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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1397/2020 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Olbia, via Sardegna Parte_1 C.F._1
n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Anna Rita Giua (C.F. ) che la rappresenta C.F._2
e difende in forza di procura speciale in calce all'atto introduttivo,
ATTRICE nei confronti di
(C.F. elettivamente domiciliata in Olbia, via Mameli Controparte_1 C.F._3
n. 27, presso e nello studio dell'avv. Giampaolo Murrighile (C.F. ) che la C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: Voglia il Giudice adito, espletati gli accertamenti che riterrà utili e necessari, accertare, dichiarare e statuire che la comparente è proprietaria dell'appartamento sito in Padru alla Via Don
Sturzo n. 7, distinto al Catasto fabbricati al F. 23 mappale n. 2632, con ogni accessorio e pertinenza, unitamente alla sorella germana , per successione nel possesso ex art. 1146 c. 1 c.c., Controparte_1
quali eredi di e . Persona_1 Persona_2
- In conseguenza di ciò statuire che la convenuta non ha un diritto esclusivo sulla res e pertanto condannare la stessa a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose, nella disponibilità della titolare comparente. - Con condanna della convenuta al risarcimento danni per le ragioni sopra
pagina 1 di 7 esposte, e nell'ammontare che verranno quantificati causa cognita e che il Giudice riterrà di giustizia -
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per la convenuta: 1) Rigettare, per tutte le ragioni di cui alla espositiva, le domande attoree perché infondate in fatto e diritto, anche per effetto della eccezione riconvenzionale ritualmente proposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, ha allegato che a seguito Parte_1
della morte della madre, (già vedova di aveva ereditato per Persona_1 Persona_3
successione legittima, insieme ai fratelli e una quota Persona_2 Controparte_1 dell'immobile sito in Padru in via Don Sturzo n. 7, identificato al Catasto fabbricati al F. 23 mappale n.
2632.
Ha rappresentato che la madre, quando si era trasferita a Padru aveva occupato Persona_1
l'immobile insieme ai figli e che per oltre vent'anni - fino alla data della sua morte avvenuta nel 1988 - aveva posseduto il bene in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica, esercitando su di esso un diritto corrispondente a quello del proprietario di tal che in capo alla stessa era maturato il diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Ha precisato che a seguito della morte della madre aveva continuato ad abitare nell'immobile il fratello
, col consenso delle sorelle coeredi e residenti altrove, ma, nonostante ciò, ella negli anni Per_2
aveva disposto liberamente dell'abitazione, dandola in uso anche ai propri figli, e Per_4 Per_3
che vi avevano abitato per diverso tempo e, a sue spese, vi eseguivano periodicamente lavori di manutenzione e ristrutturazione (es. cura del giardino, ripristino del bagno e rimessa).
Ha riferito che nel 2016 era morto il fratello senza lasciare moglie e figli e che a causa di Per_2 ciò l'eredità si era devoluta per successione legittima in favore delle sorelle . Tuttavia, la sorella Per_1
inspiegabilmente e in totale malafede, non aveva mai riconosciuto l'odierna parte attrice CP_1 come coerede e si era appropriata dell'immobile in questione come se ne fosse l'esclusiva proprietaria, dopo che nel 2015 aveva anche provveduto a trasferire a suo nome l'intestazione catastale dell'immobile (prima intestato al signor fu , deceduto, i cui figli, tutti Persona_5 Per_6 viventi, nulla hanno mai contestato e/o opposto in relazione all'immobile in parola)
Ha rappresentato che i vari tentativi di comporre bonariamente la vicenda erano stati vani e che era quindi legittimata a esperire azione di rivendicazione del bene abusivamente occupato dalla sorella che illegittimamente la estrometteva dal pari godimento dell'immobile, in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.
