Art. 4.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrera' per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicate Accordo.
La convenzione stabilira' le modalita', i termini, nonche' l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrera' per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicate Accordo.
La convenzione stabilira' le modalita', i termini, nonche' l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.