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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 1750 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in mate- ria bancaria (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), vertente tra
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Castaldo C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cardito, al Corso C. C.F._2
Battisti n. 145, pec: Email_1
Opponente
e
(c.f. ), con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piaz- Controparte_1 P.IVA_1
za della Trivulziana n. 4/A (soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A.), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa da- gli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
, pec: - C.F._4 Email_2 Email_3
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 febbraio 2023 e iscritto a ruolo in pari data, il sig. ha proposto opposizione avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 5386/2022 (n. R.G. 13451/2022), emesso dal Tribunale di
Napoli nord in data 31 dicembre 2022 e notificato in data 14 gennaio 2023.
Il provvedimento monitorio in esame ha ingiunto allo stesso il pagamento, in fa- vore della quale cessionaria di (a sua volta ces- Controparte_1 Controparte_2
sionaria di , cessionaria di , della complessiva CP_3 Controparte_4
somma di euro 14.460,28, oltre interessi, spese ed accessori, derivante dall'inadempimento di un contratto di finanziamento, sottoscritto in data 7 luglio
2008, dell'importo di euro 10.500,00, da restituirsi in 48 rate mensili di euro
301,50 (tra le condizioni economiche applicate al rapporto: un TAN pari al 16,46
% ed un TAEG del 18,18 %).
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito:
a) in primo luogo, la prescrizione dei crediti vantati dalla opposta (con discono- scimento della sottoscrizione di presunti atti interruttivi);
b) l'inefficacia e, quindi, l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'operazione di cessione dei crediti in blocco, non essendo stata comunicata al debitore ceduto;
c) l'inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB a comprovare la sussistenza del credito vantato dall'istituto di credito;
d) la mancata prova dell'erogazione delle somme finanziate;
e) l'incompletezza della documentazione prodotta e la non conformità di tutti i documenti depositati rispetto all'originale ex art. 2719 c.c.
2. In data 27 aprile 2023 si è costituita in giudizio l'opposta, insistendo per il ri- getto dell'opposizione, in quanto basata su contestazioni del tutto generiche e in- fondate, e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. Ha, altresì, proposto istanza di verificazione in ordine al disconoscimento (della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61507637488-4) effettua- to dall'opponente.
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R.g.a.c.c. 1750/2023 3. Con ordinanza del 23 maggio 2023, il giudice istruttore ha concesso la provvi- soria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevando l'improcedibilità del- la domanda, ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'espletamento del tentativo di mediazione dinnanzi ad organismo territorialmente competente.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.
Parte opponente ha depositato la prima e la terza memoria istruttoria, mentre par- te opposta ha depositato soltanto la seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., nella quale ha reiterato l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss.., già formulata in sede di costituzione, e chiesto l'ammissione di CTU grafologica.
All'udienza cartolare del 25 marzo 2024, il giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha rinviato all'udienza del 4 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
4. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. ver- bale in atti), per la mancata partecipazione della parte invitata, che dovrà pertanto essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
5. Sempre in via preliminare, in merito alla “legittimazione attiva intesa in senso sostanziale” della opposta, si evidenzia quanto segue.
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale “La parte che agi- sca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs.
n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera- zione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
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R.g.a.c.c. 1750/2023 Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Pertanto, tale prova può essere ricavata an- che dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incom- patibili con la contestazione dell'altrui titolarità.
Nel caso di specie, l'opponente si limita ad eccepire l'inefficacia delle cessioni per non essergli state comunicate, per cui la mancata contestazione della titolarità, in uno al contenuto delle difese svolte nell'atto introduttivo e, dunque, al contegno processuale della parte opponente possono essere pienamente valorizzati da que- sto Giudice a riprova della legittimazione attiva in senso sostanziale della opposta.
6. Le considerazioni effettuate dall'opponente circa l'inopponibilità, nei suoi con- fronti, delle operazioni di cessione, per non essergli state notificate, devono, poi, ritenersi prive di pregio.
Sul punto ci si limita ad osservare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista ai sensi dell'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera.
