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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7671 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, via Marchese di Villabianca n.98 attore contro
[...]
Controparte_1
e
[...] Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con elezione di domicilio a Palermo, via Valerio Villareale n.
6. convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 30.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La causa ha ad oggetto la domanda proposta dal volta Parte_1 all'accertamento del diritto dell'Ente locale ad ottenere l'assegnazione delle somme a valere sul Fondo Autonomie locali per complessivi euro
3.805.877,24, indebitamente anticipate al a copertura CP_3 dell'emergenza rifiuti e la condanna dell'amministrazione regionale alla liquidazione delle somm tamente l'amministrazione regio ebbe eff favore del (AT conto CP_3 delle riduzioni success te effet nell'ambito del procedi egolato richiesta del Comune e enza de poteri sostitutivi della e dun dettate dall'art. 11 l. 6/0 rt. 24 l.
Le amministrazioni re conven l'Avvocatura distrettuale tato e difetto di giurisdizion avore presupposto che i prov ti ammi delle anticipazioni conc Ente lo che non potesse invoc otere d illegittimo, essendo p l prese amministrazione che li si;
nel dell'Ente locale, afferma ece la c conseguenti trattenute o danno Pt_1 dedotto che il av Parte_1 anticipazioni di cassa, quali an quote dai trasferimenti nti Loc
, arte del Controparte_4 su espressa richiesta effe ia in pr
Ente al quale il aveva CP_3 Pt_1 di raccolta e smaltimen ifiuti e accumulato ingenti debit
La causa istruita anche o ctu è dell'udienza cartolare in epigraf une che cassa in alla base regionali a di una ione dei revisioni mezzo cepito il tivo, sul recupero ritativa e assunto pubblica a pretesa ti e delle e, hanno titolo di tenute le
[...] iuti e ciò tramite il ll'attività ni aveva all'esito
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto innanzi tutto una domanda di accertamento del diritto dell'ente locale ad ottenere l'assegnazione delle somme a valere sul Fondo Autonomie locali asseritamente indebitamente anticipate al rispetto alla quale CP_3 quindi sussiste la giurisdizione ordinaria. Non occorre neppure invocare il potere di disapplicazione in relazione agli atti adottati dall'amministrazione regionale (nota prot. n. 30171 del 18/06/2018 e Decreto del Ragioniere
Generale n. 800 del 17/04/2019), in quanto essi investendo posizioni giuridiche aventi consistenza di obbligazioni, hanno natura meramente ricognitiva e non autoritativa e quindi in ogni caso non potrebbero incidere (limitandolo od escludendolo), sull'eventuale diritto preteso dall'Ente, ove venisse accertato.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e va respinta per le seguenti ragioni.
Il è socio ed al contempo cliente del Parte_1 [...]
a totale partecipazione di capitale Controparte_5 pubblico, denominato (anche , avente ad oggetto CP_3 CP_6 la gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza. A seguito della cosZIe del
[...]
i Comuni ricompresi nell'Ambito Controparte_7
Territoriale Ottimale denominato hanno delegato al CP_6 CP_5 tutte le attività di propria competenza relative alla gestione integrata dei rifiuti. Nell'ambito delle misure urgenti disposte dal Legislatore Regionale per fronteggiare la situazione di crisi ed emergenziale nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, si colloca l'autorizzazione ai Comuni al ricorso al sistema delle anticipazioni di cassa (ex art. 11 L.R. 6/2009 ed art. 46 L.R.
11/2010). Segnatamente, il primo comma dell'art. 11 della L.R. 6/2009 (come successivamente novellato dal secondo comma dell'art. 9 L.R. 13/2014) dispone che “al fine di consentire alla di far fronte ad esigenze di CP_4 ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della
è autorizzato, su indicazione dell'Assessore Regionale per il CP_4 bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai Comuni, nel limite del 30% del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del
Ragioniere Generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali assegnazioni di competenza degli stessi” e l'art. 46 della
L.R. 11/2010 dispone “...il Presidente della Regione … è autorizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse finanziarie per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica”.
Con successivi interventi legislativi in relazione alle difficoltà finanziarie dei Comuni si è disposto che il recupero delle dette anticipazioni concesse ai Comuni avvenisse entro il limite dei dieci anni.
Il sistema dell'anticipazione, per far fronte all'emergenza rifiuti, così come delineato dalla disciplina di settore, richiede di regola l'istanza dell'ente comunale e in sua assenza in presenza di gravi situazioni igienico- ambientali la Regione può attivare il potere sostitutivo ex art. 24 della legge regionale n. 44/1991 e può disporre il recupero delle somme a valere sui trasferimenti dal fondo regionale autonomie locali.