Ha concluso come in epigrafe. pagina 2 di 7 Costituitasi la convenuta, signora , ha contestato la ricostruzione effettuata dalla Controparte_1
sorella affermando che l'appartamento oggetto di causa era stato acquistato nei primi anni '60 dal signor (che ne era l'unico ed esclusivo proprietario e lo possedeva in via esclusiva quale Persona_7
unico dominus), con cui la madre, (rimasta vedova in giovane età), aveva una Persona_1 relazione e aveva instaurato una convivenza nell'appartamento insieme ai suoi tre figli, nati da precedente matrimonio.
Ha dedotto che alla morte di (9.06.1988) nell'immobile avevano continuato ad Persona_1
abitare il , il e la resistente stessa fino al 1992, anno in cui si era trasferita a Per_7 Persona_2
Olbia.
Ha allegato:
- fino all'anno della sua morte (1990) il signor aveva provveduto a curare e pagare tutti i Per_7
lavori di manutenzione e ristrutturazione necessari all'immobile - es. il rifacimento del camino
–
- che dal 1995 in poi e fino alla sua morte (16.04.2016) il fratello aveva abitato nella Per_2
casa, esercitandovi un possesso esclusivo e uti dominus.
A riprova di ciò ha allegato che il fratello aveva sempre curato i lavori di manutenzione e Per_2 ristrutturazione dell'immobile e nel 2012 aveva anche stipulato un contratto di comodato in cui egli, dichiarandosi proprietario dell'immobile, aveva concesso a titolo gratuito l'appartamento al nipote – e figlio della convenuta - per circa un anno.
Ha riferito che la sorella non aveva mai esercitato il possesso o il compossesso sull'abitazione Pt_1
dal 1995 in poi né l'avrebbe potuta concedere in uso ai figli, non avendo la disponibilità nemmeno delle chiavi dell'abitazione.
Ha affermato di essere proprietaria esclusiva del bene in forza di testamento pubblico redatto dal fratello che l'aveva nominata erede universale di tutti i suoi beni, quindi, anche Per_2 dell'immobile oggetto di causa, dal momento che alla data della morte erano già maturati i vent'anni necessari per l'acquisto per usucapione del bene.
Ha comunque allegato che qualora si ritenesse che, alla data del decesso del , non Persona_2
fosse maturata l'usucapione, lei sarebbe, comunque, proprietaria esclusiva del cespite ereditario avendo continuato il possesso del dante causa quale suo erede universale (art 1146, comma I, c.c.) fino al compimento del ventennio, essendo è pacifico in causa che possiede il bene in via Controparte_1
esclusiva dal decesso del fratello quale unica erede.
Ha concluso come in epigrafe.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e all'udienza “cartolare” del 12 dicembre 2024, fissata secondo le modalità previste dall'art. 221 D.L.
34/2020, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea di accertamento della proprietà dell'immobile oggetto di causa e di rilascio dello stesso è infondata e deve essere rigettata per i motivi in seguito illustrati.
L'attrice ha qualificato la propria domanda come domanda di rivendica ex art. 948 c.c.
Va preliminarmente osservato che l'azione di rivendicazione disciplinata dall'art 948 c.c. è esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi detenga o possegga una cosa. Tuttavia, a differenza dell'azione di rilascio o di restituzione, ha come scopo il riconoscimento della proprietà (in questo caso della comproprietà) del bene, comportando un onere probatorio particolarmente gravoso in capo all'attore che deve dimostrare il dominio sul bene rivendicato, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario.
La giurisprudenza di legittimità a proposito dell'onere probatorio ha in più occasioni ribadito che all'attore non basta esibire un titolo di acquisto derivativo in quanto questo “indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
L'attore in rivendicazione deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo”
(Cfr. Cass. Civ. n. 33190 del 2023; n. 21940 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, la pretesa di parte attrice trova il suo fondamento sull'assunto della proprietà del bene oggetto di causa in capo alla madre per avvenuta usucapione, per aver essa disposto della casa in via esclusiva come unica proprietaria, esercitandovi un possesso pacifico, ininterrotto e per il periodo di tempo previsto dalla legge.
pagina 4 di 7 In particolare, l'attrice ha allegato che la madre nel 1967, utilizzando i proventi di una vendita di un terreno di sua proprietà, avrebbe acquistato l'immobile – mediante compravendita verbale - e vi avrebbe abitato con i suoi figli fino al 1988 (divenendone proprietaria per usucapione ventennale) e che pertanto alla sua morte l'immobile sarebbe entrato a far parte dei patrimonio dei suoi tre figli in forza di successione legittima, così che alla morte del fratello (deceduto nel 2016), coerede, Per_2
l'immobile giacerebbe in comunione con la sorella superstite.
