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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3882/2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_1 CP_2
, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa concessionaria
[...]
del Servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extratributarie per il
[...]
, con sede legale in Trento, via Adriano Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. CP_3 P.IVA_1
209533), elettivamente domiciliata in Via Pola n. 15 presso lo studio dell'avv. CP_3
Salvatore A. Raciti in , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
CP_3
Appellante
Contro
, nato a [...] [...] (CF: ), residente in [...] CP_3 CodiceFiscale_1
Vittorini n. 7, Acicastello (CT), elettivamente domiciliato in , via Alberto Mario n. 68, CP_3 presso lo studio dell'avv. Giovanni Musumeci, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato
------------
Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 2971/2022 RG, resa in data 8 novembre 2022, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione avverso CP_4
l'intimazione di pagamento n. 202103821276441837150444, notificatagli il 16 luglio 2021, sì Part come elevata da Concessionario per la Riscossione coattiva della Entrate Pt_1
[...]
per il pagamento della sanzione amministrativa di cui ai Controparte_5
processi verbali di contravvenzione al CdS nn. 8515914 e 5537523, elevati rispettivamente, del 2 agosto 2013 e del 28 ottobre 2013.
Il Giudice, riconoscendo, in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione esperita, ha dichiarato la prescrizione del diritto di riscossione del credito, stante la decorrenza del termine quinquennale, sì come ex lege disposto, tra la data della notifica degli atti sanzionatori, nella specie il 24 ottobre 2013 (il primo) e il 20 gennaio 2014 (il secondo), e quella relativa alla notifica della impugnata intimazione di pagamento, perfezionatasi, invece, il 16 luglio 2021.
Le spese processuali sono state compensate.
Avverso la detta sentenza, con ricorso ritualmente notificato, ha formulato appello
. CP_1
Ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'erronea statuizione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta, all'uopo denunciando la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, e, particolarmente, dei processi verbali di contravvenzione, oltreché della prima ingiunzione di pagamento.
Con il secondo motivo di gravame, ha dipoi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, assumendo, al riguardo, che il GDP avrebbe omesso di considerare l'avvenuta interruzione dei termini di legge, segnatamente occorsa con la notifica della citata ingiunzione di pagamento n. 20170382638750001163404, sì come regolarmente perfezionatasi in data 9 luglio 2018.
pagina 2 di 6 In ultimo, si è doluto della statuita condanna alla refusione delle spese CP_1
processuali.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando la CP_4
fondatezza della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
La controversia si inquadra nella disciplina delle impugnazioni delle cartelle esattoriali o delle ingiunzioni di pagamento per inesistenza o omessa validità del titolo presupposto.
si duole, innanzitutto, della denegata eccezione di inammissibilità CP_1 dell'esperita opposizione, all'uopo sostenendo la tardività dell'incoata azione, in guisa da qualificarla come opposizione di cui all'art. 7 del Dlgs. 2011 n. 150, il quale stabilisce, in effetti, il termine di 30 giorni a pena di inammissibilità, decorrenti dalla data di contestazione della violazione o della notifica del verbale di accertamento.
La doglianza è infondata e, dunque, va rigettata.
Nella giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai pacifico che l'opposizione di cui alla legge 689/81 è rimedio praticabile ai fini della contestazione dell'esistenza o della validità del titolo, ovvero del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, mentre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è il rimedio da praticare ai fini della contestazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta da in considerazione dell'avvenuta notifica dei verbali di contestazione CP_4
nn. 8515914 e 5537523, quali atti presupposti, e proprio alla stregua del principio secondo cui l'opposizione a cartella di pagamento ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazioni al CdS, va proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. se, come in questo caso, la parte faccia valere i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali, per l'appunto, la prescrizione.
pagina 3 di 6 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata quanto alla statuita prescrizione del credito opposto, al riguardo assumendo l'intervenuta interruzione del termine legale di cinque anni a mezzo della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. … 1163404, sì come riferita ai verbali di contravvenzione all'uopo dedotti.
Il gravame è in parte qua fondato essendo stata provata la notificazione a mani del destinatario e dovendosi ritenere inconsistente la deduzione opposta sul punto da CP_4 che contesta la mancata produzione dell'atto in originale.
