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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13765/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13765 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
nata il [...] a Parte_1
Ouro Fino (Stato di Minas Gerais - Brasile)
, nata il [...] a Parte_2
Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais - Brasile),
, nato il 25 novembre Parte_3
1983 a Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais - Brasile),
, nato il [...] a [...] - Parte_4
Brasile) e , nata il [...] Belo Horizonte (Stato di Minas Parte_5
Gerais - Brasile), entrambi rappresentati dai genitori
[...]
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_6
TR RU;
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato Controparte_1
Stato;
- resistente contumace - NONCHE' P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_1 iure sanguinis, con contestuale declatoria dell'obbligo del , Controparte_1
e per esso, dell'Ufficiale dello Stato civile compete iscrizione, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile: Esponevano i ricorrenti:
-di essere discendenti diretti di nato il [...] in [...] Persona_1
IN (LU) (doc. 2), mo 9 senza aver rinunciato alla cittadinanza italiana né essersi naturalizzato cittadino brasiliano;
-che sposò nel 1892 (doc. 5), generando un Persona_1 Persona_2 figlio, nato il [...] (doc. 6); Controparte_2
-che nel 1917, tra e Controparte_2 Persona_3
(doc.7) nacque il 30.1 Persona_4
-che nel 1938 (doc. 9), Persona_4 Persona_5 assumendo il nome di Persona_6
-che da questo matri 1944, e, pertanto, in epoca precostituzionale, (doc. 10), la quale Parte_7 contraeva un primo mat (doc. 11) dal Persona_7 quale veniva alla luce la ricorrente Parte_2
, nata il [...] (doc.
[...] una seconda relazione di con tale Parte_7
che s 13), era Persona_8 nato il [...] il ricorrente Parte_3
(doc. 14);
[...] timo, unito in relazione con , aveva avuto i figli Parte_6 minori , nato il doc. 15), e Parte_4 [...]
nata il [...] (doc. 16). Pt_5 on si è costituito in giudizio pur regolarmente evocato in giudizio. CP_1
L stata trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc. La linea di discendenza riportata dagli attori nella citazione trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi seguenti. Risulta che il cittadino italiano non è stato mai naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia nata nel 1919, che, pur Persona_9 coniugata con cittadino straniero, l'ave trasmessa alla propria discendente nata nel 1944 che l'aveva Parte_1 trasmessa a sua volta ai discendenti, e non può ritenersi che la prima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
2 Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra e alla di lei figlia. Ciò anche in considerazione della sentenza della Persona_9 onale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che
3 l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante CP_1 sono da reputa italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dei ricorrenti di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale. Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 occombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1 resistente attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del
4 contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
nata il [...] a [...]
[...]
Minas Gerais - Brasile) , Parte_2
nata il [...] a [...] - Brasile),
, nato il 25 novembre Parte_3
1983 a Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais - Brasile), , Parte_4
nato il [...] a [...] - Brasile) e
[...]
nata il [...] Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais - Pt_5
Brasile), sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile CP_1 CP_1 competent rizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese Controparte_1 di lite del pr ida in € 1. 452,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatari.
Così deciso in Firenze, il 07/11/2025
La Giudice d.ssa Federica Samà
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13765 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
nata il [...] a Parte_1
Ouro Fino (Stato di Minas Gerais - Brasile)
, nata il [...] a Parte_2
Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais - Brasile),
, nato il 25 novembre Parte_3
1983 a Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais - Brasile),
, nato il [...] a [...] - Parte_4
Brasile) e , nata il [...] Belo Horizonte (Stato di Minas Parte_5
Gerais - Brasile), entrambi rappresentati dai genitori
[...]
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_6
TR RU;
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato Controparte_1
Stato;
- resistente contumace - NONCHE' P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_1 iure sanguinis, con contestuale declatoria dell'obbligo del , Controparte_1
e per esso, dell'Ufficiale dello Stato civile compete iscrizione, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile: Esponevano i ricorrenti:
-di essere discendenti diretti di nato il [...] in [...] Persona_1
IN (LU) (doc. 2), mo 9 senza aver rinunciato alla cittadinanza italiana né essersi naturalizzato cittadino brasiliano;
-che sposò nel 1892 (doc. 5), generando un Persona_1 Persona_2 figlio, nato il [...] (doc. 6); Controparte_2
-che nel 1917, tra e Controparte_2 Persona_3
(doc.7) nacque il 30.1 Persona_4
-che nel 1938 (doc. 9), Persona_4 Persona_5 assumendo il nome di Persona_6
-che da questo matri 1944, e, pertanto, in epoca precostituzionale, (doc. 10), la quale Parte_7 contraeva un primo mat (doc. 11) dal Persona_7 quale veniva alla luce la ricorrente Parte_2
, nata il [...] (doc.
[...] una seconda relazione di con tale Parte_7
che s 13), era Persona_8 nato il [...] il ricorrente Parte_3
(doc. 14);
[...] timo, unito in relazione con , aveva avuto i figli Parte_6 minori , nato il doc. 15), e Parte_4 [...]
nata il [...] (doc. 16). Pt_5 on si è costituito in giudizio pur regolarmente evocato in giudizio. CP_1
L stata trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc. La linea di discendenza riportata dagli attori nella citazione trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi seguenti. Risulta che il cittadino italiano non è stato mai naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia nata nel 1919, che, pur Persona_9 coniugata con cittadino straniero, l'ave trasmessa alla propria discendente nata nel 1944 che l'aveva Parte_1 trasmessa a sua volta ai discendenti, e non può ritenersi che la prima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
2 Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra e alla di lei figlia. Ciò anche in considerazione della sentenza della Persona_9 onale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che
3 l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante CP_1 sono da reputa italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dei ricorrenti di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale. Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 occombenza e come tali vanno poste a carico del CP_1 resistente attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del
4 contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
nata il [...] a [...]
[...]
Minas Gerais - Brasile) , Parte_2
nata il [...] a [...] - Brasile),
, nato il 25 novembre Parte_3
1983 a Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais - Brasile), , Parte_4
nato il [...] a [...] - Brasile) e
[...]
nata il [...] Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais - Pt_5
Brasile), sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile CP_1 CP_1 competent rizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese Controparte_1 di lite del pr ida in € 1. 452,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatari.
Così deciso in Firenze, il 07/11/2025
La Giudice d.ssa Federica Samà
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