In via generale vi è da premettere che l'istituto dell'usucapione ordinaria previsto dall'art. 1158 cod. civ., è un modo di acquisto della proprietà in via originaria e che per costante giurisprudenza “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cass. Civ. Sez. II n. 18215 del 2013)
In particolare, “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. Civ. n. 2043 del 2015).
Il possesso, poi, non deve essere clandestino e tale requisito va inteso nel senso che l'esercizio della signoria sul bene deve essere acquisita ed esercitata in modo pubblico, cioè in maniera non occulta e visibile. In particolare “ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore.” (cfr. Cass. Civ. n. 17881 del 2013).
Di conseguenza, la parte che deduce un acquisto in usucapione deve dimostrare come e quando ha iniziato a possedere uti dominus (cfr. Cass. Civ. n. 21873 del 2018), dovendo provare dunque l'inizio, la durata e le modalità del possesso ad usucapionem
Nel caso di specie tale assunto è rimasto sfornito di prova: alcuna prova documentale è stata fornita in tal senso e le dichiarazioni testimoniali hanno condotto a risultanze antitetiche e contraddittorie, ben lontane dal soddisfare il rigoroso onere probatorio richiesto.
I testimoni di parte attrice hanno fornito dichiarazioni generiche e non circoscritte, specularmente contestate dai teste di parte convenuta.
pagina 5 di 7 È rimasta in particolare non sufficientemente provata la circostanza che nell'immobile per cui è causa abbia esercitato sul bene un possesso esclusivo corrispondente al diritto di Persona_1
proprietà dal 1967 al 1988, essendo per contro emerso che nell'appartamento via abbia abitato fino alla sua morte, avvenuta nel marzo 1990, anche il , che era il compagno more uxorio della Persona_7
, nonché i figli della stessa. Per_1 Per_1
In particolare i testi escussi non hanno riferito neppure in modo univoco chi si sia occupato dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile e recinzione del giardino, avendo i testi di parte attrice riferito:
- che era la ad ospitare il;
Per_1 Per_7
- che era stata la ad effettuare i lavori predetti, Per_1
mentre i testi di parte convenuta hanno riferito:
- che era il ad ospitare la;
Per_7 Per_1
- che era stato il (anche insieme alla ) ad aver effettuato i lavori sull'immobile. Per_7 Per_1
Il contrasto fra le affermazioni di testi di pari attendibilità (anche considerato il vincolo di parentela sussistente per i testi di parte attrice), in assenza di dati certi, non può che risolversi in danno della parte su cui grava l'onere della prova, comportando conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. Civ. n. 4773 del 2015 e n. 3468 del 2010)
In conclusione, non essendo stata dimostrata la proprietà dell'immobile né attraverso atti di acquisto a titolo derivativo, a ritroso, sino a pervenire ad un acquisto a titolo originario, né attraverso l'esercizio del possesso con i caratteri ed il tempo necessari per usucapione, la domanda attorea deve essere respinta.
A ciò consegue anche il rigetto della domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Il rigetto dell'azione proposta dall'attrice esime, inoltre, dall'affrontare l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta, essendo questa strumentale esclusivamente alla paralisi della pretesa attorea: (cfr. ex multis Cass. Civ n. 16314 del 2007).
La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza e viene liquidata come in dispositivo applicando lo scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dall'attrice.
