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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 10.12.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2407/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Fernando Palermo,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Parente e Giulia Fiore,
- resistente -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - dichiarare tenuta al pagamento in favore Controparte_1 del Sig. della quota ex art. 542 c.c. di un quarto sulle Parte_1 somme complessive, comprensive di interessi maturati, ancora giacenti a nome della defunta , per le causali di cui sopra;
- per l'effetto condannare, nella Persona_1 misura di legge, al pagamento dell'importo spettante al Sig. CP_1 [...]
quale erede, sulle somme giacenti comprensive di interessi Parte_1 maturati;
- condannare alle sanzioni di legge, spese ed eventuale risarcimento
[...] per il comportamento tenuto durante il procedimento di mediazione, Controparte_1 perché avrebbe potuto aderire in considerazione della risposta resa per evitare l'avvio di un processo civile e far determinare al mediatore la quota di legge spettante all'odierno ricorrente;
- vittoria di spese e onorari di giudizio a favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
1 Per la resistente:
«Nel merito voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare corretto e legittimo l'operato di nella vicenda per CP_1 cui è causa;
- per l'effetto rigettare tutte le avverse istanze e richieste perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Il ricorrente, coniuge superstite della sig.ra , deceduta Persona_1 il 3.8.2017, ha chiesto la liquidazione della propria quota ereditaria (un quarto) sulle somme giacenti presso , costituite da (i) un libretto CP_1 di risparmio postale (n. 22534249, aperto il 19.5.2004) e (ii) due buoni fruttiferi postali dematerializzati, sottoscritti nel 2014 e scaduti rispettivamente il 10.10.2024 e il 10.11.2024, collegati al suddetto libretto. Ha rilevato che, ingiustamente, la resistente aveva rifiutato tale liquidazione.
2. - si è costituita sostenendo, in sintesi, la necessità di CP_1 seguire la procedura prevista dalla normativa vigente, che richiede l'istanza congiunta degli eredi e la documentazione completa, sostenendo quindi che la liquidazione può avvenire solo dopo l'espletamento della pratica di successione e la “quietanza” (si intende contestuale) di tutti gli aventi diritto. In particolare, si richiama l'art. 187, comma 1°, del D.P.R. 256/1989, a norma del quale “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”, richiamando giurisprudenza di merito che sostiene la necessità del consenso degli altri coeredi.
3. – Con riservata ordinanza del 18.8.2025, il G.U. fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., che si teneva poi il 10.12.2025 dinanzi al sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nell'assegnazione del procedimento ex L. n. 56/2024.
Motivi della decisione
4. - Il ricorrente ha prodotto, tra i documenti allegati al ricorso, il certificato di morte di e lo stato di famiglia, dai quali si evince Persona_1 che egli è il coniuge superstite della defunta e che gli altri coeredi sono i quattro figli.
Tali produzioni costituiscono prova documentale sufficiente della sua qualità di erede della suddetta "de cuius".
5. – Ciò premesso, dagli atti risulta che il libretto postale n. 22534249 è stato aperto il 19.5.2004 e i buoni fruttiferi dematerializzati sono stati sottoscritti nel 2014.
Pertanto, il rapporto è regolato dal D.M. 6.6.2002 (“Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale”).
2 La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 28935/2025) ha recentemente chiarito che, per i rapporti regolati dal D.M. 6.6.2002, il singolo cointestatario/erede può ottenere la liquidazione della propria quota senza necessità di quietanza congiunta di tutti gli eredi, salvo casi eccezionali di perdita della legittimazione. In particolare, essa ha statuito che “la normativa applicabile, ovvero l'art. 8 D.M. 6.6.2002, non contempla più alcuna possibilità di opposizione da parte degli eredi dei cointestatari del libretto, e consente a
[...] di resistere alla richiesta di pagamenti che potrebbero coinvolgerne la CP_1 responsabilità, quale depositario, soltanto nell'escludere che abbia effetto liberatorio il pagamento effettuato in caso di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”.
Non v'è quindi più alcuna ragione per la quale la resistente ritenga di dover richiedere il consenso degli altri coeredi, i quali, peraltro, deve presumersi non abbiano notificato a alcuna opposizione – né Controparte_1 comunicato le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe diritto a riscuotere perlomeno la quota di riserva – tenuto conto che la resistente stessa non risulta avere dato di ciò atto.
La domanda, in conseguenza, deve essere accolta.
In proposito, il ricorrente risulta avere limitato tale domanda alla quota di
“riserva” ex art. 542 comma 2° c.c., pari ad un quarto, ed è quindi in tale misura che deve essere accolta.
Gli interessi, al tasso di legge, decorrono dalla data della richiesta di pagamento come documentata, ovvero il 29.4.2024.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre € 300,00 per la fase di attivazione della mediazione.
