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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore RD Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1043/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maricla CANDELIERE e dall'avv. Barbara GARGANO, unitamente alle quali è elettivamente domiciliato in Bari, alla via F. Crispi, n°85/A, presso l'Ufficio dell'Avvocatura appellante contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Savino Controparte_1 CodiceFiscale_1
LOSAPPIO, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso il suo domicilio tele- matico appellato ed appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°229/2024 emessa dal Tribunale di Trani il 30.1.2024
(Occupazione senza titolo di immobile), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.1.2018, l' notificava alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 un provvedimento con il quale le ordinava il rilascio dell'immobile, ubicato nel Comune di ND alla via Sallustio n°4, di proprietà dell'ex Istituto Autonomo Case Popolari,
Pag. 1 a 13 dalla stessa occupata senza titolo.
La sig.ra ER impugnava il provvedimento contestando le ragioni dell'Agen- zia.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'usucapione dell'alloggio, sostenendo di averlo pacificamente ed indisturbatamente occupato cum animo domini sin dal momento in cui ne aveva acquisito il possesso (senza, tuttavia, specificare quando ciò era avvenuto).
Ella sosteneva che i propri danti causa (non generalizzati) erano stati immessi nel possesso dell'alloggio a seguito di una permuta, intervenuta con il Controparte_2 che aveva acquisito e, poi, demolito l'abitazione di sua proprietà, ubicata nel rione
“Grotte di Sant'Andrea”.
In via ulteriormente subordinata, la ricorrente chiedeva che le fosse riconosciuto il possesso dei requisiti per ottenere l'assegnazione ed il riscatto dell'alloggio pubblico, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. Reg. Puglia n°10/2014.
La sig.ra ER chiedeva, infine, che, in caso di rigetto di tutte le altre do- mande, le fosse riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per le addizioni ed i miglioramenti che ella aveva eseguito nell'alloggio occupato.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l , la quale chie- Parte_1 deva il rigetto delle domande evidenziando, preliminarmente, che la domanda di usu- capione era inammissibile atteso che un alloggio ERP, in quanto tale, è un bene non usucapibile.
L'Ente immobiliare, inoltre, si opponeva al riconoscimento di qualsivoglia diritto della ricorrente sull'alloggio in questione, deducendo che non vi erano stati formali prov- vedimenti di assegnazione alla sig.ra ER, la quale non era nemmeno in possesso dei requisiti ex L. Reg. Puglia n°10/2014.
La ricorrente, pertanto, andava ritenuta e classificata quale occupante abusiva, priva di qualsivoglia situazione giuridico soggettiva meritevole di tutela da parte dell'Or- dinamento.
L'ex infine, si opponeva anche alla richiesta dell'indennizzo sostenendo CP_3 che la occupante abusiva non potesse ritenersi possessore in buona fede ed eccepiva, altresì, la prescrizione decennale del relativo diritto.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale e sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. tecnico-estimativa, cui veniva conferito il compito di accertare l'esistenza di eventuali miglioramenti realizzati all'interno
Pag. 2 a 13 dell'alloggio oggetto di causa e la loro quantificazione.
Con la decisione appellata, il Tribunale di Trani rigettava sia la domanda di usu- capione sia quella volta ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio; ma accoglieva la do- manda di riconoscimento dell'indennizzo per i miglioramenti, condannando l' al Pt_1 pagamento di € 32.750,00 in favore della ricorrente, compensando le spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propone appello principale l' Controparte_4
, la quale si affida a due motivi di gravame con i quali impugna la condanna al
[...] pagamento dell'indennità per miglioramenti ed addizioni, contestando ricostruzione dei fatti e la legittimazione attiva dell'occupante abusiva.
Si è costituita in giudizio la sig.ra che resiste all'appello, chieden- Controparte_1 done il rigetto, e spiega appello incidentale con il quale ripropone le domande rigettate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata prioritariamente la domanda di usucapione dell'immobile, spiegata con l'appello incidentale da parte della sig.ra ER.
Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di usucapione ed altrettanto erroneamente avrebbe applicato i principi di di- ritto relativi alla destinazione pubblicistica degli alloggi ERP.
Secondo l'appellante incidentale non vi sarebbe prova alcuna che l'immobile de quo agitur abbia una imprescindibile destinazione pubblica, anche in considerazione del fatto che tale qualità giuridica non si evincerebbe da alcun atto.
