Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2282/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2282/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/03/2025
da nata a [...] il [...] con l'avv. Aurora D'Agostino Parte 1
e nato a [...] il [...] con gli avv.ti Gianluca Masiero e Parte 2
Susanna Travagli
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 03.09.2005 in Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), come risulta nel registro atti di matrimonio del medesimo comune, atto n. 11, Parte II, Serie A, anno 2005;
2. ordinare al comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. omologare le seguenti condizioni:
a. la figlia minore Per 1 viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalenti presso la madre, nella casa in cui risiede;
b. il figlio Per 2 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, risiede presso la casa paterna ove ha già trasferito la residenza a far data dall'aprile 2024;
c. in considerazione dell'età della figlia Per_1, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, in accordo con lei e secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza e quelli lavorativi del padre, prevedendo che la medesima raggiunga il padre almeno un pomeriggio a settimana (di norma il giovedì), libera anche di pernottare presso di lui, ed almeno due
Stabilire che la figlia, almeno fino a quando minorenne, trascorra con i genitori almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, per le ferie estive, oltre a metà delle ferie natalizie e pasquali, alternando la festività del Natale
e del Capodanno, nonché di Pasqua e Pasquetta;
d. i ricorrenti provvederanno direttamente al mantenimento dei figli conviventi, rinunciando espressamente, allo stato, al contributo dell'altro genitore;
qualora uno dei due figli raggiunga l'indipendenza economica, si conviene sin d'ora che verranno ripristinate le condizioni economiche pattuite in sede di separazione coniugale e pertanto il coniuge non convivente con il figlio o la figlia non economicamente autosufficiente verserà in favore dell'altro la somma di euro 300,00 mensili, aggiornata dall'1.08.2023 (data della sentenza di separazione) oltre alle spese straordinarie sotto indicate;
e. i ricorrenti concordano, pertanto, allo stato, di provvedere pro quota per i figli alle sole spese straordinarie sulla scorta del protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e con le precisazioni che seguono:
i. spese mediche (da documentare che non richiedono i preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche o oculistiche presso strutture pubbliche ovvero private (con costo inferiore o pari a euro 500,00 complessivi annui); c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
o in regime di convenzione, oltre a trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitari Nazionale;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private con costo superiore a euro 500,00 complessivi annui;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e richiesti dagli istituti scolastici/Università; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento, g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treni) per frequenza scolastica, frequentazione genitori e socialità ordinaria;
h) dotazione informatica (pc/tablet) indicata dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (PDP); i) corsi di recupero e lezioni private indicate dagli istituti scolastici collegate alle specifiche esigenze delle diagnosi DSA;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, ad eccezione della retta per la frequenza dell'istituto scolastico cui la figlia minore è già iscritta e sino ad esaurimento del ciclo già avviao, per cui non è necessario pertanto preventivo accordo;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) una attività sportiva (escluso abbigliamento ed attrezzature pertinenti); vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive (oltre la prima) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per l'iscrizione a gare e tornei), d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout), e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), g) acquisto mezzi di trasporto dei figli e relative spese di bollo, assicurazione e manutenzione, h) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuola pubbliche o da enti territoriali)
5. assegno familiare al 50%;
6. le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non essendovi interesse".
FATTO E DIRITTO
I signori Parte_2 e Parte 1 hanno contratto matrimonio in data
03.09.2005 in Sant'Angelo di Piove di Sacco, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco al n. 11, parte II, Serie A dell'anno
2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova e la separazione è stata omologata con sentenza n. 1673/2023 pubblicata il
02.08.2023 e passata in cosa giudicata in data 01.03.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli Per 1 (nata il [...]), minore e non economicamente indipendente e Per 2 (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 5) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 2 e matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune Parte 1
di Sant'Angelo di Piove di Sacco al n. 11, parte II, Serie A dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari