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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1269 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
– Parte_2 C.F._2
Difesi dall'Avv. Antonio ZOLLO
PARTE ATTRICE contro
– CP_1 C.F._3
- Controparte_2 C.F._4
Controparte_3 C.F._5
- Controparte_4 C.F._6
- CP_5 C.F._7
- Controparte_6 C.F._8 contumaci
PARTE CONVENUTA
Ogg.: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.24. In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE ATTRICE (Avv. ZOLLO) Voglia l'On.le Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza, accertato l'utilizzo ultraventennale, palese, incontrastato e continuativo del bene oggetto di causa, dichiarare che gli istanti sig.ri e per effetto di intervenuta usucapione ventennale, Parte_1 Parte_2 sono gli unici ed esclusivi proprietari: 1) della porzione di terreno sito in comune di Asti, via Rasero 10, costituito da area urbana, e descritti al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: F. 81 n. 1033;
2) della porzione di terreno sito in comune di Asti, via Rasero 10, costituito da area urbana, e descritti al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: F. 81 n. 1034; ordinare di conseguenza, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e dell'Ufficio del Territorio di Asti di operare ogni necessaria trascrizione e voltura: - per il mappale F. 81 n. 1033 A FAVORE di nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
e ) il 19.01.1951, cf. C.F._1 Parte_2
coniugi residenti in [...],
CONTRO
I coniugi C.F._2 CP_1
nato ad [...] il [...], c.f.: , e nata ad [...] il
[...] C.F._3 Controparte_2
06.09.1957, c.f.: , residenti in [...]; i coniugi C.F._4 [...]
nato ad [...] il [...], c.f.: e nata a CP_3 C.F._5 Controparte_4
Torino il 09.09.1970, c.f.: , residenti in [...]; il sig. C.F._6 CP_5
, nato a [...] il [...] c.f.: , res. Asti, via Rasero, 10;
[...] C.F._7
- per il mappale F. 81 n. 1034 A FAVORE di nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
e nata a [...] il [...], cf. C.F._1 Parte_2
coniugi residenti in [...] CONTRO il sig. C.F._2 CP_6
nato a [...] il [...], c.f: , res. Asti Via Rasero, 12;
[...] C.F._8 con esonero per il Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità.
Con vittoria di spese in caso di ingiusta ed ingiustificata opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in ordine alle due porzioni di terreno meglio descritte in atti;
con ordine al conservatore di ordinare trascrizione e voltura e con vittoria di spese in caso di ingiustificata opposizione.
Ferma la ritualità della notifica, parte convenuta è rimasta contumace.
Verificato il contraddittorio, documentato invito in mediazione, ammessa ed esperita la prova orale, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei rituali termini per memorie conclusive.
La domanda è fondata.
Complessivamente, tenuto conto delle memorie, delle allegazioni in atti e dei riscontri emersi all'esito dell'istruttoria orale, è emerso che:
- parte attrice risulta proprietaria di immobile e terreni pertinenziali come meglio descritti in atti;
in considerazione del dislivello esistente fra l'abitazione degli attori e la sovrastante V.