Sempre secondo la prospettazione della sig.ra ER, l'atto di trasferimento della proprietà, intercorso tra e nel 2005, non sarebbe sufficiente ad CP_5 CP_3 attestare la natura pubblica dell'alloggio, mancando agli atti di causa gli atti presupposti al detto atto di trasferimento.
Il motivo è infondato.
La natura pubblica dell'alloggio ERP occupato dalla sig.ra ER discende da tutti i documenti allegati.
In primo luogo, risulta che l'alloggio, parte di un più ampio programma di edifi- cazione pubblica, è stato edificato su suolo demaniale (si veda la “Planimetria delle aree assegnabili al Comune di ND per la costruzione delle case popolarissime” del 1938).
Agli atti di causa è stata allegata anche una “Convenzione”, stipulata in data
16.11.1988, con la quale il Comune di ND conferì ad alcuni tecnici l'incarico di effet- tuare una ricognizione ed attestare la consistenza catastale degli alloggi E.R.P., costruiti dallo Stato sui viali Ovidio, Sallustio e Virgilio del Comune stesso.
Pag. 3 a 13 La natura pubblica dell'alloggio conteso si desume anche dalla nota prot. 413/94 del 11.3.1994, con la quale l'Intendenza di Finanza di Bari propose alla Regione Puglia
l'acquisto di alloggi E.R.P.-
L'atto notarile del 28.10.2005, con il quale l'Agenzia del Demanio ha alienato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari, tra gli altri, anche l'alloggio oggetto di causa, è solo l'ultimo di una serie di documenti che attestano la natura pub- blica dell'alloggio occupato dalla sig.ra ER.
Alla luce della documentazione esaminata, non è affatto vero, come sostiene l'ap- pellante incidentale, che il contratto del 2005 sia un mero “atto ricognitivo” trattandosi, al contrario, di un negozio che trasferisce legittimamente la proprietà dell'alloggio og- getto di causa.
La sig.ra ER dal suo canto, pur contestando la natura giuridica ERP dell'al- loggio che occupa, non ha fornito elementi dai quali possa evincersi, in contrasto con i documenti su richiamati, che lo stesso facesse parte del patrimonio disponibile del Co- mune di ND (piuttosto che del Demanio statale) e, dunque, fosse suscettibile di essere usucapito.
Né ha fornito la prova dell'asserita permuta che, illo tempore, sarebbe interve- nuta tra il ed i suoi danti causa i quali, peraltro, non sono stati nem- Controparte_2 meno generalizzati (giova sin d'ora evidenziare che la sig.ra ER, classe 1985, all'epoca dei fatti di causa, nel 1953, non era ancora nata).
A ciò si aggiunga che è la stessa appellante incidentale che, in qualche modo, riconosce che l'alloggio che occupa faceva parte di un complesso di E.R.P. utilizzato per allocarvi gli sfollati del rione “Grotte di Sant'Andrea”, tanto è vero che, in primo grado,
a latere della domanda di usucapione, ha anche formalizzato una richiesta di regolariz- zazione della propria posizione, chiedendo l'assegnazione dell'alloggio medesimo.
Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, ed in mancanza di prove di segno contra- rio, deve ritenersi che l'immobile oggetto di causa, così come attestato – da ultimo – dall'atto di compravendita del 2005, appartenga al patrimonio indisponibile, già del De- manio dello Stato e, oggi, di . Parte_1
Orbene, è ius receptum che i beni del patrimonio indisponibile, ancorché com- merciabili (potendo cioè formare oggetto di atti traslativi di diritto privato), sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio
Pag. 4 a 13 indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti” (Cass. Civ., sez. III, 12.7.2023, n°19951).
Ne consegue che la domanda di usucapione della sig.ra ER va rigettata.
Ciò premesso, può passarsi ad esaminare l'appello principale dell' Controparte_4
che è fondato e va accolto.
[...]
Con il primo motivo di gravame, l' contesta al Tribunale di Trani il travi- Pt_2 samento dei fatti di causa e l'erronea sussunzione, della presente vicenda, negli artt.
1147 e 1150 c.c.-
Secondo l'appellante principale, poiché la sig.ra ER aveva affermato, nel proprio ricorso introduttivo, di essere stata immessa nell'alloggio a titolo di “detenzione” ella, pertanto, non avrebbe diritto all'indennizzo per gli asseriti miglioramenti ed addi- zioni in quanto le richiamate disposizioni codicistiche, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, possono trovare applicazione solamente in ipotesi di possesso.
