Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo OMndini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3217/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 21.1.2025 tra:
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via della Stella 339, c.f. , difeso e rappresentato dall'Avv. C.F._1
Antoniano Di
Credico ( e dall'Avv. Maurilio Prioreschi C.F._2
( giusta procura alle liti allegata separatamente nella busta C.F._3 telematica
- APPELLANTE -
CONTRO
IL con sede legale in NO Piazza Controparte_1
Filippo Meda n. 4, capitale sociale € 7.100.000.000,00, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di NO-ZA-LO e CF , aderente P.IVA_1
8065, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale autenticata dal Notaio
Dott. di NO del 21 giugno 2019 rep. 15052 – racc. 8049, Persona_1 registrata a NO il 21 giugno 2019 al n. 2163, serie 1T, la società Controparte_2
già con sede legale in OM, via
[...] Controparte_3
Curtatone n. 3, capitale sociale Euro 150.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OM , in persona della in P.IVA_2 persona della Dott.ssa nata a [...] il [...] (Cf Controparte_4
, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in forza di C.F._4 procura autenticata dalla Dr.ssa Notaio in OM, in data 16 Persona_2 marzo 2023 rep. 20057/9838 racc, registrata a OM 4 il 20.03.2023 al n.8939 serie
1T, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv.to
Marco Mattei (C.F. ) con studio in OM Via Orazio n. 31 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto avvocato.
- APPELLATA –
in persona del Vice Presidente del C.d.A. Dott. Controparte_5 CP_6
con sede legale in Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.I. ,
[...] P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, quale procuratrice speciale di con sede legale in Parte_2
NO (MI) - Via San Prospero, 4, C.F., P.I. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di NO ZA LO , iscritta presso il REA al n. P.IVA_4
MI-2676671, iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento di Banca
d'Italia del 07.06.2017 al n. 48517.7, in virtù di procura speciale del 17.04.2024 per atto del Notaio , Rep. n. 10914, registrata a NO DP I il 18 Persona_3 aprile 2024 n. 29130 (doc. n. 1), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), presso CodiceFiscale_6 la cui casella PEC elegge domicilio: Email_1
2/9
[...] - TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di OM n. 4835/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 4835/2023 con cui il Tribunale di OM, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento in favore del , nella sua qualità di fideiussore della società CP_1 [...]
della complessiva somma di € 1.235.515,89 oltre interessi e spese Controparte_7 di procedimento, nonché sulla domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, ha così statuito:
“Il Tribunale di OM - Sezione XVII^ Civile – Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda di nullità totale e di nullità parziale della fideiussione specifica sottoscritta da in data 13.1.2021, fino alla Parte_1 concorrenza di € 1.560.000,00;
2) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 14244/19
(R.G. n. 36275/19);
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.209,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA”.
A sostegno dell'appello ha posto i seguenti motivi:
1) Erronea motivazione in ordine alla riunione dei procedimenti.
2) Erronea motivazione in ordine alla nullità relativa della fideiussione oggetto di questo giudizio.
3) Erronea ed omessa motivazione in ordine alla prova dell'applicazione uniforme dello schema ABI anche per le fideiussioni specifiche.
4) Erronea motivazione in ordine alla decadenza ex art. 1957 c.c..
5) Erronea motivazione in ordine alla annullabilità della fideiussione.
pag. 3/9 Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
- Accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di fideiussione del 13.11.2011 dell'importo di € 1.500.000,00 rilasciata dall'attore a già Controparte_8
già a garanzia di Controparte_9 Controparte_10
; CP_11
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione, ovvero delle sole clausole di reviviscenza, sopravvivenza e decadenza ex art. 1957 cc., artt. 2,6 e 8 dello schema ABI, nonché accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della convenuta nei confronti del fideiussore.
- Condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, per il doppio grado del giudizio”.
Si è costituita la appellata per il tramite della sua mandataria Controparte_2
già la quale, nel contestare l'avverso
[...] Controparte_3 gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata:
a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. Parte_1
, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
[...]
b) nel merito, per le ragioni tutte di cui alle premesse, RIGETTARE l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in punto di fatto e di Parte_1 diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado N. 4835/2022 emessa dal Tribunale di OM il 24.3.2023;
c)In via istruttoria, si chiede il rigetto della istanza istruttoria di esibizione di tutte le fideiussioni sottoscritte dal 2003 al gennaio 2011 ex adverso avanzata, per le causali tutte di cui sopra;
d) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio.
pag. 4/9 E' intervenuta, quale cessionaria del credito, e, per essa, Controparte_5 CP_12
la quale ha a sua volta così concluso:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; in via principale:
- rigettare l'appello interposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 4835/23;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio, oltre
Iva e Cpa.
Alla udienza a trattazione scritta del 21.1.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c., avendo in particolare la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito: con il primo motivo l'appellante si duole della erroneità della decisione del
Tribunale nella parte in cui ha respinto l'istanza di riunione con altro e diverso giudizio iscritto al n. di R.G. 33266/22 afferente ad una domanda di nullità relativa e di decadenza ex art. 1957 c.c. del medesimo contratto di fideiussione.
Il motivo è palesemente infondato.
La circostanza che il giudizio iscritto al n. di R.G. 33266/22 fosse un terzo giudizio rispetto ad altro precedente avente ad oggetto sempre il medesimo contratto di fideiussione è del tutto irrilevante ,essendo più che coerente la decisione del Primo
Giudice di non disporre la riunione trattandosi, semmai, piuttosto di un problema pag. 5/9 di continenza e non di riunione, visto che con questo secondo giudizio risultavano essere state proposte domande già in parte proposte in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di cui al presente grado di appello.
Che poi un secondo precedente giudizio fosse stato attivato dall'odierno appellante, definito con sentenza a sua volta impugnata dinanzi a questa Corte, poco rileva anche ai fini della riunione visto che trattasi di impugnazione avverso sentenze diverse.
Con il secondo e terzo motivo, la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui il Primo Giudice non avrebbe ritenuto che la fideiussione fosse stata redatta sulla base dello schema ABI e, quindi, non sarebbe risultata affetta da nullità, assoluta o parziale.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'affermare che la eccepita nullità fosse individuabile solo con riferimento alle fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche come quella di specie, difettando peraltro anche la mancanza di prova, secondo la tesi del Tribunale, della attività anticoncorrenziale della banca convenuta.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021.
La questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione specifica.
Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è
pag. 6/9 viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.
Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che
“la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può allora che trovare piena conferma la sentenza impugnata che ha ritenuto non applicabile il principio della nullità, sia totale che parziale, del contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno appellante attesa la sua specificità che ben la distingue dalla vera e propria fideiussione omnibus.
pag. 7/9 Né può convenirsi con la tesi appellante, secondo cui difetterebbe la specificità del contratto, visto che tale caratteristica non può certamente ritenersi essere venuta meno per la semplice ragione che sia stata indicata la garanzia fino al massimo di €
1.560.000,00.
Va, per di più, aggiunto che, in considerazione dell'epoca di stipula del contratto
(2011), neanche la parte poteva fare ricorso alla c.d. “prova privilegiata”, ovvero alla nota decisione n. 55/05 della Banca d'Italia, essendo piuttosto suo preciso onere fornire la prova che il contratto impugnato era stato il frutto di una attività anticoncorrenziale della banca convenuta.
Ma tale prova, come ricordato dal Primo Giudice , non risulta essere stata fornita e né poteva sopperirsi alla carenza probatoria facendosi un generico ricorso ad un ordine di esibizione ex art. 210 c.c.
I motivi vanno, pertanto respinti.
Con il quarto motivo la difesa di parte appellante censura la sentenza in relazione alla eccepita erronea motivazione con riferimento alla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Ugualmente detta censura non è meritevole di accoglimento.
Non potendosi dichiarare la nullità delle clausole del contratto di fideiussione per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi, infatti, non è accoglibile la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto espressamente derogata dalle parti.
Anche l'ultimo motivo avente ad oggetto la statuizione relativa al rigetto della domanda di annullabilità del contratto per dolo o per vizio del consenso non va accolto, essendo del tutto irrilevante che si tratti nel caso di specie di un contratto accessorio al contratto di mutuo o di un contratto autonomo di garanzia, non essendo rimasta comunque provata la sussistenza del dolo in capo alla banca che, secondo la tesi appellante, avrebbe fatto sottoscrivere al un vero e Parte_1 proprio contratto autonomo di garanzia.
pag. 8/9 Per tutti i suesposti motivi, l'appello va dunque respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OM, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4835/2023 del Tribunale di OM, così Parte_1 provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero e per ciascuna di esse, liquida per competenze in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo OMndini
pag. 9/9