Sentenza 10 aprile 2006
Massime • 1
Per verificare se l'attività svolta dal dipendente rientri nell'elenco tassativo delle attività a carattere stagionale che consentono l'apposizione del termine al contratto di lavoro - di cui al d.P.R. n. 1525 del 1963, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 ( applicabile "ratione temporis"), il datore di lavoro ha l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente ad attività connesse a quelle riportate nell'indicato elenco, e non anche ad altre. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale si era accertato soltanto che il contratto di lavoro aveva ad oggetto la lavorazione della foglia di tabacco, senza precisare se il dipendente, addetto alla manutenzione e conduzione delle caldaie, svolgesse un'attività esclusivamente connessa con quelle riportate nei nn. 14 e 15 del d.P.R. n. 1525 del 1963, o anche con altre fasi della lavorazione, per la quale l'apposizione del termine non era consentita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2006, n. 8302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8302 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IO PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GENTILONI 4, presso lo studio dell'avvocato MONTERA AMERICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANSALONE ANTONIO, FRANCESCO D'ANGELO, GIUSEPPE TORRE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ATI S.P.A. - AZIENDA TABACCHI ITALIANI in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, raccomandata e difesa dall'Avvocato SCOCOZZA RICCARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 979/02 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 14/10/02 R.G.N. 232/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/01/06 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato D'ANGELO per delega MONTERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.10.2002 la Corte di Appello di Salerno rigettava l'appello proposto da D'LE PA ed altri lavoratori nei confronti dell'Azienda Italiana Tabacchi s.p.a., avverso sentenza del Giudice del lavoro di Eboli, respingendo la loro domanda di ritenere i rapporti di lavoro intercorsi a tempo indeterminato per essere nulla l'apposizione del termine. Osservava in motivazione che la lavorazione del tabacco ha natura stagionale, rientrante tra quelle previste come tali dal D.P.R. n. 1525 del 1963. La natura stagionale era confermata dalla unicità della commessa annuale, precisando che il termine stagionale doveva intendersi come attività essenzialmente temporanea. Rilevava, infine, che nessuna prova era stata data della natura elusiva dei contratti a termine che risultavano, invece, connessi alla durata della lavorazione dell'unica commessa annuale. Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi il D'LE, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso l'ATI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunziando violazione e falsa applicazione dalla L. n. 230 del 1962 art. 1, comma 2, lettera a), e del D.P.R. n. 1525 del 1963 e vizio di motivazione, contesta la logicità della affermazione della stagionalità e della straordinarietà ed occasionalità del servizio in relazione ad un attività che si è esplicata quasi continuativamente per un unico cliente e per le stesse quantità di tabacco ogni anno.
Con il secondo motivo censura l'insufficienza della motivazione in ordine alla sostanziale elusione della normativa sul contratto a tempo determinato, rilevando che la stessa era evidente e provata dalla successione dei contratti con intervalli assai limitati. Le censure, che si trattano congiuntamente perché connesse, sono fondate.
È pacifico in causa che i contratti di lavoro a termine sono stati stipulati per l'attività di lavorazione della foglia del tabacco. La Corte Territoriale ha accertato, malgrado le contestazioni del ricorrente sul punto, che tale era l'attività senza ulteriori accertamenti su cosa specificamente consistesse l'attività complessiva dell'azienda in relazione alle commesse ricevute. Va precisato che nell'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 1963, che elenca le attività stagionali per le quali era ammessa l'apposizione del termine al contratto di lavoro a sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, lettera a, che regolava il rapporto, non essendo applicabile ratione temporis il D.Lgs. n. 368 del 2001, non sono previste tutte le attività che concernono la lavorazione della foglia del tabacco, ma solo alcune di esse e precisamente al n. 14 Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde, al n. 15 la cernita e il condizionamento del tabacco allo stato secco.
Il ricorrente era addetto alla manutenzione e alla conduzione delle caldaie.
A sensi della L. n. 230 del 1962, art. 3, l'onere della prova della obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione del termine era a carico del datore di lavoro.
Per l'accertamento della legittimità dell'apposizione del termine non era sufficiente accertare che lo stabilimento lavorasse la foglia del tabacco e che l'attività del D'LE fosse connessa a tale attività, ma occorreva accertare se l'appellata società avesse provato che il ricorrente fosse addetto ad attività connessa soltanto a quelle di cui ai trascritti nn. 14 e 15 e non anche ad altre attività quali ad es. la miscelatura e la battitura del tabacco, cfr. Cass. 12820/05, perché in questo caso sarebbe stato evidente che non si trattava della attività stagionale per la quale la legge prevedeva la legittima apposizione del termine. La mancanza di tale accertamento su di un punto decisivo della causa vizia la sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5 e ne comporta la cassazione ed il rinvio della causa per nuovo esame al Giudice indicato nel dispositivo.
Allo stesso Giudice si demanda anche di provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006