Il primo giudice, sempre secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe incorso in una aporia in quanto dapprima avrebbe qualificato il titolo in base al quale la sig.ra ER occupava l'immobile come “detenzione” e, quindi, in maniera contrad- dittoria, avrebbe applicato alla fattispecie le norme in tema di “possesso in buona fede”, riconoscendo all'appellata il diritto al pagamento delle indennità ex art. 1150 c.c.-
Al fine di qualificare il titolo in base al quale la sig.ra ER occupa l'alloggio in questione, è opportuno ricostruire i fatti di causa, che affondano le radici nel passato remoto.
Emerge, dalla documentazione versata in atti, che l'unità immobiliare in que- stione (meglio definita alloggio “popolarissimo”) venne edificata su suolo demaniale a cavallo della Seconda guerra mondiale.
Risulta ancora dagli atti di causa che in detti alloggi vennero allocate, nel corso degli anni Cinquanta del Novecento, nuclei familiari fatti sgomberare da zone degradate di ND.
L'amministrazione comunale, in quell'epoca, avviò una risolutiva azione di riqua- lificazione urbanistica del rione popolare denominato “Grotte di Sant'Andrea” costituito da abitazioni malsane, prive delle basilari condizioni di igiene e sanità, spostando la popolazione in alloggi popolari e, successivamente, demolendo le fabbriche ivi esistenti.
Agli atti di causa, tuttavia, non sono stati depositati i documenti relativi alla
Pag. 5 a 13 specifica vicenda storica (lo sgombero), né i provvedimenti amministrativi con i quali il
Comune assegnò gli alloggi E.R.P. agli sfollati.
In particolare, non vi sono atti che attestino l'assegnazione dell'alloggio all'attuale occupante o, meglio, ai suoi danti causa atteso che quest'ultima, all'epoca dei fatti, non era ancora nata.
Ed invero, tralasciando di analizzare i documenti anteguerra (il “verbale di liqui- dazione conciliativa” e la “planimetria delle zone assegnabili al Comune di ND” en- trambi del 1938), perché privi di rilevanza giuridica ai fini che ci occupano, la sig.ra
ER ha depositato un'ordinanza del Sindaco di ND, datata 28.7.1953, con la quale venne intimato lo sgombero della “(…) casa di proprietà del sig. Controparte_6
1° Vicolo Grotte S. Andrea 21 sita in questo Comune al rione Grotte di S. Andrea Vicolo primo n°3 abitata dal sig. )” (cfr. produzione telematica in appello). Persona_1
Il documento registra il fatto storico (pacifico tra le parti) dell'azione pubblica di sgombero del Rione degradato, nella prospettiva di risanare urbanisticamente l'area cittadina, ma non è affatto riferibile all'appellata, né vi sono documenti che consentano di stabilire che relazione di tipo parentale vi sia tra quest'ultima (la quale, come detto,
è della classe 1985 ed all'epoca dei fatti non ancora nata) ed i sig.ri Controparte_6
e . Persona_1
A seguito dell'ordinanza di sgombero, sempre secondo quanto dedotto dall'at- tuale appellata, il Sindaco avrebbe consentito a 40 nuclei familiari (tra i quali quello – non meglio indicato – dal quale ella discenderebbe) di insediarsi negli alloggi pubblici e ciò sarebbe avvenuto “(…) in cambio degli immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte (questi ultimi oggetto di demolizione da parte del
Genio Civile)” (cfr. ricorso introduttivo, punto “5)”, pag. 5).
L'appellata, dunque, ha introdotto un diverso tema di indagine, sostenendo di aver acquisito la titolarità dell'alloggio in virtù di un non meglio precisato negozio di
“(…) cambio/permuta (v. premessa del ricorso introduttivo) degli immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte ed acquisiti definitivamente al patrimonio comunale” (cfr. comparsa di risposta con appello incidentale, pag. 4) preci- sando “(…) che il possesso degli immobili in questione veniva esercitato sin dal lontano
1953 dagli sfollati del rione “Largo Grotte” che occupavano a titolo di proprietà (permuta con gli immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte)”
(cfr. appello incidentale, pag. 23).
E, tuttavia, nemmeno di tale asserita permuta vi è prova agli atti di causa.
