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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8614 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 45656/2024
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
< >> Nell'interesse di Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
con sede in Milano (MI), Via Giosuè Carducci, n.8, Codice Fiscale e Partita
[...]
I.V.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Amministratore Unico Dott. nato a [...] il 27 giugno Controparte_1
1969, Codice Fiscale , residente in [...] C.F._1
(LO), Via Alberone, n.15, munito dei necessari poteri, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti (Codice Fiscale: ) C.F._2
patrocinato/a dall'Avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> < > Parte_2 P.IVA_2
nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._3 residente in [...], quale ultimo legale rappresentante di con sede in Milano, Parte_2
Via Desiderio 24 (cod. fisc. e quale legale rappresentante di P.IVA_2 [...]
con sede in Milano, Via Controparte_2
Desiderio 24, (cod. fisc. , tutti soggetti elettivamente domiciliati in P.IVA_3
Milano, Via L. Manara n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Rossi (cod. fisc.
che li rappresenta e difende giuste deleghe, il quale dichiara, C.F._4 ai sensi degli articoli 125, c.1, c.p.c. e 16, c.
1-bis, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, la disponibilità a ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0254139548 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: patrocinato/a dall'Avv. ROSSI CLAUDIO;
Email_1
E CONTRO
(P. Iva nella persona del suo Amministratore Controparte_3 P.IVA_4
Unico e legale rappresentante pro-tempore - Cod. Fisc. Controparte_4
) con sede a Milano in via Desiderio n. 24, rappresentata e C.F._5
difesa dall'Avv. EMANUELA SALA (Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_6 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Nastri (Cod. Fisc. C.F._7
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di Milano in via Cosimo
[...] del Fante n° 2 giusta procura allegata (PEC:
. Email_2 Email_3
TUTTE PARTI CONVENUTE/RESISTENTI-
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la quale proprietaria, Parte_1 esponeva di avere concesso in locazione per uso diverso dall'abitazione:
• con sede in Milano, Via Parte_3
Desiderio, n.24, Codice Fiscale e Partita I.V.A. le unità immobiliari P.IVA_2 site in Milano (MI), Via Desiderio, n. 24, costituite da Capannone con laboratori e uffici al piano terra/1°/2°S-1 Appartamento di due ambienti con servizio interno piano terzo, censite al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 278, Particella 139, Subalterno
4, Via Desiderio 24 piano T-1-2-S1 e Foglio 278, Particella 139, Subalterno 5, Via Desiderio 24 piano terzo giusto contratto di locazione in data 16.03.2012, registrato presso il competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Milano il
05.04.2012 al n.3096 Serie 3, di durata novennale decorrente dal 01.09.2012 al 31.08.2021;
• --nonchè di avere concesso in locazione ad Parte_2 con sede in Milano, Via Desiderio, n.24, Codice Fiscale e Partita
[...]
I.V.A. le unità immobiliari site in Milano (MI), Via Desiderio, n. 26 P.IVA_2 di cui alla planimetria allegata sotto la lettera “A”, censite al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 278, Mappale 131- 137, ZC2 Cat.D/7, adibite da detto conduttore all'esercizio dell'attività di ostello, giusto contratto di locazione in data 29.07.2013, registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio territoriale di Milano 3 il 01.08.2013 al n.4560 serie 3, di durata novennale decorrente dal 01.11.2013 al 31.10.2022; su consenso della Proprietà in data 17.03.2014 e come da registrazione del 18.03.2014 al n.75131, subentrava a il nuovo conduttore Parte_2 Controparte_5 Pt_2 [...]
con sede in Miano, Via Desiderio, n.24, Codice Controparte_2
Fiscale e Partita I.V.A. . P.IVA_5
Con unico atto in data 28.07.2023, autenticato a ministero della Dott.ssa Persona_1
Notaio, e vendevano a semplificata, con sede in Parte_2 CP_2 CP_3 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Milano, Via Desiderio, n.24, Codice Fiscale e Partita I.V.A. (d'ora in avanti, P.IVA_4 Cont per brevità, anche la piena proprietà dei rispettivi rami di azienda correnti negli immobili oggetto dei suddetti contratti di locazione, oggetto pure di cessione, contro i corrispettivi di Euro 110.000,00 (cessione ramo d'azienda di con effetti Parte_2 giuridici ed economici dal 1° agosto 2023) e di Euro 40.000,00 (cessione ramo d'azienda di con effetti giuridici ed economici dal 1° agosto 2023)… In particolare, CP_2 Pt_2 Cont vendeva a l'azienda corrente in Milano, via Desiderio n.24, dichiarando che
[...] avesse ad oggetto l'attività di ostello con 11 (undici) camere per complessivi 50 (cinquanta) posti letto, esercitata sotto l'insegna “HOSTEL COLOURS …” (cfr. doc.6, pag.2). CP_2 Cont vendeva a l'azienda “corrente in Milano, via Desiderio 26, avente ad oggetto
[...]
l'attività di ostello con 5 (cinque) camere per com plessivi 25 (venticinque) posti letto, esercitata sotto l'insegna “COLOURS 2” … Con P.E.C. in data 01.08.2023, comunicava alla Proprietà di aver ceduto Parte_2 il Contratto per intervenuta cessione di azienda ex art.36 Legge 392/1978 a Parte_2 Cont
(doc.10 – in data 01.08.2023). Controparte_6
Con P.E.C. di pari data e contenuto, anche comunicava alla Proprietà la CP_2 Cont cessione del Contratto a per intervenuta cessione di azienda ex art.36 CP_2
Legge 392/1978 (doc.11 – P.E.C. / in data 01.08.2023). CP_2 Parte_1
Con due distinte P.E.C. in data 24.08.2023, la Proprietà dichiarava alle cedenti Pt_2 Cont e nonché al cessionario di opporsi alle cessioni dei suddetti due
[...] CP_2 contratti di locazione, Contratto Colours e Contratto Hostel Planet, “sussistendo gravi motivi ai sensi dell'art.36, comma 1, Legge 392/1978, relativi alla qualità del cessionario, così come indicato dal cedente nella sua comunicazione in data 01.08.2023, in quanto sia la società semplificata che il suo legale rappresentante, quale nuovo conduttore e in CP_3 ragione dell'operazione progettata nel suo complesso, non presenta garanzie di affidabilità in particolare di ordine economico2” . 2 ….. In occasione del ricevimento delle comunicazioni di cessione, la Proprietà verificava che: Co i) la cessionaria è una società di recentissima costituzione, risalente al 01.12.2022 e attiva dal 03.08.2023, con un capitale sociale di Euro 1.000,00, di proprietà di un unico socio GN nato a [...]_4 (Egitto) il 01.06.1984, residente in [...], Codice Fiscale
(d'ora in avanti, per brevità, anche ) (cfr. doc.7); C.F._5 CP_4Co ii) dato il recente avvio dell'attività di impresa di non risultano rinvenibili bilanci e/o dati contabili consultabili riferibili a detta società, al suo andamento economico e/o alla sua reddittività e produttività; Co iii) la sede sociale di risulta essere stata fissata presso l'immobile condotto in locazione in Via Desiderio, n.24, sin dall'atto di costituzione sociale del 01.12.2022 (cfr. doc.8), cioè prima ancora del perfezionamento della cessione del ramo di azienda risalente al 28.07.2023 e con effetti dal 01.08.2023 (cfr. doc.6), senza consenso alcuno della Proprietà; Co iv) il GN , oltre ad essere socio unico di risultava e risulta essere altresì il suo Amministratore Unico e CP_4 legale rappresentante nonchè titolare delle ulteriori seguenti cariche, partecipazioni e posizioni: v) ▪ socio unico e Amministratore Unico di con sede in Milano, Via Pellegrino Rossi, n.59, Codice Fiscale CP_7
capitale sociale dichiarato di Euro 2.000,00, valore nominale della quota sociale detenuta Euro P.IVA_6 Co 2.000,00. La società ha lo stesso oggetto sociale di e come quest'ultima è a socio unico;
dall'avvio della CP_7 sua attività di impresa, risalente al 23.11.2015, la società non ha mai presentato un bilancio di esercizio CP_7 Controparte_1 (doc.14 – SU DI (doc.15 - Indagine patrimoniale su e CP_8 CP_8 CP_9
– Bilancio 31.12.2022);
[...] CP_9
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Inoltre la Proprietà dichiarava di doversi ritenere intervenuta la risoluzione dei contratti di locazione per grave inadempimento delle norme contrattuali e delle norme in materia edilizia- urbanistica (pure asserendo la stessa Proprietà di avere sempre “…..prestato ampia collaborazione almeno finchè le era stato concesso dal conduttore…”, con richiesta di risarcimento del danno e di rilascio immediato degli immobili. Assumeva la ricorrente che l'obbligo di pagamento degli oneri comunali (ai quali si somma ex art.42 del T.U. Edilizia una sanzione pecuniaria in misura proporzionale al ritardo accumulato dai conduttori) era e è immediatamente cogente.
Concludeva per la cessazione degli effetti e dell'efficacia (nei rapporti verso la proprietà locatrice ricorrente) delle due 2 cessioni dei due contratti di locazione e in ogni caso invocava la risoluzione per asserito grave inadempimento dei due contratti di locazione oltre ad una molteplice serie composita di domande accessorie tra cui anche la richiesta di emissione in questa sede di condanna dei resistenti al pagamento in favore del Comune di Milano degli oneri comunali dovuti per definire le pratiche edilizie di cambio di destinazione d'uso dell'immobile di Via Desiderio n.24 e dell'immobile di Via Desiderio n.26, stimati in Euro 150.000,00, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre le sanzioni ai sensi dell'art.42 T.U. Edilizia. (cfr. conclusioni rassegnate alla pagina 27 ed alla pagina 28 e 29 dalla terzultima riga della pagina 28 fino alla seconda riga della successiva pagina 29> del ricorso introduttivo portante la data in calce del 11/11/2024). Parte_1
Si costituivano ritualmente le controparti cedenti il ramo di azienda e la cessionaria CP_3 con proprio atto difensivo contestando e contrastando sui9 vari profili e punti l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi anche nel merito così come espressamente rassegnate in atti.
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva All'udienza del 11/11/2025 venivano sentite le parti costituite … OM
vi) ▪ socio unico e Amministratore Unico di con sede in Milano, Via Ciaia Ignazio, n.5, Codice Fiscale CP_9
capitale sociale dichiarato di Euro 1.000,00, valore nominale della quota sociale detenuta Euro 1.000,00 P.IVA_7 Co (cfr. doc.15) (doc.16 - SU DI . La società a socio unico come e con identico CP_9 CP_11 oggetto sociale, risulta aver iniziato la propria attività d'impresa al 21.03.2018. Dall'ultimo bilancio disponibile emerge un andamento dell'attività sociale non ottimale chiusasi al 31.12.2022 con una perdita di esercizio, così come al 31.12.2021; vii) ▪ lavoratore dipendente, con orario full-time e a tempo indeterminato, presso la suddetta a far data dal CP_9 01.01.2021; viii) ▪ non titolare di beni immobili e beni mobili registrati (cfr. doc.15). Dall'esame dell'atto di cessione dei rami di azienda del 28.07.2023 (cfr. doc.6), venivano in risalto le modalità di pagamento dilazionato dei relativi prezzi di compravendita…
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Sentito personalmente il LR di parte (P. Iva a nome Controparte_3 P.IVA_4 [...] nato in [...] il [...] - Cod. Fisc. lo stesso Controparte_4 C.F._5 Cont Cont dichiara: in quanto socio unico della offro in questa sede la disponibilità della ad Cont aumentare il capitale sociale della società medesima al maggiore importo di €#10.000,00# euro (rispetto all'attuale capitale sociale di €#1.000,00# euro mille) e questo ove fosse ritenuto opportuno dalla proprietà ove questo possa servire a rassicurarla sulla solidità Parte_1 Cont finanziaria della Rappresenta che <> non vi sono procedure giudiziali (di alcun genere e tipo) aperte nei confronti delle due 2 società di cui pure è socio;
in particolare Contr
• la è attualmente in stato di liquidazione volontaria
• mentre la emplificata è ad oggi attiva e gestisce un albergo a due (2) stelle in Milano CP_11
Via Giovanni Lulli n.
6. Rappresenta che l'attività di ostello prosegue regolarmente anche in questi mesi su entrambi i civici 24 e 26 e evidenzia che ad agosto 2025 vi è stato un accesso dei VVFF all'esito del quale nulla è stato rilasciato nemmeno in punto di contestazioni di violazioni.
La difesa delle due parti resistenti venditrici/cedenti e evidenzia come Parte_2 CP_2 sopravvenienza l'intervenuta ordinanza di sospensiva emessa dal TAR della Lombardia in data del 12/09/2025 (al RG 2621/2025) con udienza di rinvio al 02/12/2025 in camera di consiglio.
Sentito il LR della società ricorrente < >> a nome Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale lo stesso
[...] C.F._1 dichiara: i pagamenti periodici fatti alla società proprietaria dei locali Parte_1Cont dalla conduttrice vengono (almeno ad oggi) solo “accantonati” sul conto corrente bancario intestato alla società locatrice ed aperto presso c/o Credit Agricole di Cologno Monzese Parte_1 al n. 15374825; preciso che i relativi importi accreditati sul conto corrente societario e pagati da
non sono stati e non vengono tuttora distribuiti ai soci della dichiaro che CP_3 Parte_1 almeno allo stato non sono state emesse fatture per gli importi monetari corrispondenti versati sul conto corrente bancario aperto c/o Credit Agricole di Cologno Monzese n. 15374825. In realtà, almeno in parte, gli incassi incamerati di cui sopra sono stati destinati dalla
[...]
<< >> per opere di conservazione nei locali oggetti di causa su richiesta Parte_1 P.IVA_1 della stessa parte conduttrice CP_3 Complessivamente il ricavo annuo per la Proprietà locatrice per tutti e due i contratti locatizi oggetto di causa è di circa totali e complessivi €#80.000,00#.
Un contratto di locazione immobiliare porta la data del 16/03/2012 (per Milano via Desiderio n. 24) mentre l'altro contratto di locazione immobiliare (per Milano Via Desiderio n. 26) porta la data del 29/07/2013.
3 Ndr. dalle fatture allegate si ricavano, almeno ad oggi, due 2 conti correnti bancari intestati alla società ricorrente
[...]
IBAN: [...]48349 e CREDIT AGRICOLE Italia Controparte_12 Filiale di Cologno Monzese IBAN: [...]15374825;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Le vendite/cessioni dei rami di azienda effettuate dalle cedenti/venditrici e dalla Parte_2 in favore della acquirente/cessionaria portano entrambe la data di stipula del CP_2 CP_3 28/07/2023.
L'opposizione di parte ricorrente ex art. 36 della legge n. 392/1978 è del 23-24/08/2023. OM
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> sollevate dalle parti, ben potendosi limitare4 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che 4 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Quanto al merito delle domande proposte dalla parte ricorrente appare di ogni evidenza che la locatrice non abbia alcun titolo o legittimazione attiva di sorta che le consenta di validamente e legittimamente invocare una pronunzia di condanna dei resistenti ed in favore del terzo (Comune di Milano nella specie) al pagamento della cifra (peraltro oggettivamente anche di importo assai rilevante) di €150.000,00 per oneri comunali (peraltro dichiaratamente solo “stimati” e nemmeno liquidati dalla PA) oltre a sanzioni (allo stato nemmeno irrogate né liquidate dall'Ente comunale competente).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Del resto parte ricorrente nemmeno risulta avere in qualche modo esplicitato sulla base di quale normativa ovvero rapporto sostanziale la stessa società proprietaria possa Parte_1 agire in veste surrogatoria della PA comunale e/o in sostituzione processuale (peraltro nel caso di specie di un Ente pubblico territoriale dotato di prerogative e poterti anche accertativi e di liquidazione tutti propri) ex art. 81 cpc. Del resto la norma codicistica si pone come normativa speciale e di stretta eccezione rispetto alla regola generale sicchè rimessa tassativamente alla legge la individuazione espressa dei casi di applicazione (art. 81 cpc …. fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui….). Del resto la tassatività delle ipotesi di legittimazione straDI trova la sua ratio nel fatto che spetta solo al legislatore valutare le circostanze per cui il titolare del diritto sia rimasto inerte, tanto da giustificare la compressione dei suoi poteri processuali in luogo dell'interesse del terzo, il quale al contrario vuole attuata tale tutela (Cass. civ. n. 24375/2024… La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza, può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice. Cass. civ. n. 16904/2018 …La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale;
Cass. civ. n. 11744/2018 La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal Giudice se risultante dagli atti di causa). In ogni caso i resistenti hanno contestato5 (ex art. 115, I comma, c.p.c. anche sul punto oltre che sugli altri profili) quanto prospettato dalla controparte locatrice, sicchè quest'ultima, 5 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> anche in ossequio al generale principio dispositivo6 della prova, nemmeno avrebbe potuto ritualmente valersi7 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. 6 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
7 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Vanno pertanto disattese e respinte integralmente, atteso l'assoluto e comprovato difetto di legittimazione attiva della stessa parte ricorrente sul punto, le domande di parte Parte_1 aventi ad oggetto la pronunzia di condanna giudiziale dei resistenti per pretesi pagamenti da eseguire in favore del Comune di Milano per le causali sopra riportate (per oneri comunali e sanzioni). Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al G.U. per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti (ove le stesse non riescano, nelle3 more della presente procedura, a raggiungere una soluzione concordata e conciliata della vertenza con reciproco comune vantaggio). Si differisce, allo stato degli atti, solo alla definizione totale del giudizio di merito ogni eventuale statuizione di condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e della presente procedura. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione8 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10. 8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> C.F._8
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 45656/2024, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Disattende e respinge integralmente, anche atteso l'assoluto difetto di legittimazione attiva della stessa parte ricorrente sul punto, le domande di parte Parte_1
( ) aventi ad oggetto la condanna dei resistenti per pretesi pagamenti
[...] P.IVA_1 da effettuare “in favore del Comune di Milano” per gli “oneri comunali” e per “sanzioni” ex art. 42 T.U. Edilizia come formalmente rassegnate alla pagina 27 (alle righe da sei 6 a dieci 10) ed alla pagina 28 e 29 (in particolare dalla terzultima riga della pagina 28 fino alla seconda riga della successiva pagina 29) del ricorso introduttivo
[...] ortante la data in calce del 11/11/2024; Parte_1
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al G.U. per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce solo alla definizione totale del giudizio di merito ogni eventuale statuizione di condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e della presente procedura;
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 60 sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 11/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
< >> Nell'interesse di Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
con sede in Milano (MI), Via Giosuè Carducci, n.8, Codice Fiscale e Partita
[...]
I.V.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Amministratore Unico Dott. nato a [...] il 27 giugno Controparte_1
1969, Codice Fiscale , residente in [...] C.F._1
(LO), Via Alberone, n.15, munito dei necessari poteri, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti (Codice Fiscale: ) C.F._2
patrocinato/a dall'Avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> < > Parte_2 P.IVA_2
nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._3 residente in [...], quale ultimo legale rappresentante di con sede in Milano, Parte_2
Via Desiderio 24 (cod. fisc. e quale legale rappresentante di P.IVA_2 [...]
con sede in Milano, Via Controparte_2
Desiderio 24, (cod. fisc. , tutti soggetti elettivamente domiciliati in P.IVA_3
Milano, Via L. Manara n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Rossi (cod. fisc.
che li rappresenta e difende giuste deleghe, il quale dichiara, C.F._4 ai sensi degli articoli 125, c.1, c.p.c. e 16, c.
1-bis, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, la disponibilità a ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0254139548 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: patrocinato/a dall'Avv. ROSSI CLAUDIO;
Email_1
E CONTRO
(P. Iva nella persona del suo Amministratore Controparte_3 P.IVA_4
Unico e legale rappresentante pro-tempore - Cod. Fisc. Controparte_4
) con sede a Milano in via Desiderio n. 24, rappresentata e C.F._5
difesa dall'Avv. EMANUELA SALA (Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_6 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Nastri (Cod. Fisc. C.F._7
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di Milano in via Cosimo
[...] del Fante n° 2 giusta procura allegata (PEC:
. Email_2 Email_3
TUTTE PARTI CONVENUTE/RESISTENTI-
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la quale proprietaria, Parte_1 esponeva di avere concesso in locazione per uso diverso dall'abitazione:
• con sede in Milano, Via Parte_3
Desiderio, n.24, Codice Fiscale e Partita I.V.A. le unità immobiliari P.IVA_2 site in Milano (MI), Via Desiderio, n. 24, costituite da Capannone con laboratori e uffici al piano terra/1°/2°S-1 Appartamento di due ambienti con servizio interno piano terzo, censite al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 278, Particella 139, Subalterno
4, Via Desiderio 24 piano T-1-2-S1 e Foglio 278, Particella 139, Subalterno 5, Via Desiderio 24 piano terzo giusto contratto di locazione in data 16.03.2012, registrato presso il competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Milano il
05.04.2012 al n.3096 Serie 3, di durata novennale decorrente dal 01.09.2012 al 31.08.2021;
• --nonchè di avere concesso in locazione ad Parte_2 con sede in Milano, Via Desiderio, n.24, Codice Fiscale e Partita
[...]
I.V.A. le unità immobiliari site in Milano (MI), Via Desiderio, n. 26 P.IVA_2 di cui alla planimetria allegata sotto la lettera “A”, censite al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 278, Mappale 131- 137, ZC2 Cat.D/7, adibite da detto conduttore all'esercizio dell'attività di ostello, giusto contratto di locazione in data 29.07.2013, registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio territoriale di Milano 3 il 01.08.2013 al n.4560 serie 3, di durata novennale decorrente dal 01.11.2013 al 31.10.2022; su consenso della Proprietà in data 17.03.2014 e come da registrazione del 18.03.2014 al n.75131, subentrava a il nuovo conduttore Parte_2 Controparte_5 Pt_2 [...]
con sede in Miano, Via Desiderio, n.24, Codice Controparte_2
Fiscale e Partita I.V.A. . P.IVA_5
Con unico atto in data 28.07.2023, autenticato a ministero della Dott.ssa Persona_1
Notaio, e vendevano a semplificata, con sede in Parte_2 CP_2 CP_3 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Milano, Via Desiderio, n.24, Codice Fiscale e Partita I.V.A. (d'ora in avanti, P.IVA_4 Cont per brevità, anche la piena proprietà dei rispettivi rami di azienda correnti negli immobili oggetto dei suddetti contratti di locazione, oggetto pure di cessione, contro i corrispettivi di Euro 110.000,00 (cessione ramo d'azienda di con effetti Parte_2 giuridici ed economici dal 1° agosto 2023) e di Euro 40.000,00 (cessione ramo d'azienda di con effetti giuridici ed economici dal 1° agosto 2023)… In particolare, CP_2 Pt_2 Cont vendeva a l'azienda corrente in Milano, via Desiderio n.24, dichiarando che
[...] avesse ad oggetto l'attività di ostello con 11 (undici) camere per complessivi 50 (cinquanta) posti letto, esercitata sotto l'insegna “HOSTEL COLOURS …” (cfr. doc.6, pag.2). CP_2 Cont vendeva a l'azienda “corrente in Milano, via Desiderio 26, avente ad oggetto
[...]
l'attività di ostello con 5 (cinque) camere per com plessivi 25 (venticinque) posti letto, esercitata sotto l'insegna “COLOURS 2” … Con P.E.C. in data 01.08.2023, comunicava alla Proprietà di aver ceduto Parte_2 il Contratto per intervenuta cessione di azienda ex art.36 Legge 392/1978 a Parte_2 Cont
(doc.10 – in data 01.08.2023). Controparte_6
Con P.E.C. di pari data e contenuto, anche comunicava alla Proprietà la CP_2 Cont cessione del Contratto a per intervenuta cessione di azienda ex art.36 CP_2
Legge 392/1978 (doc.11 – P.E.C. / in data 01.08.2023). CP_2 Parte_1
Con due distinte P.E.C. in data 24.08.2023, la Proprietà dichiarava alle cedenti Pt_2 Cont e nonché al cessionario di opporsi alle cessioni dei suddetti due
[...] CP_2 contratti di locazione, Contratto Colours e Contratto Hostel Planet, “sussistendo gravi motivi ai sensi dell'art.36, comma 1, Legge 392/1978, relativi alla qualità del cessionario, così come indicato dal cedente nella sua comunicazione in data 01.08.2023, in quanto sia la società semplificata che il suo legale rappresentante, quale nuovo conduttore e in CP_3 ragione dell'operazione progettata nel suo complesso, non presenta garanzie di affidabilità in particolare di ordine economico2” . 2 ….. In occasione del ricevimento delle comunicazioni di cessione, la Proprietà verificava che: Co i) la cessionaria è una società di recentissima costituzione, risalente al 01.12.2022 e attiva dal 03.08.2023, con un capitale sociale di Euro 1.000,00, di proprietà di un unico socio GN nato a [...]_4 (Egitto) il 01.06.1984, residente in [...], Codice Fiscale
(d'ora in avanti, per brevità, anche ) (cfr. doc.7); C.F._5 CP_4Co ii) dato il recente avvio dell'attività di impresa di non risultano rinvenibili bilanci e/o dati contabili consultabili riferibili a detta società, al suo andamento economico e/o alla sua reddittività e produttività; Co iii) la sede sociale di risulta essere stata fissata presso l'immobile condotto in locazione in Via Desiderio, n.24, sin dall'atto di costituzione sociale del 01.12.2022 (cfr. doc.8), cioè prima ancora del perfezionamento della cessione del ramo di azienda risalente al 28.07.2023 e con effetti dal 01.08.2023 (cfr. doc.6), senza consenso alcuno della Proprietà; Co iv) il GN , oltre ad essere socio unico di risultava e risulta essere altresì il suo Amministratore Unico e CP_4 legale rappresentante nonchè titolare delle ulteriori seguenti cariche, partecipazioni e posizioni: v) ▪ socio unico e Amministratore Unico di con sede in Milano, Via Pellegrino Rossi, n.59, Codice Fiscale CP_7
capitale sociale dichiarato di Euro 2.000,00, valore nominale della quota sociale detenuta Euro P.IVA_6 Co 2.000,00. La società ha lo stesso oggetto sociale di e come quest'ultima è a socio unico;
dall'avvio della CP_7 sua attività di impresa, risalente al 23.11.2015, la società non ha mai presentato un bilancio di esercizio CP_7 Controparte_1 (doc.14 – SU DI (doc.15 - Indagine patrimoniale su e CP_8 CP_8 CP_9
– Bilancio 31.12.2022);
[...] CP_9
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Inoltre la Proprietà dichiarava di doversi ritenere intervenuta la risoluzione dei contratti di locazione per grave inadempimento delle norme contrattuali e delle norme in materia edilizia- urbanistica (pure asserendo la stessa Proprietà di avere sempre “…..prestato ampia collaborazione almeno finchè le era stato concesso dal conduttore…”, con richiesta di risarcimento del danno e di rilascio immediato degli immobili. Assumeva la ricorrente che l'obbligo di pagamento degli oneri comunali (ai quali si somma ex art.42 del T.U. Edilizia una sanzione pecuniaria in misura proporzionale al ritardo accumulato dai conduttori) era e è immediatamente cogente.
Concludeva per la cessazione degli effetti e dell'efficacia (nei rapporti verso la proprietà locatrice ricorrente) delle due 2 cessioni dei due contratti di locazione e in ogni caso invocava la risoluzione per asserito grave inadempimento dei due contratti di locazione oltre ad una molteplice serie composita di domande accessorie tra cui anche la richiesta di emissione in questa sede di condanna dei resistenti al pagamento in favore del Comune di Milano degli oneri comunali dovuti per definire le pratiche edilizie di cambio di destinazione d'uso dell'immobile di Via Desiderio n.24 e dell'immobile di Via Desiderio n.26, stimati in Euro 150.000,00, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre le sanzioni ai sensi dell'art.42 T.U. Edilizia. (cfr. conclusioni rassegnate alla pagina 27 ed alla pagina 28 e 29 dalla terzultima riga della pagina 28 fino alla seconda riga della successiva pagina 29> del ricorso introduttivo portante la data in calce del 11/11/2024). Parte_1
Si costituivano ritualmente le controparti cedenti il ramo di azienda e la cessionaria CP_3 con proprio atto difensivo contestando e contrastando sui9 vari profili e punti l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi anche nel merito così come espressamente rassegnate in atti.
Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva All'udienza del 11/11/2025 venivano sentite le parti costituite … OM
vi) ▪ socio unico e Amministratore Unico di con sede in Milano, Via Ciaia Ignazio, n.5, Codice Fiscale CP_9
capitale sociale dichiarato di Euro 1.000,00, valore nominale della quota sociale detenuta Euro 1.000,00 P.IVA_7 Co (cfr. doc.15) (doc.16 - SU DI . La società a socio unico come e con identico CP_9 CP_11 oggetto sociale, risulta aver iniziato la propria attività d'impresa al 21.03.2018. Dall'ultimo bilancio disponibile emerge un andamento dell'attività sociale non ottimale chiusasi al 31.12.2022 con una perdita di esercizio, così come al 31.12.2021; vii) ▪ lavoratore dipendente, con orario full-time e a tempo indeterminato, presso la suddetta a far data dal CP_9 01.01.2021; viii) ▪ non titolare di beni immobili e beni mobili registrati (cfr. doc.15). Dall'esame dell'atto di cessione dei rami di azienda del 28.07.2023 (cfr. doc.6), venivano in risalto le modalità di pagamento dilazionato dei relativi prezzi di compravendita…
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Sentito personalmente il LR di parte (P. Iva a nome Controparte_3 P.IVA_4 [...] nato in [...] il [...] - Cod. Fisc. lo stesso Controparte_4 C.F._5 Cont Cont dichiara: in quanto socio unico della offro in questa sede la disponibilità della ad Cont aumentare il capitale sociale della società medesima al maggiore importo di €#10.000,00# euro (rispetto all'attuale capitale sociale di €#1.000,00# euro mille) e questo ove fosse ritenuto opportuno dalla proprietà ove questo possa servire a rassicurarla sulla solidità Parte_1 Cont finanziaria della Rappresenta che <
in particolare Contr
• la è attualmente in stato di liquidazione volontaria
• mentre la emplificata è ad oggi attiva e gestisce un albergo a due (2) stelle in Milano CP_11
Via Giovanni Lulli n.
6. Rappresenta che l'attività di ostello prosegue regolarmente anche in questi mesi su entrambi i civici 24 e 26 e evidenzia che ad agosto 2025 vi è stato un accesso dei VVFF all'esito del quale nulla è stato rilasciato nemmeno in punto di contestazioni di violazioni.
La difesa delle due parti resistenti venditrici/cedenti e evidenzia come Parte_2 CP_2 sopravvenienza l'intervenuta ordinanza di sospensiva emessa dal TAR della Lombardia in data del 12/09/2025 (al RG 2621/2025) con udienza di rinvio al 02/12/2025 in camera di consiglio.
Sentito il LR della società ricorrente < >> a nome Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale lo stesso
[...] C.F._1 dichiara: i pagamenti periodici fatti alla società proprietaria dei locali Parte_1Cont dalla conduttrice vengono (almeno ad oggi) solo “accantonati” sul conto corrente bancario intestato alla società locatrice ed aperto presso c/o Credit Agricole di Cologno Monzese Parte_1 al n. 15374825; preciso che i relativi importi accreditati sul conto corrente societario e pagati da
non sono stati e non vengono tuttora distribuiti ai soci della dichiaro che CP_3 Parte_1 almeno allo stato non sono state emesse fatture per gli importi monetari corrispondenti versati sul conto corrente bancario aperto c/o Credit Agricole di Cologno Monzese n. 15374825. In realtà, almeno in parte, gli incassi incamerati di cui sopra sono stati destinati dalla
[...]
<< >> per opere di conservazione nei locali oggetti di causa su richiesta Parte_1 P.IVA_1 della stessa parte conduttrice CP_3 Complessivamente il ricavo annuo per la Proprietà locatrice per tutti e due i contratti locatizi oggetto di causa è di circa totali e complessivi €#80.000,00#.
Un contratto di locazione immobiliare porta la data del 16/03/2012 (per Milano via Desiderio n. 24) mentre l'altro contratto di locazione immobiliare (per Milano Via Desiderio n. 26) porta la data del 29/07/2013.
3 Ndr. dalle fatture allegate si ricavano, almeno ad oggi, due 2 conti correnti bancari intestati alla società ricorrente
[...]
IBAN: [...]48349 e CREDIT AGRICOLE Italia Controparte_12 Filiale di Cologno Monzese IBAN: [...]15374825;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Le vendite/cessioni dei rami di azienda effettuate dalle cedenti/venditrici e dalla Parte_2 in favore della acquirente/cessionaria portano entrambe la data di stipula del CP_2 CP_3 28/07/2023.
L'opposizione di parte ricorrente ex art. 36 della legge n. 392/1978 è del 23-24/08/2023. OM
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> sollevate dalle parti, ben potendosi limitare4 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che 4 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Quanto al merito delle domande proposte dalla parte ricorrente appare di ogni evidenza che la locatrice non abbia alcun titolo o legittimazione attiva di sorta che le consenta di validamente e legittimamente invocare una pronunzia di condanna dei resistenti ed in favore del terzo (Comune di Milano nella specie) al pagamento della cifra (peraltro oggettivamente anche di importo assai rilevante) di €150.000,00 per oneri comunali (peraltro dichiaratamente solo “stimati” e nemmeno liquidati dalla PA) oltre a sanzioni (allo stato nemmeno irrogate né liquidate dall'Ente comunale competente).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Del resto parte ricorrente nemmeno risulta avere in qualche modo esplicitato sulla base di quale normativa ovvero rapporto sostanziale la stessa società proprietaria possa Parte_1 agire in veste surrogatoria della PA comunale e/o in sostituzione processuale (peraltro nel caso di specie di un Ente pubblico territoriale dotato di prerogative e poterti anche accertativi e di liquidazione tutti propri) ex art. 81 cpc. Del resto la norma codicistica si pone come normativa speciale e di stretta eccezione rispetto alla regola generale sicchè rimessa tassativamente alla legge la individuazione espressa dei casi di applicazione (art. 81 cpc …. fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui….). Del resto la tassatività delle ipotesi di legittimazione straDI trova la sua ratio nel fatto che spetta solo al legislatore valutare le circostanze per cui il titolare del diritto sia rimasto inerte, tanto da giustificare la compressione dei suoi poteri processuali in luogo dell'interesse del terzo, il quale al contrario vuole attuata tale tutela (Cass. civ. n. 24375/2024… La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza, può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice. Cass. civ. n. 16904/2018 …La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale;
Cass. civ. n. 11744/2018 La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal Giudice se risultante dagli atti di causa). In ogni caso i resistenti hanno contestato5 (ex art. 115, I comma, c.p.c. anche sul punto oltre che sugli altri profili) quanto prospettato dalla controparte locatrice, sicchè quest'ultima, 5 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> anche in ossequio al generale principio dispositivo6 della prova, nemmeno avrebbe potuto ritualmente valersi7 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. 6 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
7 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> Vanno pertanto disattese e respinte integralmente, atteso l'assoluto e comprovato difetto di legittimazione attiva della stessa parte ricorrente sul punto, le domande di parte Parte_1 aventi ad oggetto la pronunzia di condanna giudiziale dei resistenti per pretesi pagamenti da eseguire in favore del Comune di Milano per le causali sopra riportate (per oneri comunali e sanzioni). Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al G.U. per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti (ove le stesse non riescano, nelle3 more della presente procedura, a raggiungere una soluzione concordata e conciliata della vertenza con reciproco comune vantaggio). Si differisce, allo stato degli atti, solo alla definizione totale del giudizio di merito ogni eventuale statuizione di condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e della presente procedura. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione8 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10. 8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 45656 2024-sentenza-pagina 1 di 15>> C.F._8
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 45656/2024, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Disattende e respinge integralmente, anche atteso l'assoluto difetto di legittimazione attiva della stessa parte ricorrente sul punto, le domande di parte Parte_1
( ) aventi ad oggetto la condanna dei resistenti per pretesi pagamenti
[...] P.IVA_1 da effettuare “in favore del Comune di Milano” per gli “oneri comunali” e per “sanzioni” ex art. 42 T.U. Edilizia come formalmente rassegnate alla pagina 27 (alle righe da sei 6 a dieci 10) ed alla pagina 28 e 29 (in particolare dalla terzultima riga della pagina 28 fino alla seconda riga della successiva pagina 29) del ricorso introduttivo
[...] ortante la data in calce del 11/11/2024; Parte_1
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al G.U. per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce solo alla definizione totale del giudizio di merito ogni eventuale statuizione di condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e della presente procedura;
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 60 sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 11/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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