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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze , in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nella causa iscritta al nr.7792/2024 r.g. promossa da: nato il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_1 residente a [...]in Rua Havaì n 185 [CF. 137.072.758-50], agendo in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a n. il 29/03/1980 a Persona_1
Santos, Brasile – sulla minore nata il [...] a [...] – Brasile [C.F. Persona_2
]; C.F._1 nato il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Controparte_1 residente a [...]do Rio Preto – Brasile in Rua Gorgonio Evaristo Barreto n. 320 [C.F. ], C.F._2 agendo in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a Persona_3
n. il 28/04/1972 a Sao José di Rio Preto, Brasile – sulla minore nata il
[...] Persona_4
16/12/2011 a Sao Jose do Rio Preto – Brasile [C.F. ]; rappresenti e difesi dall'avv. UI C.F._3
Colombino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Francesco Ferrucci, 46 Torino
RICORRENTI contro
, in persona del con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Controparte_2 Controparte_3 distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO parte necessaria all'esito della trattazione cartolare del 20/12/2024 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che
[...]
e Parte_1 Persona_2 Controparte_1 [...] sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi del sig. UI, Persona_4 Per_5 il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana
[...] iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Controparte_2
Comune di rilasciato dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. UI, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri Persona_5
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di Parte_1 Persona_2
e nonché dei suoi atti di stato civile,
[...] Controparte_1 Persona_4 provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano (noto anche come Persona_6 Persona_6 Persona_7 CP_1 nato a [...] il [...] emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.5).
Con decreto del 02.10.2024 il G.O.P. delegato in sede di U.P.P. d.ssa Francesca Pietra Caprina ha fissata udienza di trattazione per il giorno 20/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 13.10.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto
[...]
del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 13.12.2024 insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: contraeva matrimonio il 08/09/1889 a Castelnuovo di Garfagnana, (LU) con Persona_6 [...]
(doc.6); dalla loro unione nasceva in data 28/02/1898 a Ribeirao Preto-Brasile, Parte_2 CP_4
(doc.7)
[...]
Dalla unione matrimoniale tra e nasceva a Mirassol-Brasile in data Controparte_4 Parte_3
08/08/1933 Parte_4
Dalla unione matrimoniale tra e , che passerà a chiamarsi Parte_4 Controparte_5 [...]
nascevano due figli Persona_8
A) in data 30.11.1972 (ricorrente) Controparte_1
B) in data 02.04.1976 (ricorrente) Parte_5
A) contraeva a sua volta matrimonio in data 16.07.2004 in Sao Jose do Rio Controparte_1
Preto (Brasile) con e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 16.12.2011 la figlia Persona_4 [...]
Persona_4
B) contraeva matrimonio in data 22.04.2006 a Santos-Brasile, con Parte_5 [...]
e dalla loro unione nasceva in Brasile in data 11.02.2208 la figlia Persona_1 Persona_9
[...]
L'INTERESSE AD AGIRE In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via
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giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_2 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato (doc. 2) di aver inoltrato i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti, (doc.3).
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alle figlie minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Persona_6 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.5), ha trasmesso jure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta al figlio il quale ha potuto così trasmetterla Controparte_4 Parte_4 ai figli e odierni ricorrenti e e questi a loro volta Parte_5 Controparte_1 alle proprie figlie minori e Persona_10 Persona_4
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La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si osserva che la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione indicato come oppure come oppure ancora come Persona_6 Persona_6 oppure come è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad Persona_7 CP_1 una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano UI, (noto Persona_6 anche come e ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali Persona_6 Persona_7 CP_1 per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_2 la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle
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conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei
“giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine CP_6 all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di comportamento CP_2 neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• nato il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_1 brasiliana, residente a [...]in Rua Havaì n 185 [CF. 137.072.758-50] in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a n. il Persona_1
29/03/1980 a Santos, Brasile – sulla minore nata il [...] a [...] Persona_2
Paolo – Brasile [C.F. ]; C.F._1
• nato il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza Controparte_1 brasiliana, residente a [...]do Rio Preto – Brasile in Rua Gorgonio Evaristo Barreto n. 320 [C.F.
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],in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a NumeroDiCar_1
n. il 28/04/1972 a Sao José di Rio Preto, Brasile – sulla minore Persona_3 [...] ata il 16/12/2011 a Sao Jose do Rio Preto – Brasile [C.F. ] Persona_4 C.F._3
• sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, con Controparte_2 distrazione delle stesse in favore dell'Avv.UI Colombino dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 19..2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze , in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nella causa iscritta al nr.7792/2024 r.g. promossa da: nato il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_1 residente a [...]in Rua Havaì n 185 [CF. 137.072.758-50], agendo in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a n. il 29/03/1980 a Persona_1
Santos, Brasile – sulla minore nata il [...] a [...] – Brasile [C.F. Persona_2
]; C.F._1 nato il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Controparte_1 residente a [...]do Rio Preto – Brasile in Rua Gorgonio Evaristo Barreto n. 320 [C.F. ], C.F._2 agendo in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a Persona_3
n. il 28/04/1972 a Sao José di Rio Preto, Brasile – sulla minore nata il
[...] Persona_4
16/12/2011 a Sao Jose do Rio Preto – Brasile [C.F. ]; rappresenti e difesi dall'avv. UI C.F._3
Colombino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Francesco Ferrucci, 46 Torino
RICORRENTI contro
, in persona del con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Controparte_2 Controparte_3 distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO parte necessaria all'esito della trattazione cartolare del 20/12/2024 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che
[...]
e Parte_1 Persona_2 Controparte_1 [...] sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi del sig. UI, Persona_4 Per_5 il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana
[...] iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Controparte_2
Comune di rilasciato dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Italia, competente quale Comune di nascita del sig. UI, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri Persona_5
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registri dello stato civile, della cittadinanza italiana di Parte_1 Persona_2
e nonché dei suoi atti di stato civile,
[...] Controparte_1 Persona_4 provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.06.2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano (noto anche come Persona_6 Persona_6 Persona_7 CP_1 nato a [...] il [...] emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.5).
Con decreto del 02.10.2024 il G.O.P. delegato in sede di U.P.P. d.ssa Francesca Pietra Caprina ha fissata udienza di trattazione per il giorno 20/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 13.10.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto
[...]
del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 13.12.2024 insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: contraeva matrimonio il 08/09/1889 a Castelnuovo di Garfagnana, (LU) con Persona_6 [...]
(doc.6); dalla loro unione nasceva in data 28/02/1898 a Ribeirao Preto-Brasile, Parte_2 CP_4
(doc.7)
[...]
Dalla unione matrimoniale tra e nasceva a Mirassol-Brasile in data Controparte_4 Parte_3
08/08/1933 Parte_4
Dalla unione matrimoniale tra e , che passerà a chiamarsi Parte_4 Controparte_5 [...]
nascevano due figli Persona_8
A) in data 30.11.1972 (ricorrente) Controparte_1
B) in data 02.04.1976 (ricorrente) Parte_5
A) contraeva a sua volta matrimonio in data 16.07.2004 in Sao Jose do Rio Controparte_1
Preto (Brasile) con e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 16.12.2011 la figlia Persona_4 [...]
Persona_4
B) contraeva matrimonio in data 22.04.2006 a Santos-Brasile, con Parte_5 [...]
e dalla loro unione nasceva in Brasile in data 11.02.2208 la figlia Persona_1 Persona_9
[...]
L'INTERESSE AD AGIRE In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via
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giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_2 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato (doc. 2) di aver inoltrato i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti, (doc.3).
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alle figlie minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Persona_6 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.5), ha trasmesso jure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta al figlio il quale ha potuto così trasmetterla Controparte_4 Parte_4 ai figli e odierni ricorrenti e e questi a loro volta Parte_5 Controparte_1 alle proprie figlie minori e Persona_10 Persona_4
Pagina 3 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si osserva che la circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione indicato come oppure come oppure ancora come Persona_6 Persona_6 oppure come è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad Persona_7 CP_1 una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano UI, (noto Persona_6 anche come e ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali Persona_6 Persona_7 CP_1 per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_2 la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle
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conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei
“giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine CP_6 all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di comportamento CP_2 neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• nato il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza Parte_1 brasiliana, residente a [...]in Rua Havaì n 185 [CF. 137.072.758-50] in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a n. il Persona_1
29/03/1980 a Santos, Brasile – sulla minore nata il [...] a [...] Persona_2
Paolo – Brasile [C.F. ]; C.F._1
• nato il [...] ad [...] – Brasile, di cittadinanza Controparte_1 brasiliana, residente a [...]do Rio Preto – Brasile in Rua Gorgonio Evaristo Barreto n. 320 [C.F.
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],in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente a NumeroDiCar_1
n. il 28/04/1972 a Sao José di Rio Preto, Brasile – sulla minore Persona_3 [...] ata il 16/12/2011 a Sao Jose do Rio Preto – Brasile [C.F. ] Persona_4 C.F._3
• sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, con Controparte_2 distrazione delle stesse in favore dell'Avv.UI Colombino dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 19..2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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