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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4801/2021 R.G.L., avente a oggetto licenziamento ex l.
92/2012 - fase di opposizione,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Daniele Floresta e Alessandra Garofalo;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Antonino Longo;
- resistente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Antonino CP_2
Longo;
- resistente -
E
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 28.7.2021, parte attrice ha proposto ricorso ex art. 1 co. 51 e ss. l. 92/2012 per ottenere la riforma dell'ordinanza emessa in fase sommaria, con
1 la quale è stata rigettata l'impugnativa del licenziamento formulata con l'originario ricorso depositato il 14.2.2019.
In particolare, l'odierna parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“...Previa riforma dell'opposta ordinanza, e la conversione del rito in relazione alle domande ritenute estranee al rito Fornero e/o, in mero subordine, l'assegnazione di un termine, per l'introduzione di autonomo giudizio su tali domande ex art. 414 c.p.c.
- Ritenere e dichiarare la nullità/inefficacia o l'annullamento del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo nonché in frode alla legge e/o in violazione dell'art. 2112 c.c., e per l'effetto condannare in solido la cedente e la CP_1 ovvero l'affittuaria alla reintegra della SI.ra e al versamento CP_3 CP_2 Pt_1
della indennità risarcitoria oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In subordine:
- Ritenere e dichiarare la nullità/inefficacia o l'annullamento del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, attesa la violazione dell'obbligo di repechage e per l'effetto condannare in solido la cedente e la affittuaria CP_1 CP_2
alla reintegra della SI.ra e al versamento della indennità risarcitoria oltre al Pt_1
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In via gradatamente subordinata:
-Ritenere e dichiarare l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per violazione dell'art. 7 L. 104/1966 e succ. mod. e per l'effetto condannare in solido le società , e ovvero, nella denegata ipotesi in cui non sia Controparte_1 CP_3 CP_2
ritenuta sussistente la codatorialità tra e di cui al II motivo di diritto, CP_1 CP_3
condannare in solido la cedente e la cessionaria o la sola cedente al CP_1 CP_3 CP_1
pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In via ulteriormente subordinata:
-Ritenere e dichiarare la violazione da parte di dell'art. 47 comma 6 della L. CP_4
428/1990 e per l'effetto condannare la affittuaria all'assunzione della SI.ra CP_2
”; Pt_1
-In via ancora subordinata:
-Ritenere e dichiarare la nullità/inefficacia o l'annullamento del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare le resistenti al versamento di una somma a titolo di indennità ai sensi dell'art. 8 della Legge
n. 104/1966”.
2 Con memoria difensiva depositata in data 17.1.2022, si sono costituite in giudizio le convenute e svolgendo ampie Controparte_1 CP_2
difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...In via preliminare:
- Ritenere e dichiarare inammissibile il presente ricorso in opposizione introdotto nelle
[... forme del rito c.d. “Fornero” nei confronti della ditta Controparte_1
in ragione del requisito dimensionale della medesima per tutto quanto CP_1
esposto ai punti I e II della parte in diritto;
- Ritenere e dichiarare inammissibile il presente ricorso introdotto nelle forme del rito c.d.
“Fornero” nei confronti della ditta per insussistenza dei presupposti CP_2
applicativi del rito in ragione di tutto quanto esposto al punto III della parte in diritto;
- ritenere e dichiarare che la SI.ra non ha mai impugnato il licenziamento nei Pt_1
confronti della e non ha mai impugnato né nei confronti della medesima CP_2 società né nei confronti di l'affitto di ramo di azienda Controparte_1 intervenuto tra le dette società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c. 4, lett. d) Legge
183/2010 e conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile per intervenuta decadenza ogni domanda comunque denominata e/o qualificata volta ad ottenere la costituzione, ricostituzione o l'accertamento in capo alla del rapporto di lavoro;
CP_2
- ritenere e dichiarare inammissibile nel presente giudizio la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della volta ad accertare il proprio presunto diritto di CP_2
precedenza nelle assunzioni effettuate da tale società nel periodo successivo all'affitto di ramo di azienda intervenuto con , in ragione di Controparte_1
quanto esposto al punto VI della parte in diritto. nel merito:
- rigettare integralmente il ricorso avversario con conferma dell'ordinanza impugnata;
- ritenere e dichiarare in ogni caso legittimo il licenziamento intimato dalla
[...]
per cessazione di attività attesa la veridicità ed Controparte_1
effettività della relativa motivazione in ragione di tutto quanto esposto al punto V della parte in diritto;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, non soggetto alla procedura di cui all'art. 7 L.
604/1966 il licenziamento intimato nei confronti della ricorrente in ragione del pacifico requisito dimensionale della tanto al momento del recesso Controparte_1
quanto nel semestre antecedente in ragione di tutto quanto esposto al punto VI della parte
3 in diritto.
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, insussistente il diritto di precedenza della ricorrente rispetto alle assunzioni effettuate dalla nel periodo successivo all'affitto di CP_2 ramo di azienda attesa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 47 L. 428/1990 stante il requisito occupazione del ramo di azienda (e dell'azienda) oggetto di trasferimento, in ragione di tutto quanto esposto al punto VII della parte in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite. [...]”.
La convenuta in amministrazione straordinaria, sebbene ritualmente CP_3
evocata in giudizio a seguito della disposta rinnovazione della notifica del ricorso, non si è costituita e va quindi dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 4.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
2.1. Preliminarmente, va ribadita l'applicabilità alla presente controversia della disciplina introdotta dalla l. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale.
Ed invero, siccome incontestato tra le parti e peraltro emergente dalla documentazione in atti, la ricorrente è stata assunta dalla con Controparte_1 contratto del 30.9.2013 e decorrenza dall'1.10.2013, il licenziamento impugnato è stato intimato con pec del 3.4.2018, successivamente all'entrata in vigore della l. 92/2012 e delle modifiche apportate all'art. 18 Stat. Lav. (id est: 18.7.2012), e l'originario giudizio di impugnazione è stato introdotto con ricorso depositato in data 14.2.2019.
2.2. Sempre in via preliminare va ribadita l'inammissibilità nella presente sede processuale delle ulteriori e residue domande attoree, diverse dall'impugnativa del licenziamento, concernenti sia l'eventuale diritto all'assunzione alle dipendenze di
[...] in applicazione dell'art. 2112 c.c. (ove effettivamente e autonomamente azionato nei CP_2
confronti di , sia la violazione dell'art. 47 co. 6 l. 428/1990 con conseguente CP_2
preteso diritto a transitare alle dipendenze di (con riguardo alla chiesta tutela CP_2
obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966, invece, v. oltre).
Ed infatti, tali domande non appaiono “fondate sugli identici fatti costitutivi”, trattandosi di tutele invocabili direttamente nei confronti della società cessionaria sulla
4 base del contratto di affitto di ramo di azienda del 26.2.2018 e che prescindono, dunque, dall'impugnazione del licenziamento successivamente irrogato dalla società cedente.
Sotto tale profilo, anche l'art. 1 co. 51 l. 92/2012 stabilisce che “...Contro
l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. [...]”.
Con riguardo alle anzidette domande, d'altronde, non risulta neppure configurabile
– né tantomeno prospettata in ricorso – la “comunanza” di causa o la richiesta di
“garanzia” altresì prevista dalla citata disposizione per la proposizione di “domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo”, venendo nella specie in rilievo
– come detto – una causa petendi alternativa e autonoma rispetto al licenziamento impugnato e consistente nel precedente affitto di ramo di azienda posto in essere tra la e la in data 26.2.2018. Controparte_1 CP_2
Né, a fronte di ciò, vi è luogo a disporre il chiesto mutamento di rito, potendosi sul punto richiamare e ribadire le argomentazioni già espresse nell'ordinanza ex lege Fornero emessa nella fase sommaria (cfr. ivi pagg. 9-11, qui da intendersi richiamate e trascritte).
Come già rilevato nei precedenti di questo stesso Ufficio ivi citati, invero, la pronuncia d'inammissibilità delle domande diverse proposte nel contesto dell'impugnazione del licenziamento sottoposta a rito c.d. “Fornero” si giustifica in considerazione dell'espressione utilizzata dal legislatore (“non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo…) da interpretarsi alla luce della ratio legis della novella legislativa, finalizzata ad impedire che l'impugnazione stessa sia rallentata dall'esigenza di trattare altre domande.
Tale soluzione interpretativa, oltre che in armonia con le esigenze di celerità caratterizzanti il nuovo rito e con il dettato normativo della L. n. 92/2012, trova conforto anche nei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'ordinanza n.
19674/2014, in cui è stata evidenziata l'analogia tra il rito speciale previsto per le controversie aventi a oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 L. n. 300/1970 – come previsto dai commi 47 ss. dell'art. 1 l. 92/2012 – e il
5 procedimento sommario di cognizione, con riguardo al quale è prevista la pronuncia di inammissibilità delle domande non rientranti tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c. (cfr.
C. Cass. S.U. n. 19674/2014, cit.; cfr. altresì C. Cass. 16662/2015).
Stante quanto sopra e considerata l'analoga formulazione del citato art. 1 co. 51 l.
92/2012, anche nella presente fase di opposizione va esclusa la possibilità di conoscere domande diverse da quelle aventi a oggetto l'impugnativa di licenziamento – da fare valere, eventualmente, in altro autonomo procedimento ex art. 414 c.p.c. – e allo stesso modo di disporre il mutamento del rito.
Alla stregua di quanto esposto, in definitiva, va confermata l'inammissibilità nella presente sede processuale delle domande diverse dall'impugnativa del licenziamento e, pertanto, va rigettata l'opposizione sotto questo profilo.
2.3. Ciò posto, anche nella presente fase a cognizione piena va confermato quanto già osservato nell'ordinanza ex lege Fornero in ordine all'insussistenza del prospettato unico centro di imputazione del rapporto di lavoro della ricorrente in capo a
[...]
e Controparte_1 CP_3
Va sul punto osservato come parte opponente non introduca, in fatto, sostanziali e dirimenti elementi di novità rispetto a quelli già offerti a questa sede durante la pregressa fase sommaria, esternando, con il ricorso proposto, solo un mero giudizio di non condivisione rispetto agli esiti cui è giunto l'ufficio in sede sommaria.
Così stando le cose, a seguito del riesame della vicenda, effettuato tenuto conto dei motivi di opposizione dedotti e della documentazione prodotta, ritiene questo giudice di confermare il giudizio espresso durante la pregressa fase, richiamando sul punto, per relationem, l'ordinanza impugnata (in atti), che costituisce parte integrante della presente motivazione.
Sull'ammissibilità della motivazione per relationem, la Suprema Corte si è espressa ribadendo il principio secondo cui “La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante” (cfr. C. Cass. sez. III, 16/01/2009 n. 979).
2.3.1. Sotto tale profilo, in particolare, nell'ordinanza impugnata è stato già esaustivamente evidenziato quanto segue: “…Stante quanto sopra, occorre delibare la prospettazione attorea concernente l'esistenza di un collegamento societario tra le società resistenti e la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro de quo, per le conseguenze che ne possono discendere in merito alla sussistenza del requisito
6 dimensionale richiesto ex art. 18 co. 8 St. Lav. e, quindi, all'applicazione delle tutele previste ex art. 18 co.
4-7 St. Lav. per le ipotesi di licenziamento illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo o per violazioni procedurali (punti I, II e III del ricorso, cit.).
Al riguardo, occorre premettere che, secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema
Corte, “Qualora tra più società vi sia un collegamento economico - funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - anche ai fini della valutazione del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale dei lavoratori licenziati - quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la sussistenza del requisito dimensionale dei quindici dipendenti - richiesto ai fini dell'indicata tutela reale - in una fattispecie caratterizzata dal collegamento economico - funzionale tra una ditta individuale e una società di capitali facenti capo al medesimo soggetto e dalla promiscuità dei dipendenti)” (cfr. C. Cass. 11275/2000, C. Cass. 5496/2006, C. Cass. 798/2014).
Sempre la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di
7 motivazione” (cfr. C. Cass. 11107/2006, C. Cass. 3842/2013, C. Cass. 26346/2016 e
19023/2017).
Nella specie, a una prima valutazione, non può ritenersi sufficientemente dimostrata – né dimostrabile – la sussistenza tra le società convenute di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro de quo, a fronte delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti.
Innanzitutto, non può assumere rilievo a tal fine quanto dedotto da parte ricorrente nell'atto introduttivo con riguardo al periodo antecedente il 30.10.2017.
Ed infatti, in relazione all'anzidetto periodo, nella presente fase sommaria appare dirimente il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato in data 30.10.2017 tra la ricorrente e la convenuta siccome esibito da parte ricorrente Controparte_1 all'udienza del 13.10.2020 (da intendersi acquisito anche in forma cartacea;
cfr. verbale di udienza).
