Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/03/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2026, proposto dalla Società Guariglia A. Agenzia Funebre di Guariglia Vito & C. S.n.c. (di seguito anche Società) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide De Vivo e Angelo Puzo, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Cava De' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento - previa sospensione - dell’ordinanza-ingiunzione n.105 del 10.09.2021 - N. Reg. Gen. 312 del 10.09.2021, notificata in data 16.09.2021, con cui la Polizia Municipale del Comune di Cava de’ Tirreni ha ingiunto alla ricorrente di provvedere al pagamento della somma di €.10.005,88 quale sanzione pecuniaria amministrativa per la pretesa violazione dell’articolo 4 della delibera di G.R.C. n.89/2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del Cava De'Tirreni;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. BE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in contestazione l’ordinanza ingiunzione n.105/2021 con la quale il Comune di Cava de’Tirreni ha disposto a carico della Società ricorrente il pagamento della somma di €.10.005,88, a titolo di sanzione amministrativa in forza della dedotta “ violazione dell'art.4 della delibera di Giunta Regionale Campania n. 731 del 27/11/2017 così come modificata dalla delibera di Giunta Regionale n. 89 del 20/02/2018 in coordinato disposto con Part, 8 bis, lettera E, della L.R. Campania n. 12 del 24/11/2001” , sul presupposto che la pubblicità riportata sull’insegna di esercizio dell’attività d’impresa funebre svolta dalla stessa ricorrente sarebbe stata non conforme alla richiamata disposizione.
1.1 In particolare l’Amministrazione ha contestato la dicitura dell’insegna così composta : MA AP Direttore Tecnico della Guariglia A. & C. s.n.c. Agenzia Funebre - Professionalità Esperienza e Qualità - Onoranze e trasporti funebri - 089466312 - 3462302754 ... il rigo dell’insegna riportante la scritta DO AP’ veniva risaltato mediante l’utilizzo di caratteri alti circa 25 cm, mentre il rigo recante la dicitura ‘Direttore Tecnico della Guariglia A. & C. s.n.c. Agenzia Funebre’ riportava caratteri alti circa 5 cm ”.
2. La Società aveva già impugnato la sanzione innanzi al Giudice di Pace di Cava dei Tirreni il quale con sentenza n. 423/2022 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo. La decisione declinatoria era stata contestata in appello e ivi recentemente confermata dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 155 del 16.1.2026.
3. In riassunzione di quest’ultima la ricorrente ha quindi proposto l’odierno gravame affidandosi ai due motivi così rubricati: “ I. Violazione e falsa applicazione di legge (artt.3 l. n241/90 e 8 bis lett. e lrc n.12/01 in relazione all’art.4 all.to a DGRC n.731/2017) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione - erroneità - travisamento); II. Violazione e falsa applicazione di legge (art.4 comma 2 bis dell’all.to a Dgrc n.731/2017 come introdotto dalla LRC n.27/2019 in relazione all’art.15 delle preleggi nonché all’art.3 l. n241/90) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione - erroneità - travisamento).
L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo in parte l’inammissibilità delle censure in quanto a suo dire coperte da giudicato e per il resto l’infondatezza del ricorso.
4.All’odierna udienza, sentite le parti come da verbale in atti alle quali è stato dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. la causa è stata posta in decisione.
5.Preliminarmente occorre che il Collegio decida, respingendola, sull’eccezione di giudicato formulata dal Comune di Cava dei Tirreni. Secondo la prospettazione comunale l’odierno giudizio e quello già definitosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1606/2020 avrebbero avuto come identico oggetto il verbale n. 116/2018 (del 16.11.2018) con il quale il Comune aveva rilevato “.... presso la filiale della ditta summenzionata, al Corso Mazzini n. 256, all'ingresso, era situata un’insegna di esercizio ...il rigo dell'insegna riportante la scritta MA AP” veniva risaltato mediante l'utilizzo di caratteri alti circa 25 cm. Mentre il rigo recante la dicitura “Direttore Tecnico della Guariglia A & C snc Agenzia Funebre” riportava carattere alti circa 5 cm”.
L’argomento, per quanto argutamente esposto, non può essere condiviso. Ebbene, come emerge per tabulas, lo stesso verbale n. 116/2018 aveva germinato due procedimenti : i ) quello sanzionatorio oggi in discussione sfociato nell’ordinanza ingiunzione n.105/2021; ii ) quello definito con l’ordinanza n. 450 /2018 (del 26.11.2018) mediante il quale era stata disposta sospensione per 30 giorni dell’attività di impresa funebre sul territorio regionale della Campania definito, invece, con la sentenza di questo Tribunale n. 513/2019, confermata dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato n.1606/2020.
Tanto basta a disattendere l’eccezione di giudicato, tenuto conto che da un unico verbale sono scaturiti due distinti procedimenti culminati in due distinti provvedimenti impugnati separatamente.
Peraltro, è quasi superfluo aggiungere, quanto a quello odierno che, trattandosi di procedimento sanzionatorio, lo stesso segue la disciplina della L. 689/1981, la quale stabilisce che il procedimento prenda l’avvio con l’atto di accertamento e dunque con il verbale, mentre si definisce con l’ordinanza ingiunzione. Ciò, con alcune tassative eccezioni, tra le quali è solo il caso di ricordare quella dei procedimenti in materia di violazioni del codice della strada che invece si definiscono tendenzialmente proprio con il verbale di accertamento.
5. Ciò posto il ricorso è altresì fondato nel merito, già in applicazione del principio tempus regit actum e, di conseguenza, per la sussistenza dei censurati vizi di difetto di motivazione e d’istruttoria del provvedimento conclusivo, ampiamente censurati dalla ricorrente.
5.1 Invero, già nell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Cava dei Tirreni parte ricorrente aveva rilevato che “ tra l’elevazione del verbale di contestazione n.116 del 12.11.2018 e l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione n.105 del 10.09.2021, irrogativa della sanzione pecuniaria amministrativa, fosse sopravvenuta la LRC 30.12.2019 n.27 che, all’art.1 co. 55, modificando l’art.4 dell’Allegato “A” alla DGRC n.731/2017, aveva previsto la facoltà per le imprese funebri di pubblicizzare il nominativo del direttore tecnico; tale sopravvenienza rendeva, dunque, illegittima l’ordinanza-ingiunzione impugnata ”. Quel Giudicante di appello non si è tuttavia occupato della questione, avendo definito in rito la controversia dichiarando il difetto di giurisdizione.
5.1.2 Al contrario, nell’odierno giudizio, occorrendo decidere nel merito il giudizio, il Collegio rileva che in consonanza con quanto lamentato dalla ricorrente, tra il verbale e l’ordinanza ingiunzione - dunque nel corso del procedimento e prima della sua definizione - la normativa a base dell’ordinanza ingiunzione impugnata sia stata effettivamente modificata, in senso decisivamente ampliativo, consentendo alle imprese di onoranze funebri di inserire nelle insegne pubblicitarie anche il riferimento al direttore tecnico.
5.1.3 L’assunto trova specifico riscontro nella motivazione dell’ordinanza ingiunzione e segnatamente nel suo richiamo all’art. 4 dell’All.to 1 della L.R. n. 12/2001, il quale al momento del verbale di accertamento prescriveva che “E’ consentita la pubblicità, in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominate solo ed esclusivamente se riferita a "pubblicità informativa" riportanti solo le seguenti informazioni: logo, ubicazione- descrizione servizi- recapiti telefonici” . Di qui la deduzione della immediata riferibilità all’ 8 della L.R. n. 12/2011 nella parte in cui sanziona chiunque “ e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli ”.
Tuttavia, nel corso del procedimento, e prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione n.105 del 2021, la lettera del citato art. 4 risultava sostituita in virtù della modifica apportata dall’art. 1 comma 55 lett. c) della L.R. 27/2019, la quale, nel modificare il contenuto dispositivo della norma aveva stabilito che “ dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'Allegato A è inserito il seguente: “2 bis. E' consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a “pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo - ubicazione - descrizione servizi - recapiti telefonici - direttore tecnico”.
5.2 In sostanza, rispetto alla precedente formulazione, la novella normativa era intervenuta a rendere possibile la pubblicità anche con l’indicazione del “direttore tecnico ”, il cui riferimento nell’insegna pubblicitaria aveva invece costituito, seppure anche in ragione delle sue specifiche e contestate forme, la motivazione della sanzione amministrativa impugnata, valutando complessivamente ingannevole l’insegna pubblicitaria e riferendosi esplicitamente, come primo elemento, alla violazione del divieto d’inserimento di riferimenti al direttore tecnico nel frattempo espunto dalla richiamata novella normativa regionale.
6. Cosicché risulta innanzitutto calzante il richiamo attoreo al generale principio del “ tempus regit actum ” , costituente imprescindibile regola di tutti gli atti procedimentali, il quale implica che “la nuova disciplina si applica in tutti i casi in cui non si sia ancora perfezionato l'atto conclusivo del procedimento, che dovrà, conseguentemente, venir preceduto tout court dagli atti procedimentali previsti nella nuova disciplina, da emanarsi in conformità di essa” (Cassazione civile sez. 1 n. 258/1998).