Gli artt. 11 L.R. 6/09 e 46 L.R. 11/10 avevano, infatti, previsto che il recupero delle anticipazioni avvenisse entro tre anni mediante trattenuta sulle erogazioni trimestrali del fondo per le autonomie locali (poi abolito l 2014 contestualmen ZI
. 13/14, poi, a modi la prece enza di liquidità del , ha pr ziché in tre) in die a caric ttagliato piano gener approv nerale.
a, nella specie, il ntesta l Pt_1 lla e rivendi omme i CP_4 sferimenti dovuti e 5/14, ebbero state effettuat ore dell' enza di qualsivoglia ta da ggetto legittimato ad a a e a co
TO contestati poiché o in pa invero, la crisi di liqu ll' Parte_2
è socio e cli 'immine Parte_1 bientale ha indotto la anch CP_4
ad esercitare il sostituti Pt_1 ionale 44/91, per far lle spes vizio pubblico di ra ei rifiu desimi Comuni), e d do il r sferimenti dal fondo le auton ionale n. 44/1991 al comm vince e dei comuni o o ritar rovvedere entro con mine, o mpiere atti obbligato legge, a ssessore regionale pe i locali rata in carica non può e il ter re mesi, per gravi e gi motivi perequativo). L'art. 9 lina, per far fronte alla il recupero avvenisse uni, sulla base di un ecreto del Ragioniere
del recupero da parte tamente trattenute sui che le anticipazioni i il è socio, in Pt_1 stesso, unico Pt_1 biti del verso Pt_1
i.
di cui il
[...]
e di pericolo igienico- di apposita istanza del art. 24 della citata legge per lo svolgimento del le quali concorrono i e somme a valere sui
(articolo 24 della legge ualora gli organi delle e previamente diffidati comunque in grado di to dell'atto provvede un commissario, la cui ese, salvo proroga fino mministrativo”.)
Più nello specifico, con ento al richieste: a) nota in data 2009 e
Comuni soci del esti il S CP_3 art. 11 l.r. 06/2009, co ale è st
5.000.00,00, di cui euro ,00 in f nota prot. 16753 del 1 009 a f
, ai sensi dell 1 l.r.
[...] anticipazione di cassa 1.318.32 richieste dal per Parte_1
1.857.828,55 a fronte uali so
1.926.815,89 (v. nota pr 71210
Nel 2010, su richiesta d nota protocollo 12179 04/2010 servizio di smaltimento ne inte la provv Pt_2 Controparte_4
13.259.791,65 ai sensi d 6 della quota) in conto del Parte_1
Sempre nel 2010 il Parte_1 di anticipazione di cassa 177.198
26/01/2010 a firma del o), a fr somma di ulteriori euro ,70 (v. n
Nel 2011 sempre su del p Controparte_4 retribuzioni degli opera CP_3 giugno luglio, agosto, s e e qua evitare disservizi e pros 'attività rifiuti, ha erogato co amente
3.577.804,45, di cui pro ,54%) i seguenti ndaci dei ex Parte_1 sa per €
b) Parte_1
Parte_1 iesta di cipazioni ad euro ivi euro
(giusta Parte_3 sentire il Contr ell' lessive €
4% (pro ipazioni.
richiesta
2360 del rogata la la Parte_3 to delle maggio,
l fine di grale dei euro CP_3
Parte_1
Dunque, complessivam r gli an anticipazioni erogate dal ne in fa in favore del i Enti CP_3
o per suo co altri E Pt_1
3.586.012,25, a fronte d ma indi di euro 3.805.877,24 (v. 9).
Né vale eccepire che il avev Pt_1 somme corrisposte alla ata in te bilanci e per evitare dupl i di paga dalle amministrazioni re conven stato sempre a conoscen anticip supportate dalle stess ze del provvedimenti di conces ia in qu altri Enti per suo conto o tras i sindaci dei Co no semp CP_3
Inoltre, risulta che tutti i i interes dei piani di rientro dece diante
12/06/2015 della nota 18344
(allegata al de 2/04/2
[...] quarta trimestralità dell' zione re quale si precisavano le à di det piani rientro.
A nulla poi vale invoca isciplina
10.02.2012, emessa dalle nistrazio della gestione liquidatori ( CP_3 ulteriori passività, se n ttica di stato espressamente pre e i Co garantire con proprie la int corredando l'istanza di zione c tità delle uo conto Pt_1 ieste del sivi euro regionali
ne delle isporre i a offerta
è Parte_1
in parte nei vari Pt_1 ttuate da tanze del Pt_1
ell'avvio n. 24 del
CP_4 ne della
), con la predetti
n.2 del
, in vista assumere atoria), è bbligo di passività, al debito
complessivo del nei confronti della società o del consorzio Pt_1
d'ambito, approvato dal Consiglio Comunale, in quanto tale disciplina regolamenta le procedure ai fini della gestione liquidatoria dei Consorzi e delle Società d'ambito, mentre le anticipazioni delle quali si discute in questa sede sono state erogate ai sensi della normativa sopra richiamata (ex art. 11 L.R. 6/2009 ed art. 46 L.R. 11/2010), antecedente la suddetta circolare.
Infine, se è vero che le delibere di approvazione dei bilanci adottate dal tra marzo e luglio 2010 sono state dichiarate nulle dal CP_3
Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio recante RGN
1532/10 intercorso tra il e i soci, è altresì vero che la sentenza CP_3
è intervenuta solo nel febbraio 2014 (dunque in epoca successiva all'erogazione delle anticipazioni delle quali si discute) e che l'amministrazione regionale non era parte di quel giudizio, sicchè nessuna pretesa può essere azionata sulla base di tale pronuncia nei confronti della che rispetto al è soggetto terzo sulla cui buona fede CP_4 CP_3 non v'è motivo di dubitare.
Non appare superfluo al riguardo ricordare che gli effetti della dichiarazione giudiziale di invalidità della delibera di approvazione dei bilanci si producono nei confronti di tutti i soci anche non impugnanti, ma in ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata (art. 2377 cc), residuando al più in capo ai soci il diritto di agire in via risarcitoria nei confronti degli amministratori della partecipata.
In conclusione, dunque, non si ravvisa alcuna illegittimità nell'operato della per avere anticipato in favore del e pro quota del CP_4 CP_3 le somme sopra indicate che quindi il non Parte_1 Pt_1 può esimersi dal restituire. Le domande proposte dal vanno, dunque, tutte Parte_1 rigettate.
Sussistono, tuttavia, in ragione della particolarità della questione e della complessità della disciplina che la regola, i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta tutte le domande proposte dal con atto del Parte_1
31.05.2022.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 29.04.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela
Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7671 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, via Marchese di Villabianca n.98 attore contro
[...]
Controparte_1
e
[...] Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con elezione di domicilio a Palermo, via Valerio Villareale n.
6. convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 30.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La causa ha ad oggetto la domanda proposta dal volta Parte_1 all'accertamento del diritto dell'Ente locale ad ottenere l'assegnazione delle somme a valere sul Fondo Autonomie locali per complessivi euro
3.805.877,24, indebitamente anticipate al a copertura CP_3 dell'emergenza rifiuti e la condanna dell'amministrazione regionale alla liquidazione delle somm tamente l'amministrazione regio ebbe eff favore del (AT conto CP_3 delle riduzioni success te effet nell'ambito del procedi egolato richiesta del Comune e enza de poteri sostitutivi della e dun dettate dall'art. 11 l. 6/0 rt. 24 l.
Le amministrazioni re conven l'Avvocatura distrettuale tato e difetto di giurisdizion avore presupposto che i prov ti ammi delle anticipazioni conc Ente lo che non potesse invoc otere d illegittimo, essendo p l prese amministrazione che li si;
nel dell'Ente locale, afferma ece la c conseguenti trattenute o danno Pt_1 dedotto che il av Parte_1 anticipazioni di cassa, quali an quote dai trasferimenti nti Loc
, arte del Controparte_4 su espressa richiesta effe ia in pr
Ente al quale il aveva CP_3 Pt_1 di raccolta e smaltimen ifiuti e accumulato ingenti debit
La causa istruita anche o ctu è dell'udienza cartolare in epigraf une che cassa in alla base regionali a di una ione dei revisioni mezzo cepito il tivo, sul recupero ritativa e assunto pubblica a pretesa ti e delle e, hanno titolo di tenute le
[...] iuti e ciò tramite il ll'attività ni aveva all'esito
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto innanzi tutto una domanda di accertamento del diritto dell'ente locale ad ottenere l'assegnazione delle somme a valere sul Fondo Autonomie locali asseritamente indebitamente anticipate al rispetto alla quale CP_3 quindi sussiste la giurisdizione ordinaria. Non occorre neppure invocare il potere di disapplicazione in relazione agli atti adottati dall'amministrazione regionale (nota prot. n. 30171 del 18/06/2018 e Decreto del Ragioniere
Generale n. 800 del 17/04/2019), in quanto essi investendo posizioni giuridiche aventi consistenza di obbligazioni, hanno natura meramente ricognitiva e non autoritativa e quindi in ogni caso non potrebbero incidere (limitandolo od escludendolo), sull'eventuale diritto preteso dall'Ente, ove venisse accertato.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e va respinta per le seguenti ragioni.