In particolare, nel predetto verbale di conciliazione in sede sindacale, la ricorrente – con dichiarazioni aventi sostanzialmente valenza confessoria e contra se in relazione al presente procedimento – ha riconosciuto “…espressamente, senza riserva mentale alcuna, di espletare sia formalmente che di fatto attività lavorativa esclusivamente alle dipendenze della quale “impiegato” con mansioni di “add. Uff. banche e Controparte_1 tributi”, livello IV del CCNL di categoria applicato, con contratto a tempo indeterminato full time dall'01.10.2013 e tutt'ora in essere, espletando, sia formalmente che di fatto
l'orario lavorativo indicato nel contratto individuale di assunzione e fedelmente riportato in seno al LUL…” (cfr. verbale di conciliazione sindacale del 30.10.2017, cit.).
Né, a fronte di quanto sopra, possono assumere rilievo le ulteriori deduzioni svolte sul punto sia da parte ricorrente sia dalle società costituite, non risultando peraltro che detto verbale di conciliazione sindacale sia stato impugnato da alcuna delle parti firmatarie (id est: e . Parte_1 Controparte_1
Per le medesime ragioni, non appaiono neppure indispensabili nella presente fase sommaria le prove orali articolate dalle società resistenti, poiché, in parte, in contrasto con quanto sostanzialmente e reciprocamente riconosciuto da entrambe le parti nel citato verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.10.2017 e, in parte, superflue e generiche.
Parimenti, in base a una summaria cognitio, la dedotta situazione di codatorialità e unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro non appare configurabile neppure con riferimento al periodo successivo al verbale di conciliazione in sede sindacale del
30.10.2017.
8 Ed invero, stante il carattere prima facie assorbente, la ricorrente, sebbene dipendente della convenuta ha svolto la propria attività lavorativa in favore Controparte_1 della sulla base del “contratto di distacco ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003” CP_3
stipulato tra la e la per il periodo dal 2.10.2017 al Controparte_1 CP_3
31.12.2017, successivamente prorogato sino al 31.3.2018 (cfr. doc. n. 10 di parte resistente).
Sul punto occorre inoltre evidenziare che la ricorrente, da un lato, non ha svolto specifiche e decisive censure nell'atto introduttivo in merito a detto contratto di distacco e, dall'altro lato, nel richiamato verbale di conciliazione in sede sindacale – non impugnato dalle parti – la stessa ricorrente ha altresì dichiarato espressamente “…di rinunziare, come effettivamente rinunzia, alla promozione di ogni e qualunque azione giudiziaria nei confronti della in dipendenza del rapporto di lavoro con essa Controparte_1 instaurato dall'01.10.2013 e tutt'ora in essere, avente per oggetto, esemplificativamente e non esaustivamente: […] l'impugnativa del distacco presso la società CP_3
l'illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia del distacco presso la società CP_3
la natura e qualificazione del contratto/rapporto di lavoro intercorso tra le
[...] parti…”, con l'ulteriore precisazione secondo cui “…La rinuncia è espressa nei confronti della e/o delle altre società e/o associazioni e/o organizzazioni Controparte_1
eventuali controllanti o dalla stessa controllate o soggette a comune controllo o collegate
o controllanti, nonché nei confronti di qualsivoglia soggetto terzo (ivi compresi gli amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori della e/o Controparte_1 delle altre società indicate…” (cfr. verbale di conciliazione sindacale in atti).
A fronte di quanto sopra e a una prima valutazione, d'altronde, non possono assumere rilievo decisivo le contestazioni svolte da parte resistente sulla legittimità del contratto di distacco, poiché la da un lato, è stata parte contrattuale di tale Controparte_1
contratto e ha inoltre specificamente accettato nel verbale di conciliazione sindacale le rinunce ivi espresse dalla ricorrente sul punto;
dall'altro lato, nel predetto contratto di distacco la stessa società ha espressamente indicato il contestato “interesse del distaccante”, individuato nel “…fine di preservare il patrimonio professionale dello stesso
e al contempo soddisfare l'interesse al mantenimento della posizione lavorativa in essere, posto che le attuali esigenze produttive della società Distaccante non consentono temporaneamente l'impiego del lavoratore nel contesto organizzativo della stessa…” (cfr. doc. n. 10 di parte resistente, cit.).
9 Neppure in relazione a tale periodo, inoltre, appaiono indispensabili le prove orali richieste nella memoria difensiva, poiché – per quel che qui rileva – in contrasto con quanto sostanzialmente e reciprocamente riconosciuto da entrambe le parti nei citato verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.10.2017, nonché dalla Controparte_1
nel citato contratto di distacco.
[...]
Ne consegue che, anche sotto questo profilo, non appare prima facie configurabile la dedotta unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro e la conseguente codatorialità in capo alle convenute e giacché Controparte_1 CP_3
l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente in favore della per il periodo CP_3
successivo al verbale di conciliazione sindacale trova fondamento nel contratto di distacco de quo, non specificamente contestato né contestabile da parte ricorrente stante le rinunce espresse nel verbale di conciliazione in atti.
Alla stregua di quanto esposto e sulla base della sommaria cognizione tipica del rito, va dunque esclusa la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro de quo e, quindi, di una situazione di codatorialità in capo alle società convenute tale da determinare la sussistenza del requisito dimensionale richiesto per l'applicazione delle tutele ex art. 18 co.
4-7 St. Lav.
Stante quanto sopra, a una prima valutazione, vanno pertanto rigettate anche le domande proposte dalla ricorrente ai sensi dell'art. 18 St. Lav. nei confronti di tutte le società convenute sulla base dell'asserita situazione di codatorialità, a prescindere – anche in tal caso – da ogni valutazione in merito alla validità e legittimità del licenziamento.
[…]” (cfr. pagg. 13-17 dell'ordinanza opposta, qui da intendersi integralmente richiamata).
2.3.2. A fronte di ciò, d'altronde, non appare neppure decisivo quanto osservato da parte opponente nella presente fase in ordine alla circostanza che “…tale transazione è stata risolta dalla ricorrente per inadempimento della controparte, come da pec che si allega. Tale risoluzione non è stata contestata né da né da Pertanto non vi è CP_1 CP_3
alcuna necessità di impugnazione della medesima. Tale transazione, pertanto, dovrà essere valutata come un'ulteriore dimostrazione della promiscuità delle prestazioni da parte della ricorrente. […]” (cfr. pagg. 29-31 del ricorso in opposizione).
Al riguardo occorre evidenziare che, per un verso, l'invocata “comunicazione di avvenuta risoluzione di diritto della transazione del 30-10-2017” del 12-19.4.2018 (cfr. doc. n. 37 di parte opponente) non inficia ex se il contenuto e la rilevanza della dichiarazione di scienza – con valore sostanzialmente confessorio – ivi formulata con riguardo alle modalità di espletamento della propria attività lavorativa alle dipendenze di
10 sino alla predetta data;
per altro verso, nonostante quanto dedotto Controparte_1 nella citata comunicazione del 12-19.4.2018, nella “conciliazione in sede sindacale” del
30.10.2017 non appare espressamente convenuto tra le parti “…un termine essenziale ex art. 1457 c.c., in violazione del quale l'accordo si sarebbe risolto. […]” tale da fondare l'invocata risoluzione di diritto della transazione, peraltro a fronte del riconosciuto pagamento dell'importo ivi pattuito prima della citata comunicazione del 12.4.2018 (cfr. doc. n. 37 di parte ricorrente, cit., in cui la stessa ha precisato che “…A causa dell'assenza di alcuna comunicazione né scritta né verbale, la sig.ra ha appreso solo ora del Pt_1 bonifico di euro 7.594,00 effettuato in suo favore da . […]”). CP_3
2.3.3. Tenuto conto delle anzidette e assorbenti argomentazioni concernenti sia il periodo ricompreso nel “verbale di conciliazione in sede sindacale” del 30.10.2017 sia il periodo successivo rientrante nel “contratto di distacco ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003” (id est: contratto stipulato tra la e la per il periodo dal Controparte_1 CP_3
2.10.2017 al 31.12.2017 e poi prorogato sino al 31.3.2018), anche nella presente fase deve ribadirsi l'inammissibilità delle analoghe prove orali articolate da parte resistente, poiché, in parte, in contrasto con quanto riconosciuto da entrambe le parti nel citato verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.10.2017 e, in parte, superflue e generiche.
2.4. Parimenti, anche nella presente fase a cognizione piena possono richiamarsi e confermarsi le argomentazioni già esposte nell'ordinanza impugnata con riguardo alla riscontrata insussistenza del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 in capo alla CP_5
sola Controparte_1
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni già espresse sul punto nella citata ordinanza del 26.6.2021 in atti:
“…Ciò premesso, va innanzitutto esaminata la questione concernente la sussistenza in capo alla sola , quale formale datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente, del requisito dimensionale per l'applicazione della tutela prevista ex artt.
18 co.
4-7 St. Lav.
Ai sensi dell'art. 18 co. 8 l. n. 300/1970, infatti, “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque
11 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”.
Come affermato dalla Suprema Corte con orientamento costante “il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa - avuto riguardo a tutto il personale ad essa legato da rapporto di subordinazione, con esclusione dei lavoratori meramente avventizi - con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale”
(Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2018, n. 6892; v. anche cfr. Cass Civ. 4/2/2014 n. 2460;
Cass. Civ. 8/11/2016 n. 22653).
Sul punto, siccome già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“…nel computo del dato numerico previsto come parametro dimensionale dell'unità produttiva ai fini dell'applicabilità del regime di stabilità reale, il numero di lavoratori deve essere accertato con riguardo, non già al criterio del numero dei lavoratori occupati alla data della intimazione del licenziamento, ma a quello della normale occupazione o media occupazionale (cfr. in proposito Cass. 14 dicembre 2010 n. 25249, Cass. 5 ottobre
2006 n. 21407, Cass. 10 febbraio 2004 n. 2546, Cass. 4 settembre 2003 n. 12909), sicché la consistenza numerica dell'azienda deve essere individuata in un periodo di tempo anteriore al licenziamento congruo per durata che la giurisprudenza ritiene di dover individuare nel semestre, e ciò anche per i licenziamenti individuali, come si ritiene in materia di licenziamenti collettivi in analogia con la previsione di cui alla L. 223/1991, art. 1, ai fini dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria…” (cfr. ordinanza emessa il 21.11.2019 nel proc. n. 1847/2019 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Nel caso di specie, la resistente ha specificamente contestato Controparte_1
la sussistenza del requisito dimensionale previsto per l'applicazione delle invocate tutele di cui alle disposizioni dal quarto al settimo comma dell'art. 18 L. n. 300/1970, producendo a tal fine il libro unico del lavoro relativo al periodo de quo (cfr. LUL da ottobre 2017 ad aprile 2018, doc. n. 15 di parte resistente, e pagg. 8 e 9 della memoria difensiva).
Le superiori allegazioni, oltreché ulteriormente suffragate dalla visura camerale della del 23.11.2018 prodotta da parte ricorrente (cfr. Controparte_1
doc. n. 2, da cui emerge la presenza di 14 dipendenti nel I trimestre 2018 e di 5 dipendenti nel II trimestre 2018, con un valore medio di 12 dipendenti), non sono state specificamente contestate dalla la quale ha – invece – sostanzialmente ancorato la sussistenza Pt_1
12 del requisito dimensionale alla configurabilità del dedotto collegamento societario e unico centro di imputazione del rapporto di lavoro de quo in capo alle società convenute
(segnatamente e Tecnis S.p.A. in A.S.; in tal Controparte_1
senso, cfr. altresì verbale di udienza del 6.12.2019 e note di parte ricorrente del 16.6.2020).
Di conseguenza, non sussiste prima facie in capo alla sola il Controparte_1 requisito dimensionale prescritto dall'art. 18 co. 8 St. Lav. per l'applicazione delle tutele richieste nei confronti della predetta società ai sensi del citato art. 18 St. Lav. […]” (cfr. pagg. 11-13 dell'ordinanza opposta).
2.4.1. Le superiori argomentazioni, inoltre, non risultano confutate da parte ricorrente neppure nella presente fase a cognizione piena.
Ed infatti, la parte ricorrente ha unicamente e genericamente ribadito a tal fine che
“…dal contratto di affitto di ramo di azienda (precisamente All. O) emergeva che, ritualmente, la ha espletato la procedura di cui al combinato disposto di cui agli CP_1 artt. 2112 c.c. e 47 legge n. 428/1990. Tuttavia, ai sensi dell'art. 47 comma 1 tale procedura disciplina il trasferimento di aziende che assumono più di 15 dipendenti.
Pertanto era (ed è) indubbia l'applicabilità alla ricorrente della tutela reale di cui all'art.
18 dello Statuto dei Lavoratori stante il raggiungimento dei limiti dimensionali da parte delle società datoriali e/o comunque della . […]” (cfr. pagg. 26 e 27 Controparte_1
del ricorso in opposizione), senza tuttavia contestare specificamente i suindicati dati occupazionali invocati da parte resistente sulla base del LUL e della visura camerale in atti con riguardo al semestre anteriore al licenziamento.
A fronte di ciò, peraltro, la ha ribadito nella presente fase Controparte_1 che “…Già in seno alla comparsa di costituzione della precedente fase, così come nella parte in fatto della presente comparsa si è precisato il motivo per cui la
[...]
ha deciso di avviare la procedura di consultazione sindacale prima di CP_1 procedere all'affitto di ramo di azienda;
specificamente, pur occupando solo 12 dipendenti al momento dell'avvio della procedura di consultazione sindacale, la ha CP_1 correttamente avviato la consultazione sindacale, congiuntamente con l'affittuaria CP_2 tenendo conto dell'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata del requisito dimensionale previsto dall'art. 47 L. n. 428/1990, che, come per l'art. 18 St. Lav. deve tenere conto della forza occupazionale media nell'ultimo semestre. Si ricorda, poi, come la procedura di consultazione sindacale sia stata avviata in data 10.10.2017 e si sia conclusa in data 03.11.2017 mentre il licenziamento dell'odierna opponente è stato adottato con lettera inviata il 30.03.2018; dunque dalla predetta procedura di
13 consultazione sindacale al licenziamento della SI.ra sono trascorsi oltre 5 mesi Pt_1
durante i quali il requisito dimensionale medio della , tenuto conto del Controparte_1
“semestre mobile” è ovviamente radicalmente mutato. […]” (cfr. pagg. 19-20 della memoria difensiva della fase di opposizione e doc. n. 11 ivi allegato), in difetto di specifiche e successive contestazioni attoree sul punto.
2.4.2. Ebbene, stante il carattere assorbente, neanche nella presente fase di opposizione parte ricorrente ha specificamente contestato e confutato i suindicati dati occupazionali invocati da parte resistente sulla base della documentazione in atti con riguardo al semestre anteriore al licenziamento, sicché pure sotto questo profilo va disattesa la prospettazione attorea.
Va, quindi, confermata la statuizione contenuta nell'ordinanza ex lege Fornero in ordine all'insussistenza del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 St. Lav. in capo alla sola
Controparte_1
2.5. Dall'insussistenza del requisito dimensionale art. 18 co. 8 in capo alla CP_5
sola discende ex se l'infondatezza della censura attorea Controparte_1 concernente la “…inefficacia del licenziamento per violazione art. 7 L. 104/1966” (cfr. pag. 42 del ricorso in opposizione).
Ed infatti, il richiamato art. 7 l. 604/1966 stabilisce che “
1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
[…]”.
Stante quanto sopra e considerato che – come detto – nella specie non appare configurabile il predetto requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 St. Lav., va pertanto disattesa la censura in esame.
2.6. Ciò posto, nella presente fase di opposizione vanno esaminate nel merito le censure attoree concernenti l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, potendo le stesse astrattamente rilevare ai fini dell'eventuale tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966 richiesta in via subordinata da parte ricorrente.
14 Al riguardo, reputa il giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo confermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 5406/2020 (invocata da parte opponente nell'atto introduttivo) e infine recepito anche da questo Tribunale in recenti pronunce (cfr. sentenze nn. 1885/2022 e 3725/2023 emesse in data 18.5.2022 e 25.9.2023 nei proc. nn.
2225/2019 e 4667/2022 R.G. di opposizione ex lege 92/2012 – est. dott.ssa C. Ruggeri).
Con la citata ordinanza n. 5406/2020, in particolare, la Corte di Cassazione ha confermato che “…1.2. alla domanda di tutela obbligatoria ai sensi della L. n. 604 del
1966, art. 8 proposta (come nel caso di specie dal lavoratore nel ricorso introduttivo) in via subordinata rispetto a quella reintegratoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art.
18 con un unico ricorso, può ben essere applicato il rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss. in quanto fondata, così come la principale, sugli stessi fatti costitutivi, non integrando, infatti, la dimensione dell'impresa un elemento costitutivo della domanda del lavoratore;
inoltre, la prospettata interpretazione estensiva della disciplina processuale in esame evita la parcellizzazione dei giudizi, consentendo ragionevolmente che da un'unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo
(Cass. 13 giugno 2016, n. 12094; Cass. 11 giugno 2018, n. 15084; Cass. 22 ottobre 2018,
n. 26674); […]”.
In tal senso, nelle richiamate pronunce di questo Ufficio è stato altresì osservato che “…In ogni caso, con riguardo alle domande volte alla tutela indennitaria, secondo la suprema Corte “Nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui all'art. 1, commi 48 e seguenti, della l. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declinatoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale, in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto, né tale trattazione congiunta determina aggravi istruttori, evitando, semmai, un'inutile rinnovazione dell'attività processuale oltre al frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti” (Cass. sez. lav. n. 17107/2016); in senso conforme ancor più di recente “Nel rito cd. "Fornero", ai sensi dell'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 stat. lav., anche quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi - la cessazione del rapporto di lavoro - perché il loro esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione e consente di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero rito. Sono invece inammissibili le domande fondate su fatti differenti, originati proprio dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e riferiti
15 ad una fase successiva, attuativa dei rimedi” (ex multis Cass. sez. lav. n. 38209/2021).
[…]”, così infine riconoscendosi l'ammissibilità della tutela obbligatoria richiesta nell'ambito di procedimenti svolti con rito c.d. Fornero (cfr., in particolare, sentenza n.
1885/2022 del Tribunale di Catania, cit.; nello stesso senso cfr. sentenza n. 3725/2023).
Stante quanto sopra, vanno dunque esaminate le censure attoree concernenti la
“…nullità e/o annullabilità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per violazione dell'art. 2112 c.c. e in quanto in frode alla legge” e la
“…illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage” (cfr. pagg. 33-41 del ricorso in opposizione).
2.7. Innanzitutto, con riguardo alla censura relativa all'asserita violazione dell'art. 2112 c.c. e frode alla legge, può richiamarsi quanto già osservato nell'ordinanza opposta, secondo cui: “…Con specifico riferimento a tale ultima prospettazione occorre precisare che, da un lato, anche detta censura integra un'ipotesi di difetto di giustificato motivo oggettivo (con conseguente applicazione dall'art. 18 co. 4, 5 e 7 St. Lav. e necessità del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 St. Lav.) e, dall'altro lato, non risulta sufficientemente allegata e provata – sotto altri profili – la configurabilità di un licenziamento in frode alla legge tale da consentire l'applicazione della tutela prevista ex art. 18 co. 1 St. Lav. (per cui non è richiesto il requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 St.
Lav.).
Ed infatti, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “L'art. 2112 c.c. stabilisce soltanto che il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, non facendone un generale divieto, tanto meno a pena di nullità. Ne consegue che il licenziamento in caso di trasferimento di azienda non può essere tutelato dal comma 1 dell'art. 18, che prevede la reintegra piena nei casi di licenziamento discriminatorio o determinati da motivo illecito determinante ovvero negli altri casi di nullità previsti dalla legge, non essendovi dubbio che il ridetto art. 2112 c.c. non preveda affatto la nullità del recesso, ma, in conformità della lettera della legge, da interpretarsi restrittivamente, una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo” (cfr.
Tribunale Bergamo, sezione lavoro, n. 153/2020 del 28.5.2020; cfr. altresì C. Cass.
3186/2019 e C. Cass. 11410/2018, ivi richiamate). […]” (cfr. ivi pag. 13).
In tal senso, con la richiamata pronuncia anche la Suprema Corte ha osservato che
“In caso di cessione d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento, sebbene non possa esserne l'unica ragione
16 giustificativa, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo;
né deve ritenersi - qualora, nell'imminenza del trasferimento dell'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita - che nel suo esercizio in concreto l'imprenditore ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, oppure in violazione dei principi di correttezza e buona fede a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto prescritta
l'azione di impugnativa del licenziamento, proposta a distanza di otto anni dalla relativa intimazione ad opera dell'azienda cedente, sul presupposto della annullabilità del recesso
e non della sua nullità ex art. 2112, comma 4 c.c.).” (cfr. C. Cass. 11410/2018, cit.).
2.7.1. A fronte di ciò occorre evidenziare e ribadire che, per un verso, nel presente procedimento non risulta ammissibile – né specificamente e distintamente formulata – un'autonoma domanda attorea volta a rivendicare la cessione del proprio contratto di lavoro nell'ambito del trasferimento ex art. 2112 c.c. intercorso tra la Controparte_1
e la a prescindere dal successivo e ininfluente licenziamento per
[...] CP_2
giustificato motivo oggettivo intimato dalla alla ricorrente. Controparte_1
Per altro verso, dalle incontestate allegazioni di parte resistente e dalla inconfutata documentazione in atti risulta che i dipendenti transitati alla cessionaria sono i CP_2 sei residui lavoratori indicati come “…addetti al ramo di azienda trasferito” (cfr. “verbale di esame congiunto ex art. 47 legge n. 428/1990” allegato al “contratto di affitto di ramo di azienda” in atti, nonché pagg. 7 e 49 della memoria difensiva), mentre la ricorrente – come sopra osservato – risulta essere stata in distacco presso la dal 2.10.2017 al CP_3
31.3.2018 (cfr. doc. n. 10 di parte resistente, cit.), dunque da data antecedente il citato
“verbale di esame congiunto ex art. 47 legge n. 428/1990” del 3.11.2017 e sino a data successiva l'affitto di ramo di azienda del 26.2.2018.
In ogni caso, l'asserita riconducibilità della ricorrente al ramo di azienda de quo avrebbe al più potuto fondare un'autonoma e distinta domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della cessionaria (come CP_2
detto non fondata sull'impugnativa di licenziamento e come tale inammissibile nella presente sede processuale), ma non può comportare di per sé l'illegittimità del successivo licenziamento intimato dalla datrice di lavoro Controparte_1
Né, in senso contrario, parte ricorrente ha sufficientemente allegato e dimostrato – come detto – la configurabilità di un licenziamento in frode alla legge.
17 A tal fine, in particolare, non appaiono decisive le generiche deduzioni svolte in ricorso anche con riguardo all'asserito collegamento societario tra la società cedente e la società cessionaria, a fronte dell'effettivo – e dunque non apparente o simulato – affitto di ramo di azienda del 26.2.2018 documentato in atti e coinvolgente solamente sei dei dodici lavoratori stabilmente occupati dalla alla predetta data, nonché Controparte_1
del successivo e incontestato licenziamento contestuale degli altri lavoratori non transitati presso la poiché non rientranti nel ramo di azienda oggetto di affitto (cfr. doc. CP_2
nn. 14 e 15 di parte resistente).
Al riguardo deve peraltro evidenziarsi che, siccome precisato da parte resistente, dalle visure camerali in atti emerge che le società e Controparte_1 CP_2
hanno differenti sedi legali, amministratori o liquidatori e assetto societario, mentre la risulta costituita solamente in data 6.9.2018 (dopo il licenziamento della Controparte_6
ricorrente), sicché anche sotto questo profilo non appare compiutamente allegata e dimostrata la configurabilità di una operazione societaria apparente e in frode alla legge
(cfr. visure camerali prodotte da parte ricorrente).
2.7.2. Stante quanto sopra e ribadita l'inammissibilità nella presente sede della domanda volta al riconoscimento del diritto di parte ricorrente all'assunzione alle dipendenze di in applicazione dell'art. 2112 c.c. (ove effettivamente e CP_2
autonomamente formulata nei confronti della predetta società a prescindere dall'impugnato licenziamento), va dunque disattesa la censura attorea concernente l'asserita illegittimità del licenziamento “…per violazione dell'art. 2112 c.c. e in quanto in frode alla legge”.
2.8. Ciò posto, va infine esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'asserita “…illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage”.
2.8.1. Come sopra evidenziato, parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dall'1.10.2013 sino al licenziamento per giustificato motivo Controparte_1
oggettivo comunicato con nota datata 30.3.2018 e trasmessa con pec del 3.4.2018 (cfr. doc nn. 1 e 5 di parte ricorrente e doc. nn. 5 e 14 di parte resistente).
Nella citata nota avente a oggetto “licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex legge n. 604/1966 – cessazione attività aziendale”, in particolare, la Controparte_1 ha esposto quanto segue: “…Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2118 cod. civ., 1, 2 e 3
[...]
L. 15.07.1966, n. 604 nonché del CCNL di categoria applicato Le comunichiamo il licenziamento in ragione della totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale. Com'è noto, la scrivente società è stata coinvolta negli ultimi anni in gravi
18 eventi di natura giudiziaria che hanno interessato i vertici societari, che, da un lato, hanno determinato il blocco totale dei cantieri in cui operava la medesima, con conseguente interruzione dei pagamenti da parte delle committenti, e, dall'altro, hanno determinato
l'interruzione da parte delle banche dei flussi finanziari già esistenti, determinando, altresì, l'impossibilità per la stessa di accedere a nuovo credito e a nuovi finanziamenti.
Tali eventi hanno, dunque, determinato un'ovvia perdita di credibilità sul mercato della ns. società che si è trovata anche nell'impossibilità di partecipare a nuove gare di appalto
e, dunque, di acquisire nuove commesse. La scrivente società, conseguentemente, è costretta a cessare definitivamente tutte le proprie attività produttive tanto nel campo dei grandi progetti infrastrutturali, così come in quello relativo ad appalti e lavori di minori dimensioni. In conseguenza del superiore motivo, ossia della totale e definitiva cessazione di qualsivoglia attività produttiva e amministrativa aziendale - unitamente all'ovvia impossibilità di un Suo utile reimpiego nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale – in ragione dell'insussistenza di posti di lavoro disponibili caratterizzati da mansioni equivalenti o anche inferiori a quelle da Lei espletate all'interno della scrivente azienda, nel pieno rispetto dei criteri di correttezza e buona fede contrattuale, il Suo rapporto di lavoro cesserà con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della presente, a seguito della quale Le saranno corrisposte le spettanze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso che La dispensiamo dal prestare. […]” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente e doc. n. 14 di parte resistente, cit.).
Il predetto licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale dalla ricorrente in data 30.5.2018 (cfr. doc. nn. 9 e 10 di parte ricorrente) e poi impugnato in sede giudiziaria,
a seguito della richiesta di tentativo di conciliazione comunicata in data 26.11.2018 (cfr. doc. nn. 11-14 di parte ricorrente), con l'originario ricorso ex lege Fornero depositato in data 14.2.2019.
2.8.2. Ciò posto, occorre esaminare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento invocato da parte resistente.
In tema di licenziamento per giustificato motivo con preavviso, l'articolo 3 l.
604/1966, recante norme sui licenziamenti individuali, dispone che: “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
19 In merito alla ripartizione dell'onus probandi, il successivo art. 5 l. 604/1966 stabilisce che “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano
l'operazione di riassetto” (cfr., da ultimo, C. Cass. 6710/2013; C. Cass. 16323/2009, ivi altra giurisprudenza;
da ultimo cfr. altresì art. 30 co. 1 l. 183/2010, c.d. collegato lavoro).
Sempre la Suprema Corte ha inoltre avuto modo di precisare che “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa” e che “Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente dimostrare l'effettività del mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, a meno che il datore di lavoro non abbia motivato il licenziamento richiamando l'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli” (cfr. C. Cass.
25201/2016).
Con specifico riferimento all'ipotesi di cessazione dell'attività, infine, la Corte di
Cassazione ha evidenziato che “Nel caso in cui sia accertata la totale cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del datore di lavoro, la legittimità del licenziamento intimato ai lavoratori per giustificato motivo oggettivo non è esclusa né dal fatto che lo stabilimento sede dell'impresa non sia stato immediatamente alienato o altrimenti dismesso, rimanendo però nella disponibilità dell'imprenditore come mera entità non funzionante, né dal fatto che uno o pochi altri dipendenti siano stati mantenuti in servizio per il compimento delle pratiche relative alla cessazione, non essendo
20 sindacabili nel quadro della libertà d'iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost., le ragioni dei licenziamenti dovuti a cessazione dell'attività (legittimo il licenziamento intimato per chiusura dell'impresa anche se l'attività era proseguita per alcuni giorni per le operazioni di inventario)” (cfr. C. Cass. 9280/2021).
2.8.3. Ciò premesso, tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio, delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, nonché di quanto suesposto in ordine all'insussistenza di un'ipotesi di codatorialità in capo alle società Controparte_1
e ritiene questo giudicante che il licenziamento in esame sia legittimo, CP_3
poiché sorretto da giustificato motivo oggettivo.
Nella specie, come detto, la ha motivato il licenziamento Controparte_1 in ragione in ragione della “…totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale”, conseguente al coinvolgimento della stessa “…in gravi eventi di natura giudiziaria che hanno interessato i vertici societari, che, da un lato, hanno determinato il blocco totale dei cantieri in cui operava la medesima, con conseguente interruzione dei pagamenti da parte delle committenti, e, dall'altro, hanno determinato l'interruzione da parte delle banche dei flussi finanziari già esistenti, determinando, altresì, l'impossibilità per la stessa di accedere a nuovo credito e a nuovi finanziamenti” e alla circostanza che
“…Tali eventi hanno, dunque, determinato un'ovvia perdita di credibilità sul mercato della ns. società che si è trovata anche nell'impossibilità di partecipare a nuove gare di appalto e, dunque, di acquisire nuove commesse. […]” (cfr. lettera di licenziamento in atti, cit.).
2.8.4. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, la prova della sussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo di licenziamento è stata sufficientemente fornita dalla società resistente.
A tal fine occorre innanzitutto osservare che l'anzidetta “totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale” della da un lato, CP_1 Controparte_1
non risulta specificamente contestata dalla ricorrente nell'atto introduttivo (se non con riguardo al diverso e infondato aspetto concernente l'affitto di ramo di azienda, come sopra esaminato) e, dall'altro lato, risulta suffragata dall'incontestata documentazione prodotta dalla predetta società.
Quanto al primo profilo va evidenziato che, a fronte del precedente, effettivo e non fraudolento affitto di ramo di azienda del 26.2.2018 in favore di (v. supra punti CP_2 nn.
2.7. e ss. della presente pronuncia in relazione al capo III dell'atto introduttivo), parte ricorrente ha nel resto sostanzialmente ricondotto l'eccepita “…illegittimità del
21 licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage” all'asserita situazione di codatorialità in capo alle convenute e e alla conseguente violazione dell'obbligo di Controparte_1 CP_3
repêchage (cfr. pagg. 37-41 del ricorso), senza tuttavia neppure prospettare l'autonoma e concreta prosecuzione dell'attività aziendale da parte della – sola – Controparte_1
[...]
Quanto al secondo profilo, sulla base delle incontestate deduzioni svolte sul punto nella memoria difensiva e della documentazione ivi allegata, può nella specie reputarsi confermato:
- che “…in data 29.09.2017 la aveva proceduto alla Controparte_1
risoluzione consensuale dei contratti di lavoro dei SIg.ri , Controparte_7 Per_1
, , , e
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
[…] nonché dei SIg.ri , e
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
[…]” (cfr. ivi pagg. 7 e 8 e comunicazioni all. n. 12), Pt_2
- che la “…al momento delle trattative con impiegava Controparte_1 CP_2 stabilmente ormai solo 12 dipendenti […]” (id est: , Controparte_8 Controparte_9
, , , , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
, , e Parte_1 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
; cfr. pagg. 7 e 49 e doc. n. 15); Controparte_18
- che sono stati trasferiti alla sulla base del contratto di affitto di ramo di CP_2
azienda i sei lavoratori residui ivi addetti (id est: , Controparte_8 Controparte_9
, , , tenuto conto Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 dell'evidenziata “…cessazione anticipata del rapporto di lavoro del SI. ; Parte_3
cfr. pagg. 7 e 49 e doc. n. 11);
- che, degli altri sei lavoratori residui rimasti alle dipendenze di Controparte_1
(id est: , ,
[...] CP_14 Parte_1 Controparte_15 CP_16
, e ), “…si dimetteva
[...] CP_17 Controparte_18 CP_14 spontaneamente […]” in data 31.3.2018, mentre la predetta società “…procedeva al licenziamento dei dipendenti rimasti in forza e sino a quel momento impiegati esclusivamente in distacco presso la citata (e alle esclusive dipendenze di CP_3
fatto di tale ultima), ossia dei SIg.ri , Controparte_15 Controparte_16
, e […]” (cfr. pagg. 8 e 50 e doc. n. CP_17 Controparte_18 Parte_1
14).
22 Sulla base delle anzidette e incontestate deduzioni di parte resistente e in difetto di specifiche e dimostrate deduzioni contrarie di parte ricorrente, può reputarsi provato che, a seguito del trasferimento di , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , alle dipendenze della in Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_2
data 26.2.2018, delle dimissioni del in data 31.3.2018 e dei contestuali CP_14
licenziamenti dei residui lavoratori , Controparte_15 Controparte_16
, e con note del 30.3.2018 (cfr. doc. CP_17 Controparte_18 Parte_1
nn. 14 e 15 di parte resistente, cit.), sin dal mese di aprile 2018 la resistente
[...]
non ha più avuto lavoratori alle proprie dipendenze, con conseguente Controparte_1 definitiva e totale cessazione dell'attività aziendale.
2.8.5. Stante quanto sopra e in difetto di prove contrarie fornite da parte ricorrente
(ad esempio in ordine all'eventuale successiva assunzione di altri lavoratori da parte della o all'effettiva prosecuzione dell'attività da parte della predetta Controparte_1
società), deve dunque reputarsi provata la dedotta “totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale” posta a fondamento dell'impugnato licenziamento.
In definitiva, la resistente ha dimostrato le circostanze di Controparte_1 fatto poste a fondamento dell'intimato licenziamento, che va pertanto reputato legittimo sotto questo profilo.
2.8.6. Infine, va esaminata e disattesa la censura concernente la violazione dell'obbligo di repêchage, peraltro precipuamente prospettata dalla stessa parte ricorrente soltanto in relazione all'asserita situazione di codatorialità tra e Controparte_1
(cfr. pagg. 37-41 del ricorso, cit.). CP_3
Sul punto occorre innanzitutto ribadire che, per un verso, non appare configurabile l'ipotizzata situazione di codatorialità tra e nei Controparte_1 CP_3
confronti della ricorrente, né risulta dimostrato il carattere fittizio o fraudolento dell'affitto di ramo di azienda posto in essere con sicché l'asserita violazione dell'obbligo CP_2
di repêchage va verificata unicamente con riguardo alla società datrice di lavoro
[...]
Controparte_1
Ed infatti, come sopra evidenziato, non può reputarsi sufficientemente allegata e provata la sussistenza di una situazione di codatorialità in capo alle distinte società evocate in giudizio e la conseguente configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro della ricorrente in capo alle predette società, anche ai fini dell'eventuale individuazione di ulteriori dipendenti con cui confrontare la posizione della ricorrente e di ulteriori posizioni lavorative rilevanti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di repêchage.
23 Per altro verso, a fronte dell'anzidetta e incontestata risoluzione di tutti i residui rapporti di lavoro rimasti in forza alla dopo l'affitto di ramo di Controparte_1 azienda e della conseguente “totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale” della predetta società, non appare neppure astrattamente configurabile – né prospettata dalla ricorrente – la sussistenza di ulteriori posizioni lavorative libere all'interno della sola e la conseguente possibilità di Controparte_1
ricollocazione e diversa utilizzazione della ricorrente all'interno della stessa società.
Stante quanto sopra, l'impossibilità di repêchage può ritenersi provata tenuto conto, da un lato, dell'insussistenza della situazione di codatorialità invocata in ricorso in capo alle distinte società ivi indicate e, dall'altro lato, della risoluzione di tutti residui i rapporti di lavoro in capo alla contestualmente al licenziamento della Controparte_1
ricorrente, con conseguente inconfutata cessazione dell'attività aziendale da parte della predetta società.
Deve pertanto ritenersi che la società resistente non abbia neppure violato l'obbligo di repêchage, sicché anche sotto questo profilo il licenziamento impugnato appare legittimo.
2.8.7. Alla stregua di quanto esposto, in assenza di ulteriori specifiche eccezioni e contestazioni di parte ricorrente, il licenziamento appare sorretto da giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente, anche nella presente fase di opposizione va disattesa la domanda attorea sul punto.
2.9. L'opposizione è pertanto infondata, dovendosi rigettare l'impugnativa di licenziamento (sia ai fini della tutela ex art. 18 St. Lav. sia ai fini della tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966) e dichiarare inammissibile ogni ulteriore domanda.
3. Spese.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto della natura e della qualità delle parti costituite, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le stesse.
Nessuna statuizione sulle spese di lite va emessa nei confronti della restante società convenuta, stante la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso per impugnativa di licenziamento;
24 dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e le resistenti
[...]
e Controparte_1 CP_2
nulla sulle spese di lite nei confronti della contumace Tecnis S.p.A. in A.S.
Catania, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4801/2021 R.G.L., avente a oggetto licenziamento ex l.