La sig.ra ER, a sostegno del proprio assunto, ha depositato un carteggio
Pag. 6 a 13 intercorso nel corso dell'anno 1996 tra l'ex la Pretura di Trani ed il CP_3 CP_2
, dalla disamina del quale risulta che tale , coniugata con tale
[...] Persona_2
occupante l'alloggio in ND alla via Cicerone n°10, aveva dichia- Persona_3 rato ai Vigili Urbani che “(…) quell'alloggio era stato occupato dai suoi genitori da circa
45 anni, su concessione degli amministratori comunali dell'epoca a titolo di scambio con
l'abitazione di loro proprietà esistente in Via Domenico Gentile (Grotte), che venne de- molita dal Comune” (cfr. relazione Comando Polizia Municipale del 5.3.1996).
Sulla base di tali documenti, l'appellata sostiene che “Ebbene, non c'è chi non veda, proprio in detta corrispondenza risalente al 1996, proveniente da un pubblico ufficiale nell'ambito di accertamenti che riguardavano proprio gli alloggi in questione, vi
è la prova del possesso uti domini e, comunque, detta comunicazione appare quanto- meno rilevante ai fini dell'interversione del possesso. Trattasi di una dichiarazione espli- cita e non equivoca, resa dinanzi ad un pubblico ufficiale, del possesso uti domini eser- citato sugli alloggi in questione” (cfr. ibidem, pag.7).
L'assunto non è affatto condivisibile.
Il carteggio non è assolutamente in grado di comprovare l'esistenza della permuta che, trattandosi di atto avente ad oggetto la disposizione di diritti reali relativi ad un bene immobile, avrebbe dovuto essere stato redatto per iscritto ad substantiam.
Né vi sono agli atti altri documenti o elementi probatori che consentano – oggi – di stabilire quando - ed a che titolo – gli avi della sig.ra ER (che all'epoca non era ancora nata) iniziarono ad occupare l'immobile in questione, né se gli imprecisati danti causa dell'attuale appellata siano stati originariamente assegnatari dell'alloggio, rientrando tra quelli fatti sgomberare nel 1953, o abbiano preso ad occuparlo in un momento successivo.
È indubbio che un soggetto affinché possa essere ritenuto assegnatario di un alloggio ERP, e quindi “detentore” ai sensi di legge, è necessario che sia stato destina- tario di un formale provvedimento amministrativo concessorio, non essendo possibile che l'assegnazione avvenga per facta concludentia.
Sta di fatto che non vi è la prova che la sig.ra ER o i suoi danti causa siano stati destinatari di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio di via Sallu- stio n°4, che ella attualmente occupa;
né vi sono documenti che attestino quando ed in che modo gli sconosciuti danti causa dell'appellata (che, si ribadisce, all'epoca dello sgombero del rione “Grotte di Sant'Andrea” non era nata), siano entrati nella disponi- bilità dell'alloggio in questione.
In mancanza di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio in favore
Pag. 7 a 13 dell'appellata, o dei suoi danti causa, deve ritenersi che la sig.ra ER occupi l'im- mobile di via Sallustio n°4 senza titolo alcuno e, quindi, abusivamente.
Ella, quindi, non può rivendicare alcun diritto sull'alloggio pubblico.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere fondato anche il secondo mo- tivo dell'appello principale, con il quale l' si duole che il Tribunale, Parte_1 dopo aver disposto una C.T.U. tecnico-estimativa, abbia riconosciuto all'appellata un indennizzo per i miglioramenti asseritamente realizzati all'interno dell'alloggio mede- simo, pur in mancanza di prova.
Secondo l'appellante principale la perizia stragiudiziale della sig.ra ER “(…) non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato con mere congetture, ma solo d'indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezza- mento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso
a tenerne conto, né è tenuto a motivare il proprio dissenso rispetto alla CTP nel mo- mento della decisione. Ma a ben guardare la tesi difensiva si basava unicamente sulla perizia di parte, sguarnita di documentazione alcuna” (cfr. appello, pag. 12).
L' , inoltre, impugna le risultanze della C.T.U. e la parte della sentenza Parte_1 di primo grado che le ha fatte proprie, sostenendo che la sig.ra ER non abbia
“(…) fornito prova dei presunti lavori eseguiti all'immobile da lei occupato abusivamente, né dell'epoca degli stessi, né delle spese sostenute (nessuna fattura, nessun documento contabile attestante la prova degli esborsi sostenuti da parte appellata, allegazioni delle imprese intervenute…); per non parlare delle autorizzazioni degli enti proprietari succe- dutisi nel tempo e/o di qualsivoglia corrispondenza intercorsa con gli enti proprietari sulla questione dei lavori e di tutto il tempo trascorso dalla asserita realizzazione dei lavori al momento della prima richiesta (deposito del ricorso), con la naturale e conse- guente prescrizione del credito vantato: nulla di nulla” (cfr. appello, pag. 15).
Il motivo, come detto, è fondato.
Agli atti di causa non vi è prova che la sig.ra abbia realizzato dei Controparte_1 miglioramenti nell'immobile né in che cosa questi ultimi siano consistiti.
È opportuno riesaminare il materiale probatorio acquisito agli atti del processo di primo grado
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi due testi.
La sig.ra ha riferito che “ADR: è vero quanto sub U del ricorso Parte_3 introduttivo;
preciso che sono stati fatti dei lavori anche nell'appartamento occupato da
, che inizialmente era fatto soltanto dai muri e dal soffitto, come del Controparte_1
Pag. 8 a 13 resto anche gli appartamenti ubicati negli edifici in questione. ER ha realizzato nell'appartamento tutto quello che c'era da fare: pavimento, intonaco, bagno, scale, ecc.…- ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa perché dal 1953 fino al 1967 ho abitato con i miei genitori, e , in una delle case all'epoca Controparte_7 Parte_4 concesse dal Sindaco (cfr. verbale di udienza del 17.12.2019). Persona_4
Orbene, la deposizione è del tutto insufficiente a fornire la prova dei miglioramenti eseguiti dalla sig.ra ER nell'alloggio de quo, in primo luogo per la estrema gene- ricità del suo contenuto.
Ed invero, le affermazioni secondo le quali “inizialmente era fatto soltanto dai muri e dal soffitto” e che “ER ha realizzato nell'appartamento tutto quello che
c'era da fare: pavimento, intonaco, bagno, scale, ecc” lasciano intendere che l'immobile sia stato rifinito ex novo.
Sta di fatto che oggetto della presente controversia non è un locale costituito dai soli muri e dal soffitto, bensì un alloggio E.R.P. ad uso abitativo che, secondo le allega- zioni della sig.ra ER, sarebbe stato assegnato (presumibilmente) al suo nucleo familiare addirittura a seguito di una permuta verbale con l'abitazione dalla quale era stata sfollata.
Ciò non rende affatto credibile che l'alloggio fosse “fatto soltanto dai muri e dal soffitto”, dovendo necessariamente trattarsi di un alloggio fornito di tutti i requisiti per essere abitato, sia che l'appellata abbia realizzato al suo interno “pavimento, intonaco, bagno, scale”, poiché se i lavori risalgono indietro nel tempo, di certo non può averli realizzati l'appellata, che è divenuta maggiorenne nel 2003.
È evidente che la deposizione della teste, al di là della sua genericità, non è di- rettamente riferibile alla vicenda che ci occupa, poiché riferisce di lavori atti a rendere abitabile un locale allo stato di “rustico”, non un alloggio E.R.P.-
Per alto verso la deposizione non collima con quanto (sia pur apoditticamente) affermato dal C.T.U., come si vedrà infra, il quale ha rinvenuto nell'alloggio in questione delle rifiniture (in particolare la pavimentazione) realizzate contestualmente all'edifica- zione dell'alloggio medesimo.
Ergo, tali finiture non possono essere state realizzate dalla appellata.
Ma vi è di più.
La teste ha affermato in maniera impersonale che i lavori vennero effettuati “an- che nell'appartamento occupato da ” e, dunque, non da , Controparte_1 Controparte_1 ma da soggetto imprecisato e non indicato.
Giova, al riguardo, evidenziare che, nel periodo dal 1953 al 1967, durante il quale
Pag. 9 a 13 la teste ha dichiarato di avere abitato in un alloggio di quelli del comprensorio che ci occupa, e di aver assistito al compimento dei lavori, la sig.ra non era Controparte_1 ancora nata.
È, quindi, impossibile che “ER ha realizzato nell'appartamento tutto quello che c'era da fare: pavimento, intonaco, bagno, scale, ecc”.
La deposizione, in definitiva, è del tutto inconferente ed inattendibile.
L'altro teste, il geom. , è il perito che ebbe a redigere la perizia Testimone_1 di parte della sig.ra ER, versata in atti di causa.
Il testimone, escusso all'udienza del 18.2.2020, ha confermato in giudizio il con- tenuto del proprio elaborato peritale.
Egli, pertanto, non è stato in grado di riferire sui fatti di causa e, dunque, sulla effettiva realizzazione dei miglioramenti all'interno dell'alloggio de quo agitur ad opera dell'appellata.
In ogni caso, ed a tutto voler concedere alla sig.ra ER, la perizia del geom.
, con la quale si vorrebbe comprovare l'avvenuta realizzazione di lavori di ristrut- Tes_1 turazione dell'alloggio in questione, fa partire la propria disamina dalle “(…) testimo- nianze dirette di persone più anziane che attualmente risiedono negli alloggi e che hanno vissuto i primi anni subito dopo che gli alloggi furono consegnati” (cfr. perizia, pag. 6).
L'attendibilità scientifica dell'elaborato, che fa discendere la prova dei fatti di causa dagli stessi soggetti occupanti che tali lavori avrebbero realizzato, ha, pertanto, un valore giuridico nullo.
Non vi è, quindi, la prova che la sig.ra ER abbia realizzato i miglioramenti per i quali chiede di essere indennizzata.
Né la Corte ritiene si possano trarre elementi utili dalla C.T.U. disposta dal Tribu- nale di Trani.
Il perito d'ufficio ha accertato che “Dalle ricerche catastali effettuate (…), risulta come la consistenza iniziale di tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso di immobili di cui trattasi, dedotta in modo approssimato dalla visura catastale e dall'e- stratto di mappa, sia non superiore a circa 70 mq complessivi, su due livelli (quindi circa
35 mq a piano)” (cfr. pag. 7) e, dopo avere effettuato una ricognizione nell'immobile periziato ha premesso che “(…) alcune finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi interni ed esterni), risalgono all'epoca della realizzazione e/o “consegna” dell'alloggio (anni '40-
'50), mentre altre risultano più recenti, ma comunque riferibili ad almeno 30 anni fa”
(cfr. pagg. 7 ed 8).
Venendo a specificare tale sua premessa, il C.T.U. ha accertato che “(…) tutti i
Pag. 10 a 13 suddetti impianti e i relativi allacci alle reti pubbliche sono stati realizzati direttamente
a cura e spese dalla Sig.ra RD e/o dei suoi danti causa. Infatti, l'immobile di cui trattasi, insieme con tutte le unità facenti parte dello stesso blocco di costruzioni, all'epoca dell'occupazione da parte degli ex sgomberati del rione Grotte Sant'Andrea, era verosimilmente sprovvisto di impianti tecnologici e allacci alle reti pubbliche, non esistendo in zona (che a quel tempo era lontana e non collegata dal centro abitato) la benché minima opera di urbanizzazione primaria” e che “(…) oltre ai lavori finalizzati a dotare l'immobile dei principali impianti tecnologi di cui si è detto poc'anzi - ivi compresa la rimozione e il successivo ripristino di porzioni di pavimentazione e/o del sottostante massetto in alcune zone dell'alloggio, nonché il rifacimento dei vani accessori a servizio dell'abitazione (bagno e cucina) – sono state eseguite anche opere di pulizia e/o tinteg- giatura di pareti e soffitti, la sostituzione degli infissi interni ed esterni nonché interventi in copertura” (cfr. pag.9).
L'ausiliario, dopo aver esaminato la documentazione esistente negli uffici, ha pre- cisato che “Con particolare riferimento agli ampliamenti di superficie coperta riscontrati all'atto dei sopralluoghi, si rileva come non sia in alcun modo possibile stabile l'epoca di realizzazione degli ampliamenti in questione, ovvero se siano stati realizzati anch'essi prima del 1 settembre 1967 (quando per gli interventi in aree fuori dal centro urbano non vigeva ancora un regime autorizzativo) oppure in data successiva al 1967 senza, in questa eventualità, la richiesta dei necessari titoli autorizzativi e/o comunicazioni e/o autorizzazioni occorrenti dopo il '67, in quanto alcun titolo, autorizzazione o comunica- zione, si ribadisce, risulta reperibile presso gli archivi dei preposti uffici comunali” (cfr. pag. 13).