Rasero, parte attrice aveva commissionato la realizzazione di muro di sostegno, edificato tra il 1992 e il 1994, previa sottoscrizione di accordi (puntuazioni di vendita) con i proprietari delle porzioni di terreno su cui insiste il muro;
sennonchè, in assenza di atto pubblico, le predette porzioni di terreno (e conseguentemente lo stesso muro) sono rimaste nella titolarità degli odierni convenuti;
- l'analisi documentale conferma la sussistenza sul lato a monte dell'immobile del predetto muro (di contenimento) che risulta essere stato realizzato da parte attrice sui terreni oggetto dell'odierna domanda;
realizzazione (a cura degli attori) e collocazione del muro non risultano oggetto di contestazione;
il muro risulta avere oggettivamente assunto, dal 1994, a quanto consta senza soluzione di continuità, sia funzione di protezione dell'immobile a monte, sia funzione di muro portante dello stesso edificio di parte attrice;
gli attori sono, infatti, venuti in possesso delle porzioni di terreno in questione in concomitanza con l'esigenza di riqualificazione della propria area di proprietà, da cui l'affidamento di incarico a professionista per interventi di consolidamento e successiva pratica di frazionamento operata sulle particelle in questione;
- sulle attività svolte, ha deposto il teste che ha dichiarato: “(…) confermo Testimone_1 che l'estratto di mappa l'ho redatto io (doc. n.3); nel 1994 ci sono state le alluvioni (…) V. Rasero era sopra ed era pericolante (…); la strada di V. Rasero essendo sopraelevata veniva giù parte di detriti e allora ho suggerito al Cestari di fare la pratica in Comune per un progetto di intervento strutturale per garantire la stabilità del pendio;
il progetto è stato elaborato e il muro in cemento armato è stato realizzato, con relativa nomina di ingegnere per il cemento armato e collaudo statico;
(…) lo stesso muro è sia di contenimento della strada e anche, un prolungamento, serve di appoggio alla casa (area del garage). Confermo anche di avere preparato bozza (doc. nn. 1 e 2) per acquisto di particelle corrispondenti a una parte della superficie di pendio (i danti causa sono terzi) sono superfici su cui eretto il muro” (verbale ud. 28.3.24).
Gli interventi complessivamente svolti (dalle puntuazioni di cessione delle porzioni di terreno, alla realizzazione del muro di contenimento, fino agli interventi strutturali e alle pratiche volte al frazionamento) si pongono in evidente, aperto contrasto con il diritto di proprietà dei convenuti costituendo manifestazione dell'animus rei sibi habendi in capo agli attori;
da quanto riscontrato in corso di causa può ritenersi provato che parte attrice esercita pubblicamente il possesso da più di vent'anni, in modo continuo ed ininterrotto dei terreni oggetto di domanda, alla cui manutenzione e gestione ha sempre provveduto;
nè sono emersi elementi di segno contrario in ordine alla sussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale utile all'usucapione; né risulta qualsivoglia incertezza oggettiva in ordine alla determinazione del confine ovvero qualsivoglia iniziativa rivendicativa di controparte in ordine al rilascio delle porzioni già oggetto di occupazione;
fermi gli esiti negativi dell'interpello.
Come noto, in tema di usucapione, anche l'eventuale tolleranza del proprietario rispetto alla detenzione del bene di chi usucapisce nei rapporti di buon vicinato, se dura da lungo periodo, evolve in possesso utile all'usucapione, ferma la manifestazione di atti oggettivamente incompatibili con l'altrui godimento del bene;
vieppiù si consideri, nel caso di specie, che la realizzazione del muro (di servizio in favore di parte attrice) ha impedito di fatto ai convenuti di possedere le sottostanti porzioni di terreno (Cass., II, 26.4.2011, n. 9325; id., 28.1.2000 n. 975; id., 5.7.1999 n.
6944; App. Catania, 4/3/2025, n.307; App. Torino, II, 26/6/2020, n.671).
Sicché, in definitiva, deve ritenersi maturato il termine ventennale utile ai fini dell'usucapione, con conseguente accoglimento della domanda.
Quanto alle ulteriori domande, deve osservarsi che la presente sentenza costituisce titolo per ottenere la trascrizione (art. 2651 c.c.) che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico dei richiedenti indicati negli artt. 2658 e ss. cc.
Nessuna ulteriore prescrizione/esenzione da responsabilità va, pertanto, disposta nei riguardi del conservatore.
Le spese, considerata la natura necessaria del giudizio e l'assenza di contestazioni/opposizioni, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
hanno acquistato per usucapione i terreni situati di Asti,
[...] Parte_2 area urbana, v. Rasero n. 10, censiti al catasto di detto Comune rispettivamente, F. 81 n. 1033 e F. 81 n. 1034;
2) spese irripetibili.