92/2012 - fase di opposizione,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Daniele Floresta e Alessandra Garofalo;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Antonino Longo;
- resistente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Antonino CP_2
Longo;
- resistente -
E
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 28.7.2021, parte attrice ha proposto ricorso ex art. 1 co. 51 e ss. l. 92/2012 per ottenere la riforma dell'ordinanza emessa in fase sommaria, con
1 la quale è stata rigettata l'impugnativa del licenziamento formulata con l'originario ricorso depositato il 14.2.2019.
In particolare, l'odierna parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“...Previa riforma dell'opposta ordinanza, e la conversione del rito in relazione alle domande ritenute estranee al rito Fornero e/o, in mero subordine, l'assegnazione di un termine, per l'introduzione di autonomo giudizio su tali domande ex art. 414 c.p.c.
- Ritenere e dichiarare la nullità/inefficacia o l'annullamento del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo nonché in frode alla legge e/o in violazione dell'art. 2112 c.c., e per l'effetto condannare in solido la cedente e la CP_1 ovvero l'affittuaria alla reintegra della SI.ra e al versamento CP_3 CP_2 Pt_1
della indennità risarcitoria oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In subordine:
- Ritenere e dichiarare la nullità/inefficacia o l'annullamento del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, attesa la violazione dell'obbligo di repechage e per l'effetto condannare in solido la cedente e la affittuaria CP_1 CP_2
alla reintegra della SI.ra e al versamento della indennità risarcitoria oltre al Pt_1
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In via gradatamente subordinata:
-Ritenere e dichiarare l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per violazione dell'art. 7 L. 104/1966 e succ. mod. e per l'effetto condannare in solido le società , e ovvero, nella denegata ipotesi in cui non sia Controparte_1 CP_3 CP_2
ritenuta sussistente la codatorialità tra e di cui al II motivo di diritto, CP_1 CP_3
condannare in solido la cedente e la cessionaria o la sola cedente al CP_1 CP_3 CP_1
pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
In via ulteriormente subordinata:
-Ritenere e dichiarare la violazione da parte di dell'art. 47 comma 6 della L. CP_4
428/1990 e per l'effetto condannare la affittuaria all'assunzione della SI.ra CP_2
”; Pt_1
-In via ancora subordinata:
-Ritenere e dichiarare la nullità/inefficacia o l'annullamento del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare le resistenti al versamento di una somma a titolo di indennità ai sensi dell'art. 8 della Legge
n. 104/1966”.
2 Con memoria difensiva depositata in data 17.1.2022, si sono costituite in giudizio le convenute e svolgendo ampie Controparte_1 CP_2
difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...In via preliminare:
- Ritenere e dichiarare inammissibile il presente ricorso in opposizione introdotto nelle
[... forme del rito c.d. “Fornero” nei confronti della ditta Controparte_1
in ragione del requisito dimensionale della medesima per tutto quanto CP_1
esposto ai punti I e II della parte in diritto;
- Ritenere e dichiarare inammissibile il presente ricorso introdotto nelle forme del rito c.d.
“Fornero” nei confronti della ditta per insussistenza dei presupposti CP_2
applicativi del rito in ragione di tutto quanto esposto al punto III della parte in diritto;
- ritenere e dichiarare che la SI.ra non ha mai impugnato il licenziamento nei Pt_1
confronti della e non ha mai impugnato né nei confronti della medesima CP_2 società né nei confronti di l'affitto di ramo di azienda Controparte_1 intervenuto tra le dette società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c. 4, lett. d) Legge
183/2010 e conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile per intervenuta decadenza ogni domanda comunque denominata e/o qualificata volta ad ottenere la costituzione, ricostituzione o l'accertamento in capo alla del rapporto di lavoro;
CP_2
- ritenere e dichiarare inammissibile nel presente giudizio la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della volta ad accertare il proprio presunto diritto di CP_2
precedenza nelle assunzioni effettuate da tale società nel periodo successivo all'affitto di ramo di azienda intervenuto con , in ragione di Controparte_1
quanto esposto al punto VI della parte in diritto. nel merito:
- rigettare integralmente il ricorso avversario con conferma dell'ordinanza impugnata;
- ritenere e dichiarare in ogni caso legittimo il licenziamento intimato dalla
[...]
per cessazione di attività attesa la veridicità ed Controparte_1
effettività della relativa motivazione in ragione di tutto quanto esposto al punto V della parte in diritto;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, non soggetto alla procedura di cui all'art. 7 L.
604/1966 il licenziamento intimato nei confronti della ricorrente in ragione del pacifico requisito dimensionale della tanto al momento del recesso Controparte_1
quanto nel semestre antecedente in ragione di tutto quanto esposto al punto VI della parte
3 in diritto.
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, insussistente il diritto di precedenza della ricorrente rispetto alle assunzioni effettuate dalla nel periodo successivo all'affitto di CP_2 ramo di azienda attesa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 47 L. 428/1990 stante il requisito occupazione del ramo di azienda (e dell'azienda) oggetto di trasferimento, in ragione di tutto quanto esposto al punto VII della parte in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite. [...]”.
La convenuta in amministrazione straordinaria, sebbene ritualmente CP_3
evocata in giudizio a seguito della disposta rinnovazione della notifica del ricorso, non si è costituita e va quindi dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 4.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
2.1. Preliminarmente, va ribadita l'applicabilità alla presente controversia della disciplina introdotta dalla l. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale.
Ed invero, siccome incontestato tra le parti e peraltro emergente dalla documentazione in atti, la ricorrente è stata assunta dalla con Controparte_1 contratto del 30.9.2013 e decorrenza dall'1.10.2013, il licenziamento impugnato è stato intimato con pec del 3.4.2018, successivamente all'entrata in vigore della l. 92/2012 e delle modifiche apportate all'art. 18 Stat. Lav. (id est: 18.7.2012), e l'originario giudizio di impugnazione è stato introdotto con ricorso depositato in data 14.2.2019.
2.2. Sempre in via preliminare va ribadita l'inammissibilità nella presente sede processuale delle ulteriori e residue domande attoree, diverse dall'impugnativa del licenziamento, concernenti sia l'eventuale diritto all'assunzione alle dipendenze di
[...] in applicazione dell'art. 2112 c.c. (ove effettivamente e autonomamente azionato nei CP_2
confronti di , sia la violazione dell'art. 47 co. 6 l. 428/1990 con conseguente CP_2
preteso diritto a transitare alle dipendenze di (con riguardo alla chiesta tutela CP_2
obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966, invece, v. oltre).
Ed infatti, tali domande non appaiono “fondate sugli identici fatti costitutivi”, trattandosi di tutele invocabili direttamente nei confronti della società cessionaria sulla
4 base del contratto di affitto di ramo di azienda del 26.2.2018 e che prescindono, dunque, dall'impugnazione del licenziamento successivamente irrogato dalla società cedente.
Sotto tale profilo, anche l'art. 1 co. 51 l. 92/2012 stabilisce che “...Contro
l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. [...]”.
Con riguardo alle anzidette domande, d'altronde, non risulta neppure configurabile
– né tantomeno prospettata in ricorso – la “comunanza” di causa o la richiesta di
“garanzia” altresì prevista dalla citata disposizione per la proposizione di “domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo”, venendo nella specie in rilievo
– come detto – una causa petendi alternativa e autonoma rispetto al licenziamento impugnato e consistente nel precedente affitto di ramo di azienda posto in essere tra la e la in data 26.2.2018. Controparte_1 CP_2
Né, a fronte di ciò, vi è luogo a disporre il chiesto mutamento di rito, potendosi sul punto richiamare e ribadire le argomentazioni già espresse nell'ordinanza ex lege Fornero emessa nella fase sommaria (cfr. ivi pagg. 9-11, qui da intendersi richiamate e trascritte).
Come già rilevato nei precedenti di questo stesso Ufficio ivi citati, invero, la pronuncia d'inammissibilità delle domande diverse proposte nel contesto dell'impugnazione del licenziamento sottoposta a rito c.d. “Fornero” si giustifica in considerazione dell'espressione utilizzata dal legislatore (“non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo…) da interpretarsi alla luce della ratio legis della novella legislativa, finalizzata ad impedire che l'impugnazione stessa sia rallentata dall'esigenza di trattare altre domande.
Tale soluzione interpretativa, oltre che in armonia con le esigenze di celerità caratterizzanti il nuovo rito e con il dettato normativo della L. n. 92/2012, trova conforto anche nei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell'ordinanza n.
19674/2014, in cui è stata evidenziata l'analogia tra il rito speciale previsto per le controversie aventi a oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 L. n. 300/1970 – come previsto dai commi 47 ss. dell'art. 1 l. 92/2012 – e il
5 procedimento sommario di cognizione, con riguardo al quale è prevista la pronuncia di inammissibilità delle domande non rientranti tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c. (cfr.
C. Cass. S.U. n. 19674/2014, cit.; cfr. altresì C. Cass. 16662/2015).
Stante quanto sopra e considerata l'analoga formulazione del citato art. 1 co. 51 l.
92/2012, anche nella presente fase di opposizione va esclusa la possibilità di conoscere domande diverse da quelle aventi a oggetto l'impugnativa di licenziamento – da fare valere, eventualmente, in altro autonomo procedimento ex art. 414 c.p.c. – e allo stesso modo di disporre il mutamento del rito.
Alla stregua di quanto esposto, in definitiva, va confermata l'inammissibilità nella presente sede processuale delle domande diverse dall'impugnativa del licenziamento e, pertanto, va rigettata l'opposizione sotto questo profilo.
2.3. Ciò posto, anche nella presente fase a cognizione piena va confermato quanto già osservato nell'ordinanza ex lege Fornero in ordine all'insussistenza del prospettato unico centro di imputazione del rapporto di lavoro della ricorrente in capo a
[...]
e Controparte_1 CP_3
Va sul punto osservato come parte opponente non introduca, in fatto, sostanziali e dirimenti elementi di novità rispetto a quelli già offerti a questa sede durante la pregressa fase sommaria, esternando, con il ricorso proposto, solo un mero giudizio di non condivisione rispetto agli esiti cui è giunto l'ufficio in sede sommaria.
Così stando le cose, a seguito del riesame della vicenda, effettuato tenuto conto dei motivi di opposizione dedotti e della documentazione prodotta, ritiene questo giudice di confermare il giudizio espresso durante la pregressa fase, richiamando sul punto, per relationem, l'ordinanza impugnata (in atti), che costituisce parte integrante della presente motivazione.
Sull'ammissibilità della motivazione per relationem, la Suprema Corte si è espressa ribadendo il principio secondo cui “La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante” (cfr. C. Cass. sez. III, 16/01/2009 n. 979).
2.3.1. Sotto tale profilo, in particolare, nell'ordinanza impugnata è stato già esaustivamente evidenziato quanto segue: “…Stante quanto sopra, occorre delibare la prospettazione attorea concernente l'esistenza di un collegamento societario tra le società resistenti e la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro de quo, per le conseguenze che ne possono discendere in merito alla sussistenza del requisito
6 dimensionale richiesto ex art. 18 co. 8 St. Lav. e, quindi, all'applicazione delle tutele previste ex art. 18 co.
4-7 St. Lav. per le ipotesi di licenziamento illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo o per violazioni procedurali (punti I, II e III del ricorso, cit.).
Al riguardo, occorre premettere che, secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema
Corte, “Qualora tra più società vi sia un collegamento economico - funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - anche ai fini della valutazione del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale dei lavoratori licenziati - quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la sussistenza del requisito dimensionale dei quindici dipendenti - richiesto ai fini dell'indicata tutela reale - in una fattispecie caratterizzata dal collegamento economico - funzionale tra una ditta individuale e una società di capitali facenti capo al medesimo soggetto e dalla promiscuità dei dipendenti)” (cfr. C. Cass. 11275/2000, C. Cass. 5496/2006, C. Cass. 798/2014).
Sempre la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di
7 motivazione” (cfr. C. Cass. 11107/2006, C. Cass. 3842/2013, C. Cass. 26346/2016 e
19023/2017).
Nella specie, a una prima valutazione, non può ritenersi sufficientemente dimostrata – né dimostrabile – la sussistenza tra le società convenute di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro de quo, a fronte delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti.
Innanzitutto, non può assumere rilievo a tal fine quanto dedotto da parte ricorrente nell'atto introduttivo con riguardo al periodo antecedente il 30.10.2017.
Ed infatti, in relazione all'anzidetto periodo, nella presente fase sommaria appare dirimente il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato in data 30.10.2017 tra la ricorrente e la convenuta siccome esibito da parte ricorrente Controparte_1 all'udienza del 13.10.2020 (da intendersi acquisito anche in forma cartacea;
cfr. verbale di udienza).
In particolare, nel predetto verbale di conciliazione in sede sindacale, la ricorrente – con dichiarazioni aventi sostanzialmente valenza confessoria e contra se in relazione al presente procedimento – ha riconosciuto “…espressamente, senza riserva mentale alcuna, di espletare sia formalmente che di fatto attività lavorativa esclusivamente alle dipendenze della quale “impiegato” con mansioni di “add. Uff. banche e Controparte_1 tributi”, livello IV del CCNL di categoria applicato, con contratto a tempo indeterminato full time dall'01.10.2013 e tutt'ora in essere, espletando, sia formalmente che di fatto
l'orario lavorativo indicato nel contratto individuale di assunzione e fedelmente riportato in seno al LUL…” (cfr. verbale di conciliazione sindacale del 30.10.2017, cit.).
Né, a fronte di quanto sopra, possono assumere rilievo le ulteriori deduzioni svolte sul punto sia da parte ricorrente sia dalle società costituite, non risultando peraltro che detto verbale di conciliazione sindacale sia stato impugnato da alcuna delle parti firmatarie (id est: e . Parte_1 Controparte_1
Per le medesime ragioni, non appaiono neppure indispensabili nella presente fase sommaria le prove orali articolate dalle società resistenti, poiché, in parte, in contrasto con quanto sostanzialmente e reciprocamente riconosciuto da entrambe le parti nel citato verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.10.2017 e, in parte, superflue e generiche.
Parimenti, in base a una summaria cognitio, la dedotta situazione di codatorialità e unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro non appare configurabile neppure con riferimento al periodo successivo al verbale di conciliazione in sede sindacale del
30.10.2017.
8 Ed invero, stante il carattere prima facie assorbente, la ricorrente, sebbene dipendente della convenuta ha svolto la propria attività lavorativa in favore Controparte_1 della sulla base del “contratto di distacco ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003” CP_3
stipulato tra la e la per il periodo dal 2.10.2017 al Controparte_1 CP_3
31.12.2017, successivamente prorogato sino al 31.3.2018 (cfr. doc. n. 10 di parte resistente).
Sul punto occorre inoltre evidenziare che la ricorrente, da un lato, non ha svolto specifiche e decisive censure nell'atto introduttivo in merito a detto contratto di distacco e, dall'altro lato, nel richiamato verbale di conciliazione in sede sindacale – non impugnato dalle parti – la stessa ricorrente ha altresì dichiarato espressamente “…di rinunziare, come effettivamente rinunzia, alla promozione di ogni e qualunque azione giudiziaria nei confronti della in dipendenza del rapporto di lavoro con essa Controparte_1 instaurato dall'01.10.2013 e tutt'ora in essere, avente per oggetto, esemplificativamente e non esaustivamente: […] l'impugnativa del distacco presso la società CP_3
l'illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia del distacco presso la società CP_3
la natura e qualificazione del contratto/rapporto di lavoro intercorso tra le
[...] parti…”, con l'ulteriore precisazione secondo cui “…La rinuncia è espressa nei confronti della e/o delle altre società e/o associazioni e/o organizzazioni Controparte_1
eventuali controllanti o dalla stessa controllate o soggette a comune controllo o collegate
o controllanti, nonché nei confronti di qualsivoglia soggetto terzo (ivi compresi gli amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori della e/o Controparte_1 delle altre società indicate…” (cfr. verbale di conciliazione sindacale in atti).
A fronte di quanto sopra e a una prima valutazione, d'altronde, non possono assumere rilievo decisivo le contestazioni svolte da parte resistente sulla legittimità del contratto di distacco, poiché la da un lato, è stata parte contrattuale di tale Controparte_1
contratto e ha inoltre specificamente accettato nel verbale di conciliazione sindacale le rinunce ivi espresse dalla ricorrente sul punto;
dall'altro lato, nel predetto contratto di distacco la stessa società ha espressamente indicato il contestato “interesse del distaccante”, individuato nel “…fine di preservare il patrimonio professionale dello stesso
e al contempo soddisfare l'interesse al mantenimento della posizione lavorativa in essere, posto che le attuali esigenze produttive della società Distaccante non consentono temporaneamente l'impiego del lavoratore nel contesto organizzativo della stessa…” (cfr. doc. n. 10 di parte resistente, cit.).
9 Neppure in relazione a tale periodo, inoltre, appaiono indispensabili le prove orali richieste nella memoria difensiva, poiché – per quel che qui rileva – in contrasto con quanto sostanzialmente e reciprocamente riconosciuto da entrambe le parti nei citato verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.10.2017, nonché dalla Controparte_1
nel citato contratto di distacco.
[...]
Ne consegue che, anche sotto questo profilo, non appare prima facie configurabile la dedotta unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro e la conseguente codatorialità in capo alle convenute e giacché Controparte_1 CP_3
l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente in favore della per il periodo CP_3
successivo al verbale di conciliazione sindacale trova fondamento nel contratto di distacco de quo, non specificamente contestato né contestabile da parte ricorrente stante le rinunce espresse nel verbale di conciliazione in atti.
Alla stregua di quanto esposto e sulla base della sommaria cognizione tipica del rito, va dunque esclusa la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro de quo e, quindi, di una situazione di codatorialità in capo alle società convenute tale da determinare la sussistenza del requisito dimensionale richiesto per l'applicazione delle tutele ex art. 18 co.
4-7 St. Lav.
Stante quanto sopra, a una prima valutazione, vanno pertanto rigettate anche le domande proposte dalla ricorrente ai sensi dell'art. 18 St. Lav. nei confronti di tutte le società convenute sulla base dell'asserita situazione di codatorialità, a prescindere – anche in tal caso – da ogni valutazione in merito alla validità e legittimità del licenziamento.
[…]” (cfr. pagg. 13-17 dell'ordinanza opposta, qui da intendersi integralmente richiamata).
2.3.2. A fronte di ciò, d'altronde, non appare neppure decisivo quanto osservato da parte opponente nella presente fase in ordine alla circostanza che “…tale transazione è stata risolta dalla ricorrente per inadempimento della controparte, come da pec che si allega. Tale risoluzione non è stata contestata né da né da Pertanto non vi è CP_1 CP_3
alcuna necessità di impugnazione della medesima. Tale transazione, pertanto, dovrà essere valutata come un'ulteriore dimostrazione della promiscuità delle prestazioni da parte della ricorrente. […]” (cfr. pagg. 29-31 del ricorso in opposizione).
Al riguardo occorre evidenziare che, per un verso, l'invocata “comunicazione di avvenuta risoluzione di diritto della transazione del 30-10-2017” del 12-19.4.2018 (cfr. doc. n. 37 di parte opponente) non inficia ex se il contenuto e la rilevanza della dichiarazione di scienza – con valore sostanzialmente confessorio – ivi formulata con riguardo alle modalità di espletamento della propria attività lavorativa alle dipendenze di
10 sino alla predetta data;
per altro verso, nonostante quanto dedotto Controparte_1 nella citata comunicazione del 12-19.4.2018, nella “conciliazione in sede sindacale” del
30.10.2017 non appare espressamente convenuto tra le parti “…un termine essenziale ex art. 1457 c.c., in violazione del quale l'accordo si sarebbe risolto. […]” tale da fondare l'invocata risoluzione di diritto della transazione, peraltro a fronte del riconosciuto pagamento dell'importo ivi pattuito prima della citata comunicazione del 12.4.2018 (cfr. doc. n. 37 di parte ricorrente, cit., in cui la stessa ha precisato che “…A causa dell'assenza di alcuna comunicazione né scritta né verbale, la sig.ra ha appreso solo ora del Pt_1 bonifico di euro 7.594,00 effettuato in suo favore da . […]”). CP_3
2.3.3. Tenuto conto delle anzidette e assorbenti argomentazioni concernenti sia il periodo ricompreso nel “verbale di conciliazione in sede sindacale” del 30.10.2017 sia il periodo successivo rientrante nel “contratto di distacco ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003” (id est: contratto stipulato tra la e la per il periodo dal Controparte_1 CP_3
2.10.2017 al 31.12.2017 e poi prorogato sino al 31.3.2018), anche nella presente fase deve ribadirsi l'inammissibilità delle analoghe prove orali articolate da parte resistente, poiché, in parte, in contrasto con quanto riconosciuto da entrambe le parti nel citato verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.10.2017 e, in parte, superflue e generiche.
2.4. Parimenti, anche nella presente fase a cognizione piena possono richiamarsi e confermarsi le argomentazioni già esposte nell'ordinanza impugnata con riguardo alla riscontrata insussistenza del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 in capo alla CP_5
sola Controparte_1
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni già espresse sul punto nella citata ordinanza del 26.6.2021 in atti:
“…Ciò premesso, va innanzitutto esaminata la questione concernente la sussistenza in capo alla sola , quale formale datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente, del requisito dimensionale per l'applicazione della tutela prevista ex artt.
18 co.
4-7 St. Lav.
Ai sensi dell'art. 18 co. 8 l. n. 300/1970, infatti, “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque
11 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”.
Come affermato dalla Suprema Corte con orientamento costante “il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa - avuto riguardo a tutto il personale ad essa legato da rapporto di subordinazione, con esclusione dei lavoratori meramente avventizi - con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale”
(Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2018, n. 6892; v. anche cfr. Cass Civ. 4/2/2014 n. 2460;
Cass. Civ. 8/11/2016 n. 22653).
Sul punto, siccome già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“…nel computo del dato numerico previsto come parametro dimensionale dell'unità produttiva ai fini dell'applicabilità del regime di stabilità reale, il numero di lavoratori deve essere accertato con riguardo, non già al criterio del numero dei lavoratori occupati alla data della intimazione del licenziamento, ma a quello della normale occupazione o media occupazionale (cfr. in proposito Cass. 14 dicembre 2010 n. 25249, Cass. 5 ottobre
2006 n. 21407, Cass. 10 febbraio 2004 n. 2546, Cass. 4 settembre 2003 n. 12909), sicché la consistenza numerica dell'azienda deve essere individuata in un periodo di tempo anteriore al licenziamento congruo per durata che la giurisprudenza ritiene di dover individuare nel semestre, e ciò anche per i licenziamenti individuali, come si ritiene in materia di licenziamenti collettivi in analogia con la previsione di cui alla L. 223/1991, art. 1, ai fini dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria…” (cfr. ordinanza emessa il 21.11.2019 nel proc. n. 1847/2019 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Nel caso di specie, la resistente ha specificamente contestato Controparte_1
la sussistenza del requisito dimensionale previsto per l'applicazione delle invocate tutele di cui alle disposizioni dal quarto al settimo comma dell'art. 18 L. n. 300/1970, producendo a tal fine il libro unico del lavoro relativo al periodo de quo (cfr. LUL da ottobre 2017 ad aprile 2018, doc. n. 15 di parte resistente, e pagg. 8 e 9 della memoria difensiva).
Le superiori allegazioni, oltreché ulteriormente suffragate dalla visura camerale della del 23.11.2018 prodotta da parte ricorrente (cfr. Controparte_1
doc. n. 2, da cui emerge la presenza di 14 dipendenti nel I trimestre 2018 e di 5 dipendenti nel II trimestre 2018, con un valore medio di 12 dipendenti), non sono state specificamente contestate dalla la quale ha – invece – sostanzialmente ancorato la sussistenza Pt_1
12 del requisito dimensionale alla configurabilità del dedotto collegamento societario e unico centro di imputazione del rapporto di lavoro de quo in capo alle società convenute
(segnatamente e Tecnis S.p.A. in A.S.; in tal Controparte_1
senso, cfr. altresì verbale di udienza del 6.12.2019 e note di parte ricorrente del 16.6.2020).
Di conseguenza, non sussiste prima facie in capo alla sola il Controparte_1 requisito dimensionale prescritto dall'art. 18 co. 8 St. Lav. per l'applicazione delle tutele richieste nei confronti della predetta società ai sensi del citato art. 18 St. Lav. […]” (cfr. pagg. 11-13 dell'ordinanza opposta).
2.4.1. Le superiori argomentazioni, inoltre, non risultano confutate da parte ricorrente neppure nella presente fase a cognizione piena.
Ed infatti, la parte ricorrente ha unicamente e genericamente ribadito a tal fine che
“…dal contratto di affitto di ramo di azienda (precisamente All. O) emergeva che, ritualmente, la ha espletato la procedura di cui al combinato disposto di cui agli CP_1 artt. 2112 c.c. e 47 legge n. 428/1990. Tuttavia, ai sensi dell'art. 47 comma 1 tale procedura disciplina il trasferimento di aziende che assumono più di 15 dipendenti.
Pertanto era (ed è) indubbia l'applicabilità alla ricorrente della tutela reale di cui all'art.
