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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2024, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3207/2024 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)"
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Irene Chiffi, come da mandato in atti e
[...] Parte 1
Pt 2 , rappresentato e difeso dall' avv. David Maria Alemanno, come da mandato in atti;
,
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con il figlio
ER 1 nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
,
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.11.2024 le medesime hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, integrandolo con la previsione di videochiamate tra padre e figlio, compatibilmente con le esigenze del regime detentivo cui il Pt 2 è sottoposto, sicchè il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle parti e del minore, pertanto non vi è ragione di discostarsene: a) affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, presso la quale sarà collocato;
Parte 2b) la casa familiare sita in Taurisano (LE), via Ripa Marasculi, n. 4, resta assegnata a anche perché ER_1 e la madre si sono già trasferiti in casa dei genitori di quest'ultima;
c) quando tornerà in libertà, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00 nel periodo scolastico e dalle 18,00 alle 20,00 nel periodo estivo, nonché a fine settimana alterni, una volta il sabato e la settimana successiva la domenica, dalle 10.00 alle 18.00; il pernottamento presso l'abitazione paterna comincerà quando ER 1 avrà compiuto sette anni e avverrà a fine settimana alterni dalle 17,00 del sabato alla 19,00 della domenica;
per le festività principali è stabilito un principio di alternanza, nel senso che se il figlio passerà il Natale con la madre, passerà poi il Capodanno col padre;
se passerà Pasqua con la madre, passerà, poi, pasquetta col padre. Nelle more, sino a quando non tornerà in libertà, il padre potrà vedere il figlio in videochiamata nei giorni di martedì e venerdì, secondo gli orari della casa circondariale e compatibilmente con il regime cui è sottoposto. Entrambi i genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare alla crescita non solo materiale del minore, decidendo insieme i suoi indirizzi di studio e le scelte più importanti;
d) stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del minore, da corrispondere alla madre, nella misura di € 150,00 mensili, da adeguare automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., ludiche e scolastiche, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 3.12.2024
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3207/2024 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)"
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Irene Chiffi, come da mandato in atti e
[...] Parte 1
Pt 2 , rappresentato e difeso dall' avv. David Maria Alemanno, come da mandato in atti;
,
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con il figlio
ER 1 nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
,
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.11.2024 le medesime hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, integrandolo con la previsione di videochiamate tra padre e figlio, compatibilmente con le esigenze del regime detentivo cui il Pt 2 è sottoposto, sicchè il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle parti e del minore, pertanto non vi è ragione di discostarsene: a) affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, presso la quale sarà collocato;
Parte 2b) la casa familiare sita in Taurisano (LE), via Ripa Marasculi, n. 4, resta assegnata a anche perché ER_1 e la madre si sono già trasferiti in casa dei genitori di quest'ultima;
c) quando tornerà in libertà, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00 nel periodo scolastico e dalle 18,00 alle 20,00 nel periodo estivo, nonché a fine settimana alterni, una volta il sabato e la settimana successiva la domenica, dalle 10.00 alle 18.00; il pernottamento presso l'abitazione paterna comincerà quando ER 1 avrà compiuto sette anni e avverrà a fine settimana alterni dalle 17,00 del sabato alla 19,00 della domenica;
per le festività principali è stabilito un principio di alternanza, nel senso che se il figlio passerà il Natale con la madre, passerà poi il Capodanno col padre;
se passerà Pasqua con la madre, passerà, poi, pasquetta col padre. Nelle more, sino a quando non tornerà in libertà, il padre potrà vedere il figlio in videochiamata nei giorni di martedì e venerdì, secondo gli orari della casa circondariale e compatibilmente con il regime cui è sottoposto. Entrambi i genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare alla crescita non solo materiale del minore, decidendo insieme i suoi indirizzi di studio e le scelte più importanti;
d) stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del minore, da corrispondere alla madre, nella misura di € 150,00 mensili, da adeguare automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., ludiche e scolastiche, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 3.12.2024
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo