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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 7419/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7419/2024, avente ad oggetto:
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del 17.11.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Davide Russo (CF: , elettivamente domiciliata C.F._2
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. Controparte_1
, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (CF: Controparte_1
) rapp. e difesa dagli avv.ti Ida Carrara (CF: e P.IVA_1 C.F._3
pagina 1 di 12 (CF. , congiuntamente e disgiuntamente, CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in Palazzo Municipale P.za Battisti 1 . CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il , in persona del Sindaco P.T.
[...] Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale per sentirlo dichiarare responsabile dei fatti verificatisi pagina 2 di 12 in data 8.10.2022, alla via Atellana, altezza rotonda via Diaz alle ore 20,00 circa.
All'uopo, l'attrice deduceva che, mentre percorreva a piedi via Atellana, giunta all'altezza della rotonda di via Diaz, non avvedendosi della presenza a terra di un pezzo di moncone di paletto di segnaletica stradale, che fuoriusciva di circa quattro centimetri dal manto stradale, peraltro anche sconnesso, inciampava e batteva rovinosamente a terra riportando lesioni. Deduceva, inoltre, che a seguito del detto evento alla ricorrente erano derivate lesioni con una invalidità temporanea e permanente, nella misura del 6%, 40 gg. di I.T.T. e I.T.P., oltre una diminuita capacità lavorativa futura, quantificando il danno fisico in euro 26.000,00.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva che controparte non aveva depositato alcuna relazione medica, ma solo documentazione varia non attestante le lesioni subite al momento del presunto sinistro, in modo da consentire una verifica di compatibilità con la dinamica asserita dalla controparte e la necessità degli interventi odontoiatrici successivi.
Deduceva, ancora, che nel referto del P.S. si leggeva che la si era rifiutata Pt_1
di sottoporsi a rx per sospetta gravidanza, ma che nei successivi atti depositati si rinveniva una radiografia per la quale era impossibile risalire sia alla data che alla persona cui si riferiva. Deduceva, infine, che alle lacune documentale non poteva il sopperire il certificato degli interventi effettuati datato 8.11.2023 a firma del medico odontoiatra, né tantomeno una fotocopia (monca) di una prescrizione di pagina 3 di 12 uno studio odontoiatrico, addirittura datato 9.11.2020. Nell'an, poi, il Comune di deduceva che la avrebbe dovuto ispezionare con maggiore CP_1 Pt_1
attenzione la strada percorsa, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri, nel mentre ella, imprudentemente, non prestava alcuna attenzione al dissesto della pavimentazione, nonostante potesse comprendere che il dislivello esistente e oggettivamente visibile rappresentasse un'insidia o un rischio di inciampo o di caduta. La stessa attrice asseriva, inoltre, in citazione che il manto stradale peraltro era sconnesso, circostanza che avrebbe dovuto indurla ad una maggiore cautela nel percorrere il marciapiede in questione.
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda, che risulta agli atti documentata con le comunicazioni di rito e con la richiesta di negoziazione assistita inevasa da parte dell'Ente convenuto.
Ciò posto, in fatto, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Osserva, infatti, questo giudicante che dall'istruttoria svolta non si rilevano elementi tali da far emergere la responsabilità del sinistro a carico del CP_1
.
[...]
Dalle foto agli atti di parte attrice, ben si evince la pericolosità dei luoghi del sinistro ed il loro alto grado di insidia, peraltro dichiarato dalla stessa attrice in citazione;
inoltre, essendo presumibilmente le condizioni ambientali di scarsa visibilità, cioè le 20,00 dell'8.10.2022, la soglia di attenzione della Pt_1
pagina 4 di 12 doveva essere ancora più alta rispetto a quella ordinaria, anche per la presunta gravidanza dichiarata ai sanitari del Pronto Soccorso, di cui però si perdono poi le notizie all'interno della documentazione medica depositata agli atti del fascicolo di parte attrice. A ciò si aggiunga, inoltre, che non risulta credibile la circostanza che la non conoscesse i luoghi di causa, essendo tale circostanza smentita dal Pt_1
teste escusso in giudizio, cognato dell'attrice, laddove afferma Testimone_1
che “…Nei pressi abita il padre di mia cognata…” ed ancora “…Noi abbiamo
fatto sedere a terra l'attrice e, dopo che la stessa si era ripresa, siamo andati a
casa di mia suocera che abita poco distante dal posto ove si è verificato il
sinistro…”. La scarsa conoscenza dei luoghi del sinistro, come dedotta in citazione della , viene definitivamente smentita dal teste ove questi Pt_1 Testimone_1
afferma che “…la strada in questione al momento dei fatti non era
sufficientemente illuminata, tant'è che maggior luce proveniva dai fari delle auto.
Preciso ancora che quella strada noi in genere l'abbiamo sempre fatta in auto…”.
Peraltro, dal riscontro tra la narrazione del teste “…il marciapiedi non Tes_1
presentava altri segni di dissesto se non nella parte in cui è caduta mia
cognata…”, e quanto riprodotto dalle foto depositate dalla stessa attrice agli atti del fascicolo di parte, viene meno anche il tentativo di accreditare la tesi che la non fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, visto lo stato sconnesso del Pt_1
marciapiedi non solo nei pressi del moncone di ferro tranciato, presunta causa della caduta della , ma per tutto il tratto nei pressi di quest'ultimo, evidenziato Pt_1
pagina 5 di 12 nelle richiamate foto. Fatto per cui, risulta assolutamente incredibile la descrizione dello stato dei luoghi fatta dal teste, in relazione a quanto descritto in citazione.
Ma che i fatti dedotti in domanda siano del tutto incredibili, risulta anche dal riscontro della documentazione medica agli atti, confusa e non riconducibile di certo alla narrazione fatta dalla . Pt_1
Infatti, a fronte del certificato stilato dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di
Frattamaggiore all'atto dell'accesso in data 8.10.2022, i successivi certificati riferiti agli interventi praticati dall'attrice, risultano ben lontani dalla data di accadimento dei fatti, quando non addirittura precedenti, come quello dello studio odontoiatrico datato 9.11.2020, quindi assolutamente incompatibile con la CP_3
narrazione della . Pt_1
In ogni caso, pur volendo ritenere i fatti per accaduti come descritti in citazione dalla , in via generale si osserva che anche l'utente di un luogo Pt_1
pubblico è "custode" del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10
maggio 1999 n. 156);
pagina 6 di 12 2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità dell'attrice, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente
sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti Pt_2
dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava in condizioni di piena visibilità e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che
«Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una pagina 7 di 12 situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è
presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051
cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della (v. Corte CP_4
di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436, nonché Tribunale Roma sez. II,
13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello”).
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad pagina 8 di 12 interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice
deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III,
24/2/2011, n. 4476).
pagina 9 di 12 Per l'appunto, nella fattispecie, va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta dell'attrice.
Infatti, nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, visto anche lo stato impraticabile della strada, come si rileva dalla foto agli atti. Nel
compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi,
dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per pagina 10 di 12 insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, l'attrice, usando un minimo di diligenza nel camminare, si sarebbe potuto accorgere dell'insidia evitando di inciamparvi.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto
“in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91
comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di Parte_1
rimanendo a carico delle parti in solido nei confronti dell'Ausiliario.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
pagina 11 di 12 nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
- rigetta la domanda attorea;
- Condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, in solido tra le parti nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 12/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7419/2024, avente ad oggetto:
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del 17.11.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Davide Russo (CF: , elettivamente domiciliata C.F._2
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. Controparte_1
, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (CF: Controparte_1
) rapp. e difesa dagli avv.ti Ida Carrara (CF: e P.IVA_1 C.F._3
pagina 1 di 12 (CF. , congiuntamente e disgiuntamente, CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in Palazzo Municipale P.za Battisti 1 . CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il , in persona del Sindaco P.T.
[...] Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale per sentirlo dichiarare responsabile dei fatti verificatisi pagina 2 di 12 in data 8.10.2022, alla via Atellana, altezza rotonda via Diaz alle ore 20,00 circa.
All'uopo, l'attrice deduceva che, mentre percorreva a piedi via Atellana, giunta all'altezza della rotonda di via Diaz, non avvedendosi della presenza a terra di un pezzo di moncone di paletto di segnaletica stradale, che fuoriusciva di circa quattro centimetri dal manto stradale, peraltro anche sconnesso, inciampava e batteva rovinosamente a terra riportando lesioni. Deduceva, inoltre, che a seguito del detto evento alla ricorrente erano derivate lesioni con una invalidità temporanea e permanente, nella misura del 6%, 40 gg. di I.T.T. e I.T.P., oltre una diminuita capacità lavorativa futura, quantificando il danno fisico in euro 26.000,00.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva che controparte non aveva depositato alcuna relazione medica, ma solo documentazione varia non attestante le lesioni subite al momento del presunto sinistro, in modo da consentire una verifica di compatibilità con la dinamica asserita dalla controparte e la necessità degli interventi odontoiatrici successivi.
Deduceva, ancora, che nel referto del P.S. si leggeva che la si era rifiutata Pt_1
di sottoporsi a rx per sospetta gravidanza, ma che nei successivi atti depositati si rinveniva una radiografia per la quale era impossibile risalire sia alla data che alla persona cui si riferiva. Deduceva, infine, che alle lacune documentale non poteva il sopperire il certificato degli interventi effettuati datato 8.11.2023 a firma del medico odontoiatra, né tantomeno una fotocopia (monca) di una prescrizione di pagina 3 di 12 uno studio odontoiatrico, addirittura datato 9.11.2020. Nell'an, poi, il Comune di deduceva che la avrebbe dovuto ispezionare con maggiore CP_1 Pt_1
attenzione la strada percorsa, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri, nel mentre ella, imprudentemente, non prestava alcuna attenzione al dissesto della pavimentazione, nonostante potesse comprendere che il dislivello esistente e oggettivamente visibile rappresentasse un'insidia o un rischio di inciampo o di caduta. La stessa attrice asseriva, inoltre, in citazione che il manto stradale peraltro era sconnesso, circostanza che avrebbe dovuto indurla ad una maggiore cautela nel percorrere il marciapiede in questione.
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda, che risulta agli atti documentata con le comunicazioni di rito e con la richiesta di negoziazione assistita inevasa da parte dell'Ente convenuto.
Ciò posto, in fatto, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Osserva, infatti, questo giudicante che dall'istruttoria svolta non si rilevano elementi tali da far emergere la responsabilità del sinistro a carico del CP_1
.
[...]
Dalle foto agli atti di parte attrice, ben si evince la pericolosità dei luoghi del sinistro ed il loro alto grado di insidia, peraltro dichiarato dalla stessa attrice in citazione;
inoltre, essendo presumibilmente le condizioni ambientali di scarsa visibilità, cioè le 20,00 dell'8.10.2022, la soglia di attenzione della Pt_1
pagina 4 di 12 doveva essere ancora più alta rispetto a quella ordinaria, anche per la presunta gravidanza dichiarata ai sanitari del Pronto Soccorso, di cui però si perdono poi le notizie all'interno della documentazione medica depositata agli atti del fascicolo di parte attrice. A ciò si aggiunga, inoltre, che non risulta credibile la circostanza che la non conoscesse i luoghi di causa, essendo tale circostanza smentita dal Pt_1
teste escusso in giudizio, cognato dell'attrice, laddove afferma Testimone_1
che “…Nei pressi abita il padre di mia cognata…” ed ancora “…Noi abbiamo
fatto sedere a terra l'attrice e, dopo che la stessa si era ripresa, siamo andati a
casa di mia suocera che abita poco distante dal posto ove si è verificato il
sinistro…”. La scarsa conoscenza dei luoghi del sinistro, come dedotta in citazione della , viene definitivamente smentita dal teste ove questi Pt_1 Testimone_1
afferma che “…la strada in questione al momento dei fatti non era
sufficientemente illuminata, tant'è che maggior luce proveniva dai fari delle auto.
Preciso ancora che quella strada noi in genere l'abbiamo sempre fatta in auto…”.
Peraltro, dal riscontro tra la narrazione del teste “…il marciapiedi non Tes_1
presentava altri segni di dissesto se non nella parte in cui è caduta mia
cognata…”, e quanto riprodotto dalle foto depositate dalla stessa attrice agli atti del fascicolo di parte, viene meno anche il tentativo di accreditare la tesi che la non fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, visto lo stato sconnesso del Pt_1
marciapiedi non solo nei pressi del moncone di ferro tranciato, presunta causa della caduta della , ma per tutto il tratto nei pressi di quest'ultimo, evidenziato Pt_1
pagina 5 di 12 nelle richiamate foto. Fatto per cui, risulta assolutamente incredibile la descrizione dello stato dei luoghi fatta dal teste, in relazione a quanto descritto in citazione.
Ma che i fatti dedotti in domanda siano del tutto incredibili, risulta anche dal riscontro della documentazione medica agli atti, confusa e non riconducibile di certo alla narrazione fatta dalla . Pt_1
Infatti, a fronte del certificato stilato dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di
Frattamaggiore all'atto dell'accesso in data 8.10.2022, i successivi certificati riferiti agli interventi praticati dall'attrice, risultano ben lontani dalla data di accadimento dei fatti, quando non addirittura precedenti, come quello dello studio odontoiatrico datato 9.11.2020, quindi assolutamente incompatibile con la CP_3
narrazione della . Pt_1
In ogni caso, pur volendo ritenere i fatti per accaduti come descritti in citazione dalla , in via generale si osserva che anche l'utente di un luogo Pt_1
pubblico è "custode" del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10
maggio 1999 n. 156);
pagina 6 di 12 2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità dell'attrice, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente
sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti Pt_2
dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava in condizioni di piena visibilità e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che
«Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una pagina 7 di 12 situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è
presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051
cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della (v. Corte CP_4
di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436, nonché Tribunale Roma sez. II,
13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello”).
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad pagina 8 di 12 interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice
deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III,
24/2/2011, n. 4476).
pagina 9 di 12 Per l'appunto, nella fattispecie, va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta dell'attrice.
Infatti, nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, visto anche lo stato impraticabile della strada, come si rileva dalla foto agli atti. Nel
compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi,
dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per pagina 10 di 12 insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, l'attrice, usando un minimo di diligenza nel camminare, si sarebbe potuto accorgere dell'insidia evitando di inciamparvi.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto
“in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91
comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di Parte_1
rimanendo a carico delle parti in solido nei confronti dell'Ausiliario.
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P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
pagina 11 di 12 nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
- rigetta la domanda attorea;
- Condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, in solido tra le parti nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 12/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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