18 dello Statuto dei Lavoratori stante il raggiungimento dei limiti dimensionali da parte delle società datoriali e/o comunque della . […]” (cfr. pagg. 26 e 27 Controparte_1
del ricorso in opposizione), senza tuttavia contestare specificamente i suindicati dati occupazionali invocati da parte resistente sulla base del LUL e della visura camerale in atti con riguardo al semestre anteriore al licenziamento.
A fronte di ciò, peraltro, la ha ribadito nella presente fase Controparte_1 che “…Già in seno alla comparsa di costituzione della precedente fase, così come nella parte in fatto della presente comparsa si è precisato il motivo per cui la
[...]
ha deciso di avviare la procedura di consultazione sindacale prima di CP_1 procedere all'affitto di ramo di azienda;
specificamente, pur occupando solo 12 dipendenti al momento dell'avvio della procedura di consultazione sindacale, la ha CP_1 correttamente avviato la consultazione sindacale, congiuntamente con l'affittuaria CP_2 tenendo conto dell'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata del requisito dimensionale previsto dall'art. 47 L. n. 428/1990, che, come per l'art. 18 St. Lav. deve tenere conto della forza occupazionale media nell'ultimo semestre. Si ricorda, poi, come la procedura di consultazione sindacale sia stata avviata in data 10.10.2017 e si sia conclusa in data 03.11.2017 mentre il licenziamento dell'odierna opponente è stato adottato con lettera inviata il 30.03.2018; dunque dalla predetta procedura di
13 consultazione sindacale al licenziamento della SI.ra sono trascorsi oltre 5 mesi Pt_1
durante i quali il requisito dimensionale medio della , tenuto conto del Controparte_1
“semestre mobile” è ovviamente radicalmente mutato. […]” (cfr. pagg. 19-20 della memoria difensiva della fase di opposizione e doc. n. 11 ivi allegato), in difetto di specifiche e successive contestazioni attoree sul punto.
2.4.2. Ebbene, stante il carattere assorbente, neanche nella presente fase di opposizione parte ricorrente ha specificamente contestato e confutato i suindicati dati occupazionali invocati da parte resistente sulla base della documentazione in atti con riguardo al semestre anteriore al licenziamento, sicché pure sotto questo profilo va disattesa la prospettazione attorea.
Va, quindi, confermata la statuizione contenuta nell'ordinanza ex lege Fornero in ordine all'insussistenza del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 St. Lav. in capo alla sola
Controparte_1
2.5. Dall'insussistenza del requisito dimensionale art. 18 co. 8 in capo alla CP_5
sola discende ex se l'infondatezza della censura attorea Controparte_1 concernente la “…inefficacia del licenziamento per violazione art. 7 L. 104/1966” (cfr. pag. 42 del ricorso in opposizione).
Ed infatti, il richiamato art. 7 l. 604/1966 stabilisce che “
1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
[…]”.
Stante quanto sopra e considerato che – come detto – nella specie non appare configurabile il predetto requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 St. Lav., va pertanto disattesa la censura in esame.
2.6. Ciò posto, nella presente fase di opposizione vanno esaminate nel merito le censure attoree concernenti l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, potendo le stesse astrattamente rilevare ai fini dell'eventuale tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966 richiesta in via subordinata da parte ricorrente.
14 Al riguardo, reputa il giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo confermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 5406/2020 (invocata da parte opponente nell'atto introduttivo) e infine recepito anche da questo Tribunale in recenti pronunce (cfr. sentenze nn. 1885/2022 e 3725/2023 emesse in data 18.5.2022 e 25.9.2023 nei proc. nn.
2225/2019 e 4667/2022 R.G. di opposizione ex lege 92/2012 – est. dott.ssa C. Ruggeri).
Con la citata ordinanza n. 5406/2020, in particolare, la Corte di Cassazione ha confermato che “…1.2. alla domanda di tutela obbligatoria ai sensi della L. n. 604 del
1966, art. 8 proposta (come nel caso di specie dal lavoratore nel ricorso introduttivo) in via subordinata rispetto a quella reintegratoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art.
18 con un unico ricorso, può ben essere applicato il rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss. in quanto fondata, così come la principale, sugli stessi fatti costitutivi, non integrando, infatti, la dimensione dell'impresa un elemento costitutivo della domanda del lavoratore;
inoltre, la prospettata interpretazione estensiva della disciplina processuale in esame evita la parcellizzazione dei giudizi, consentendo ragionevolmente che da un'unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo
(Cass. 13 giugno 2016, n. 12094; Cass. 11 giugno 2018, n. 15084; Cass. 22 ottobre 2018,
n. 26674); […]”.
In tal senso, nelle richiamate pronunce di questo Ufficio è stato altresì osservato che “…In ogni caso, con riguardo alle domande volte alla tutela indennitaria, secondo la suprema Corte “Nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui all'art. 1, commi 48 e seguenti, della l. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declinatoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale, in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto, né tale trattazione congiunta determina aggravi istruttori, evitando, semmai, un'inutile rinnovazione dell'attività processuale oltre al frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti” (Cass. sez. lav. n. 17107/2016); in senso conforme ancor più di recente “Nel rito cd. "Fornero", ai sensi dell'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 stat. lav., anche quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi - la cessazione del rapporto di lavoro - perché il loro esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione e consente di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero rito. Sono invece inammissibili le domande fondate su fatti differenti, originati proprio dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e riferiti
15 ad una fase successiva, attuativa dei rimedi” (ex multis Cass. sez. lav. n. 38209/2021).
[…]”, così infine riconoscendosi l'ammissibilità della tutela obbligatoria richiesta nell'ambito di procedimenti svolti con rito c.d. Fornero (cfr., in particolare, sentenza n.
1885/2022 del Tribunale di Catania, cit.; nello stesso senso cfr. sentenza n. 3725/2023).
Stante quanto sopra, vanno dunque esaminate le censure attoree concernenti la
“…nullità e/o annullabilità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per violazione dell'art. 2112 c.c. e in quanto in frode alla legge” e la
“…illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage” (cfr. pagg. 33-41 del ricorso in opposizione).
2.7. Innanzitutto, con riguardo alla censura relativa all'asserita violazione dell'art. 2112 c.c. e frode alla legge, può richiamarsi quanto già osservato nell'ordinanza opposta, secondo cui: “…Con specifico riferimento a tale ultima prospettazione occorre precisare che, da un lato, anche detta censura integra un'ipotesi di difetto di giustificato motivo oggettivo (con conseguente applicazione dall'art. 18 co. 4, 5 e 7 St. Lav. e necessità del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 St. Lav.) e, dall'altro lato, non risulta sufficientemente allegata e provata – sotto altri profili – la configurabilità di un licenziamento in frode alla legge tale da consentire l'applicazione della tutela prevista ex art. 18 co. 1 St. Lav. (per cui non è richiesto il requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 St.
Lav.).
Ed infatti, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “L'art. 2112 c.c. stabilisce soltanto che il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, non facendone un generale divieto, tanto meno a pena di nullità. Ne consegue che il licenziamento in caso di trasferimento di azienda non può essere tutelato dal comma 1 dell'art. 18, che prevede la reintegra piena nei casi di licenziamento discriminatorio o determinati da motivo illecito determinante ovvero negli altri casi di nullità previsti dalla legge, non essendovi dubbio che il ridetto art. 2112 c.c. non preveda affatto la nullità del recesso, ma, in conformità della lettera della legge, da interpretarsi restrittivamente, una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo” (cfr.
Tribunale Bergamo, sezione lavoro, n. 153/2020 del 28.5.2020; cfr. altresì C. Cass.
3186/2019 e C. Cass. 11410/2018, ivi richiamate). […]” (cfr. ivi pag. 13).
In tal senso, con la richiamata pronuncia anche la Suprema Corte ha osservato che
“In caso di cessione d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento, sebbene non possa esserne l'unica ragione
16 giustificativa, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo;
né deve ritenersi - qualora, nell'imminenza del trasferimento dell'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita - che nel suo esercizio in concreto l'imprenditore ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, oppure in violazione dei principi di correttezza e buona fede a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto prescritta
l'azione di impugnativa del licenziamento, proposta a distanza di otto anni dalla relativa intimazione ad opera dell'azienda cedente, sul presupposto della annullabilità del recesso
e non della sua nullità ex art. 2112, comma 4 c.c.).” (cfr. C. Cass. 11410/2018, cit.).
2.7.1. A fronte di ciò occorre evidenziare e ribadire che, per un verso, nel presente procedimento non risulta ammissibile – né specificamente e distintamente formulata – un'autonoma domanda attorea volta a rivendicare la cessione del proprio contratto di lavoro nell'ambito del trasferimento ex art. 2112 c.c. intercorso tra la Controparte_1
e la a prescindere dal successivo e ininfluente licenziamento per
[...] CP_2
giustificato motivo oggettivo intimato dalla alla ricorrente. Controparte_1
Per altro verso, dalle incontestate allegazioni di parte resistente e dalla inconfutata documentazione in atti risulta che i dipendenti transitati alla cessionaria sono i CP_2 sei residui lavoratori indicati come “…addetti al ramo di azienda trasferito” (cfr. “verbale di esame congiunto ex art. 47 legge n. 428/1990” allegato al “contratto di affitto di ramo di azienda” in atti, nonché pagg. 7 e 49 della memoria difensiva), mentre la ricorrente – come sopra osservato – risulta essere stata in distacco presso la dal 2.10.2017 al CP_3
31.3.2018 (cfr. doc. n. 10 di parte resistente, cit.), dunque da data antecedente il citato
“verbale di esame congiunto ex art. 47 legge n. 428/1990” del 3.11.2017 e sino a data successiva l'affitto di ramo di azienda del 26.2.2018.
In ogni caso, l'asserita riconducibilità della ricorrente al ramo di azienda de quo avrebbe al più potuto fondare un'autonoma e distinta domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della cessionaria (come CP_2
detto non fondata sull'impugnativa di licenziamento e come tale inammissibile nella presente sede processuale), ma non può comportare di per sé l'illegittimità del successivo licenziamento intimato dalla datrice di lavoro Controparte_1
Né, in senso contrario, parte ricorrente ha sufficientemente allegato e dimostrato – come detto – la configurabilità di un licenziamento in frode alla legge.
17 A tal fine, in particolare, non appaiono decisive le generiche deduzioni svolte in ricorso anche con riguardo all'asserito collegamento societario tra la società cedente e la società cessionaria, a fronte dell'effettivo – e dunque non apparente o simulato – affitto di ramo di azienda del 26.2.2018 documentato in atti e coinvolgente solamente sei dei dodici lavoratori stabilmente occupati dalla alla predetta data, nonché Controparte_1
del successivo e incontestato licenziamento contestuale degli altri lavoratori non transitati presso la poiché non rientranti nel ramo di azienda oggetto di affitto (cfr. doc. CP_2
nn. 14 e 15 di parte resistente).
Al riguardo deve peraltro evidenziarsi che, siccome precisato da parte resistente, dalle visure camerali in atti emerge che le società e Controparte_1 CP_2
hanno differenti sedi legali, amministratori o liquidatori e assetto societario, mentre la risulta costituita solamente in data 6.9.2018 (dopo il licenziamento della Controparte_6
ricorrente), sicché anche sotto questo profilo non appare compiutamente allegata e dimostrata la configurabilità di una operazione societaria apparente e in frode alla legge
(cfr. visure camerali prodotte da parte ricorrente).
2.7.2. Stante quanto sopra e ribadita l'inammissibilità nella presente sede della domanda volta al riconoscimento del diritto di parte ricorrente all'assunzione alle dipendenze di in applicazione dell'art. 2112 c.c. (ove effettivamente e CP_2
autonomamente formulata nei confronti della predetta società a prescindere dall'impugnato licenziamento), va dunque disattesa la censura attorea concernente l'asserita illegittimità del licenziamento “…per violazione dell'art. 2112 c.c. e in quanto in frode alla legge”.
2.8. Ciò posto, va infine esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'asserita “…illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage”.
2.8.1. Come sopra evidenziato, parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dall'1.10.2013 sino al licenziamento per giustificato motivo Controparte_1
oggettivo comunicato con nota datata 30.3.2018 e trasmessa con pec del 3.4.2018 (cfr. doc nn. 1 e 5 di parte ricorrente e doc. nn. 5 e 14 di parte resistente).
Nella citata nota avente a oggetto “licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex legge n. 604/1966 – cessazione attività aziendale”, in particolare, la Controparte_1 ha esposto quanto segue: “…Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2118 cod. civ., 1, 2 e 3
[...]