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
pagina 6 di 7 Sassari, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1397/2020 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Olbia, via Sardegna Parte_1 C.F._1
n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Anna Rita Giua (C.F. ) che la rappresenta C.F._2
e difende in forza di procura speciale in calce all'atto introduttivo,
ATTRICE nei confronti di
(C.F. elettivamente domiciliata in Olbia, via Mameli Controparte_1 C.F._3
n. 27, presso e nello studio dell'avv. Giampaolo Murrighile (C.F. ) che la C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: Voglia il Giudice adito, espletati gli accertamenti che riterrà utili e necessari, accertare, dichiarare e statuire che la comparente è proprietaria dell'appartamento sito in Padru alla Via Don
Sturzo n. 7, distinto al Catasto fabbricati al F. 23 mappale n. 2632, con ogni accessorio e pertinenza, unitamente alla sorella germana , per successione nel possesso ex art. 1146 c. 1 c.c., Controparte_1
quali eredi di e . Persona_1 Persona_2
- In conseguenza di ciò statuire che la convenuta non ha un diritto esclusivo sulla res e pertanto condannare la stessa a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose, nella disponibilità della titolare comparente. - Con condanna della convenuta al risarcimento danni per le ragioni sopra
pagina 1 di 7 esposte, e nell'ammontare che verranno quantificati causa cognita e che il Giudice riterrà di giustizia -
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per la convenuta: 1) Rigettare, per tutte le ragioni di cui alla espositiva, le domande attoree perché infondate in fatto e diritto, anche per effetto della eccezione riconvenzionale ritualmente proposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta, ha allegato che a seguito Parte_1
della morte della madre, (già vedova di aveva ereditato per Persona_1 Persona_3
successione legittima, insieme ai fratelli e una quota Persona_2 Controparte_1 dell'immobile sito in Padru in via Don Sturzo n. 7, identificato al Catasto fabbricati al F. 23 mappale n.
2632.
Ha rappresentato che la madre, quando si era trasferita a Padru aveva occupato Persona_1
l'immobile insieme ai figli e che per oltre vent'anni - fino alla data della sua morte avvenuta nel 1988 - aveva posseduto il bene in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica, esercitando su di esso un diritto corrispondente a quello del proprietario di tal che in capo alla stessa era maturato il diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Ha precisato che a seguito della morte della madre aveva continuato ad abitare nell'immobile il fratello
, col consenso delle sorelle coeredi e residenti altrove, ma, nonostante ciò, ella negli anni Per_2
aveva disposto liberamente dell'abitazione, dandola in uso anche ai propri figli, e Per_4 Per_3
che vi avevano abitato per diverso tempo e, a sue spese, vi eseguivano periodicamente lavori di manutenzione e ristrutturazione (es. cura del giardino, ripristino del bagno e rimessa).
Ha riferito che nel 2016 era morto il fratello senza lasciare moglie e figli e che a causa di Per_2 ciò l'eredità si era devoluta per successione legittima in favore delle sorelle . Tuttavia, la sorella Per_1
inspiegabilmente e in totale malafede, non aveva mai riconosciuto l'odierna parte attrice CP_1 come coerede e si era appropriata dell'immobile in questione come se ne fosse l'esclusiva proprietaria, dopo che nel 2015 aveva anche provveduto a trasferire a suo nome l'intestazione catastale dell'immobile (prima intestato al signor fu , deceduto, i cui figli, tutti Persona_5 Per_6 viventi, nulla hanno mai contestato e/o opposto in relazione all'immobile in parola)
Ha rappresentato che i vari tentativi di comporre bonariamente la vicenda erano stati vani e che era quindi legittimata a esperire azione di rivendicazione del bene abusivamente occupato dalla sorella che illegittimamente la estrometteva dal pari godimento dell'immobile, in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.
Ha concluso come in epigrafe. pagina 2 di 7 Costituitasi la convenuta, signora , ha contestato la ricostruzione effettuata dalla Controparte_1
sorella affermando che l'appartamento oggetto di causa era stato acquistato nei primi anni '60 dal signor (che ne era l'unico ed esclusivo proprietario e lo possedeva in via esclusiva quale Persona_7
unico dominus), con cui la madre, (rimasta vedova in giovane età), aveva una Persona_1 relazione e aveva instaurato una convivenza nell'appartamento insieme ai suoi tre figli, nati da precedente matrimonio.
Ha dedotto che alla morte di (9.06.1988) nell'immobile avevano continuato ad Persona_1
abitare il , il e la resistente stessa fino al 1992, anno in cui si era trasferita a Per_7 Persona_2
Olbia.
Ha allegato:
- fino all'anno della sua morte (1990) il signor aveva provveduto a curare e pagare tutti i Per_7
lavori di manutenzione e ristrutturazione necessari all'immobile - es. il rifacimento del camino
–
- che dal 1995 in poi e fino alla sua morte (16.04.2016) il fratello aveva abitato nella Per_2
casa, esercitandovi un possesso esclusivo e uti dominus.
A riprova di ciò ha allegato che il fratello aveva sempre curato i lavori di manutenzione e Per_2 ristrutturazione dell'immobile e nel 2012 aveva anche stipulato un contratto di comodato in cui egli, dichiarandosi proprietario dell'immobile, aveva concesso a titolo gratuito l'appartamento al nipote – e figlio della convenuta - per circa un anno.
Ha riferito che la sorella non aveva mai esercitato il possesso o il compossesso sull'abitazione Pt_1
dal 1995 in poi né l'avrebbe potuta concedere in uso ai figli, non avendo la disponibilità nemmeno delle chiavi dell'abitazione.
Ha affermato di essere proprietaria esclusiva del bene in forza di testamento pubblico redatto dal fratello che l'aveva nominata erede universale di tutti i suoi beni, quindi, anche Per_2 dell'immobile oggetto di causa, dal momento che alla data della morte erano già maturati i vent'anni necessari per l'acquisto per usucapione del bene.
Ha comunque allegato che qualora si ritenesse che, alla data del decesso del , non Persona_2
fosse maturata l'usucapione, lei sarebbe, comunque, proprietaria esclusiva del cespite ereditario avendo continuato il possesso del dante causa quale suo erede universale (art 1146, comma I, c.c.) fino al compimento del ventennio, essendo è pacifico in causa che possiede il bene in via Controparte_1
esclusiva dal decesso del fratello quale unica erede.
Ha concluso come in epigrafe.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e all'udienza “cartolare” del 12 dicembre 2024, fissata secondo le modalità previste dall'art. 221 D.L.
34/2020, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea di accertamento della proprietà dell'immobile oggetto di causa e di rilascio dello stesso è infondata e deve essere rigettata per i motivi in seguito illustrati.
L'attrice ha qualificato la propria domanda come domanda di rivendica ex art. 948 c.c.
Va preliminarmente osservato che l'azione di rivendicazione disciplinata dall'art 948 c.c. è esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi detenga o possegga una cosa. Tuttavia, a differenza dell'azione di rilascio o di restituzione, ha come scopo il riconoscimento della proprietà (in questo caso della comproprietà) del bene, comportando un onere probatorio particolarmente gravoso in capo all'attore che deve dimostrare il dominio sul bene rivendicato, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario.
La giurisprudenza di legittimità a proposito dell'onere probatorio ha in più occasioni ribadito che all'attore non basta esibire un titolo di acquisto derivativo in quanto questo “indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
L'attore in rivendicazione deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo”
(Cfr. Cass. Civ. n. 33190 del 2023; n. 21940 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, la pretesa di parte attrice trova il suo fondamento sull'assunto della proprietà del bene oggetto di causa in capo alla madre per avvenuta usucapione, per aver essa disposto della casa in via esclusiva come unica proprietaria, esercitandovi un possesso pacifico, ininterrotto e per il periodo di tempo previsto dalla legge.
pagina 4 di 7 In particolare, l'attrice ha allegato che la madre nel 1967, utilizzando i proventi di una vendita di un terreno di sua proprietà, avrebbe acquistato l'immobile – mediante compravendita verbale - e vi avrebbe abitato con i suoi figli fino al 1988 (divenendone proprietaria per usucapione ventennale) e che pertanto alla sua morte l'immobile sarebbe entrato a far parte dei patrimonio dei suoi tre figli in forza di successione legittima, così che alla morte del fratello (deceduto nel 2016), coerede, Per_2
l'immobile giacerebbe in comunione con la sorella superstite.
