TAR Roma, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 4463
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale, senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato. La presentazione di una proposta di revisione del Piano è idonea ad instaurare un segmento procedimentale ulteriore e distinto rispetto alla fase di approvazione del Piano, dove il contraddittorio procedimentale deve essere garantito.

  • Accolto
    Inesistenza dei presupposti per il diniego

    La violazione del contraddittorio procedimentale assorbe ogni altra doglianza relativa alla legittimità del diniego.

  • Accolto
    Erronea applicazione della norma

    La violazione del contraddittorio procedimentale assorbe ogni altra doglianza relativa alla legittimità del diniego.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità del diniego

    La delibera n. 356/22, nella parte in cui recepisce il diniego espresso con determina n. 620/21, è illegittima e va annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 10/03/2026, n. 4463
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4463
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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