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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1352/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NATALE VALERIO Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. PAONESSA Controparte_1
ELISABETTA
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.7.2019, il ricorrente esponeva che in data 25.06.2019 il sig. Parte_1
ha ricevuto l'avviso di intimazione n. 13920199000329627000 limitatamente alle cartelle esattoriali limitatamente ai crediti per cui è competente per materia e nello specifico: a) cartella n. 13920050007124046000, asseritamente notificata il 24.12.2005, di Euro 9.063,42, emessa per “premio evaso per tardiva denuncia dati retributivi generali”, sanzioni civili e supplementi rate premio, riferiti di volta in volta a diversi anni (1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005); b) cartella n. 13920060006742325000, asseritamente notificata il
09.12.2006, di Euro 4.554,72, emessa per debiti del 2004, 2005 e 2006; c) cartella n.
1 13920110011960946000, asseritamente notificata il 14.12.2011, di Euro 1.599,48, emessa per debiti del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”.
Si costituivano in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1
Nonostante sia stata ritualmente citata in giudizio l' , oggi la Controparte_3 CP_2
stessa rimaneva contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
La prescrizione del credito è fondata.
1. L'arrt.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
2. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a. dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
3. Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni contestati (dal 1998 al 2011), sono soggette a una prescrizione
2 quinquennale. Considerata l'assenza di atti interruttivi da parte dell' ntra la data CP_1
di notifica della cartella di pagamento e la data di notifica della cdella intimazione di Contr pagamento a cura dell' (25.6.2019), il credito contributivo risulta estinto per prescrizione.
4. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU.
n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…) con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997
n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
5. D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto
3 definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass. n.21623/2011). Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_5
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi
4 dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
6. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra la notifica delle cartelle interruttive del credito e la notifica delle intimazioni di pagamento preavviso di iscrizione ipotecaria è decorso più di un quinquennio.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara la prescrizione del credito riportato nelle seguenti cartelle di pagamento:
cartella n. 13920050007124046000 cartella n. 13920060006742325000 cartella n. 13920110011960946000
Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
5 Così deciso, 13/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
6
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1352/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NATALE VALERIO Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. PAONESSA Controparte_1
ELISABETTA
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.7.2019, il ricorrente esponeva che in data 25.06.2019 il sig. Parte_1
ha ricevuto l'avviso di intimazione n. 13920199000329627000 limitatamente alle cartelle esattoriali limitatamente ai crediti per cui è competente per materia e nello specifico: a) cartella n. 13920050007124046000, asseritamente notificata il 24.12.2005, di Euro 9.063,42, emessa per “premio evaso per tardiva denuncia dati retributivi generali”, sanzioni civili e supplementi rate premio, riferiti di volta in volta a diversi anni (1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005); b) cartella n. 13920060006742325000, asseritamente notificata il
09.12.2006, di Euro 4.554,72, emessa per debiti del 2004, 2005 e 2006; c) cartella n.
1 13920110011960946000, asseritamente notificata il 14.12.2011, di Euro 1.599,48, emessa per debiti del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”.
Si costituivano in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1
Nonostante sia stata ritualmente citata in giudizio l' , oggi la Controparte_3 CP_2
stessa rimaneva contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
La prescrizione del credito è fondata.
1. L'arrt.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
2. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a. dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
3. Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni contestati (dal 1998 al 2011), sono soggette a una prescrizione
2 quinquennale. Considerata l'assenza di atti interruttivi da parte dell' ntra la data CP_1
di notifica della cartella di pagamento e la data di notifica della cdella intimazione di Contr pagamento a cura dell' (25.6.2019), il credito contributivo risulta estinto per prescrizione.
4. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU.
n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…) con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997
n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
5. D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto
3 definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass. n.21623/2011). Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_5
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi
4 dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
6. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra la notifica delle cartelle interruttive del credito e la notifica delle intimazioni di pagamento preavviso di iscrizione ipotecaria è decorso più di un quinquennio.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara la prescrizione del credito riportato nelle seguenti cartelle di pagamento:
cartella n. 13920050007124046000 cartella n. 13920060006742325000 cartella n. 13920110011960946000
Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
5 Così deciso, 13/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
6