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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1023 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Demetrio Rivellino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Campobasso, alla Via F. De Attellis n. 11
- attrice - E
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Emilia De Iasio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Campobasso, al V.le Del Castello n. 3
- convenuto - Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 13.06.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio suo padre chiedendone la condanna al risarcimento Parte_2 del danno da illecito endofamiliare, nella misura di euro 120.344,00, derivante da una serie di condotte pregiudizievoli da lui poste in essere nei suoi confronti.
Ha dedotto: che successivamente alla separazione dei suoi genitori suo padre si sarebbe disinteressato a lei, evitando di incontrarla e facendola sentire abbandonata e non considerata come figlia;
che tale situazione l'avrebbe costretta a rivolgersi ad una psicologa, la quale le avrebbe diagnosticato uno stato depressivo con disturbi psicosomatici e disturbo dell'alimentazione; che il dott.
medico legale, avrebbe accertato la sussistenza di un danno alla Persona_1 persona nella misura del 25%, derivante dal comportamento del genitore;
che il suo stato depressivo avrebbe avuto il suo epilogo a seguito di un episodio verificatosi il 26.10.2017, allorchè all'esito di una discussione il padre l'avrebbe schiaffeggiata.
Con comparsa di risposta del 30.09.2022 si è costituito in giudizio Pt_2
il quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda, atteso che:
[...]
1 - nel corso del giudizio di separazione tra lui e la madre della ragazza Parte_3
(conclusosi nel dicembre 2021) quest'ultima ha proposto ben due ricorsi
[...] ex art. 709 ter c.p.c., onde ottenere il risarcimento del medesimo danno, asseritamente cagionato da lui alla figlia rigettati dal Tribunale con Pt_1 ordinanze del 5.09.2018 e del 9.07.2019, non impugnate e pertanto divenute definitive;
- essa è fondata su due relazioni cliniche che escludono che la causa del disagio vissuto dall'attrice derivi da lui;
- non vi sarebbero allegazioni specifiche e documentali idonee a giustificare la quantificazione dei danni così come effettuata nella relazione medico legale in atti.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda, deducendo di non essere mai stato indifferente ai bisogni della figlia, e di aver invece adempiuto a tutti i suoi obblighi di genitore nei confronti di quest'ultima, prestandole assistenza morale ed economica.
Ha sottolineato come sussisterebbe piuttosto una difficoltà relazionale ed uno stato di tensione tra lui e sua figlia, dovuto alla mancata accettazione da parte della ragazza della sua nuova vita e della sua relazione sentimentale con un'altra donna, dalla quale ha avuto un'altra figlia.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di numerosi testimoni.
Lo scrivente giudice è divenuto assegnatario della causa all'esito del completamento dell'istruttoria, ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni dinanzi a sé per il 12.05.2025.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., nelle quali entrambe le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta.
Risulta infatti dalla produzione documentale in atti che parte attrice ha riproposto in questa sede la stessa domanda risarcitoria già avanzata - peraltro per ben due volte - nel corso del giudizio di separazione tra i suoi genitori e (N. R.G. 427/2015 del Tribunale di Parte_3 Parte_2
Campobasso), mediante due ricorsi ex art. 709 ter c.p.c., rigettati dal Tribunale con ordinanze del 5.09.2018 e del 9.07.2019.
Nel primo ricorso, datato 23 maggio 2018, la dopo aver lamentato le Pt_3 medesime inadempienze di nei confronti della figlia (allora Parte_2 minorenne) alle quali si fa riferimento anche nel presente Parte_1 giudizio, ha infatti chiesto al Tribunale “2) ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.: (…) 2b) disporre il risarcimento dei danni, a carico del sig. in favore della minore Pt_2
. Per_2
Il Tribunale si è pronunciato sulla domanda con ordinanza del 5.09.2018, rigettandola, in ragione della circostanza per cui essa era apparsa priva di riscontri. 2 Con un ulteriore ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato in vista dell'udienza del 20.02.2019, in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sulla figlia minore ha nuovamente chiesto al Pt_1
Tribunale, tra le altre cose, di “disporre il risarcimento dei danni, a carico del sig.
in favore della minore ”, sempre in virtù della rappresentata Pt_2 Pt_1 violazione, da parte del padre, degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della figlia.
Il Tribunale si è pronunciato anche su tale ulteriore ricorso, con ordinanza del 9.07.2019, rigettando nuovamente la domanda risarcitoria.
Le due ordinanze citate non risultano essere state impugnate, e pertanto sono divenute definitive.
Ebbene, è evidente che ha riproposto nel presente giudizio la Parte_1 medesima domanda risarcitoria, già proposta da sua madre in suo nome e per suo conto nel giudizio di separazione: medesimo è infatti il petitum, e medesima è anche la causa petendi della domanda.
Sulla questione si è dunque formato il giudicato, ragion per cui non è più possibile portare la medesima controversia dinanzi ad un altro giudice, al fine di ottenere una nuova decisione sulla stessa (c.d. ne bis in idem).
Si precisa che, sebbene l'art. 2909 c.c. faccia espressamente riferimento alle sole sentenze, l'attitudine al giudicato è connotato proprio anche di altre tipologie di provvedimenti, parimenti dotati dei caratteri della decisorietà e della definitività, che connotano anche le ordinanze rese all'esito del procedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c.
In tal senso si è in più occasioni pronunciata anche la Suprema Corte, chiarendo che il provvedimento con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori ex art. 709 ter c.p.c., abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività, all'esito della fase del reclamo, è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., a differenza delle statuizioni - rese all'esito del medesimo procedimento - relative alle modalità di affidamento dei minori, che invece non sono né definitive né decisorie (cfr. Cass. Civ. sez. I, 08/08/2013, n. 18977; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3810; Cass. 27 giugno 2018, n. 16980; Cass. 17 maggio 2019, n. 13400; Cass. civ., sez. I, ord. 19 gennaio 2022, n. 1568).
Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709- ter c.p.c. è infatti consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano.
L'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale (derogando alla regola generale che vieta il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi, salvo che non vi sia una connessione qualificata a norma degli artt. 31, 32, 33, 43, 35 e 36 c.p.c.), consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del
3 mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato, in quanto esso incide su posizioni di diritto soggettivo (cfr. Cassazione Civile sez. I, 06/10/2021, n. 27147).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014, in base al valore della domanda e considerata l'attività difensiva svolta, secondo i parametri minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione Pt_1 disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda;
2. CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Campobasso, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1023 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Demetrio Rivellino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Campobasso, alla Via F. De Attellis n. 11
- attrice - E
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Emilia De Iasio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Campobasso, al V.le Del Castello n. 3
- convenuto - Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato il 13.06.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio suo padre chiedendone la condanna al risarcimento Parte_2 del danno da illecito endofamiliare, nella misura di euro 120.344,00, derivante da una serie di condotte pregiudizievoli da lui poste in essere nei suoi confronti.
Ha dedotto: che successivamente alla separazione dei suoi genitori suo padre si sarebbe disinteressato a lei, evitando di incontrarla e facendola sentire abbandonata e non considerata come figlia;
che tale situazione l'avrebbe costretta a rivolgersi ad una psicologa, la quale le avrebbe diagnosticato uno stato depressivo con disturbi psicosomatici e disturbo dell'alimentazione; che il dott.
medico legale, avrebbe accertato la sussistenza di un danno alla Persona_1 persona nella misura del 25%, derivante dal comportamento del genitore;
che il suo stato depressivo avrebbe avuto il suo epilogo a seguito di un episodio verificatosi il 26.10.2017, allorchè all'esito di una discussione il padre l'avrebbe schiaffeggiata.
Con comparsa di risposta del 30.09.2022 si è costituito in giudizio Pt_2
il quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda, atteso che:
[...]
1 - nel corso del giudizio di separazione tra lui e la madre della ragazza Parte_3
(conclusosi nel dicembre 2021) quest'ultima ha proposto ben due ricorsi
[...] ex art. 709 ter c.p.c., onde ottenere il risarcimento del medesimo danno, asseritamente cagionato da lui alla figlia rigettati dal Tribunale con Pt_1 ordinanze del 5.09.2018 e del 9.07.2019, non impugnate e pertanto divenute definitive;
- essa è fondata su due relazioni cliniche che escludono che la causa del disagio vissuto dall'attrice derivi da lui;
- non vi sarebbero allegazioni specifiche e documentali idonee a giustificare la quantificazione dei danni così come effettuata nella relazione medico legale in atti.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda, deducendo di non essere mai stato indifferente ai bisogni della figlia, e di aver invece adempiuto a tutti i suoi obblighi di genitore nei confronti di quest'ultima, prestandole assistenza morale ed economica.
Ha sottolineato come sussisterebbe piuttosto una difficoltà relazionale ed uno stato di tensione tra lui e sua figlia, dovuto alla mancata accettazione da parte della ragazza della sua nuova vita e della sua relazione sentimentale con un'altra donna, dalla quale ha avuto un'altra figlia.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di numerosi testimoni.
Lo scrivente giudice è divenuto assegnatario della causa all'esito del completamento dell'istruttoria, ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni dinanzi a sé per il 12.05.2025.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., nelle quali entrambe le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta.
Risulta infatti dalla produzione documentale in atti che parte attrice ha riproposto in questa sede la stessa domanda risarcitoria già avanzata - peraltro per ben due volte - nel corso del giudizio di separazione tra i suoi genitori e (N. R.G. 427/2015 del Tribunale di Parte_3 Parte_2
Campobasso), mediante due ricorsi ex art. 709 ter c.p.c., rigettati dal Tribunale con ordinanze del 5.09.2018 e del 9.07.2019.
Nel primo ricorso, datato 23 maggio 2018, la dopo aver lamentato le Pt_3 medesime inadempienze di nei confronti della figlia (allora Parte_2 minorenne) alle quali si fa riferimento anche nel presente Parte_1 giudizio, ha infatti chiesto al Tribunale “2) ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.: (…) 2b) disporre il risarcimento dei danni, a carico del sig. in favore della minore Pt_2
. Per_2
Il Tribunale si è pronunciato sulla domanda con ordinanza del 5.09.2018, rigettandola, in ragione della circostanza per cui essa era apparsa priva di riscontri. 2 Con un ulteriore ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato in vista dell'udienza del 20.02.2019, in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sulla figlia minore ha nuovamente chiesto al Pt_1
Tribunale, tra le altre cose, di “disporre il risarcimento dei danni, a carico del sig.
in favore della minore ”, sempre in virtù della rappresentata Pt_2 Pt_1 violazione, da parte del padre, degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della figlia.
Il Tribunale si è pronunciato anche su tale ulteriore ricorso, con ordinanza del 9.07.2019, rigettando nuovamente la domanda risarcitoria.
Le due ordinanze citate non risultano essere state impugnate, e pertanto sono divenute definitive.
Ebbene, è evidente che ha riproposto nel presente giudizio la Parte_1 medesima domanda risarcitoria, già proposta da sua madre in suo nome e per suo conto nel giudizio di separazione: medesimo è infatti il petitum, e medesima è anche la causa petendi della domanda.
Sulla questione si è dunque formato il giudicato, ragion per cui non è più possibile portare la medesima controversia dinanzi ad un altro giudice, al fine di ottenere una nuova decisione sulla stessa (c.d. ne bis in idem).
Si precisa che, sebbene l'art. 2909 c.c. faccia espressamente riferimento alle sole sentenze, l'attitudine al giudicato è connotato proprio anche di altre tipologie di provvedimenti, parimenti dotati dei caratteri della decisorietà e della definitività, che connotano anche le ordinanze rese all'esito del procedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c.
In tal senso si è in più occasioni pronunciata anche la Suprema Corte, chiarendo che il provvedimento con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori ex art. 709 ter c.p.c., abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività, all'esito della fase del reclamo, è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., a differenza delle statuizioni - rese all'esito del medesimo procedimento - relative alle modalità di affidamento dei minori, che invece non sono né definitive né decisorie (cfr. Cass. Civ. sez. I, 08/08/2013, n. 18977; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3810; Cass. 27 giugno 2018, n. 16980; Cass. 17 maggio 2019, n. 13400; Cass. civ., sez. I, ord. 19 gennaio 2022, n. 1568).
Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709- ter c.p.c. è infatti consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano.
L'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale (derogando alla regola generale che vieta il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi, salvo che non vi sia una connessione qualificata a norma degli artt. 31, 32, 33, 43, 35 e 36 c.p.c.), consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del
3 mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato, in quanto esso incide su posizioni di diritto soggettivo (cfr. Cassazione Civile sez. I, 06/10/2021, n. 27147).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014, in base al valore della domanda e considerata l'attività difensiva svolta, secondo i parametri minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni che vengono in rilievo nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione Pt_1 disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda;
2. CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Campobasso, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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