Asti, 5/4/2025
Il Giudice
dott. Paola Amisano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
– Parte_2 C.F._2
Difesi dall'Avv. Antonio ZOLLO
PARTE ATTRICE contro
– CP_1 C.F._3
- Controparte_2 C.F._4
Controparte_3 C.F._5
- Controparte_4 C.F._6
- CP_5 C.F._7
- Controparte_6 C.F._8 contumaci
PARTE CONVENUTA
Ogg.: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.24. In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE ATTRICE (Avv. ZOLLO) Voglia l'On.le Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza, accertato l'utilizzo ultraventennale, palese, incontrastato e continuativo del bene oggetto di causa, dichiarare che gli istanti sig.ri e per effetto di intervenuta usucapione ventennale, Parte_1 Parte_2 sono gli unici ed esclusivi proprietari: 1) della porzione di terreno sito in comune di Asti, via Rasero 10, costituito da area urbana, e descritti al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: F. 81 n. 1033;
2) della porzione di terreno sito in comune di Asti, via Rasero 10, costituito da area urbana, e descritti al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: F. 81 n. 1034; ordinare di conseguenza, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e dell'Ufficio del Territorio di Asti di operare ogni necessaria trascrizione e voltura: - per il mappale F. 81 n. 1033 A FAVORE di nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
e ) il 19.01.1951, cf. C.F._1 Parte_2
coniugi residenti in [...],
CONTRO
I coniugi C.F._2 CP_1
nato ad [...] il [...], c.f.: , e nata ad [...] il
[...] C.F._3 Controparte_2
06.09.1957, c.f.: , residenti in [...]; i coniugi C.F._4 [...]
nato ad [...] il [...], c.f.: e nata a CP_3 C.F._5 Controparte_4
Torino il 09.09.1970, c.f.: , residenti in [...]; il sig. C.F._6 CP_5
, nato a [...] il [...] c.f.: , res. Asti, via Rasero, 10;
[...] C.F._7
- per il mappale F. 81 n. 1034 A FAVORE di nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
e nata a [...] il [...], cf. C.F._1 Parte_2
coniugi residenti in [...] CONTRO il sig. C.F._2 CP_6
nato a [...] il [...], c.f: , res. Asti Via Rasero, 12;
[...] C.F._8 con esonero per il Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità.
Con vittoria di spese in caso di ingiusta ed ingiustificata opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in ordine alle due porzioni di terreno meglio descritte in atti;
con ordine al conservatore di ordinare trascrizione e voltura e con vittoria di spese in caso di ingiustificata opposizione.
Ferma la ritualità della notifica, parte convenuta è rimasta contumace.
Verificato il contraddittorio, documentato invito in mediazione, ammessa ed esperita la prova orale, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei rituali termini per memorie conclusive.
La domanda è fondata.
Complessivamente, tenuto conto delle memorie, delle allegazioni in atti e dei riscontri emersi all'esito dell'istruttoria orale, è emerso che:
- parte attrice risulta proprietaria di immobile e terreni pertinenziali come meglio descritti in atti;
in considerazione del dislivello esistente fra l'abitazione degli attori e la sovrastante V.