L'ingiustificato assunto è che, a fronte dell'avvenuto disconoscimento, oltreché della contestazione, che l'appellato asserisce di aver compiuto con riguardo alla copia fotostatica del depositato avviso di ricevimento, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2719 CP_1
c.c., quantomeno esibire in giudizio l'originale, e ciò al precipuo scopo di dimostrare, per il tramite della prova sulla conformità della copia all'autentica, l'avvenuta notifica, per l'appunto, dell'ingiunzione di pagamento che avrebbe interrotto, in effetti, il termine di prescrizione.
Ora, in tema di prova documentale, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”
(Cass. 2022 n. 9533).
Il disconoscimento, insomma, ai sensi del richiamato art. 2719 c.c., delle copie fotostatiche deve essere effettuato mediante una dichiarazione che evidenzi, in modo chiaro ed univoco, sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di questo rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il disconoscimento operato nel caso in esame è da reputarsi inefficace ex art. 2719 c.c., essendosi limitato, in seno all'atto CP_4
introduttivo, prima ancora della costituzione di e, dunque, della produzione in CP_1 giudizio del documento, a disconoscere del tutto genericamente “qualsiasi atto, documento e
pagina 4 di 6 certificato prodotto ex adverso in semplice copia”, senza alcuno specifico riferimento né al singolo atto contestato, né alle parti eventualmente difformi dall'originale, senza allegare qualsivoglia elemento indiziario da cui dedurre il diverso contenuto che l'avviso di ricevimento avrebbe avuto, per l'appunto, nella sua versione originale, mancando addirittura di rinnovarlo in seno ai processi verbali di causa a seguito della acquisizione giudiziale.
Tardiva deve poi ritenersi la doglianza della illegittimità della firma apposta, mai denunciata in primo grado.
In ogni caso, poi, l'ufficiale postale attesta la riferibilità della sottoscrizione al destinatario dell'atto, dunque lo stesso sicchè la deduzione, ai sensi dell'art. 2700 c.c., CP_4
afferendo al contenuto estrinseco di dichiarazione resa a pubblico ufficiale in atto pubblico, visto l'art. 2700 c.c., postula necessariamente la querela di falso (ed invero, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, “l'avviso di ricevimento, a condizione che si sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso” (Cass. 2024 n. 24099).
Tutto quanto sopra per affermare, quanto al caso a mano, che la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento deve ritenersi per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale – di cui tiene luogo - quanto nel contenuto e nella sottoscrizione.
E ciò può ritenersi, in ordine al primo aspetto, per la disciplina di cui all'art. 2719 c.c., nella parte in cui equipara, di regola, le copie fotostatiche alle autentiche ogni qualvolta la loro conformità è attestata da pubblico ufficiale ovvero non sia espressamente disconosciuta - il che, nella vicenda in esame, è da escludersi per il fatto che, come detto, non ha CP_4 provveduto a disconoscere l'avviso, se non per il tramite di clausole di stile e di formule generiche;
quanto al secondo aspetto, poiché, per un verso, non vi è traccia, agli atti, del fatto che l'odierno appellato abbia proposto, allo scopo, querela di falso e, per altro, non pare esservi alcunché per dubitare della corrispondenza del contenuto del plico a quello del documento, stante, tra le altre cose, il medesimo riferimento numerico ivi apposto.
Sulla base di tali principi, è certamente bastevole quanto documentalmente provato nell'avviso di ricevimento versato in atti di talchè ben deve riconoscersi la prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. … 1163404, sì come perfezionatasi in data 9 luglio 2018.
pagina 5 di 6 Ne viene, allora, con l'avvenuta tempestiva interruzione del termine di prescrizione, la fondatezza del secondo motivo di gravame.
Assorbito che debba ritenersi, a tal punto, il terzo motivo di impugnazione, peraltro errato in fatto per avere il GdP semplicemente compensato le spese processuali, non resta che accogliere l'interposto appello, all'uopo statuendo l'intervenuta prescrizione del credito opposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta da CP_4
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di CP_4
esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: (primo grado: valore della causa sino ad euro 1.100,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione/ secondo grado: valore della causa sino ad euro 1.100,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3882/2023, così statuisce, in riforma della sentenza n. 2971/2022 R.G. resa dal Giudice di Pace di in CP_3
data 8 novembre 2022: rigetta, in accoglimento dell'interposto gravame, l'opposizione proposta da CP_4
condanna al pagamento delle spese processuali, a favore di , CP_4 CP_1
che si liquidano in euro 346,00, per il primo grado, e in euro 462,00, per il secondo grado, oltre spese generali, iva, cpa come per legge e CU.
Così deciso in Catania, il 31 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3882/2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_1 CP_2
, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa concessionaria
[...]
del Servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extratributarie per il
[...]