Il è socio ed al contempo cliente del Parte_1 [...]
a totale partecipazione di capitale Controparte_5 pubblico, denominato (anche , avente ad oggetto CP_3 CP_6 la gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza. A seguito della cosZIe del
[...]
i Comuni ricompresi nell'Ambito Controparte_7
Territoriale Ottimale denominato hanno delegato al CP_6 CP_5 tutte le attività di propria competenza relative alla gestione integrata dei rifiuti. Nell'ambito delle misure urgenti disposte dal Legislatore Regionale per fronteggiare la situazione di crisi ed emergenziale nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, si colloca l'autorizzazione ai Comuni al ricorso al sistema delle anticipazioni di cassa (ex art. 11 L.R. 6/2009 ed art. 46 L.R.
11/2010). Segnatamente, il primo comma dell'art. 11 della L.R. 6/2009 (come successivamente novellato dal secondo comma dell'art. 9 L.R. 13/2014) dispone che “al fine di consentire alla di far fronte ad esigenze di CP_4 ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della
è autorizzato, su indicazione dell'Assessore Regionale per il CP_4 bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai Comuni, nel limite del 30% del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del
Ragioniere Generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali assegnazioni di competenza degli stessi” e l'art. 46 della
L.R. 11/2010 dispone “...il Presidente della Regione … è autorizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse finanziarie per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica”.
Con successivi interventi legislativi in relazione alle difficoltà finanziarie dei Comuni si è disposto che il recupero delle dette anticipazioni concesse ai Comuni avvenisse entro il limite dei dieci anni.
Il sistema dell'anticipazione, per far fronte all'emergenza rifiuti, così come delineato dalla disciplina di settore, richiede di regola l'istanza dell'ente comunale e in sua assenza in presenza di gravi situazioni igienico- ambientali la Regione può attivare il potere sostitutivo ex art. 24 della legge regionale n. 44/1991 e può disporre il recupero delle somme a valere sui trasferimenti dal fondo regionale autonomie locali.
Gli artt. 11 L.R. 6/09 e 46 L.R. 11/10 avevano, infatti, previsto che il recupero delle anticipazioni avvenisse entro tre anni mediante trattenuta sulle erogazioni trimestrali del fondo per le autonomie locali (poi abolito l 2014 contestualmen ZI
. 13/14, poi, a modi la prece enza di liquidità del , ha pr ziché in tre) in die a caric ttagliato piano gener approv nerale.
a, nella specie, il ntesta l Pt_1 lla e rivendi omme i CP_4 sferimenti dovuti e 5/14, ebbero state effettuat ore dell' enza di qualsivoglia ta da ggetto legittimato ad a a e a co
TO contestati poiché o in pa invero, la crisi di liqu ll' Parte_2
è socio e cli 'immine Parte_1 bientale ha indotto la anch CP_4
ad esercitare il sostituti Pt_1 ionale 44/91, per far lle spes vizio pubblico di ra ei rifiu desimi Comuni), e d do il r sferimenti dal fondo le auton ionale n. 44/1991 al comm vince e dei comuni o o ritar rovvedere entro con mine, o mpiere atti obbligato legge, a ssessore regionale pe i locali rata in carica non può e il ter re mesi, per gravi e gi motivi perequativo). L'art. 9 lina, per far fronte alla il recupero avvenisse uni, sulla base di un ecreto del Ragioniere
del recupero da parte tamente trattenute sui che le anticipazioni i il è socio, in Pt_1 stesso, unico Pt_1 biti del verso Pt_1
i.
di cui il
[...]
e di pericolo igienico- di apposita istanza del art. 24 della citata legge per lo svolgimento del le quali concorrono i e somme a valere sui
(articolo 24 della legge ualora gli organi delle e previamente diffidati comunque in grado di to dell'atto provvede un commissario, la cui ese, salvo proroga fino mministrativo”.)
Più nello specifico, con ento al richieste: a) nota in data 2009 e
Comuni soci del esti il S CP_3 art. 11 l.r. 06/2009, co ale è st
5.000.00,00, di cui euro ,00 in f nota prot. 16753 del 1 009 a f
, ai sensi dell 1 l.r.
