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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1109 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Amleto Coronella e Annarita Libralesso
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Michele Guidi
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 14.03.2024 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Cori, in data 13.08.1995, con da cui si era giudizialmente separata CP_1 in virtù della sentenza del Tribunale di Latina n. 714/2019 del 20/03/2019 e che dalla loro unione erano nati i figli (il 14.03.1997) e (il 16.05.2000) – chiedeva all'intestato Per_1 Per_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge
74/87; nonché di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore con ordinanza emessa in data 03/03/2025, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. e all'udienza dell'01.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore, quindi, riservava la decisione al Collegio.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi con sentenza n. 714/2019 del 20/03/2019 del Tribunale di Latina, non impugnata e passata in giudicato.
Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Latina nel procedimento di separazione. Invero, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere
2 separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in atti generalizzati nel Comune di Cori in data 13.08.1995 (atto n. 8, parte II, Serie A, Anno 1995);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- spese al definitivo;
- dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 08.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1109 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Amleto Coronella e Annarita Libralesso
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Michele Guidi
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 14.03.2024 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Cori, in data 13.08.1995, con da cui si era giudizialmente separata CP_1 in virtù della sentenza del Tribunale di Latina n. 714/2019 del 20/03/2019 e che dalla loro unione erano nati i figli (il 14.03.1997) e (il 16.05.2000) – chiedeva all'intestato Per_1 Per_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge
74/87; nonché di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore con ordinanza emessa in data 03/03/2025, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. e all'udienza dell'01.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 10.09.2025) – le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice istruttore, quindi, riservava la decisione al Collegio.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi con sentenza n. 714/2019 del 20/03/2019 del Tribunale di Latina, non impugnata e passata in giudicato.
Inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Latina nel procedimento di separazione. Invero, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere
2 separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in atti generalizzati nel Comune di Cori in data 13.08.1995 (atto n. 8, parte II, Serie A, Anno 1995);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- spese al definitivo;
- dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 08.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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