In via generale vi è da premettere che l'istituto dell'usucapione ordinaria previsto dall'art. 1158 cod. civ., è un modo di acquisto della proprietà in via originaria e che per costante giurisprudenza “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cass. Civ. Sez. II n. 18215 del 2013)
In particolare, “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. Civ. n. 2043 del 2015).
Il possesso, poi, non deve essere clandestino e tale requisito va inteso nel senso che l'esercizio della signoria sul bene deve essere acquisita ed esercitata in modo pubblico, cioè in maniera non occulta e visibile. In particolare “ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore.” (cfr. Cass. Civ. n. 17881 del 2013).
Di conseguenza, la parte che deduce un acquisto in usucapione deve dimostrare come e quando ha iniziato a possedere uti dominus (cfr. Cass. Civ. n. 21873 del 2018), dovendo provare dunque l'inizio, la durata e le modalità del possesso ad usucapionem
Nel caso di specie tale assunto è rimasto sfornito di prova: alcuna prova documentale è stata fornita in tal senso e le dichiarazioni testimoniali hanno condotto a risultanze antitetiche e contraddittorie, ben lontane dal soddisfare il rigoroso onere probatorio richiesto.
I testimoni di parte attrice hanno fornito dichiarazioni generiche e non circoscritte, specularmente contestate dai teste di parte convenuta.
pagina 5 di 7 È rimasta in particolare non sufficientemente provata la circostanza che nell'immobile per cui è causa abbia esercitato sul bene un possesso esclusivo corrispondente al diritto di Persona_1
proprietà dal 1967 al 1988, essendo per contro emerso che nell'appartamento via abbia abitato fino alla sua morte, avvenuta nel marzo 1990, anche il , che era il compagno more uxorio della Persona_7
, nonché i figli della stessa. Per_1 Per_1
In particolare i testi escussi non hanno riferito neppure in modo univoco chi si sia occupato dei lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile e recinzione del giardino, avendo i testi di parte attrice riferito:
- che era la ad ospitare il;
Per_1 Per_7
- che era stata la ad effettuare i lavori predetti, Per_1
mentre i testi di parte convenuta hanno riferito:
- che era il ad ospitare la;
Per_7 Per_1
- che era stato il (anche insieme alla ) ad aver effettuato i lavori sull'immobile. Per_7 Per_1
Il contrasto fra le affermazioni di testi di pari attendibilità (anche considerato il vincolo di parentela sussistente per i testi di parte attrice), in assenza di dati certi, non può che risolversi in danno della parte su cui grava l'onere della prova, comportando conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. Civ. n. 4773 del 2015 e n. 3468 del 2010)
In conclusione, non essendo stata dimostrata la proprietà dell'immobile né attraverso atti di acquisto a titolo derivativo, a ritroso, sino a pervenire ad un acquisto a titolo originario, né attraverso l'esercizio del possesso con i caratteri ed il tempo necessari per usucapione, la domanda attorea deve essere respinta.
A ciò consegue anche il rigetto della domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Il rigetto dell'azione proposta dall'attrice esime, inoltre, dall'affrontare l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta, essendo questa strumentale esclusivamente alla paralisi della pretesa attorea: (cfr. ex multis Cass. Civ n. 16314 del 2007).
La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza e viene liquidata come in dispositivo applicando lo scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ed il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dall'attrice.
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
pagina 6 di 7 Sassari, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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