Rasero, parte attrice aveva commissionato la realizzazione di muro di sostegno, edificato tra il 1992 e il 1994, previa sottoscrizione di accordi (puntuazioni di vendita) con i proprietari delle porzioni di terreno su cui insiste il muro;
sennonchè, in assenza di atto pubblico, le predette porzioni di terreno (e conseguentemente lo stesso muro) sono rimaste nella titolarità degli odierni convenuti;
- l'analisi documentale conferma la sussistenza sul lato a monte dell'immobile del predetto muro (di contenimento) che risulta essere stato realizzato da parte attrice sui terreni oggetto dell'odierna domanda;
realizzazione (a cura degli attori) e collocazione del muro non risultano oggetto di contestazione;
il muro risulta avere oggettivamente assunto, dal 1994, a quanto consta senza soluzione di continuità, sia funzione di protezione dell'immobile a monte, sia funzione di muro portante dello stesso edificio di parte attrice;
gli attori sono, infatti, venuti in possesso delle porzioni di terreno in questione in concomitanza con l'esigenza di riqualificazione della propria area di proprietà, da cui l'affidamento di incarico a professionista per interventi di consolidamento e successiva pratica di frazionamento operata sulle particelle in questione;
- sulle attività svolte, ha deposto il teste che ha dichiarato: “(…) confermo Testimone_1 che l'estratto di mappa l'ho redatto io (doc. n.3); nel 1994 ci sono state le alluvioni (…) V. Rasero era sopra ed era pericolante (…); la strada di V. Rasero essendo sopraelevata veniva giù parte di detriti e allora ho suggerito al Cestari di fare la pratica in Comune per un progetto di intervento strutturale per garantire la stabilità del pendio;
il progetto è stato elaborato e il muro in cemento armato è stato realizzato, con relativa nomina di ingegnere per il cemento armato e collaudo statico;
(…) lo stesso muro è sia di contenimento della strada e anche, un prolungamento, serve di appoggio alla casa (area del garage). Confermo anche di avere preparato bozza (doc. nn. 1 e 2) per acquisto di particelle corrispondenti a una parte della superficie di pendio (i danti causa sono terzi) sono superfici su cui eretto il muro” (verbale ud. 28.3.24).
Gli interventi complessivamente svolti (dalle puntuazioni di cessione delle porzioni di terreno, alla realizzazione del muro di contenimento, fino agli interventi strutturali e alle pratiche volte al frazionamento) si pongono in evidente, aperto contrasto con il diritto di proprietà dei convenuti costituendo manifestazione dell'animus rei sibi habendi in capo agli attori;
da quanto riscontrato in corso di causa può ritenersi provato che parte attrice esercita pubblicamente il possesso da più di vent'anni, in modo continuo ed ininterrotto dei terreni oggetto di domanda, alla cui manutenzione e gestione ha sempre provveduto;
nè sono emersi elementi di segno contrario in ordine alla sussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale utile all'usucapione; né risulta qualsivoglia incertezza oggettiva in ordine alla determinazione del confine ovvero qualsivoglia iniziativa rivendicativa di controparte in ordine al rilascio delle porzioni già oggetto di occupazione;
fermi gli esiti negativi dell'interpello.
Come noto, in tema di usucapione, anche l'eventuale tolleranza del proprietario rispetto alla detenzione del bene di chi usucapisce nei rapporti di buon vicinato, se dura da lungo periodo, evolve in possesso utile all'usucapione, ferma la manifestazione di atti oggettivamente incompatibili con l'altrui godimento del bene;
vieppiù si consideri, nel caso di specie, che la realizzazione del muro (di servizio in favore di parte attrice) ha impedito di fatto ai convenuti di possedere le sottostanti porzioni di terreno (Cass., II, 26.4.2011, n. 9325; id., 28.1.2000 n. 975; id., 5.7.1999 n.
6944; App. Catania, 4/3/2025, n.307; App. Torino, II, 26/6/2020, n.671).
Sicché, in definitiva, deve ritenersi maturato il termine ventennale utile ai fini dell'usucapione, con conseguente accoglimento della domanda.
Quanto alle ulteriori domande, deve osservarsi che la presente sentenza costituisce titolo per ottenere la trascrizione (art. 2651 c.c.) che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico dei richiedenti indicati negli artt. 2658 e ss. cc.
Nessuna ulteriore prescrizione/esenzione da responsabilità va, pertanto, disposta nei riguardi del conservatore.
Le spese, considerata la natura necessaria del giudizio e l'assenza di contestazioni/opposizioni, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
hanno acquistato per usucapione i terreni situati di Asti,
[...] Parte_2 area urbana, v. Rasero n. 10, censiti al catasto di detto Comune rispettivamente, F. 81 n. 1033 e F. 81 n. 1034;
2) spese irripetibili.
Asti, 5/4/2025
Il Giudice
dott. Paola Amisano