CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3268/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI LL, Presidente
PANARIELLO CIRO, AT
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15841/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230093642835501 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2510/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli
e Agenzia delle Entrate - Riscossione, SO RI, rappresentata e difesa come in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 07120230093642835501 emessa per imposta di registro su sentenza n.
10379/2018 del Tribunale di Napoli, per l'importo complessivo di euro 30.387,78.
La ricorrente deduceva l'illegittimità per mancata notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, atto presupposto indispensabile ai fini dell'iscrizione a ruolo.
Esponeva, inoltre, che:
• la sentenza civile n. 10379/2018 non era stata pronunciata in un giudizio da lei instaurato;
• il soggetto originariamente obbligato, dott. Nominativo_1, era deceduto in data 20.11.2020;
• l'avviso di liquidazione non era mai stato notificato né al de cuius né agli eredi secondo le forme di cui all'art. 65 del DPR n. 600/1973.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, la quale riconosceva la fondatezza delle doglianze della ricorrente, dando atto che l'avviso di liquidazione non risultava validamente notificato e comunicando l'intervenuto annullamento in autotutela della posizione debitoria, con conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che l'Amministrazione finanziaria ha proceduto, in corso di giudizio, all'annullamento della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo l'assenza della notifica dell'atto presupposto.
Tale circostanza elimina integralmente l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, la sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta eliminazione dell'atto impugnato determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, atteso che l'annullamento è avvenuto in via amministrativa nel corso del processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI LL, Presidente
PANARIELLO CIRO, AT
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15841/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Oberdan 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230093642835501 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2510/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli
e Agenzia delle Entrate - Riscossione, SO RI, rappresentata e difesa come in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 07120230093642835501 emessa per imposta di registro su sentenza n.
10379/2018 del Tribunale di Napoli, per l'importo complessivo di euro 30.387,78.
La ricorrente deduceva l'illegittimità per mancata notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, atto presupposto indispensabile ai fini dell'iscrizione a ruolo.
Esponeva, inoltre, che:
• la sentenza civile n. 10379/2018 non era stata pronunciata in un giudizio da lei instaurato;
• il soggetto originariamente obbligato, dott. Nominativo_1, era deceduto in data 20.11.2020;
• l'avviso di liquidazione non era mai stato notificato né al de cuius né agli eredi secondo le forme di cui all'art. 65 del DPR n. 600/1973.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, la quale riconosceva la fondatezza delle doglianze della ricorrente, dando atto che l'avviso di liquidazione non risultava validamente notificato e comunicando l'intervenuto annullamento in autotutela della posizione debitoria, con conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che l'Amministrazione finanziaria ha proceduto, in corso di giudizio, all'annullamento della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo l'assenza della notifica dell'atto presupposto.
Tale circostanza elimina integralmente l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, la sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta eliminazione dell'atto impugnato determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, atteso che l'annullamento è avvenuto in via amministrativa nel corso del processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.