, con sede legale in Trento, via Adriano Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. CP_3 P.IVA_1
209533), elettivamente domiciliata in Via Pola n. 15 presso lo studio dell'avv. CP_3
Salvatore A. Raciti in , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
CP_3
Appellante
Contro
, nato a [...] [...] (CF: ), residente in [...] CP_3 CodiceFiscale_1
Vittorini n. 7, Acicastello (CT), elettivamente domiciliato in , via Alberto Mario n. 68, CP_3 presso lo studio dell'avv. Giovanni Musumeci, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato
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Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 2971/2022 RG, resa in data 8 novembre 2022, il Giudice di Pace di
Catania ha accolto la domanda con cui proponeva opposizione avverso CP_4
l'intimazione di pagamento n. 202103821276441837150444, notificatagli il 16 luglio 2021, sì Part come elevata da Concessionario per la Riscossione coattiva della Entrate Pt_1
[...]
per il pagamento della sanzione amministrativa di cui ai Controparte_5
processi verbali di contravvenzione al CdS nn. 8515914 e 5537523, elevati rispettivamente, del 2 agosto 2013 e del 28 ottobre 2013.
Il Giudice, riconoscendo, in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione esperita, ha dichiarato la prescrizione del diritto di riscossione del credito, stante la decorrenza del termine quinquennale, sì come ex lege disposto, tra la data della notifica degli atti sanzionatori, nella specie il 24 ottobre 2013 (il primo) e il 20 gennaio 2014 (il secondo), e quella relativa alla notifica della impugnata intimazione di pagamento, perfezionatasi, invece, il 16 luglio 2021.
Le spese processuali sono state compensate.
Avverso la detta sentenza, con ricorso ritualmente notificato, ha formulato appello
. CP_1
Ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'erronea statuizione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta, all'uopo denunciando la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, e, particolarmente, dei processi verbali di contravvenzione, oltreché della prima ingiunzione di pagamento.
Con il secondo motivo di gravame, ha dipoi censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, assumendo, al riguardo, che il GDP avrebbe omesso di considerare l'avvenuta interruzione dei termini di legge, segnatamente occorsa con la notifica della citata ingiunzione di pagamento n. 20170382638750001163404, sì come regolarmente perfezionatasi in data 9 luglio 2018.
pagina 2 di 6 In ultimo, si è doluto della statuita condanna alla refusione delle spese CP_1
processuali.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando la CP_4
fondatezza della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
La controversia si inquadra nella disciplina delle impugnazioni delle cartelle esattoriali o delle ingiunzioni di pagamento per inesistenza o omessa validità del titolo presupposto.
si duole, innanzitutto, della denegata eccezione di inammissibilità CP_1 dell'esperita opposizione, all'uopo sostenendo la tardività dell'incoata azione, in guisa da qualificarla come opposizione di cui all'art. 7 del Dlgs. 2011 n. 150, il quale stabilisce, in effetti, il termine di 30 giorni a pena di inammissibilità, decorrenti dalla data di contestazione della violazione o della notifica del verbale di accertamento.
La doglianza è infondata e, dunque, va rigettata.
Nella giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai pacifico che l'opposizione di cui alla legge 689/81 è rimedio praticabile ai fini della contestazione dell'esistenza o della validità del titolo, ovvero del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, mentre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è il rimedio da praticare ai fini della contestazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta da in considerazione dell'avvenuta notifica dei verbali di contestazione CP_4
nn. 8515914 e 5537523, quali atti presupposti, e proprio alla stregua del principio secondo cui l'opposizione a cartella di pagamento ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazioni al CdS, va proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. se, come in questo caso, la parte faccia valere i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali, per l'appunto, la prescrizione.
pagina 3 di 6 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata quanto alla statuita prescrizione del credito opposto, al riguardo assumendo l'intervenuta interruzione del termine legale di cinque anni a mezzo della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. … 1163404, sì come riferita ai verbali di contravvenzione all'uopo dedotti.
Il gravame è in parte qua fondato essendo stata provata la notificazione a mani del destinatario e dovendosi ritenere inconsistente la deduzione opposta sul punto da CP_4 che contesta la mancata produzione dell'atto in originale.
L'ingiustificato assunto è che, a fronte dell'avvenuto disconoscimento, oltreché della contestazione, che l'appellato asserisce di aver compiuto con riguardo alla copia fotostatica del depositato avviso di ricevimento, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2719 CP_1
c.c., quantomeno esibire in giudizio l'originale, e ciò al precipuo scopo di dimostrare, per il tramite della prova sulla conformità della copia all'autentica, l'avvenuta notifica, per l'appunto, dell'ingiunzione di pagamento che avrebbe interrotto, in effetti, il termine di prescrizione.
Ora, in tema di prova documentale, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”
(Cass. 2022 n. 9533).
Il disconoscimento, insomma, ai sensi del richiamato art. 2719 c.c., delle copie fotostatiche deve essere effettuato mediante una dichiarazione che evidenzi, in modo chiaro ed univoco, sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di questo rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il disconoscimento operato nel caso in esame è da reputarsi inefficace ex art. 2719 c.c., essendosi limitato, in seno all'atto CP_4
introduttivo, prima ancora della costituzione di e, dunque, della produzione in CP_1 giudizio del documento, a disconoscere del tutto genericamente “qualsiasi atto, documento e
pagina 4 di 6 certificato prodotto ex adverso in semplice copia”, senza alcuno specifico riferimento né al singolo atto contestato, né alle parti eventualmente difformi dall'originale, senza allegare qualsivoglia elemento indiziario da cui dedurre il diverso contenuto che l'avviso di ricevimento avrebbe avuto, per l'appunto, nella sua versione originale, mancando addirittura di rinnovarlo in seno ai processi verbali di causa a seguito della acquisizione giudiziale.
Tardiva deve poi ritenersi la doglianza della illegittimità della firma apposta, mai denunciata in primo grado.
In ogni caso, poi, l'ufficiale postale attesta la riferibilità della sottoscrizione al destinatario dell'atto, dunque lo stesso sicchè la deduzione, ai sensi dell'art. 2700 c.c., CP_4
afferendo al contenuto estrinseco di dichiarazione resa a pubblico ufficiale in atto pubblico, visto l'art. 2700 c.c., postula necessariamente la querela di falso (ed invero, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, “l'avviso di ricevimento, a condizione che si sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso” (Cass. 2024 n. 24099).
Tutto quanto sopra per affermare, quanto al caso a mano, che la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento deve ritenersi per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale – di cui tiene luogo - quanto nel contenuto e nella sottoscrizione.
E ciò può ritenersi, in ordine al primo aspetto, per la disciplina di cui all'art. 2719 c.c., nella parte in cui equipara, di regola, le copie fotostatiche alle autentiche ogni qualvolta la loro conformità è attestata da pubblico ufficiale ovvero non sia espressamente disconosciuta - il che, nella vicenda in esame, è da escludersi per il fatto che, come detto, non ha CP_4 provveduto a disconoscere l'avviso, se non per il tramite di clausole di stile e di formule generiche;
quanto al secondo aspetto, poiché, per un verso, non vi è traccia, agli atti, del fatto che l'odierno appellato abbia proposto, allo scopo, querela di falso e, per altro, non pare esservi alcunché per dubitare della corrispondenza del contenuto del plico a quello del documento, stante, tra le altre cose, il medesimo riferimento numerico ivi apposto.
Sulla base di tali principi, è certamente bastevole quanto documentalmente provato nell'avviso di ricevimento versato in atti di talchè ben deve riconoscersi la prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. … 1163404, sì come perfezionatasi in data 9 luglio 2018.
pagina 5 di 6 Ne viene, allora, con l'avvenuta tempestiva interruzione del termine di prescrizione, la fondatezza del secondo motivo di gravame.
Assorbito che debba ritenersi, a tal punto, il terzo motivo di impugnazione, peraltro errato in fatto per avere il GdP semplicemente compensato le spese processuali, non resta che accogliere l'interposto appello, all'uopo statuendo l'intervenuta prescrizione del credito opposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta da CP_4
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di CP_4
esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: (primo grado: valore della causa sino ad euro 1.100,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione/ secondo grado: valore della causa sino ad euro 1.100,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3882/2023, così statuisce, in riforma della sentenza n. 2971/2022 R.G. resa dal Giudice di Pace di in CP_3
data 8 novembre 2022: rigetta, in accoglimento dell'interposto gravame, l'opposizione proposta da CP_4
condanna al pagamento delle spese processuali, a favore di , CP_4 CP_1
che si liquidano in euro 346,00, per il primo grado, e in euro 462,00, per il secondo grado, oltre spese generali, iva, cpa come per legge e CU.
Così deciso in Catania, il 31 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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