In considerazione di tale incertezza, ha concluso affermando che “(…) le ultime opere volte a mantenere in efficienza e/o ad integrare gli impianti e le opere di finitura
e rifinitura, anche delle porzioni in ampliamento, siano state eseguite oltre 30-40 anni fa. Le medesime opere sono da assumere come legittime, in quanto qualificabili come opere di manutenzione ordinaria, eseguibili in regime di edilizia libera. Mentre per quanto riguarda gli ampliamenti, non è possibile stabilire alcunché circa l'epoca di rea- lizzazione degli stessi” (cfr. ibidem) ed ha quantificato i miglioramenti in € 32.750,00 tenendo conto unicamente della consistenza originaria dell'immobile di circa 70 mq.
L'accertamento dell'esecuzione dei lavori, dunque, è stata effettuata secondo un procedimento logico deduttivo che, se può essere astrattamente condivisibile, non è in grado di stabilire, con esattezza, se i lavori siano stati effettivamente realizzati dalla sig.ra ER.
Pag. 11 a 13 Pur dovendosi ribadire ancora una volta che, in ragione della sua giovane età, di certo non è stata ella l'artefice del loro compimento.
Vi è infatti, da un lato, incertezza del momento storico in cui ella ebbe ad occupare l'alloggio (data sicuramente successiva alla sua data di nascita, 14.2.1985), dall'altro lato, incertezza sullo stato di manutenzione dell'alloggio al momento dell'occupazione da parte dell'appellante medesima e, dall'altro lato ancora, l'aleatoria individuazione del periodo in cui i lavori sarebbero stati compiuti (riferiti genericamente ad almeno trenta anni addietro) che in ogni caso esclude, per i più volte richiamati dati anagrafici, che abbia potuto eseguirli l'attuale appellata.
Condivisibile è, pertanto, l'assunto dell'appellante principale secondo il quale “(…) non è dato sapere nemmeno quale fosse lo stato dei luoghi degli alloggi al momento della consegna da parte del , né la controparte fornisce adeguata Controparte_2 prova in merito” (cfr. appello, pag. 17).
Alla luce dei suesposti principi di diritto, pertanto, atteso che non vi è prova dell'epoca in cui vennero realizzati i lavori e, soprattutto, di chi li abbia realizzati, deve escludersi che possa riconoscersi alla sig.ra ER l'indennizzo per le addizioni as- seritamente realizzate nell'alloggio.
L'accoglimento dell'appello principale comporta, in mancanza di elementi certi di segno contrario, il rigetto del secondo motivo dell'appello incidentale, con il quale la sig.ra ER si duole che “(…) il Giudice di primo grado non ha riconosciuto i miglio- ramenti sulle aree in ampliamento senza addurre motivazioni in punto di fatto e diritto”
(cfr. pag.23) e chiede che le venga riconosciuto il pagamento della maggior somma di
€ 49.750,00.
L'accoglimento dell'appello principale comporta, inoltre, anche l'assorbimento del terzo motivo di appello incidentale con il quale la sig.ra ER si doleva della com- pensazione delle spese di primo grado.
In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata nella sola parte in cui ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale della sig.ra ricono- Controparte_1 scendole un indennizzo di € 32.750,00, e confermata nel resto.
L'accoglimento dell'appello incidentale ed il rigetto di quello incidentale compor- tano, infine, la condanna della sig.ra ER al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate, sulla base dei valori minimi di tariffa ex D.M. n°55/2014, attesa l'assenza di particolari circostanze di fatto e la non particolare complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore corri- spondente al valore dichiarato dall'appellante principale (€ 32.750,00).
Pag. 12 a 13 Sussistono, altresì, i presupposti affinché l'appellante incidentale versi all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, an- nulla la condanna dell' al pagamento della somma di € 32.750,00 Parte_1 in favore di;
Controparte_1
2. rigetta l'appello incidentale e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in Controparte_1 favore dell' che liquida, per il primo grado, in € 3.809,00 per Parte_1 compensi e, per il presente grado, in € 800,00 per esborsi ed € 4.996,00 per com- pensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, Cassa ed Iva (se dovuta) come per legge;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscri- zione al ruolo del proprio gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.;
5. pone definitivamente a carico dell'appellante incidentale le spese di C.T.U., come liquidate dal giudice di primo grado.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Presidente dott. Salvatore ER
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
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