Ciò che conta, dunque, è che la comunicazione dell'esistenza di detta operazione di cessione sia idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titola- rità attiva del rapporto obbligatorio. È evidente, dunque, che in ragione di ciò, ta- le comunicazione ben può essere effettuata per la prima volta mediante il ricorso per decreto ingiuntivo (in questi termini Cass. n.1770/2014).
7. Fatta tale premessa, può procedersi al vaglio della sussistenza e della fondatezza dei fatti costitutivi introdotti dall'opposta a sostegno della propria domanda.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta al- la parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In caso di credito scaturente da un contratto di finanziamento (come quello in esame), in virtù dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, il
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R.g.a.c.c. 1750/2023 creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza della fonte dell'obbligazione, poten- dosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, indicando i criteri che ha utiliz- zato per calcolare il proprio credito;
spetta, invece, al debitore dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modifi- cative o estintive dell'obbligazione.
Nel caso di specie, si rileva che l'istituto di credito ha prodotto in atti: il titolo contrattuale, ovvero il contratto di finanziamento n. 4911141 del 7 luglio 2008
(cfr. all.
3. Fascicolo monitorio), con indicazione delle condizioni applicate (tan, taeg, tasso di mora); l'estratto conto (cfr. all. 5), con il riepilogo di tutti i pagamen- ti effettuati in costanza di rapporto e delle modalità con cui l'opponente vi ha provveduto, l'indicazione delle somme dovute per “saldo scaduto, capitale resi- duo, interessi” e l'indicazione di “Decadenza dal beneficio del termine al
29/11/2011”.
Inoltre, l'effettiva erogazione del finanziamento, e quindi, di conseguenza la con- clusione del contratto reale di mutuo, risulta confermata dalla circostanza che il rapporto contrattuale in esame ha avuto parziale ed iniziale adempimento (il fi- nanziamento è stato regolarmente adempiuto sino alla trentesima rata, come si evince dall'estratto conto analitico allegato 3).
Sulla scorta della detta documentazione, parte attrice ha adeguatamente dimostra- to la formazione del saldo preteso.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
8. Una volta che il creditore abbia provato i fatti costitutivi della domanda ed al- legato l'altrui inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Parte opponente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione del credito vantato dalla opposta.
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R.g.a.c.c. 1750/2023 Tale eccezione è priva di pregio.
La prescrizione decennale delle rate insolute di un finanziamento decorre, come noto, dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata, che, nel caso di specie, è il 7 luglio 2012. Tuttavia, in atti risulta una raccomandata (inti- mazione di pagamento) del 13.04.2017, pervenuta al destinatario in data 24 aprile
2017, che ha determinato nei suoi confronti l'interruzione della prescrizione e, quindi, la tempestività della pretesa successivamente azionata in sede giudiziale.
9. In merito alla raccomandata in atti, l'opponente si limita ad eccepire testual- mente: “si precisa che la raccomandata depositata da controparte del 13/04/2017, non può essere presa in considerazione al fine di interrompere la prescrizione, in quanto la carto- lina è in gran parte illeggibile e, soprattutto non si riesce a capire da chi sia stata sottoscrit- ta la ricevuta” (cfr. memoria ex art. 183, VI co., c.p.c.), laddove nell'atto introdut- tivo si limita ad eccepire genericamente “il disconoscimento della sottoscrizione di pre- sunti atti interruttivi della prescrizione” (cfr. p. 2 atto di opposizione).
Tale disconoscimento, pertanto, non essendo condotto in maniera specifica e de- terminata, mediante espressioni chiare e inequivoche, si risolve in sostanza in una mera formula di stile, come tale inammissibile.
Occorre, altresì, precisare che la diffida stragiudiziale spedita dalla società opposta rappresenta una lettera inoltrata tra privati con il mezzo del servizio postale. Non viene quindi in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né tanto meno l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari.