L. 15.07.1966, n. 604 nonché del CCNL di categoria applicato Le comunichiamo il licenziamento in ragione della totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale. Com'è noto, la scrivente società è stata coinvolta negli ultimi anni in gravi
18 eventi di natura giudiziaria che hanno interessato i vertici societari, che, da un lato, hanno determinato il blocco totale dei cantieri in cui operava la medesima, con conseguente interruzione dei pagamenti da parte delle committenti, e, dall'altro, hanno determinato
l'interruzione da parte delle banche dei flussi finanziari già esistenti, determinando, altresì, l'impossibilità per la stessa di accedere a nuovo credito e a nuovi finanziamenti.
Tali eventi hanno, dunque, determinato un'ovvia perdita di credibilità sul mercato della ns. società che si è trovata anche nell'impossibilità di partecipare a nuove gare di appalto
e, dunque, di acquisire nuove commesse. La scrivente società, conseguentemente, è costretta a cessare definitivamente tutte le proprie attività produttive tanto nel campo dei grandi progetti infrastrutturali, così come in quello relativo ad appalti e lavori di minori dimensioni. In conseguenza del superiore motivo, ossia della totale e definitiva cessazione di qualsivoglia attività produttiva e amministrativa aziendale - unitamente all'ovvia impossibilità di un Suo utile reimpiego nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale – in ragione dell'insussistenza di posti di lavoro disponibili caratterizzati da mansioni equivalenti o anche inferiori a quelle da Lei espletate all'interno della scrivente azienda, nel pieno rispetto dei criteri di correttezza e buona fede contrattuale, il Suo rapporto di lavoro cesserà con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della presente, a seguito della quale Le saranno corrisposte le spettanze di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso che La dispensiamo dal prestare. […]” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente e doc. n. 14 di parte resistente, cit.).
Il predetto licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale dalla ricorrente in data 30.5.2018 (cfr. doc. nn. 9 e 10 di parte ricorrente) e poi impugnato in sede giudiziaria,
a seguito della richiesta di tentativo di conciliazione comunicata in data 26.11.2018 (cfr. doc. nn. 11-14 di parte ricorrente), con l'originario ricorso ex lege Fornero depositato in data 14.2.2019.
2.8.2. Ciò posto, occorre esaminare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento invocato da parte resistente.
In tema di licenziamento per giustificato motivo con preavviso, l'articolo 3 l.
604/1966, recante norme sui licenziamenti individuali, dispone che: “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
19 In merito alla ripartizione dell'onus probandi, il successivo art. 5 l. 604/1966 stabilisce che “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano
l'operazione di riassetto” (cfr., da ultimo, C. Cass. 6710/2013; C. Cass. 16323/2009, ivi altra giurisprudenza;
da ultimo cfr. altresì art. 30 co. 1 l. 183/2010, c.d. collegato lavoro).
Sempre la Suprema Corte ha inoltre avuto modo di precisare che “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa” e che “Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente dimostrare l'effettività del mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, a meno che il datore di lavoro non abbia motivato il licenziamento richiamando l'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli” (cfr. C. Cass.
25201/2016).
Con specifico riferimento all'ipotesi di cessazione dell'attività, infine, la Corte di
Cassazione ha evidenziato che “Nel caso in cui sia accertata la totale cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del datore di lavoro, la legittimità del licenziamento intimato ai lavoratori per giustificato motivo oggettivo non è esclusa né dal fatto che lo stabilimento sede dell'impresa non sia stato immediatamente alienato o altrimenti dismesso, rimanendo però nella disponibilità dell'imprenditore come mera entità non funzionante, né dal fatto che uno o pochi altri dipendenti siano stati mantenuti in servizio per il compimento delle pratiche relative alla cessazione, non essendo
20 sindacabili nel quadro della libertà d'iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost., le ragioni dei licenziamenti dovuti a cessazione dell'attività (legittimo il licenziamento intimato per chiusura dell'impresa anche se l'attività era proseguita per alcuni giorni per le operazioni di inventario)” (cfr. C. Cass. 9280/2021).
2.8.3. Ciò premesso, tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio, delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, nonché di quanto suesposto in ordine all'insussistenza di un'ipotesi di codatorialità in capo alle società Controparte_1
e ritiene questo giudicante che il licenziamento in esame sia legittimo, CP_3
poiché sorretto da giustificato motivo oggettivo.
Nella specie, come detto, la ha motivato il licenziamento Controparte_1 in ragione in ragione della “…totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale”, conseguente al coinvolgimento della stessa “…in gravi eventi di natura giudiziaria che hanno interessato i vertici societari, che, da un lato, hanno determinato il blocco totale dei cantieri in cui operava la medesima, con conseguente interruzione dei pagamenti da parte delle committenti, e, dall'altro, hanno determinato l'interruzione da parte delle banche dei flussi finanziari già esistenti, determinando, altresì, l'impossibilità per la stessa di accedere a nuovo credito e a nuovi finanziamenti” e alla circostanza che
“…Tali eventi hanno, dunque, determinato un'ovvia perdita di credibilità sul mercato della ns. società che si è trovata anche nell'impossibilità di partecipare a nuove gare di appalto e, dunque, di acquisire nuove commesse. […]” (cfr. lettera di licenziamento in atti, cit.).
2.8.4. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, la prova della sussistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo di licenziamento è stata sufficientemente fornita dalla società resistente.
A tal fine occorre innanzitutto osservare che l'anzidetta “totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale” della da un lato, CP_1 Controparte_1
non risulta specificamente contestata dalla ricorrente nell'atto introduttivo (se non con riguardo al diverso e infondato aspetto concernente l'affitto di ramo di azienda, come sopra esaminato) e, dall'altro lato, risulta suffragata dall'incontestata documentazione prodotta dalla predetta società.
Quanto al primo profilo va evidenziato che, a fronte del precedente, effettivo e non fraudolento affitto di ramo di azienda del 26.2.2018 in favore di (v. supra punti CP_2 nn.
2.7. e ss. della presente pronuncia in relazione al capo III dell'atto introduttivo), parte ricorrente ha nel resto sostanzialmente ricondotto l'eccepita “…illegittimità del
21 licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage” all'asserita situazione di codatorialità in capo alle convenute e e alla conseguente violazione dell'obbligo di Controparte_1 CP_3
repêchage (cfr. pagg. 37-41 del ricorso), senza tuttavia neppure prospettare l'autonoma e concreta prosecuzione dell'attività aziendale da parte della – sola – Controparte_1
[...]
Quanto al secondo profilo, sulla base delle incontestate deduzioni svolte sul punto nella memoria difensiva e della documentazione ivi allegata, può nella specie reputarsi confermato:
- che “…in data 29.09.2017 la aveva proceduto alla Controparte_1
risoluzione consensuale dei contratti di lavoro dei SIg.ri , Controparte_7 Per_1
, , , e
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
[…] nonché dei SIg.ri , e
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
[…]” (cfr. ivi pagg. 7 e 8 e comunicazioni all. n. 12), Pt_2
- che la “…al momento delle trattative con impiegava Controparte_1 CP_2 stabilmente ormai solo 12 dipendenti […]” (id est: , Controparte_8 Controparte_9
, , , , Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
, , e Parte_1 Controparte_15 Controparte_16 CP_17
; cfr. pagg. 7 e 49 e doc. n. 15); Controparte_18
- che sono stati trasferiti alla sulla base del contratto di affitto di ramo di CP_2
azienda i sei lavoratori residui ivi addetti (id est: , Controparte_8 Controparte_9
, , , tenuto conto Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 dell'evidenziata “…cessazione anticipata del rapporto di lavoro del SI. ; Parte_3
cfr. pagg. 7 e 49 e doc. n. 11);
- che, degli altri sei lavoratori residui rimasti alle dipendenze di Controparte_1
(id est: , ,
[...] CP_14 Parte_1 Controparte_15 CP_16
, e ), “…si dimetteva
[...] CP_17 Controparte_18 CP_14 spontaneamente […]” in data 31.3.2018, mentre la predetta società “…procedeva al licenziamento dei dipendenti rimasti in forza e sino a quel momento impiegati esclusivamente in distacco presso la citata (e alle esclusive dipendenze di CP_3
fatto di tale ultima), ossia dei SIg.ri , Controparte_15 Controparte_16
, e […]” (cfr. pagg. 8 e 50 e doc. n. CP_17 Controparte_18 Parte_1
14).
22 Sulla base delle anzidette e incontestate deduzioni di parte resistente e in difetto di specifiche e dimostrate deduzioni contrarie di parte ricorrente, può reputarsi provato che, a seguito del trasferimento di , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , alle dipendenze della in Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_2
data 26.2.2018, delle dimissioni del in data 31.3.2018 e dei contestuali CP_14
licenziamenti dei residui lavoratori , Controparte_15 Controparte_16
, e con note del 30.3.2018 (cfr. doc. CP_17 Controparte_18 Parte_1
nn. 14 e 15 di parte resistente, cit.), sin dal mese di aprile 2018 la resistente
[...]
non ha più avuto lavoratori alle proprie dipendenze, con conseguente Controparte_1 definitiva e totale cessazione dell'attività aziendale.
2.8.5. Stante quanto sopra e in difetto di prove contrarie fornite da parte ricorrente
(ad esempio in ordine all'eventuale successiva assunzione di altri lavoratori da parte della o all'effettiva prosecuzione dell'attività da parte della predetta Controparte_1
società), deve dunque reputarsi provata la dedotta “totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale” posta a fondamento dell'impugnato licenziamento.
In definitiva, la resistente ha dimostrato le circostanze di Controparte_1 fatto poste a fondamento dell'intimato licenziamento, che va pertanto reputato legittimo sotto questo profilo.
2.8.6. Infine, va esaminata e disattesa la censura concernente la violazione dell'obbligo di repêchage, peraltro precipuamente prospettata dalla stessa parte ricorrente soltanto in relazione all'asserita situazione di codatorialità tra e Controparte_1
(cfr. pagg. 37-41 del ricorso, cit.). CP_3
Sul punto occorre innanzitutto ribadire che, per un verso, non appare configurabile l'ipotizzata situazione di codatorialità tra e nei Controparte_1 CP_3
confronti della ricorrente, né risulta dimostrato il carattere fittizio o fraudolento dell'affitto di ramo di azienda posto in essere con sicché l'asserita violazione dell'obbligo CP_2
di repêchage va verificata unicamente con riguardo alla società datrice di lavoro
[...]
Controparte_1
Ed infatti, come sopra evidenziato, non può reputarsi sufficientemente allegata e provata la sussistenza di una situazione di codatorialità in capo alle distinte società evocate in giudizio e la conseguente configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro della ricorrente in capo alle predette società, anche ai fini dell'eventuale individuazione di ulteriori dipendenti con cui confrontare la posizione della ricorrente e di ulteriori posizioni lavorative rilevanti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di repêchage.
23 Per altro verso, a fronte dell'anzidetta e incontestata risoluzione di tutti i residui rapporti di lavoro rimasti in forza alla dopo l'affitto di ramo di Controparte_1 azienda e della conseguente “totale e definitiva cessazione dell'attività produttiva aziendale” della predetta società, non appare neppure astrattamente configurabile – né prospettata dalla ricorrente – la sussistenza di ulteriori posizioni lavorative libere all'interno della sola e la conseguente possibilità di Controparte_1
ricollocazione e diversa utilizzazione della ricorrente all'interno della stessa società.
Stante quanto sopra, l'impossibilità di repêchage può ritenersi provata tenuto conto, da un lato, dell'insussistenza della situazione di codatorialità invocata in ricorso in capo alle distinte società ivi indicate e, dall'altro lato, della risoluzione di tutti residui i rapporti di lavoro in capo alla contestualmente al licenziamento della Controparte_1
ricorrente, con conseguente inconfutata cessazione dell'attività aziendale da parte della predetta società.
Deve pertanto ritenersi che la società resistente non abbia neppure violato l'obbligo di repêchage, sicché anche sotto questo profilo il licenziamento impugnato appare legittimo.
2.8.7. Alla stregua di quanto esposto, in assenza di ulteriori specifiche eccezioni e contestazioni di parte ricorrente, il licenziamento appare sorretto da giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente, anche nella presente fase di opposizione va disattesa la domanda attorea sul punto.
2.9. L'opposizione è pertanto infondata, dovendosi rigettare l'impugnativa di licenziamento (sia ai fini della tutela ex art. 18 St. Lav. sia ai fini della tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604/1966) e dichiarare inammissibile ogni ulteriore domanda.
3. Spese.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto della natura e della qualità delle parti costituite, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le stesse.
Nessuna statuizione sulle spese di lite va emessa nei confronti della restante società convenuta, stante la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso per impugnativa di licenziamento;
24 dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e le resistenti
[...]
e Controparte_1 CP_2
nulla sulle spese di lite nei confronti della contumace Tecnis S.p.A. in A.S.
Catania, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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