[...] anticipazione di cassa 1.318.32 richieste dal per Parte_1
1.857.828,55 a fronte uali so
1.926.815,89 (v. nota pr 71210
Nel 2010, su richiesta d nota protocollo 12179 04/2010 servizio di smaltimento ne inte la provv Pt_2 Controparte_4
13.259.791,65 ai sensi d 6 della quota) in conto del Parte_1
Sempre nel 2010 il Parte_1 di anticipazione di cassa 177.198
26/01/2010 a firma del o), a fr somma di ulteriori euro ,70 (v. n
Nel 2011 sempre su del p Controparte_4 retribuzioni degli opera CP_3 giugno luglio, agosto, s e e qua evitare disservizi e pros 'attività rifiuti, ha erogato co amente
3.577.804,45, di cui pro ,54%) i seguenti ndaci dei ex Parte_1 sa per €
b) Parte_1
Parte_1 iesta di cipazioni ad euro ivi euro
(giusta Parte_3 sentire il Contr ell' lessive €
4% (pro ipazioni.
richiesta
2360 del rogata la la Parte_3 to delle maggio,
l fine di grale dei euro CP_3
Parte_1
Dunque, complessivam r gli an anticipazioni erogate dal ne in fa in favore del i Enti CP_3
o per suo co altri E Pt_1
3.586.012,25, a fronte d ma indi di euro 3.805.877,24 (v. 9).
Né vale eccepire che il avev Pt_1 somme corrisposte alla ata in te bilanci e per evitare dupl i di paga dalle amministrazioni re conven stato sempre a conoscen anticip supportate dalle stess ze del provvedimenti di conces ia in qu altri Enti per suo conto o tras i sindaci dei Co no semp CP_3
Inoltre, risulta che tutti i i interes dei piani di rientro dece diante
12/06/2015 della nota 18344
(allegata al de 2/04/2
[...] quarta trimestralità dell' zione re quale si precisavano le à di det piani rientro.
A nulla poi vale invoca isciplina
10.02.2012, emessa dalle nistrazio della gestione liquidatori ( CP_3 ulteriori passività, se n ttica di stato espressamente pre e i Co garantire con proprie la int corredando l'istanza di zione c tità delle uo conto Pt_1 ieste del sivi euro regionali
ne delle isporre i a offerta
è Parte_1
in parte nei vari Pt_1 ttuate da tanze del Pt_1
ell'avvio n. 24 del
CP_4 ne della
), con la predetti
n.2 del
, in vista assumere atoria), è bbligo di passività, al debito
complessivo del nei confronti della società o del consorzio Pt_1
d'ambito, approvato dal Consiglio Comunale, in quanto tale disciplina regolamenta le procedure ai fini della gestione liquidatoria dei Consorzi e delle Società d'ambito, mentre le anticipazioni delle quali si discute in questa sede sono state erogate ai sensi della normativa sopra richiamata (ex art. 11 L.R. 6/2009 ed art. 46 L.R. 11/2010), antecedente la suddetta circolare.
Infine, se è vero che le delibere di approvazione dei bilanci adottate dal tra marzo e luglio 2010 sono state dichiarate nulle dal CP_3
Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio recante RGN
1532/10 intercorso tra il e i soci, è altresì vero che la sentenza CP_3
è intervenuta solo nel febbraio 2014 (dunque in epoca successiva all'erogazione delle anticipazioni delle quali si discute) e che l'amministrazione regionale non era parte di quel giudizio, sicchè nessuna pretesa può essere azionata sulla base di tale pronuncia nei confronti della che rispetto al è soggetto terzo sulla cui buona fede CP_4 CP_3 non v'è motivo di dubitare.
Non appare superfluo al riguardo ricordare che gli effetti della dichiarazione giudiziale di invalidità della delibera di approvazione dei bilanci si producono nei confronti di tutti i soci anche non impugnanti, ma in ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata (art. 2377 cc), residuando al più in capo ai soci il diritto di agire in via risarcitoria nei confronti degli amministratori della partecipata.
In conclusione, dunque, non si ravvisa alcuna illegittimità nell'operato della per avere anticipato in favore del e pro quota del CP_4 CP_3 le somme sopra indicate che quindi il non Parte_1 Pt_1 può esimersi dal restituire. Le domande proposte dal vanno, dunque, tutte Parte_1 rigettate.
Sussistono, tuttavia, in ragione della particolarità della questione e della complessità della disciplina che la regola, i presupposti per compensare ex art. 92 cpc le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta tutte le domande proposte dal con atto del Parte_1
31.05.2022.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 29.04.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza