Articolo 19 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 18Articolo 20
Versione
2 novembre 1990
Art. 19. 1. Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura e' riscattabile.
2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonche' i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.
3. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro ente previdenziale.
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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