Il D.M. recante le condizioni generali del servizio postale distingue (art. 18) gli in- vii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti ammini- strativi di cui alla L. 890/1982 (notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), precisando che agli stessi non si applica il regolamento postale poiché si applicano le regole della L. 890 del 1982. Pertanto, gli invii con avviso di ricevimento non rientranti
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R.g.a.c.c. 1750/2023 nell'indicata categoria - quale quello sub iudice - sono quindi disciplinati dal rego- lamento postale che a tal fine stabilisce che:
a) l'agente postale è un incaricato di pubblico servizio (art. 32);
b) al fine di ritenere il plico recapitato, l'agente postale deve recarsi nel luogo indi- cato e consegnare la posta al destinatario o al familiare e, in caso di impresa, al le- gale rappresentante o persona incaricata a riceverla (art. 38);
c) l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità e il plico si con- sidera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati dalle norme (art. 44).
Ne consegue che, sebbene l'attività dell'agente postale non sia assistita da pubblica fede, la semplice presenza della firma, sulla raccomandata, della persona cui viene consegnato il plico fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinata- rio ex art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. ex plurimis Cass. n.
8924/2023).
La presunzione di conoscenza dell'atto opera in ragione della sua consegna a per- sona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale, e tale presunzione interviene anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (cfr. Cass. n. 4160/2022).
Per le considerazioni che precedono l'atto di messa in mora deve ritenersi rego- larmente comunicato e, quindi, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
10. Parimenti, deve ritenersi assolutamente generico il disconoscimento della con- formità agli originali della documentazione prodotta da parte attrice. Per giuri- sprudenza costante, la contestazione della conformità all'originale di un documen- to prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicom-
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R.g.a.c.c. 1750/2023 prensive, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, poiché “limitarsi a dichiarare di contestare un docu- mento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovare spa- zio nei manuali di retorica, ma non negli atti di un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione” (cfr.
Cass. 7775/2014, ma anche più di recente Cass. 27633/2018, Cass.
29993/2017).
Pertanto, “a pena di inefficacia, il disconoscimento formale delle copie fotografiche di scrit- ture deve avvenire con una dichiarazione che evidenzi in maniera chiara ed univoca tanto il documento che si intende contestare quanto gli aspetti differenziali di quello prodotto ri- spetto all'originale” (così Tribunale S. Maria Capua V. sez. I, 30/05/2023, n. 2167).
Parimenti inammissibile deve ritenersi anche il disconoscimento operato dall'opponente in relazione alle proprie sottoscrizioni, che oltre ad essere generico
(dichiarando sin da ora che si impugna e disconosce ex artt. 214 e 215 c.p.c. e artt. 2712 e
2719 c.c. ogni produzione documentale in copia, contestandone la conformità all'originale
– cfr. p. 8 atto introduttivo) – non contenendo uno “specifico riferimento al docu- mento e al profilo di esso che viene contestato” (Cass. 17313/2021) - risulta contrad- detto dal parziale adempimento del contratto oggetto del giudizio.
11. Priva di pregio è, infine, l'eccezione relativa all'inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB, allegato dalla ricorrente in fase monitoria, a comprovare l'esistenza e la consistenza dei crediti azionati.
Sul punto ci si rifà, innanzitutto, a quella giurisprudenza di merito che ha effica- cemente osservato “laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finan- ziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuata- rio, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua
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R.g.a.c.c. 1750/2023 parte” (così Trib. Roma 21 luglio 2022; v. anche, nei medesimi termini, Trib. Bu- sto Arsizio 5 luglio 2022).
In ogni caso, in atti risulta un estratto conto dettagliato proveniente dall'originario creditore, con il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati in costanza di rapporto e delle modalità con cui l'opponente vi ha provveduto, l'indicazione delle somme dovute per “saldo scaduto, capitale residuo, interessi” e l'indicazione di “Decadenza dal beneficio del termine (al 29/11/2011)”.
12. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo op- posto.
Le spese vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, attesa la non com- plessità delle questioni trattate.
Dovrà, infine, disporsi la condanna della opponente, non avendo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, così come disposto dall'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del Dr. Michelangelo
Petruzziello, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1750 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
5386/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 31 dicembre 2022 e lo dichiara esecutivo;
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R.g.a.c.c. 1750/2023 2. Condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA, se dovute;
3. Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Parte_1
una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, così come disposto dall'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
Così deciso in Aversa, il 27 maggio 2025.
Il giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 1750/2023