6.1 A fronte di questa specifica modifica, invero, l’Amministrazione, al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto tener conto della novella normativa medio tempore intervenuta, stante la sua attitudine a modificare o addirittura elidere il presupposto a monte della sanzione. Tanto per l’evidente considerazione che con l’innovata disciplina era stato consentito nella pubblicità delle agenzie funebri il riferimento al direttore tecnico.
Di qui, inoltre, la sussistenza del censurato difetto di motivazione: l’Amministrazione ha rinvenuto un contenuto ingannatorio/decettivo nella pubblicità della Società ricorrente fondandosi su elementi sintomatici (indicazione del direttore tecnico) in parte non più contemplati come tali al momento della definizione del procedimento e dunque dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione.
6.2 Per converso non è conferente il richiamo svolto dalla difesa civica, oltre che dalla ricorrente (quest’ultima in via subordinata), all’applicabilità alla fattispecie della cd. lex mitior .
Anche in proposito - oltre che per la già disattesa affermazione dell’eccezione di giudicato - il Comune ha fatto riferimento alla sentenza n.1606/2020 del Consiglio di Stato resa inter partes nel giudizio.
Già si è scritto che in tale giudizio si discuteva dell’impugnazione avverso l’ordinanza di sospensione n. 450/2018, emessa allorquando era ancora in vigore la precedente legislazione che non consentiva di effettuare forme di pubblicità correlate al direttore tecnico. Tanto che la stessa sentenza del Consiglio di Stato aveva stigmatizzato la condotta della Società affermando, in particolare, che “Risultava, per l’effetto, chiaramente preclusa la possibilità di includere nella pubblicità il nominativo (per giunta significativamente evidenziato dall’uso di caratteri cubitali) e perfino dell’immagine (fotografica) del direttore tecnico ”.
Ciò posto l’opzione ermeneutica qui seguita non risulta affatto contrastare il percorso argomentativo della decisione del Consiglio di Stato, nella quale il riferimento alla irrilevanza della modifica normativa medio tempore intervenuta aveva riguardato al ben diverso rapporto tra il provvedimento di sospensione oggetto di quella controversia e la mutatio legis sopravvenuta soltanto in corso di causa e ben dopo l’emissione del provvedimento sanzionatorio. Di conseguenza nessun rilievo avrebbe potuto avere su quel diverso procedimento la modifica normativa la cui applicazione veniva allora invocata dalla medesima odierna ricorrente.
Ben diversamente, al momento della definizione del procedimento sanzionatorio oggetto dell’odierno giudizio e dunque dell’ordinanza-ingiunzione, la disciplina applicabile già non era più quella vigente al momento dell’atto di accertamento, mentre si doveva applicare la legge regionale medio tempore intervenuta e che, come detto, aveva espressamente consentito di includere nella pubblicità anche il riferimento al direttore tecnico. L’errore interpretativo in cui è caduto il Comune è dunque consistito nel ritenere già definito il procedimento al momento dell’ordinanza ingiunzione.
7. La fondatezza del motivo appena scrutinato conduce ex sé all’accoglimento del ricorso, posto che recide in nuce la legittimità del potere sanzionatorio esercitato in assenza di un suo presupposto, o con più precisione, rispetto a un divieto (pubblicità del direttore tecnico) abolito al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione conclusiva del procedimento stesso.
8. Sotto altro profilo, come sottolineato dalla ricorrente, quand’anche il Comune avesse inteso confermare il contenuto sanzionatorio del verbale di accertamento, avrebbe, comunque, dovuto rimodulare la motivazione, valutando se sussistessero ancora i presupposti per l’emissione della sanzione a seguito della modifica normativa che, ictu oculi, aveva ampliato le possibili forme di pubblicità.
In particolare, poi, rileva la mancata rivalutazione del giudizio di decettività che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere e che, invece, non è stato rinnovato nell’atto impugnato, trovando invece spazio nelle argomentazioni contenute nelle difese giudiziali e quindi mediante un’inammissibile motivazione postuma.
9. Conclusivamente il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata n. 105/2021 e, per quanto di ragione, degli atti ad essa presupposti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
10. Il peculiare andamento della vicenda, unitamente alla definizione della controversia già nella sua fase cautelare, conducono a disporre, comunque, la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione n. 105/2021 emessa dal Comune di Cava dei Tirreni, e, per quanto di ragione, gli atti ad essa presupposti nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
BE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO