473 bis. 17 cpc le parti mantenevano ferme le originarie conclusioni
All'udienza di comparizione delle parti entrambi riconoscevano che la madre stava percependo per intero l'assegno unico e che il figlio trascorre la settimana Per_1 lavorativa presso l'abitazione del padre. La madre precisava che però questo non valeva in relazione al periodo estivo quando torna stabilmente presso l'abitazione della Per_1 Per_ madre. Con riferimento ad la madre dichiarava che la minore non ha una regola fissa stando con l'uno o con l'altra quando vuole e senza particolare sistematicità; il padre riconosceva che la figlia sta con lui due o tre giorni a settimana, altre volte anche di più.
All'udienza del 9.5.2024 veniva sentito il figlio il quale dichiarava di trovarsi bene Per_1 con entrambi i genitori e che, da qualche mese aveva iniziato a stare dal padre dal lunedì all'uscita da scuola al venerdì all'uscita da scuola e con la madre per il resto della settimana esprimendo il desiderio di vedere confermato tale regime. Il ragazzo dichiarava di non sapere ancora come si sarebbe regolato nel corso dell'estate.
Per_ All'udienza del 6.6.2024 veniva sentita la figlia la quale confermava di non seguire una regola fissa nella frequentazione dei genitori, di trovarsi bene con entrambi ma di avere un po' più di confidenza con la madre e di avere queste preferenze per il futuro: estate a Cogoleto con la madre;
periodo scolastico: a Cogoleto nei fine settimana e nei giorni infrasettimanali in cui ha lezioni di danza ad RE ( lunedì e mercoledì ).
Il giudice delegato con ordinanza in data 22.7.2024 prevedeva incontri liberi tra padre e figlia ( era nel frattempo divenuto maggiorenne ) e, in considerazione del presunto Per_1 peggioramento delle condizioni economiche del padre e dell'incremento del tempo di frequentazione padre – figli, in via provvisoria e urgente, riduceva ad euro 600, 00 mensili
3 Per_ la misura del contributo di mantenimento per la figlia e ad euro 300, 00 mensili la misura del contributo di mantenimento per il figlio;
disponeva inoltre l'acquisizione di Per_1 documentazione al fine di meglio inquadrare la condizione reddituale e patrimoniale del padre.
Acquisita la documentazione, con ordinanza 3.12.2024 venivano assegnati i termini ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc.
Le parti precisavano le conclusioni confermando nella sostanza quelle originarie.
O S S E R V A
Il ricorrente ha chiesto la prevalente collocazione dei figli presso di sé con previsione del mantenimento diretto da parte dei genitori presso cui sono di volta in volta collocati;
spese straordinarie ripartite al 50% tra entrambi i genitori. Ha altresì chiesto la suddivisione dell'assegno unico tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
la resistente ha invece chiesto il rigetto delle domande di controparte e l'attribuzione a sé in misura integrale dell'assegno unico.
Va preliminarmente osservato che nelle more del giudizio il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne con la conseguenza che niente più deve essere disposto in relazione al suo collocamento;
in quanto maggiore di età egli potrà autonomamente decidere con quale genitore abitare, in che modo frequentare l'altro genitore e, in teoria, anche di abitare autonomamente rispetto ai genitori. Di fatto, però, è pacifico che non sia ancora Per_1 economicamente indipendente e che stia tuttora abitando con i genitori, alternandosi tra l'uno e l'altro; le sue scelte saranno pertanto tenute in considerazione al fine di determinare la misura del contributo.
Per_ Si tratta ora invece di stabilire la collocazione della figlia , affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che, in quanto nata nel dicembre 2009, alla fine del corrente anno compirà il sedicesimo anno di età.
La minore, sentita all'udienza del 6.6.2024, ha dichiarato di vivere alternativamente, a seconda delle concrete contingenze, presso entrambi i genitori. In linea di massima ella preferisce trascorrere il periodo estivo ed i fine settimana presso la madre ed i giorni infrasettimanali presso il padre, che vive a Genova dove la ragazza frequenta le scuole superiori;
2/3 giorni alla settimana, però, la ragazza frequenta danza ad RE e in quelle circostanze ella ha dichiarato di preferire pernottare a Cogoleto presso la madre.
Alla luce di quanto dichiarato dalla minore il giudice delegato in via provvisoria ed urgente, ferma la prevalente collocazione presso la madre, ha lasciato libera la minore di frequentare il padre quando ella meglio ritiene, in considerazione dei suoi impegni scolastici e ludico sportivi.
Ritiene il Collegio di dovere confermare tale statuizione: la vita della minore è infatti divisa tra Genova ed RE e, a seconda degli impegni concreti di ogni giorno, la ragazza deve avere la libertà di decidere se pernottare presso il padre, che abita nella zona centrale di Genova, o presso la madre, che abita a Cogoleto. Gli impegni della ragazza rendono effettivamente più comodo il libero pernotto presso l'uno o l'altro genitore e d'altra parte la ragazza, prossima al compimento del sedicesimo anno di età, ha ormai la
4 maturità sufficiente per organizzare la propria vita nell'arco di ogni singola settimana;
gli stessi genitori, del resto, autorizzandola di fatto a pernottare presso entrambi a sua volontà hanno dimostrato di condividerne il modello organizzativo, frutto di scelte ragionate e non di mero arbitrio o capriccio.
Quanto sopra premesso, al fine di adeguare la misura del contributo alla nuova situazione di fatto, indubbiamente differente rispetto a quella esistente quando è stato assunto il provvedimento di cui in questa sede si chiede la modifica, occorre tenere conto di quanto segue: Per_
- che la minore pernotta col padre nel periodo della frequenza scolastica circa 3 giorni a settimana a fronte dei circa 2 giorni a settimana del regime precedente;
poiché, però, oggi la minore in estate sta quasi sempre presso l'abitazione della madre la situazione di fatto, complessivamente valutata, è sostanzialmente la medesima.
- Che il figlio maggiore oggi vive con il padre 4 giorni su sette a fronte dei circa Per_1 2 giorni a settimana del regime precedente ( sentito all'udienza del 9.5.2024 il ragazzo aveva dichiarato ancora di non sapere come si sarebbe regolata per l'estate e, quindi, in mancanza di specifiche allegazioni di parte si assumerà una permanenza presso il padre sull'intero anno di quattro giorni a settimana ).
Per_ Da quanto sopra consegue che mentre la situazione di è rimasta sostanzialmente la medesima quella di è invece divenuta obiettivamente più gravosa per il padre. Per_1
Si tratta ora di vedere se e in che misura, rispetto alla precedente regolamentazione dell'anno 2019, si sia modificata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
La situazione economica di Parte_1
Dalla motivazione del decreto 1546/2019 del Tribunale di Genova, si tratta del provvedimento di cui oggi è richiesta la modifica, si apprende che il ricorrente percepiva a partire dal 2016 quale compenso per le cariche amministrative ricoperte in Logistica srl la somma di euro 1800, 00 mensili. Il Tribunale evidenziava, però, che, non avendo Pt_1 prodotto le dichiarazioni dei redditi, non era possibile affermare che i suoi redditi si esaurissero con quelli allegati in causa.
In questa sede è stata prodotta la certificazione unica relativa all'esercizio 2021 da cui risulta la percezione di corrispettivi lordi da parte di Logistica srl per circa euro 12000, 00;
a poi allegato di avere perduto le entrate da parte di Logistica srl, a seguito della Pt_1 liquidazione giudiziale della società, accumulato ingenti poste debitorie a seguito delle garanzie rilasciate per i debiti della società, e stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con Genova City srl, da cui deriva uno stipendio di circa euro 651, 00 mensili e la disponibilità di un alloggio ed altri benefit ( auto ) per le proprie esigenze abitative. Ha inoltre prodotto la certificazione unica relativa all'esercizio 2024 e le buste paga relative agli stipendi percepiti da Genova City che nella sostanza confermano le allegazioni. Dimostrata è altresì la sottoposizione a liquidazione giudiziale di Genova City.
Ora è indubbiamente vero che a seguito della liquidazione giudiziale di Logistica Pt_1 srl, ha perduto le entrate provenienti da detta società ( euro 12000, 00 lordi nel 2021 ) ma
5 è altrettanto vero che, rimanendo alle apparenze, la sua situazione economica complessiva non è peggiorata laddove allo stipendio percepito si sommino alcuni benefit come la disponibilità di un alloggio gratuito nel centro di Genova con copertura delle utenze e spese condominiali, oltre che di una moto e di un auto aziendali e relativo garage ( cfr. dichiarazioni rese dal ll'udienza del 3.4.2024 ). Pt_1
Va osservato che il contratto di lavoro del prodotto in causa, è a tempo parziale e Pt_1 prevede un impegno di 18 ore settimanali e non fa alcun riferimento ai benefit di cui sopra. E' peraltro di tutta evidenza che se restasse la propria attività lavorativa per sole Pt_1 tre ore al giorno lo stipendio ed i benefit, complessivamente considerati, risulterebbero del tutto sproporzionati rispetto all'impegno lavorativo;
d'altra parte, sotto i profili tributario e giuslavoristico, la attribuzione di benefit economicamente rilevanti deve essere fatta risultare anche formalmente, salvo esporre il datore di lavoro a gravi rischi.
In buona sostanza, come già valutato dal Tribunale nel 2019 e 2021 ( cfr. le relative motivazioni ) la situazione reddituale e patrimoniale del on è affatto trasparente ed Pt_1 anzi, stando a quanto risulta formalmente ( che ben difficilmente rispecchia però la sostanza ) il trattamento retributivo sostanziale percepito oggi da non è meno Pt_1 favorevole di quello del 2021.
La realtà è probabilmente diversa: è verosimile, infatti, che che sembra una sorta Pt_1 di factotum per le attività di Genova City srl, abbia una qualche forma di cointeressenza nell'ambito della società di cui è formalmente dipendente. Ma anche a non ritenere ciò dimostrato resta il fatto che non è stato dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche del ispetto al 2021; egli, già allora aveva rappresentato al Tribunale Pt_1 una situazione formale che il Collegio non aveva ritenuto corrispondente alla realtà ( scrive il Tribunale nella motivazione del decreto 3659/2022: “ In ogni caso le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio in oggi acquisite, dalle quali si evince un reddito imponibile medio annuo pari a circa euro 20.000, 00, appaiono del tutto inverosimili e incongruenti con le risultanze delle indagini tributarie svolte, da cui emerge la titolarità del ricorrente di innumerevoli rapporti bancari e finanziari, su cui risultano consistenti movimentazioni di denaro, oltre che con i redditi percepiti a titolo di canone di locazione.
Da ciò discende quindi una disponibilità mensile liquida maggiore di quella desumibile dalle dichiarazioni dei redditi “ ) ed ancora oggi rappresenta una situazione lavorativa del tutto anomala e scarsamente verosimile, senza contare che non si ha più traccia, nei conti messi a disposizione, delle entrate e disponibilità che risultavano appena tre anni fa e di cui ha dato conto il Tribunale nella motivazione del decreto 3659/2022; ciò che, in considerazione della esposizione debitoria personale connessa alla liquidazione giudiziale di Logistica srl, induce a ritenere che oggi più di ieri ontinui ad occultare la propria Pt_1 reale condizione economica. In ogni caso è lui che aveva l'onere di dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche, onere che non può ritenersi assolto a fronte di allegazioni e produzioni del tutto inverosimili e a fronte di una pluriennale mancanza di trasparenza.
La situazione economica di : CP_1
All'epoca della introduzione della causa la che viveva in regime di locazione CP_1 corrispondendo un importo mensile di euro 700, 00 ( tra canone di locazione e contributo alle spese condominiali ) era occupata con contratto di lavoro stagionale. Sembra di comprendere da quanto allegato da parte resistente in comparsa conclusionale che tale contratto, pure a tempo determinato, sia stato di volta in volta rinnovato e sia tutt'oggi in
6 essere. In ogni caso il trattamento retributivo che ne deriva è molto modesto ( trattasi di un contratto per 20 ore settimanali ).
Quanto sopra premesso, non risultando dimostrato l'effettivo peggioramento delle condizioni economiche del e stante la quasi sostanziale identità del regime di Pt_1 Per_ frequentazioni tra la figlia e la modesta condizione economica della madre ( Pt_1 E' ben vero che la VE ha oggi un'occupazione ma lo stipendio che ne deriva, ove rapportato agli oneri di locazione, non è tale da ritenere sostanzialmente modificate le condizioni della donna ) il Collegio ritiene congruo ridurre di soli 100, 00 euro mensili il contributo di mantenimento relativo alla minore, con ciò confermando quanto disposto in via temporanea e urgente da parte del giudice delegato.
Per quanto concerne il figlio è invece indubbio che egli al momento pernotti col Per_1 padre circa quattro giorni su sette. Poiché, però, la effettiva condizione economica del padre, per quanto già osservato, è indubbiamente assai migliore rispetto a quella della madre, ovrà comunque contribuire al mantenimento del figlio per il tempo in cui lo Pt_1 stesso resterà con la madre, onde consentire al ragazzo di beneficiare del medesimo tenore di vita con entrambi i genitori. Si stima equo determinare la misura del contributo ordinario in euro 200, 00 mensili.
Non essendo stato dimostrato il peggioramento delle condizioni del padre le spese straordinarie dovranno continuare a fare carico integralmente al così come Pt_1 previsto nel provvedimento di cui in questa sede è richiesta la modifica.
L'assegno unico dovrà essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese legali devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ed a modifica delle condizioni previste col decreto 1546/2019 del Tribunale di Genova
DISPONE che la minore , fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_3 resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, dove potrà assumere la residenza anagrafica, con possibilità di liberamente frequentare il padre e pernottare presso di lui in considerazione dei propri impegni scolastici e ludico sportivi.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 CP_1 Per_ cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 600, 00 e a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro Per_1
200, 00 ( euro 800, 00 per entrambi i figli ) con rivalutazione annuale Istat
RIGETTA la domanda di modifica del criterio di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie
7 DISPONE che l'assegno unico universale relativo ai due figli sia ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 23.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni.
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