7. – La parte resistente, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna la resistente a pagare al Controparte_1 ricorrente la quota di un quarto sulle Parte_1 somme giacenti sul libretto di risparmio postale n. 22534249 e sui buoni fruttiferi dematerializzati scaduti, già intestati alla defunta , Persona_1 comprensive di interessi maturati come da motivazione;
3 II. condanna la stessa resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 1.700,00, oltre € 300,00 per l'attivazione della fase di mediazione ed oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
III. condanna ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 la parte resistente, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 10.12.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2407/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Fernando Palermo,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Parente e Giulia Fiore,
- resistente -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - dichiarare tenuta al pagamento in favore Controparte_1 del Sig. della quota ex art. 542 c.c. di un quarto sulle Parte_1 somme complessive, comprensive di interessi maturati, ancora giacenti a nome della defunta , per le causali di cui sopra;
- per l'effetto condannare, nella Persona_1 misura di legge, al pagamento dell'importo spettante al Sig. CP_1 [...]
quale erede, sulle somme giacenti comprensive di interessi Parte_1 maturati;
- condannare alle sanzioni di legge, spese ed eventuale risarcimento
[...] per il comportamento tenuto durante il procedimento di mediazione, Controparte_1 perché avrebbe potuto aderire in considerazione della risposta resa per evitare l'avvio di un processo civile e far determinare al mediatore la quota di legge spettante all'odierno ricorrente;
- vittoria di spese e onorari di giudizio a favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
1 Per la resistente:
«Nel merito voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare corretto e legittimo l'operato di nella vicenda per CP_1 cui è causa;
- per l'effetto rigettare tutte le avverse istanze e richieste perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Il ricorrente, coniuge superstite della sig.ra , deceduta Persona_1 il 3.8.2017, ha chiesto la liquidazione della propria quota ereditaria (un quarto) sulle somme giacenti presso , costituite da (i) un libretto CP_1 di risparmio postale (n. 22534249, aperto il 19.5.2004) e (ii) due buoni fruttiferi postali dematerializzati, sottoscritti nel 2014 e scaduti rispettivamente il 10.10.2024 e il 10.11.2024, collegati al suddetto libretto. Ha rilevato che, ingiustamente, la resistente aveva rifiutato tale liquidazione.
2. - si è costituita sostenendo, in sintesi, la necessità di CP_1 seguire la procedura prevista dalla normativa vigente, che richiede l'istanza congiunta degli eredi e la documentazione completa, sostenendo quindi che la liquidazione può avvenire solo dopo l'espletamento della pratica di successione e la “quietanza” (si intende contestuale) di tutti gli aventi diritto. In particolare, si richiama l'art. 187, comma 1°, del D.P.R. 256/1989, a norma del quale “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”, richiamando giurisprudenza di merito che sostiene la necessità del consenso degli altri coeredi.
3. – Con riservata ordinanza del 18.8.2025, il G.U. fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., che si teneva poi il 10.12.2025 dinanzi al sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nell'assegnazione del procedimento ex L. n. 56/2024.
Motivi della decisione
4. - Il ricorrente ha prodotto, tra i documenti allegati al ricorso, il certificato di morte di e lo stato di famiglia, dai quali si evince Persona_1 che egli è il coniuge superstite della defunta e che gli altri coeredi sono i quattro figli.
Tali produzioni costituiscono prova documentale sufficiente della sua qualità di erede della suddetta "de cuius".
5. – Ciò premesso, dagli atti risulta che il libretto postale n. 22534249 è stato aperto il 19.5.2004 e i buoni fruttiferi dematerializzati sono stati sottoscritti nel 2014.
Pertanto, il rapporto è regolato dal D.M. 6.6.2002 (“Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale”).
2 La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 28935/2025) ha recentemente chiarito che, per i rapporti regolati dal D.M. 6.6.2002, il singolo cointestatario/erede può ottenere la liquidazione della propria quota senza necessità di quietanza congiunta di tutti gli eredi, salvo casi eccezionali di perdita della legittimazione. In particolare, essa ha statuito che “la normativa applicabile, ovvero l'art. 8 D.M. 6.6.2002, non contempla più alcuna possibilità di opposizione da parte degli eredi dei cointestatari del libretto, e consente a
[...] di resistere alla richiesta di pagamenti che potrebbero coinvolgerne la CP_1 responsabilità, quale depositario, soltanto nell'escludere che abbia effetto liberatorio il pagamento effettuato in caso di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”.
Non v'è quindi più alcuna ragione per la quale la resistente ritenga di dover richiedere il consenso degli altri coeredi, i quali, peraltro, deve presumersi non abbiano notificato a alcuna opposizione – né Controparte_1 comunicato le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe diritto a riscuotere perlomeno la quota di riserva – tenuto conto che la resistente stessa non risulta avere dato di ciò atto.
La domanda, in conseguenza, deve essere accolta.
In proposito, il ricorrente risulta avere limitato tale domanda alla quota di
“riserva” ex art. 542 comma 2° c.c., pari ad un quarto, ed è quindi in tale misura che deve essere accolta.
Gli interessi, al tasso di legge, decorrono dalla data della richiesta di pagamento come documentata, ovvero il 29.4.2024.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre € 300,00 per la fase di attivazione della mediazione.
7. – La parte resistente, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna la resistente a pagare al Controparte_1 ricorrente la quota di un quarto sulle Parte_1 somme giacenti sul libretto di risparmio postale n. 22534249 e sui buoni fruttiferi dematerializzati scaduti, già intestati alla defunta , Persona_1 comprensive di interessi maturati come da motivazione;
3 II. condanna la stessa resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 1.700,00, oltre € 300,00 per l'attivazione della fase di mediazione ed oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
III. condanna ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 la parte resistente, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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