Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 30/04/2025, n. 8386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8386 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08314/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8314 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Palleschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della Delibera adottata dalla Commissione Centrale, ex art. 10 L.82/91, in data -OMISSIS-,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso all’esame, col quale il sig. -OMISSIS- ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, la delibera adottata dalla Commissione Centrale, ex art. 10 L.82/91, in data -OMISSIS- - con la quale è stata disposta la cessazione degli effetti del piano provvisorio di protezione nel quale era inserito in qualità di collaboratore di giustizia - lamentandone l’illegittimità anche in ragione della persistenza di una situazione di pericolo per la sua incolumità;
Vista la documentazione depositata in atti dal Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, e in particolare la memoria depositata in data 17 aprile 2025, con la quale l’Amministrazione ha rappresentato che il ricorrente è stato recentemente ammesso ad un nuovo piano provvisorio di protezione, su proposta della competente DDA;
Considerato che nell’udienza pubblica del 22 aprile 2025, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, pertanto, che:
- in ragione di quanto rappresentato dal Ministero con la citata nota depositata in data 17 aprile 2025, e confermato in sede di udienza, sussistono i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio nel merito, con conseguente improcedibilità del ricorso;
- sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.